AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1998.149
Data decisione, Autorità: 09.12.1998, TRAM
Incarto n. 52.98.00149
Lugano 9 dicembre 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 29 maggio 1998 di
contro
la decisione 13 maggio 1998, no. 2111, del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la licenza edilizia 13 marzo 1998 rilasciata dal municipio di __________ a __________ per la costruzione di un accesso stradale alle part. no. __________, __________ e __________ RFD;
viste le risposte:
12 giugno 1998 del municipio di __________;
17 giugno 1998 del Consiglio di Stato;
18 giugno 1998 di __________ e __________;
preso atto della replica 13 luglio 1998 di __________ e delle dupliche:
30 luglio 1998 di __________ e __________;
31 luglio 1998 del municipio di __________;
5 agosto 1998 del Consiglio di Stato, Bellinzona;
assunte le prove,
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 19 febbraio 1997 il resistente __________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso di costruire un'opera viaria destinata a collegare alla strada cantonale una superficie asfaltata esistente a monte delle case d'abitazione che sorgono sulle part. no. __________, __________ e __________ RFD.
L'opera consiste in un tratto di strada lungo m 21 e largo m 2.50, con una pendenza dell’8%, che sovrapponendosi parzialmente ad un vecchio sentiero pedonale (part. no. __________ RFD) di proprietà del comune si immette sulla strada che da __________ sale verso __________.
Alla domanda si sono opposti alcuni vicini, fra cui la ricorrente __________, proprietaria del fondo confinante con il sentiero (part. no. __________ RFD), con argomenti che ha poi ripreso e sviluppato in sede di ricorso.
B. Raccolto il preavviso favorevole dell'autorità cantonale, il 13 marzo 1997 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo l'opposizione della vicina.
__________ ha impugnato il provvedimento davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento per violazione degli art. 50 e 51 NAPR, che disciplinano la formazione di accessi e di strade private.
C. Con giudizio 13 maggio 1998 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa.
In sostanza, il Governo ha ritenuto che la pendenza dell'8 % e l'accesso diritto alla strada cantonale rientrassero nei limiti di una ragionevole deroga. La larghezza minima di m 3.00 prescritta dall'art. 51 cifra 2 NAPR per le strade private non sarebbe applicabile, perché l'opera edilizia non sarebbe una strada, ma un sentiero.
D. Contro il predetto giudizio governativo la soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che venga annullato assieme alla licenza, siccome lesivo delle succitate normative di attuazione del PR.
E. All'accoglimento del ricorso si sono opposti il Consiglio di Stato, il municipio di __________ ed il beneficiario della licenza senza formulare osservazioni degne di rilievo.
Considerato, in diritto
Il ricorso è dunque ricevibile in ordine.
a) di regola per una profondità di almeno ml 5.00 della proprietà pubblica l'accesso deve avere una pendenza massima del 5%;
b) muri di cinta, siepi, scarpate, ecc. devono permettere una sufficiente visibilità, per il resto vale la LAC;
c) gli accessi veicolari e pedonali in pendio verso una strada prevista dal PR devono essere dotati di adeguati pozzetti o griglie di raccolta delle acque piovane alfine di evitare che quest'ultima confluiscano sulle superfici di circolazione pubblica;
d) di regola non vengono autorizzati accessi veicolari privati sulle strade cantonali.
Deroghe ed eccezioni vengono concesse dove accessi su altre strade sono tecnicamente impossibili."
2.2. La pendenza massima del 5%, prescritta dalla norma succitata, non è inderogabile. Autorizzando in concreto una pendenza leggermente superiore (8 %), il municipio non ha violato la legge. La particolare situazione dei luoghi giustifica tutto sommato la concessione di una deroga. Altre soluzioni non sono ipotizzabili.
Analoghe considerazioni valgono per quel che concerne l'accesso diretto alla strada cantonale: è infatti l'unico tecnicamente possibile. Nemmeno la ricorrente del resto lo contesta.
Dal profilo dell'art. 50 NAPR l'opera non presta quindi il fianco a critiche.
"1. La formazione di strade private è possibile dopo l'approvazione preventiva del Municipio che avrà la facoltà di correggere l'imbocco, il tracciato e le sezioni in modo che la strada si inserisca convenientemente nello schema della rete viaria comunale.
Nelle zone edificabili il calibro delle strade di servizio a 3 e più fondi o per superfici superiori a 2000 mq deve misurare almeno m 3.50, in casi giustificati m 3.00.
Se la strada è a fondo cieco deve essere prevista una sufficiente piazza di giro.
Devono in ogni caso essere rispettate le indicazioni del piano viario."
3.2. L'opera in contestazione è una strada privata. Non è di certo un sentiero, come afferma il Consiglio di Stato. Il fatto che si sovrapponga parzialmente ad un sentiero comunale non permette di configurarla come un semplice sentiero. Essa non è infatti destinata al semplice transito di pedoni, ma serve a permettere la circolazione di veicoli a motore.
L’opera non è nemmeno un semplice accesso alla strada cantonale. Essa non si limita infatti alla formazione di un raccordo con la strada cantonale, ma si estende ben oltre, costituendo assieme alla superficie asfaltata già realizzata a monte delle case di cui si è detto in narrativa un'opera viaria aperta alla circolazione di veicoli.
In quanto destinata a servire almeno tre fondi (__________, __________ e __________ RFD; quest'ultimi due derivanti dal frazionamento del primo), con una superficie totale di più di 2000 mq (2006 mq), il calibro della strada non può in nessun caso essere inferiore a m 3. L’art. 51 cifra 2 NAPR non prevede infatti la possibilità di concedere deroghe.
Ora, la strada, larga m 2.50, non rispetta questa prescrizione.
Di conseguenza, non può essere autorizzata.
Le spese e la tassa di giustizia sono a carico del resistente.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 47 LStr; 50, 51 NAPR di __________; 3, 18, 28, 60, 61, 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza sono annullate:
1.1. la decisione 13 maggio 1998, no. 2111, del Consiglio di Stato;
1.2. la licenza edilizia 13 marzo 1998 rilasciata dal municipio di __________ a __________ per la costruzione di una strada sulle part. no. __________, __________, __________ e __________ RFD.
Le spese e la tassa di giustizia di fr. 1'000.-- sono a carico del resistente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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