AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1998.151
Data decisione, Autorità: 20.07.1998, TRAM
Incarto n. 52.98.00151
Lugano 20 luglio 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 3 giugno 1998 del
patrocinato da: avv. __________
contro
la decisione 13 maggio 1998, no. 2180, del Consiglio di Stato che trasferisce l'insorgente dalla funzione di medico __________ a quella di medico fiduciario del personale presso il Servizio del personale presso il __________ del Dipartimento delle finanze e dell'economia con riduzione del 20 % del grado di occupazione e dello stipendio;
vista la risposta 16 giugno 1998 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il ricorrente, dr. med. __________, ha iniziato a lavorare per lo Stato a partire dal mese di agosto del 1993 quale medico aggiunto, nominato a tempo pieno (100 %) presso l'Ufficio del __________, di cui era allora titolare il dr. med. __________.
Nel 1996 ha partecipato al concorso indetto dal Consiglio di Stato per sostituire quest'ultimo, che sarebbe passato al beneficio della pensione con la fine d'aprile di quell'anno. Il Governo gli ha preferito il dr. med. __________, già alle dipendenze dello Stato quale incaricato a tempo parziale per i problemi legati all'AIDS.
Nell'attesa dell'entrata in servizio del nuovo medico __________, il ricorrente ha fruito da sostituto sino alla fine di ottobre di quell'anno con la collaborazione di un altro medico (dr. __________) esterno all'amministrazione.
B. Il 5 maggio 1997 il dr. __________ ha comunicato al ricorrente le qualifiche che gli aveva attribuito. La valutazione dei singoli indicatori variava tra sufficiente (12 posizioni) ed insufficiente (7 posizioni).
Quattro giorni dopo il dr. __________ ha manifestato al Consigliere di Stato direttore del Dipartimento delle opere sociali l'intenzione di rassegnare le dimissioni. Visto lo stato di alterazione psichica in cui versava, il Consigliere di Stato l'ha trattenuto dal mettere in atto i suoi propositi. A partire dal 12 di quello stesso mese, il dr. __________ è rimasto assente dal lavoro per malattia, al 100 % sino all'8 luglio seguente ed al 50 % in seguito.
Il 31 maggio 1997 il dr. __________ si è rivolto al Direttore del Dipartimento delle opere sociali per segnalargli le difficoltà incontrate nella collaborazione con il ricorrente e per sollecitarne l'allontanamento dal suo ufficio. Sollecitazione che ha rinnovato con lettere del 18 giugno e del 7 luglio seguenti.
Il 14 agosto 1997 il medico __________ ha allestito un "rapporto sulle attività e le risorse umane dell'Ufficio" datato 30 luglio 1997, nel quale ha messo in risalto i compiti del suo ufficio e le mansioni affidate ai suoi collaboratori, che ha valutato in modo dettagliato.
Particolare attenzione è dedicata in questo rapporto alle prestazioni lavorative del ricorrente, che sono state valutate in modo negativo allo scopo di sollecitarne nuovamente il trasferimento ad altra funzione.
C. Il 23 settembre 1997 il Governo ha affidato al Cancelliere dello stato ed al consulente giuridico del Consiglio di Stato il compito di accertare le cause della situazione di disagio venutasi a creare presso l'Ufficio del __________. Il mandato era in particolare volto ad accertare:
"a) se la situazione di incompatibilità con le esigenze di servizio che si è venuta a creare nell'Ufficio del __________ è causata:
a.1) dalla malattia del dr. __________
a.2) da responsabilità del dr. __________ indipendentemente dalla malattia;
a.3) da entrambe le cose
a.4) da responsabilità del dr. __________
b) quale futuro si può immaginare nel rapporto d'impiego del dr. __________:
b.1) assenza per malattia in attesa di guarigione completa nel periodo di durata massima prevista dall'art. 60 cpv. 3 lett. b LORD (18 mesi)
b.2) interruzione del rapporto d'impiego per inidoneità a causa di malattia;
b.3) interruzione del rapporto d'impiego per altre cause (disciplinari)
b.4) modificazione del rapporto d'impiego."
La risoluzione in oggetto rilevava che la procedura d'accertamento sarebbe stata trasformata in una procedura disciplinare sia nei confronti del dr. __________, sia nei confronti del dr. __________, qualora le risultanze avessero evidenziato l'esistenza di violazioni dei doveri di servizio. Durante la procedura di accertamento, il dr. __________, che aveva nel frattempo ripreso l'attività al 50 %, è stato sospeso dalla funzione ma non dallo stipendio.
D. La commissione di inchiesta ha sentito il dr. __________, il dr. __________, le collaboratrici dell'Ufficio del __________ (signore __________, __________, __________), il lic. oec. __________, direttore della divisione degli istituti sociali e coordinatore del Dipartimento delle opere sociali, l'ing. __________, gli assistenti del personale presso la sezione delle risorse umane, __________ e __________, l'aggiunto e sostituto del direttore della salute pubblica, __________, il responsabile del Servizio tossicodipendenza di comunità familiare, __________, e lo stesso ricorrente, che ha presenziato con l'assistenza del suo patrocinatore alle deposizioni delle persone sopra menzionate.
Per gli aspetti medici, la commissione ha interpellato il prof. dr. med. __________, che, interpellati i medici curanti del ricorrente, ha stabilito che l'inabilità per malattia era stata determinata dalle difficoltà relazionali tra quest'ultimo ed il suo superiore, ma che in assenza di conflitti il dr. __________ sarebbe stato senz'altro in grado di continuare a svolgere a tempo pieno la funzione di medico __________.
Data al ricorrente la possibilità di prendere posizione sugli accertamenti esperiti, la commissione ha steso un rapporto conclusivo.
In questo rapporto, viene anzitutto sottolineato come gli accertamenti esperiti avessero permesso di relativizzare la maggior parte degli addebiti mossi dal dr. __________ al suo collaboratore. Le deposizioni della signora __________, del dr. __________, di __________, di __________ e soprattutto di __________ non permettevano infatti di dubitare delle capacità professionali e della correttezza del ricorrente. La commissione afferma in particolare di esser giunta a chiedersi se oggetto della procedura d'accertamento non fosse il dr. __________ anziché il dr. __________ e se non avesse dovuto lasciare anche a quest'ultimo la possibilità di presenziare alle audizioni dei testi.
Dopo aver escluso che un complemento d'inchiesta potesse portare a diverse conclusioni, i commissari hanno ritenuto che nessuna violazione dei doveri di servizio potesse essere addebitata al ricorrente o al suo superiore.
Per risolvere il caso, la commissione ha ipotizzato la disdetta del rapporto d'impiego del dr. __________ per motivi di incompatibilità ambientale, segnatamente per le profonde divergenze di carattere e di vedute che ha riscontrato fra i due medici. Ha tuttavia escluso questa ipotesi perché l'inchiesta ha dimostrato che il dr. __________ aveva contribuito a creare una situazione di conflitto con il proprio aggiunto. Soprattutto dopo la malattia del dr. __________, il medico __________ avrebbe cercato essenzialmente di discreditare il proprio collaboratore per giungere alla rottura del rapporto d'impiego o al trasferimento ad altro ufficio.
Per uscire dalla situazione di effettivo disagio accertata presso l'Ufficio del __________, la commissione ha suggerito un trasferimento del dr. __________ alla Sezione delle risorse umane quale medico fiduciario del personale, a parità di stipendio, riservata l'eventualità di concordare con l'interessato un diverso grado d'occupazione con conseguente adattamento dello stipendio.
E. Preso atto delle osservazioni inoltrate dal dr. __________ al rapporto della commissione d'inchiesta, il 14 aprile 1998 il Consiglio di Stato ha sottoposto al ricorrente un progetto di risoluzione nel quale veniva prospettato un trasferimento alla Divisione delle __________ quale medico fiduciario del personale con un grado di occupazione dell'80 % e conseguente, proporzionale riduzione dello stipendio.
Nella motivazione del provvedimento il Governo ammetteva l'esistenza di un'insanabile situazione di conflitto fra il dr. __________ ed il dr. __________, confermava la fiducia ad entrambi, ma negava l'esistenza di un disegno del medico __________ volto a screditare il ricorrente in modo da ottenerne il trasferimento ad altra funzione.
Preso atto del rifiuto del dr. __________ di aderire alla proposta, il Consiglio di Stato l'ha integralmente confermata con risoluzione 13 maggio 1998.
F. Contro questa decisione il dr. __________ è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando la sua reintegrazione nella funzione di medico __________.
Secondo l'insorgente, il provvedimento censurato non sarebbe da configurare alla stregua di un trasferimento interno ai sensi dell'art. 6 LOrd, ma come una sanzione disciplinare mascherata. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo sarebbe quindi data.
L'insorgente rievoca dapprima la sua attività con il dr. __________ sottolineando come non abbia mai dato luogo ad osservazioni o lamentele da parte del suo diretto superiore, dei suoi collaboratori o degli utenti. Ricorda poi di aver diretto l'ufficio in modo irreprensibile durante il semestre che ha preceduto l'entrata in carica del dr. __________.
Osserva che la nomina di quest'ultimo, con conseguente rifiuto della sua candidatura non ha dato luogo a tensioni in seno all'ufficio.
Evidenzia in seguito come sin dal momento della sua entrata in funzione il dr. __________ l'abbia emarginato, attribuendogli senza possibilità di discussione due soli compiti: la medicina fiduciaria del personale e le ospedalizzazioni fuori cantone.
Fatte queste premesse, l'insorgente si sofferma sulle accuse rivoltegli dal dr. __________ nel deliberato intento di provocarne il trasferimento, contestandole singolarmente sulla base delle risultanze degli accertamenti esperiti dall'apposita commissione d'inchiesta istituita dal Consiglio di Stato.
Sottolineati gli appunti che la stessa commissione d'inchiesta muove nei confronti del dr. __________, l'insorgente rileva poi come la nuova LOrd abbia concepito il trasferimento alla stregua di una misura scevra da qualsiasi valenza afflittiva, destinata a permettere al dipendente di ampliare il campo delle sue conoscenze.
Contesta quindi recisamente la decisione del Consiglio di Stato, che scostandosi dalle conclusioni tratte dalla commissione d'inchiesta e dai suggerimenti formulati, penalizza gravemente l'insorgente, collocandolo in una funzione marginale e riducendogli in misura rilevante il grado d'occupazione e la retribuzione.
G. All'accoglimento del ricorso si è opposto il Consiglio di Stato, contestando partitamente le tesi dell'insorgente.
Secondo il Governo, il provvedimento in contestazione sarebbe del tutto scevro da connotazioni disciplinari. Al ricorrente non viene infatti rimproverata alcuna violazione dei doveri di servizio.
Il trasferimento non sarebbe nemmeno ad un trasferimento amministrativo, sussidiario alla disdetta secondo l'art. 60 cpv. 3 LOrd. Dagli accertamenti esperiti non sarebbe invero emersa alcuna circostanza oggettiva data la quale non si poteva pretendere in buona fede che l'autorità di nomina continuasse il rapporto d'impiego nella stessa funzione.
A mente del Consiglio di Stato, il trasferimento costituirebbe un mero provvedimento di mobilità interna, destinato a soddisfare le esigenze dell'amministrazione, ad utilizzare al meglio le capacità dei dipendenti, ad eliminare la situazione di conflitto venutasi a creare presso l'ufficio del __________, salvaguardando non solo gli interessi dell'amministrazione ma anche quelli dello stesso ricorrente.
Vero è - soggiunge il Governo - che lo stipendio del ricorrente è stato ridotto del 20 %. La riduzione non è tuttavia riconducibile ad un trasferimento ad una classe inferiore d'organico di natura disciplinare, ma ad una riduzione del grado di occupazione.
Ferme queste premesse il Consiglio di Stato eccepisce la ricevibilità dell'impugnativa sotto il profilo della competenza del Tribunale cantonale amministrativo. Il ricorso a questo tribunale è dato soltanto nei casi previsti dalla legge e la LOrd non prevede la possibilità di dedurre al Tribunale cantonale amministrativo le decisioni di trasferimento dettate da esigenze dell'amministrazione.
La decisione, conclude, sarebbe comunque fondata anche nel merito. Il trasferimento costituirebbe in effetti l'unica possibilità di risolvere la situazione di conflitto venutasi a creare presso l'ufficio del __________. La riduzione del 20 % della retribuzione, proporzionale al grado di occupazione, sarebbe dettata da considerazioni di equità e di giustizia retributiva.
Con istanza pedissequa alla risposta, il Governo ha sollecitato la revoca dell'effetto sospensivo. Domanda cautelare che l'insorgente ha avversato con argomenti di cui semmai si dirà più avanti.
Considerato, in diritto
Secondo l'art. 60 PAmm, il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è dato soltanto nei casi previsti dalla legge contro decisioni di un dipartimento, di commissioni speciali e del Consiglio di Stato. Notoriamente, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è regolata secondo il cosiddetto sistema enumerativo e non per clausola generale. Nel silenzio della legge che disciplina la materia del contendere, il provvedimento dell'autorità inferiore, anche se lesivo di legittimi interessi, sfugge pertanto alla giurisdizione del Tribunale cantonale amministrativo (DTF 6.10.68 in re B. ; Borghi, Giurisprudenza amministrativa ticinese, N 465).
L'art. 67 LOrd stabilisce che il dipendente ha diritto di ricorrere al Tribunale cantonale amministrativo contro le sanzioni disciplinari di maggiore gravità adottate dal Consiglio di Stato in applicazione dell'art. 32 LOrd e contro le disdette pronunciate dallo stesso Consiglio in base all'art. 60 LOrd.
L'art. 68 LOrd attribuisce invece al Tribunale cantonale amministrativo quale istanza unica le contestazioni per pretese di natura pecuniaria derivanti dal rapporto d'impiego.
La tesi dell'insorgente non può essere condivisa.
Anzitutto, perché l'inchiesta esperita dal Consiglio di Stato non ha accertato alcuna violazione dei doveri di servizio. Nè la risoluzione governativa impugnata muove all'insorgente rimproveri che possono essere fatti risalire a violazioni di tali doveri.
In secondo luogo, perché il provvedimento in contestazione non modifica per nulla la classe dell'organico attribuita all'insorgente. Tanto meno temporaneamente. La classe d'organico attribuita al ricorrente resta invariata. La riduzione dello stipendio non discende dall’assegnazione di una classe di stipendio inferiore, ma da una riduzione del grado di occupazione.
Non essendo data alcuna violazione dei doveri di servizio e non avendo alcuna valenza di sanzione disciplinare, la decisione in esame non costituisce pertanto un provvedimento impugnabile davanti al Tribunale cantonale amministrativo in base all'art. 67 cpv. 1 lett. d) LOrd.
Da questo punto di vista, il ricorso si rivela inammissibile per incompetenza del Tribunale cantonale amministrativo.
L’art. 6 cpv. 2 LOrd permette al Consiglio di Stato di trasferire i propri dipendenti non solo da una sede di servizio ad un'altra, ma anche da una funzione ad un'altra nella medesima sede di servizio o in altra sede. Questa norma è stata concepita come "strumento di mobilità interna", destinato a promuovere l'acquisizione di conoscenze interdisciplinari all'interno dell'amministrazione ed a valorizzare l'impiego delle risorse di personale (cfr. messaggio del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente la nuova LOrd del 12.8.94 in verbali del Gran Consiglio, sess. ord. aut. 1994, pag. 3225).
Nella misura in cui permette all'amministrazione di trasferire un dipendente da una funzione ad un'altra, la disposizione in esame introduce nel rapporto d'impiego una riserva di modifica, che relativizza la condizione di stabilità della funzione assegnata al dipendente all'atto della nomina (art. 7 LOrd). La funzione assegnata al dipendente in occasione della nomina non è quindi immutabile, ma può essere modificata unilateralmente da parte del datore di lavoro per esigenze specifiche dell’amministrazione.
Il trasferimento da una funzione ad un'altra non è in effetti subordinato al consenso del dipendente. Nè vien fatto dipendere da criteri oggettivi riferiti alla formazione od alle attitudini dello stesso. L'art. 6 LOrd non pone alcun limite alla trasferibilità dei dipendenti. Esso stabilisce soltanto che il dipendente deve essere sentito e che la decisione di trasferimento, debitamente motivata, deve essergli tempestivamente comunicata.
Al dipendente non sono riconosciuti ulteriori diritti in quest'ambito. La legge non gli conferisce in particolare il diritto di sottoporre le decisioni di trasferimento ad altra funzione ad un sindacato di legittimità da parte di questo Tribunale.
In caso di trasferimento, la legge non garantisce al dipendente nemmeno lo stipendio percepito in precedenza, ovvero la classe che era abbinata alla funzione attribuitagli con la nomina. L’art. 11 cpv. 2 LStip si limita infatti a disporre che in caso di trasferimento ad una funzione di classe inferiore, lo stipendio deve essere al minimo quello risultante dalla nuova classe con gli aumenti maturati nella classe precedente. La riserva di natura statutaria che permette all’amministrazione di modificare unilateralmente le condizioni d’impiego mediante trasferimento, non si estende quindi soltanto al cambiamento di funzione, ma comprende anche le condizioni di retribuzione.
Anche da questo profilo, la legge non offre comunque al dipendente possibilità concrete di sottoporre le decisioni di trasferimento al giudizio di questo tribunale.
Stando così le cose, il ricorso va quindi respinto in ordine siccome irricevibile per incompetenza del Tribunale cantonale amministrativo anche nella misura in cui contesta il trasferimento del ricorrente dall'ufficio del __________ alla Divisione delle risorse del Dipartimento delle finanze e dell'economia.
Da questo profilo, il provvedimento non è riconducibile ad un semplice cambiamento della funzione assegnata all'insorgente al momento della nomina. Esso non si fonda in particolare soltanto sulla riserva statutaria di modifica delle condizioni d'impiego sancita dalla legge, ma sottende anche un atto che può essere configurato soltanto come una disdetta del rapporto d'impiego. L’art. 6 cpv. 2 LOrd riserva all'amministrazione il diritto di modificare unilateralmente le condizioni d'impiego riferite alla funzione, trasferendo un dipendente dalla funzione assegnatagli con la nomina ad un'altra, diversa funzione. In concorso con l’art. 11 cpv. 2 LOrd, la norma permette al Consiglio di Stato di modificare anche la retribuzione, riducendola in modo da adeguarla a quella prevista dalla nuova funzione, ove questa risulti di classe inferiore. La norma in questione non consente tuttavia al Governo di ridurre unilateralmente anche il grado di occupazione. Una simile facoltà non può essere dedotta dalla legge. Nè direttamente, nè indirettamente, mediante un’interpretazione estensiva delle disposizioni in esame, volta ad ammettere non solo il trasferimento ad una funzione di classe inferiore, ma anche il trasferimento da una funzione a tempo pieno ad un’altra funzione a tempo parziale, accompagnato da un’eventuale, proporzionale riduzione dello stipendio.
Per trasformare un rapporto d'impiego a tempo pieno in un rapporto a tempo parziale, senza il consenso del dipendente, il Consiglio di Stato non può per principio prescindere da una disdetta. Il grado d’occupazione è infatti una componente essenziale del rapporto d’impiego instaurato mediante la nomina (art. 10 LOrd). In mancanza di norme che riservino all’autorità il potere di modificarlo unilateralmente, la sua riduzione presuppone pertanto una disdetta. Non diversamente deve procedere il Governo quando intende ridurre il grado d’occupazione di un dipendente mediante un trasferimento da una funzione a tempo pieno ad un'altra funzione a tempo parziale. L'art. 6 cpv. 2 LOrd permette all'autorità di trasferire un dipendente da una funzione ad un’altra. L’art. 11 cpv. 2 LStip le riserva il diritto di ridurre semmai lo stipendio, se la classe attribuita alla nuova funzione è inferiore alla precedente. Nessuna di queste norme le attribuisce tuttavia anche la facoltà di ridurre unilateralmente il grado d'occupazione.
Ne discende che l'autorità non può prescindere da una disdetta nemmeno quando la riduzione del grado di occupazione di un dipendente ha luogo nell’ambito di un trasferimento da una funzione a tempo pieno ad una a tempo parziale. Conseguentemente, una decisione di trasferimento da una funzione a tempo pieno ad una funzione a tempo parziale può essere configurata come un provvedimento mediante il quale l'autorità rescinde implicitamente il rapporto d’impiego preesistente, offrendogli tuttavia una nuova occupazione, in altra funzione, ad orario ridotto.
Inquadrato in quest'ottica, il provvedimento in esame risulta pertanto impugnabile, poichè la riduzione del grado di occupazione del ricorrente disposta mediante il suo trasferimento dall’attuale funzione di medico __________ aggiunto a tempo pieno alla funzione di medico fiduciario del personale a tempo parziale deve essere intesa come una disdetta dell'attuale rapporto d'impiego.
L'autorità di nomina che intende disdire il rapporto d’impiego deve darne tempestiva notizia al dipendente, affinchè questi possa semmai sottoporre il suo caso alla commissione conciliativa prevista dall’art. 53 LOrd.
5.2. L’incompatibilità ambientale, ovvero l’esistenza di una situazione di conflitto grave e non altrimenti sanabile fra un dipendente ed i suoi colleghi od un suo superiore, può costituire un valido motivo di disdetta. Contrasti e tensioni fra funzionari chiamati a collaborare fra loro nuociono in genere all’ordinato andamento dell’attività amministrativa. Le prestazioni lavorative scadono qualitativamente e quantitativamente. Il prodotto ne soffre. Il servizio diventa inefficiente. Sintanto che la situazione di conflitto rimane di tipo fisiologico, ovvero occasionale e di durata limitata, non si giustificano interventi volti ad allontanare il funzionario che è all’origine dello stato di disagio. Se la situazione di conflitto degenera, si radicalizza e si protrae nel tempo, assumendo le connotazioni di uno stato patologico, l'autorità deve invece adottare provvedimenti volti a ripristinare l’ordine e l’efficienza dell’amministrazione, trasferendo o al limite rimuovendo il funzionario che è all’origine della turbativa.
5.3. Nell’evenienza concreta, la diligente inchiesta esperita dalla commissione incaricata dal Consiglio di Stato di acclarare le cause ed i motivi della situazione di disagio verificatasi presso l’ufficio del medico __________ ha evidenziato l’esistenza di un profondo ed insanabile dissidio fra il titolare ed il suo aggiunto qui ricorrente. Le relazioni personali fra i due funzionari si sono deteriorate in modo grave ed irreversibile per motivi che in ultima analisi possono essere ricondotti a radicali differenze di carattere e di temperamento.
Si tratta, senz’ombra di dubbio, di un caso di incompatibilità ambientale, che ripercuotendosi negativamente sull’andamento del servizio richiama l’adozione di incisivi provvedimenti volti a ripristinarne l’efficienza.
La commissione d’inchiesta ha escluso che la situazione di conflitto venutasi a creare presso l’ufficio in questione fosse tale da giustificare una disdetta del rapporto d’impiego a norma dell’art. 60 cpv. 3 lett. c) LOrd. Prescindendo da qualsiasi verifica delle effettive esigenze dell’amministrazione, il Consiglio di Stato ha deciso di porvi rimedio trasferendo il ricorrente ad una funzione che dovrebbe essere appositamente creata presso la divisione delle risorse del DFE, mediante estrapolazione di alcune delle mansioni assegnate all’ufficio del medico __________. Non bastando tuttavia queste competenze a formare un posto a tempo pieno, con lo stesso provvedimento il Governo ha ridotto del 20 % il grado d’occupazione e lo stipendio del ricorrente.
Ai fini del presente giudizio non occorre stabilire se la situazione di conflitto venutasi a creare presso l’ufficio del medico __________ non fosse comunque tale da giustificare una disdetta e se questa dovesse essere pronunciata nei confronti del ricorrente o del suo superiore, che, stando agli accertamenti della commissione, non andrebbe esente da critiche. La questione può rimanere indecisa, poichè il provvedimento impugnato deve in ogni caso essere dichiarato illegittimo siccome lesivo del diritto del ricorrente di sottoporre preliminarmente il suo caso alla commissione conciliativa prevista dall’art. 53 LOrd.
La significativa, unilaterale riduzione del grado d’occupazione, abbinata al trasferimento, integra in effetti gli estremi di una disdetta, poichè non si fonda sulla riserva di modifica delle condizioni d’impiego riferite alla funzione ed alla classe di stipendio assegnate con la nomina, che gli art. 6 cpv. 2 LOrd ed 11 cpv. 2 LStip sanciscono a favore del datore di lavoro. Per continuare ad occupare il ricorrente in un’altra, nuova funzione a tempo parziale, il Consiglio di Stato non poteva pertanto limitarsi ad adottare una decisione di trasferimento, ma doveva preliminarmente disdire l’attuale rapporto d’impiego a tempo pieno. A tal fine avrebbe tuttavia dovuto preventivamente offrire al ricorrente la possibilità di adire la commissione conciliativa prevista dall’art. 53 LOrd. Atto procedurale, questo, che il Consiglio di Stato ha invece omesso.
5.4. L’omissione succitata è di per sè tale da inficiare la validità del provvedimento. Questo tribunale non può tuttavia annullarlo.
Può soltanto constatarne l’illegittimità. Lo impone l’art. 69 PAmm, che ne limita la competenza giurisdizionale all’accerta-mento dell’illegittimità dei licenziamenti disciplinari e che l’art. 67 cpv. 2 LOrd ha dichiarato applicabile anche ai casi di disdetta ordinaria del rapporto d’impiego retta dall’art. 60 cpv. 1 lett. f LOrd (cfr. Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 69 PAmm, N. 6).
Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso va quindi accolto ai sensi dei considerandi, accertando l’illegittimità della riduzione del grado di occupazione e dello stipendio.
Le ripetibili seguono invece la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 6, 53, 60, 61, 66, 67, 69 LOrd; 11 LStip; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
§. di conseguenza, è accertato che la decisione 13 maggio 1998, n. 2180, del Consiglio di Stato è illegittima nella misura in cui riduce il grado di occupazione e lo stipendio del ricorrente.
Non si prelevano nè spese, nè tassa di giustizia.
Lo Stato del Canton Ticino rifonderà al ricorrente fr. 2’000.- a titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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