AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1998.153
Data decisione, Autorità: 13.11.1998, TRAM
Incarto n. 52.98.00153
Lugano 13 novembre 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 25 marzo 1998 di
contro
la risoluzione 18 febbraio 1998 (n. 688) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 2 ottobre 1997 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli stranieri, in materia di rifiuto di rinnovo del permesso di dimora annuale;
vista la risposta 8 aprile 1998 del Consiglio di Stato;
richiamata la decisione 25 maggio 1998 della II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. __________, cittadina olandese divorziata, ha risieduto dal 1972 al 1990 in Italia nelle provincie di __________ e di __________, svolgendo nel contempo attività lucrativa in Svizzera al beneficio di permessi di lavoro per confinanti. Risposatasi, il 31 luglio 1990 si è trasferita in Svizzera con il marito __________, di cittadinanza italiana, ove entrambi hanno ottenuto un permesso di dimora annuale. Il 13 settembre 1994 è deceduto __________. Il permesso di dimora annuale di cui beneficiava __________ è stato regolarmente rinnovato e la sua ultima scadenza è stata fissata al 30 luglio 1997.
__________, nato in __________ ed entrato in Svizzera il 20 agosto 1990 beneficiando di un permesso di dimora regolarmente rinnovato con ultima scadenza fissata al 31 luglio 1998, è figlio di primo letto di __________.
B. Il 28 maggio 1996 la Sezione degli stranieri del Dipartimento delle istituzioni ha respinto l'istanza di __________ del 16 ottobre 1995 volta ad ottenere il rilascio di un permesso di domicilio. La decisione è in seguito cresciuta in giudicato.
Il 28 aprile 1997 l'insorgente ha presentato istanza al fine di ottenere il rinnovo del proprio permesso di dimora annuale. Con decisione 2 ottobre 1997 la Sezione degli stranieri ha respinto la sua domanda in quanto da mesi era a carico dell'assistenza pubblica e non aveva dimostrato concretamente, come richiestole il 17 luglio 1997 in merito ad un probabile mancato rinnovo del proprio permesso, le modalità di restituzione di quanto anticipatole dallo Stato. Il dipartimento ha pure soggiunto che essendo cittadina dell'Unione europea, la straniera aveva il diritto di vivere in Italia qualora lo avesse desiderato con l'eventualità di ottenere un permesso per confinanti per lavorare in Svizzera.
C. Con giudizio 18 febbraio 1998, il Consiglio di Stato ha confermato la decisione di prima istanza e ha respinto il gravame inoltrato da __________ il 20 ottobre 1997.
A sostegno della propria decisione, il Governo cantonale ha rilevato anzitutto che l'insorgente non può appellarsi ad una norma della legislazione interna o ad un trattato internazionale che le concede un diritto al rinnovo del permesso di dimora. Considerato poi che essa non esercitava più attività lucrativa dal 1992 e beneficiava di prestazioni assistenziali dal 1996, l'Esecutivo cantonale ha ritenuto che erano adempiuti i presupposti di cui all'art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS per non concedere il rinnovo richiesto. Ha infine considerato che la straniera non può appellarsi all'art. 8 CEDU in quanto il figlio, maggiorenne, non gode di un diritto di presenza in Svizzera, essendo titolare unicamente di un permesso di dimora annuale. Alla cifra 3 del dispositivo veniva indicato che la decisione era definitiva.
Preso atto della risoluzione governativa, la Sezione degli stranieri ha fissato all'interessata il 31 marzo 1998 quale termine ultimo per lasciare il territorio cantonale.
D. Con ricorso di diritto pubblico 20 marzo 1998 __________ è insorta contro la risoluzione governativa innanzi al Tribunale federale chiedendo che venissero annullate le decisioni di prima e seconda istanza. Ha inoltre chiesto che venissero adottati provvedimenti d'urgenza con la concessione dell'effetto sospensivo al gravame.
Chiamato ad esprimersi, il Consiglio di Stato ha proposto l'inammissibilità dell'impugnativa.
Con decreto presidenziale del 25 marzo 1998, l'esecuzione del rinvio della ricorrente è stata sospesa.
E. Con decisione 25 maggio 1998, fondandosi sull'art. 98a OG e sulle relative disposizioni esecutive, il Tribunale federale ha trasmesso l'impugnativa a questo Tribunale per motivi di competenza e per l'emanazione del giudizio.
L'Alto tribunale ha considerato che la ricorrente, in Svizzera dal mese di luglio 1990 al beneficio di un permesso di dimora annuale regolarmente rinnovato con ultima scadenza al 30 luglio 1997, può richiamarsi allo Scambio di note tra la Svizzera e i Paesi Bassi relativo al permesso di domicilio accordato ai cittadini dei due Stati con cinque anni di residenza regolare e ininterrotta sul territorio dell'altro Stato e in vigore dal 16 febbraio 1935 (RS 0.142.116.364). Essa avrebbe quindi diritto al rilascio di un permesso di domicilio e - a maggior ragione - al rinnovo del permesso di dimora annuale, ritenuto che il quesito a sapere se il permesso richiesto possa esserle negato è problema che dovrà essere esaminato nel merito.
F. Il 30 giugno 1998 l'Ufficio dell'assistenza sociale (UCAS) ha comunicato allo scrivente Tribunale che attualmente la ricorrente è ancora al beneficio di prestazioni assistenziali. Ha pure comunicato che nel corso del marzo 1998 è stata emessa una decisione di prestazione complementare a suo favore, la quale ha consentito al citato ufficio di incamerare l'importo di fr. 8'106.– relativo agli arretrati. Attualmente la ricorrente è debitrice nei confronti dell'UCAS di fr. 32'000.– circa. Su tali risultanze __________ non ha formulato osservazioni.
Considerato, in diritto
L'impugnativa può inoltre essere decisa sulla scorta degli atti, integrati dalle risultanze degli accertamenti esperiti nel corso dell'istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2.1. Il § 5 dello Scambio di note del 16 febbraio 1935 precisa che quanto contenuto nei paragrafi precedenti circa l'ottenimento di un permesso di domicilio o di dimora non si applica ai cittadini olandesi i quali - tra l'altro - rischiano di andare a carico dell'assistenza pubblica.
2.2. Va osservato che il permesso di dimora è sempre di durata limitata (art. 5 cpv. 1 prima frase LDDS). L'art. 9 cpv. 1 lett. d LDDS dispone che il permesso di dimora perde ogni validità in seguito ad espulsione o a rimpatrio. La giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che per l'adempimento di tale premessa non è necessario che i provvedimenti citati siano effettivamente pronunciati: è sufficiente che siano soddisfatte le condizioni indispensabili alla loro emanazione, le quali sono fissate agli art. 10 cpv. 1 e 11 cpv. 3 LDDS (cfr. DTF 105 Ib 234 pag. 236).
Giusta l'art. 10 cpv. 1 lett. d della medesima legge, lo straniero non può essere espulso dalla Svizzera o da un Cantone se non quando egli stesso, o una persona a cui deve provvedere, cada in modo continuo e rilevante a carico dell'assistenza pubblica; tale provvedimento può essere pronunciato solo nel caso in cui il ritorno dell'espulso nel suo Paese d'origine è possibile e può essere ragionevolmente richiesto (cpv. 2). Saranno parimenti evitati rigori inutili. In questi casi potrà essere ordinato solo il rimpatrio. Per rimpatrio s'intende il trasferimento dello straniero indigente dall'assistenza pubblica del Paese ospitante a quella del Paese d'origine (DTF 119 Ib 4 consid. 2b). Tale misura di allontanamento non impedisce, contrariamente all'espulsione, l'entrata in Svizzera; lo straniero può difatti nuovamente recarsi nel nostro Paese allorquando è accertato di non essere più a carico dell'assistenza. Nei casi in cui manca l'accordo del Paese d'origine per mettere a carico dell'assistenza pubblica il proprio cittadino, il rimpatrio può essere paragonato, nel suo risultato, ad un'espulsione senza interdizione di entrata in Svizzera.
In tale circostanza però, le condizioni relative all'espulsione - segnatamente il rispetto del principio della proporzionalità - dovranno essere scrupolosamente verificate (Wisard, Les renvois et leur exécution droit des étrangers et en droit d'asile, pag. 112 nel mezzo).
Sebbene dagli atti risulti che a seguito di una decisione di prestazione complementare a favore della ricorrente l'UCAS ha effettivamente potuto incamerare l'importo di fr. 8'106.– relativo agli arretrati, ciò non permette di considerarla affrancata dallo stato di indigenza. L'insorgente è infatti sempre al beneficio di prestazioni assistenziali ed il saldo a favore dell'UCAS è rilevante e ammonta attualmente a ben fr. 32'000.– circa (v. lettera UCAS 30 giugno 1998 allo scrivente Tribunale). Del resto il suo posto di lavoro non le garantisce un salario di base minimo, dal momento che può unicamente prevalersi della provvigione (cfr. convenzione di lavoro). Come ha correttamente considerato il Consiglio di Stato, l'introito varia mensilmente ed è difficilmente sufficiente, almeno per i primi tempi, a sostenere la medesima, per pagare lo spillatico, i premi delle assicurazioni, la pigione, gli attestati carenza beni e a restituire allo Stato quanto anticipatole. Non vi sono dunque elementi plausibili che dimostrino un costante miglioramento della sua situazione finanziaria. Il rischio di dover far capo in futuro alle prestazioni assistenziali è quindi ancora reale. Inoltre, l'affermazione sulla presunta garanzia fornita dal figlio nella misura di fr. 250.– mensili, oltre a rimanere del puro parlato, è in tutti i casi insufficiente per il rimborso del debito almeno a medio termine.
4.2. Da tali risultanze emerge dunque ed indiscutibilmente che la ricorrente ha fatto - e fa tuttora - capo a prestazioni quantitativamente importanti sin dal 1996. E' è quindi in modo continuo e rilevante a carico dell'assistenza pubblica ai sensi dell'art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS. Essa non può nemmeno del resto invocare la protezione sancita dallo Scambio di note elvetico-olandese, dato che il trattato non la tutela a causa di tale rischio (v. §5). Va pure osservato che ai fini della legislazione in materia di stranieri è irrilevante se la ricorrente ha dovuto far capo a tali prestazioni unicamente perché costretta dalla sfortunata situazione nella quale si è venuta a trovare, segnatamente a causa del tracollo finanziario della ditta e per aver firmato in via solidale con il marito tutti gli impegni bancari ed ipotecari. La ricorrente si presenta infatti oggettivamente a carico dell'assistenza e la prognosi rimane - come detto dianzi - negativa anche per il prossimo futuro. Inoltre la tesi secondo cui il mancato rinnovo del suo permesso comprometterebbe la sua attività lavorativa faticosamente reperita e conseguentemente la possibilità di risarcire quanto anticipatole, non può essere condivisa. In primo luogo, la concessione della dimora non dipende dalla conclusione di un contratto di lavoro (cfr. art. 8 cpv. 2 ODDS); in secondo luogo, essa ha sempre la possibilità, con il suo notevole bagaglio culturale e linguistico, di svolgere in tutti i casi all'estero un'attività lucrativa che le permetta di rimborsare nel contempo il debito assistenziale contratto.
5.1. L'art. 11 cpv. 3 LDDS precisa che un'espulsione può essere pronunciata solo se dall'insieme delle circostanze sembra adeguata. L'art. 16 cpv. 3 ODDS dispone che per valutare se tale presupposto sia adempiuto, occorre tenere conto, segnatamente, della gravità della colpa dell'interessato, della durata del suo soggiorno in Svizzera e del pregiudizio che egli e la sua famiglia subirebbero in caso di espulsione. Inoltre, più lo straniero ha risieduto a lungo in Svizzera, più le esigenze per l'espulsione saranno rigorose (DTF 122 II 433 consid. 2c).
5.2. In concreto, va innanzitutto rilevato come la ricorrente non sia stata in grado di mantenere per troppe volte un impiego fisso presso i 13 datori di lavoro che l'hanno successivamente ingaggiata nel periodo tra il 1973 al 1987. Inoltre, dopo aver svolto un'attività professionale nel 1991 presso la ditta di proprietà del marito, successivamente passata sotto la sua direzione fino al fallimento nel 1992, non ha più svolto alcuna attività professionale - se non una brevissima attività nella primavera 1997 - fino alla conclusione del contratto di lavoro del 22 ottobre 1997 quale consulente finanziaria.
L'insorgente adduce di trovarsi in Ticino da 25 anni, dove ha pure cresciuto un figlio. In realtà essa ha lavorato nel nostro cantone dal 1972 fino alla sua entrata in Svizzera nel 1990 al beneficio di un permesso di lavoro per confinanti, cosicché il soggiorno in Svizzera si riduce a soli 8 anni. Inoltre, sebbene il figlio viva nel Cantone Ticino, egli è oramai maggiorenne e non è nemmeno in comunione domestica con la madre. Si noti pure che la ricorrente non ha apportato elementi concreti ed oggettivi atti a dimostrare che non possa far rientro in __________ dove è nata, cresciuta e dove è rimasta per diversi anni. Il fatto di non avere più i genitori poiché deceduti non può essere preso in considerazione a tale proposito. Inoltre, essendo cittadina dell'Unione Europea, può sempre risiedere in un altro degli Stati membri e segnatamente in Italia dove del resto il tenore di vita è analogo al nostro. Trasferendosi nella fascia di confine dove risiedeva dal 1972 fino al 1990, l'insorgente non incontrerebbe insormontabili difficoltà. In questo modo essa potrà pure mantenere i contatti con suo figlio residente in Svizzera valicando la frontiera senza dover incontrare problemi di natura amministrativa. Inoltre l'autorità inferiore ha già indicato che l'interessata potrà eventualmente richiedere un permesso di lavoro per confinanti, di cui ha già beneficiato per parecchi anni nel passato, al fine di continuare la propria attività lavorativa in Ticino.
Giusta l'art. 8 CEDU, a dipendenza delle circostanze, lo straniero può prevalersi del diritto al rispetto della vita privata e famigliare tutelato dalla norma in oggetto per opporsi all'eventuale separazione dalla famiglia ed ottenere il mantenimento del proprio permesso di dimora. Per appellarsi alle garanzie sancite dall'art. 8 CEDU, lo straniero deve dimostrare che tra lui e la persona che beneficia del diritto di risiedere in Svizzera esiste una relazione stretta, intatta ed effettivamente vissuta (DTF 122 II 1, 118 Ib 145). In concreto non occorre accertare se la ricorrente abbia il diritto di richiamarsi a tale trattato e se esista con il figlio - ancora titolare di un semplice permesso di dimora (DTF 118 Ib 167 consid. c) - un legame familiare intatto ed effettivamente vissuto, dal momento che quest'ultimo è maggiorenne e la madre non apporta nemmeno argomenti sull'esistenza di un rapporto di dipendenza da esso a causa di handicap fisico o psichico oppure di malattia grave (STF 29 ottobre 1997 inedita in re E. consid. 2c).
Sulla scorta di quanto precede il ricorso deve essere pertanto respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 4, 5, 9,10, 11 LDDS; 8, 16 ODDS; 8 CEDU; § 5 dello Scambio di note del 16 febbraio 1935 tra la Svizzera e i Paesi Bassi relativo al permesso di domicilio accordato ai cittadini dei due Stati con cinque anni di residenza regolare e ininterrotta sul territorio dell'altro Stato 100 cpv. 1 lett. b n. 3 e 4 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 47, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza __________, cittadina olandese, è tenuta a lasciare il territorio del Cantone Ticino entro il 31 dicembre 1998 notificandone la partenza al competente Ufficio regionale degli stranieri.
Tassa e spese per complessivi fr. 800.– sono a carico della ricorrente.
Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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