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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1998.159
Data decisione, Autorità: 07.08.1998, TRAM
Incarto n. 52.98.00159
Lugano 7 agosto 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 9 giugno 1998 di
patrocinato da: avv. __________
contro
la decisione 20 maggio 1998, no. 2240, del Consiglio di Stato che annulla la licenza edilizia 21 novembre 1997 rilasciata dal municipio di __________ all'insorgente per la costruzione di uno stabile commerciale ed abitativo sulla part. no. __________ RFD;
viste le risposte:
23 giugno 1998 di __________ e __________;
24 giugno 1998 del municipio di __________;
24 giugno 1998 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 12 settembre 1997 il ricorrente __________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso di costruire uno stabile commerciale-abitativo lungo via __________ (part. no. __________ RFD);
che alla domanda si sono opposti i vicini qui resistenti contestandola dal profilo dell'i.s. e della distanza dalla strada;
che il 21 novembre 1997 il municipio di __________ ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo l'opposizione;
che gli opponenti hanno impugnato la licenza davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento;
che con giudizio 20 maggio 1998 il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso, annullando la licenza;
che il Governo ha in sostanza ritenuto che la SUL effettiva dell'immobile comprendesse anche una cantina/deposito a PT (77.47 mq) ed un'autorimessa al piano interrato (mq 160): ne ha pertanto dedotto che la costruzione superasse l'i.s. ammesso dall'art. 37 NAPR;
che il Consiglio di Stato ha altresì ritenuto che la parte interrata potesse beneficiare di una deroga alle norme sulle distanze dalla strada;
che contro il predetto giudizio governativo il soccombente insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che la licenza venga annullata unicamente in considerazione del sorpasso di indice dovuto al computo nella SUL della superficie della cantina/deposito a PT e non anche in conseguenza dell'inclusione dell'autorimessa al piano interrato;
che l'insorgente rimprovera al Consiglio di Stato di aver omesso di considerare che l'art. 8.1.1. NAPR ammette "in supplemento agli indici di zona" i locali sotterranei utilizzati per depositi di attività artigianali o commerciali" a condizione che non siano accessibili al pubblico o a clienti e che non siano connessi a lavorazione di materiale": condizioni che nel caso dell'autorimessa sotterranea sarebbero realizzate;
che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato, che non formula osservazioni;
che il municipio di __________ postula invece l'accoglimento dell'impugnativa, condividendo le eccezioni sollevate dall'insorgente in relazione all'art. 8.1.1. NAPR;
che i vicini opponenti postulano infine che il ricorso venga dichiarato irricevibile in quanto rivolto contro i motivi del giudizio impugnato;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE;
che il ricorso è tempestivo;
che all'insorgente va per contro negata la qualità per agire in via di ricorso per mancanza di interesse legittimo;
che il riconoscimento della legittimazione attiva presuppone in effetti che l'insorgente sia concretamente ed effettivamente pregiudicato dalla decisione impugnata;
che, chiedendo l'annullamento della licenza edilizia rilasciatagli dal municipio di __________, che il Consiglio di Stato ha già provveduto ad annullare con il giudizio in esame, l'insorgente riconosce implicitamente di non subire alcun pregiudizio in conseguenza di tale giudizio;
che il ricorso deve quindi essere respinto in ordine siccome irricevibile per mancanza di gravame;
che infondata è la preoccupazione dell'insorgente di vedersi in futuro opporre le argomentazioni che hanno indotto il Consiglio di Stato, in apparente contrasto con l'art. 8.1.1. NAPR, a computare nella SUL anche la superficie dell'autorimessa interrata;
che i motivi del giudizio non partecipano infatti alla crescita in giudicato;
che l'autorità comunale chiamata a statuire su una nuova domanda di costruzione potrà quindi senz'altro scostarsi dalle considerazioni sviluppate dal Consiglio di Stato con riferimento al computo dell'autorimessa sotterranea nella SUL;
che la tassa di giustizia segue la soccombenza;
visti gli art. 21 LE; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è irricevibile.
La tassa di giustizia di fr. 500.-- è a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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