AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1998.156
Data decisione, Autorità: 07.12.1998, TRAM
Incarto n. 52.98.00156
Lugano 7 dicembre 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 9 giugno 1998 di
patrocinati da: avv. __________
contro
la decisione 26 maggio 1998, no. 2371, del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la risoluzione 15 aprile 1998 con cui il municipio di __________ ha negato loro il permesso di costruire tre stabili d'appartamenti ed un'autorimessa in località __________ (part. no. __________ e __________ RFD);
viste le risposte:
24 giugno 1998 del Consiglio di Stato;
25 giugno 1998 del municipio di __________;
esperita una visita in luogo;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 22 gennaio 1998 __________ e __________ hanno chiesto al municipio di __________ il permesso di costruire tre stabili d'appartamenti ed un'autorimessa per 12 veicoli su un ampio sedime pianeggiante, situato in località __________ (part. no .__________ e __________ RFD di 4651 mq; zona R4).
Il progetto presentato prevede fra l'altro di sistemare il terreno innalzandolo mediante formazione di terrapieni alti al massimo un metro a ridosso degli edifici, lasciando al livello attuale le superfici destinate alla circolazione ed al posteggio dei veicoli. Le sezioni indicano che l'altezza degli edifici sarebbe pari a m 12.50 in corrispondenza del terreno innalzato, rispettivamente di m 13.50 in corrispondenza degli accessi alle autorimesse situate nello scantinato dei tre stabili. Su richiesta del municipio, i ricorrenti hanno successivamente ridotto l’altezza a m 12.37, rispettivamente m 13.47.
Raccolto il preavviso favorevole del Dipartimento del territorio e consultato il proprio pianificatore, il municipio ha ulteriormente chiesto ai ricorrenti di modificare la disposizione degli stabili sul terreno in modo da rispettare le distanze dal confine e tra edifici prescritte dagli art. 9.1. e 9.2. lett. a) NAPR per costruzioni di altezza superiore a m 12.50. I ricorrenti si sono rifiutati di dar seguito alla richiesta.
Con decisione 15 aprile 1998 il municipio ha quindi respinto la domanda di costruzione.
B. Con giudizio 26 maggio 1998 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata da __________ e __________.
Dopo aver rilevato che le norme di zona fissano un’altezza massima di m 12.50, il Governo ha in sostanza ritenuto che il supplemento di un metro concesso dall’art. 36 NAPR per la formazione di rampe d'accesso alle autorimesse fosse da prendere in considerazione ai fini della determinazione delle distanze dal confine e tra edifici. Richiamato l’art. 9.2. lett. a) NAPR che per altezze superiori a m 12.50 prescrive una distanza dal confine pari a 2/3 dell’altezza dell’edificio, il Consiglio di Stato ha quindi considerato che un edificio alto m 13.50 dovesse rispettare una distanza di 9 m dal confine, rispettivamente una di 18 m verso un edificio di pari altezza.
Fondandosi su queste premesse l’Esecutivo cantonale ha quindi ritenuto che gli stabili A e B, alti m 13.50 e posti a m 8.35 dal confine verso le part. n. __________ e __________ RFD, non rispettassero la distanza di 9 m prescritta dalla norma succitata. Inferiori a quella di 18 m prescritta tra edifici alti m 13.50 sarebbero pure le distanze tra gli stabili A e B (m 10) e tra gli stabili A e C (m 16.70). Disattesa sarebbe infine anche la distanza tra lo stabile C e l’autorimessa (9 m invece di 12).
Trattandosi di difetti difficilmente emendabili mediante l'imposizione di clausole accessorie, il Consiglio di Stato ha quindi confermato il diniego della licenza.
C. Contro il predetto giudizio governativo i soccombenti insorgono ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio della licenza rifiutata.
Dopo aver rilevato che il terreno naturale può essere sistemato mediante la formazione di terrapieni che a determinate condizioni non sono computabili sull'altezza delle costruzioni, i ricorrenti fanno presente che per prassi le trincee scavate nel terreno per formare accessi od aree di disimpegno non sono prese in considerazione come terreno sistemato ai fini della misurazione dell'altezza degli edifici.
Analogamente, argomentano, anche il supplemento d'altezza di un metro concesso dall'art. 36 NAPR per la formazione di rampe d'accesso alle autorimesse non andrebbe preso in considerazione ai fini della determinazione delle distanze da confine e tra edifici. Diversamente, la facilitazione concessa sull'altezza si tradurrebbe in un aggravio delle distanze che il legislatore non può sicuramente aver voluto.
Confutate le ulteriori considerazioni svolte dal Consiglio di Stato in merito all'ammissibilità della prevista sistemazione del terreno, i ricorrenti chiedono in conclusione che la licenza venga semmai rilasciata a determinate condizioni atte a conformare il progetto alle tesi del municipio. A tale scopo producono un piano che prevede di sistemare mediante formazione di un terrapieno anche la fascia di terreno compresa fra gli stabili A e B ed il confine verso le part. n. __________ e __________ RFD, rispettivamente quella compresa fra questi due stabili, aumentando nel contempo a 18 m la distanza tra gli stabili A e C.
D. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare particolari osservazioni.
Ad identica conclusione perviene il municipio resistente contestando partitamente le tesi dei ricorrenti.
E. Delle risultanze del sopralluogo esperito si dirà per quanto necessario nei seguenti considerandi.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale cantonale amministrativo e la legittimazione attiva degli insorgenti sono invero pacifiche.
I limiti d'altezza devono per principio essere rispettati in ogni punto delle facciate. Fanno eccezione i timpani degli edifici con tetto a falde, le piccole differenze dovute ad irregolarità del terreno naturale e gli abbassamenti artificiali del livello del terreno destinati a formare un'area di disimpegno per accedere a locali sotterranei o ad autorimesse (Scolari, Commentario, II ed., ad art. 41/42 LE, N. 1228 seg.).
2.2. Il terreno può essere sistemato mediante escavazione o mediante formazione di terrapieni.
La maggior altezza della costruzione derivante dall'escavazione del terreno viene per principio presa in considerazione (STA 21.12.84 in re Y.). Non è computata soltanto nel caso costituisca un semplice disimpegno per accedere a locali sotterranei o ad autorimesse.
L'altezza dei terrapieni non è invece computata su quella della costruzione sovrastante sintanto che non supera il limite di m 1.50 ad una distanza di 3 m dal filo della facciata (art. 41 LE). La possibilità di sistemare il terreno mediante la formazione di terrapieni non è limitata ai terreni in pendio. La prassi, avallata dalla giurisprudenza, (DTF 27.5.87 in re R. e G. = RDAT 1989 N 47), permette di sistemare in questo modo anche i terreni pianeggianti. Le sommarie critiche sollevate al riguardo dal municipio con il sostegno della dottrina, (Scolari, op. cit., ibidem, N 1245) non giustificano un cambiamento di giurisprudenza.
I terrapieni non devono comunque servire ad eludere le disposizioni sull'altezza massima delle costruzioni. Non sono quindi ammessi innalzamenti artificiosi del livello del terreno naturale finalizzati esclusivamente a ridurre l'altezza delle costruzioni. L'artificiosità dell'innalzamento deve risultare dall'insieme delle circostanze ed essere comunque manifesta, ponendosi in stridente contrasto con il concetto di terreno sistemato, inteso come livello del terreno aperto, al servizio della costruzione in senso lato (Scolari, op. cit., ibidem, N. 1229). Ai fini della misurazione dell’altezza un piccolo mucchio di terreno addossato alla facciata di un edificio all'evidente ed unico scopo di ridurne lo sviluppo verticale non va quindi preso in considerazione, così come non fa stato un modico abbassamento del terreno destinato a permettere l'accesso a locali sotterranei.
2.3. L’art. 36 NAPR di __________ fissa l'altezza massima delle costruzioni nella zona R4 (residenziale intensiva) a m 12.50.
Per la creazione di rampe d'accesso alle autorimesse o a depositi la stessa norma concede inoltre un supplemento di altezza di un metro su una lunghezza pari al massimo al 50% della lunghezza della facciata.
Questa facilitazione si riallaccia evidentemente alla regola che esclude dal computo dell'altezza gli abbassamenti del livello del terreno formati per accedere a locali sotterranei. Essa è tuttavia ampiamente incongruente per rapporto a tale regola. Anzitutto, perché si fonda sul presupposto che questi abbassamenti artificiali del terreno siano computabili sull'altezza delle costruzioni, mentre la regola suddetta non ne tien conto. In secondo luogo, perché limita tali abbassamenti ad un metro, mentre la regola in questione, non computandoli comunque sull'altezza dell'edificio, non pone alcun limite alla loro estensione verticale.
Contrariamente a quanto assumono i ricorrenti, questa incongruenza non porta tuttavia ad escludere dal computo dell'altezza il supplemento accordato dall'art. 36 NAPR per la formazione di accessi ad autorimesse o depositi. Accreditando questa tesi, mal si comprenderebbe per qual motivo l'art. 9.2. lett. a) NAPR disciplina anche le distanze applicabili alle costruzioni alte più di m 12.50: limite, questo, che può essere raggiunto soltanto nella zona R4 e che può essere superato soltanto se il supplemento in discussione viene concesso e conteggiato sull'altezza della costruzione. Vero è che il supplemento d’altezza finisce per penalizzare chi ne beneficia, imponendo distanze dal confine e tra edifici di gran lunga superiori al vantaggio. Le incongruenze della norma non costituiscono tuttavia un motivo sufficiente per scostarsi dal precetto che sottende.
Ad essa va quindi riconosciuta una valenza propria che diverge dalla regola generale di cui si è detto sopra. Se rimanga ancora spazio per far capo anche a quest'ultima in casi particolari, è questione che può rimanere indecisa.
Dovendosi conteggiare nell'altezza degli edifici anche il supplemento di cui all'art. 36 NAPR, se ne può dedurre che la maggior altezza non possa essere ignorata nemmeno dal profilo delle distanze da confine e tra edifici. Edifici che grazie al supplemento raggiungono l'altezza di m 13.50 devono quindi rispettare una distanza di 9 m dal confine, pari a 2/3 dell'altezza come prescrive l'art. 9.2. lett. a) NAPR.
Sul lato S del blocco C e sul lato E del blocco A il terrapieno forma un'area uniforme, relativamente ampia, rientrante nei limiti verticali (< m 1.50) ed orizzontali (> m 3.00) fissati dall'art. 41 LE. Non è quindi computabile sull'altezza delle facciate degli edifici sovrastanti, che raggiunge ma non supera quella massima di m 12.50 prescritta dall'art. 36 NAPR.
Diversa è per contro la situazione relativa ai quattro lati del blocco B ed agli altri lati dei blocchi C ed A, in corrispondenza dei quali il progetto prevede di formare una serie di piccoli terrapieni, in modo da poter beneficiare del supplemento di altezza, che questa stessa norma accorda per la formazione di accessi ad autorimesse e depositi. Considerata la loro posizione e configurazione, non v’è invero chi non veda come questi manufatti non siano altro che uno smaccato espediente, volto a ridurre artificiosamente l'altezza degli stabili in modo da rientrare nei limiti prescritti dalla norma succitata,. La questione a sapere se vi siano ravvisabili gli estremi di un'inammissibile elusione delle norme sull'altezza può tuttavia rimanere indecisa, poiché anche ammettendo che l'altezza degli stabili si riduca a m 12.50 su metà della lunghezza delle facciate suindicate, la distanza dal confine e quella tra edifici vanno comunque stabilite in funzione dell’altezza di quella metà delle facciate, che grazie al supplemento accordato dall’art. 36 NAPR raggiunge i m 13.50. Per i motivi di cui si è detto sopra è questa infatti l’altezza alla quale occorre fare riferimento ai fini della determinazione delle distanze da confine e tra edifici.
Ne discende che la distanza di m 10 prevista tra gli stabili A e B è comunque inferiore alla distanza minima di 18 m prescritta dagli art. 9.1. e 9.2. lett. a) NAPR per edifici alti m 13.50. Altrettanto insufficiente è la distanza di m 16.70 prevista tra gli stabili A e C le cui facciate contrapposte (S e N), indipendentemente dalla prevista sistemazione del terreno, raggiungono l’altezza di m 13.50. Per gli stessi motivi, inferiore alla distanza di 9 m dal confine prescritta dall'art. 9.2. lett. a) NAPR per edifici alti m 13.50 è anche la distanza di m 8.35 prevista dai blocchi A e B dal confine verso le part. no. __________ e __________ RFD.
Conforme all'art. 9.3. lett. b) NAPR è invece la distanza di 9 m prevista tra il blocco C e l'autorimessa. Contrariamente a quanto assumono le precedenti istanze, la distanza delle costruzioni accessorie dagli edifici principali è infatti regolata esclusivamente da questa norma, che permette al municipio di prescrivere una distanza massima di m 3. L'art. 9.1. NAPR che impone una distanza tra edifici pari alla somma delle rispettive distanze da confine non è applicabile.
In quanto deneganti la licenza edilizia per il progetto così come presentato, la decisione municipale e quella governativa meritano di essere confermate. Anche ammettendo che i piccoli terrapieni previsti a ridosso delle facciate le costruzioni possano giustificare la concessione del supplemento di altezza previsto dall'art. 36 NAPR, determinanti rimarrebbero l'altezza di m 13.50 e la distanza di m 9.
3.2. In questa sede i ricorrenti hanno presentato una modifica del progetto volta ad aumentare le distanze tra gli stabili A e B, rispettivamente A e C, eliminando nel contempo gli artificiosi terrapieni previsti dal progetto iniziale.
Con l’estensione del terrapieno previsto nell’angolo NE alla fascia compresa tra gli stabili A e B ed il confine N dei fondi dedotti in edificazione la distanza dal confine verso le part. n. __________ e __________ RFD viene in effetti resa conforme all'art. 9.2. lett.a) NAPR. Con questa modifica, la distanza di m 8.35 da tale confine corrisponde in effetti a quella stabilita per edifici alti m 12.50, maggiorata dal supplemento di 35 cm prescritto dalla norma in questione per ogni metro di maggior lunghezza sino a concorrenza di 2/3 dell'altezza nel caso di facciate di lunghezza superiore a m 16.
Grazie all’estensione dello stesso terrapieno alla fascia di terreno compresa tra gli stabili A e B, conforme alla norma succitata diventa anche la distanza di 10 m prevista tra questi edifici.
L’aumento da m 16.70 a 18 m della distanza prevista tra gli stabili A e C pone infine il progetto in consonanza con la distanza minima prescritta dagli art. 9.1. e 9.2. lett. a) NAPR fra edifici alti m 13.50.
Con queste correzioni, il ricorso può essere parzialmente accolto, annullando la decisione governativa impugnata e riformando la licenza edilizia nel senso di subordinarla alla condizione che il progetto venga modificato come al piano doc. C prodotto dai ricorrenti in questa sede.
La tassa di giustizia va posta a carico di quest’ultimi in solido proporzionalmente al grado di soccombenza, ritenuto che il comune ne va esente poiché non è comparso in lite a tutela di suoi interessi patrimoniali.
Considerato che i ricorrenti hanno formulato soltanto in questa sede le correzioni che consentono di accogliere parzialmente l'impugnativa, le ripetibili si danno per compensate.
visti gli art. 21, 40, 41 LE; 9, 36 NAPR di __________; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza:
1.1. La decisione 26 maggio 1998, no. 2371, del Consiglio di Stato è annullata.
1.2. la licenza edilizia 15 aprile 1998 è confermata alle condizioni di cui al considerando 3.2.
La tassa di giustizia è a carico dei ricorrenti in solido nella misura di fr. 500.--.
Non si assegnano ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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