AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1998.148
Data decisione, Autorità: 30.06.1998, TRAM
Incarto n. 52.98.00148
Lugano 30 giugno 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 29 maggio 1998 di
patrocinato dall'avv. __________
contro
la risoluzione 22 maggio 1998 con cui la Presidente del Consiglio di Stato si è rifiutata di concedere all'insorgente l'effetto sospensivo al ricorso inoltrato contro la decisione 7 maggio 1998 con cui il Dipartimento delle istituzioni, Sezione della circolazione, gli ha revocato a tempo indeterminato la licenza di condurre per motivi di sicurezza;
vista la risposta 10 giugno 1998 della Presidente del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 20 settembre 1997 la Polizia del Canton Svitto ha steso un rapporto di segnalazione concernente __________ (10 novembre 1963) in merito all'acquisto di cocaina per il proprio consumo;
che a seguito di tale rapporto, il 12 novembre 1997 la Sezione della circolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino ha fatto ordine a __________ di sottoporsi per 3 mesi ad un intenso controllo medico per dimostrare, attraverso controlli settimanali delle urine effettuati in prevalenza a sorpresa, di sapersi astenere nella maniera più totale dal consumo di sostanze stupefacenti e di presentare al termine di tale periodo un certificato medico dal quale risulti che non è tossicodipendente e che è perfettamente idoneo alla guida;
che a partire da tale provvedimento l'interessato si è sottoposto a 6 esami delle urine (11, 19, 24 dicembre 1997 e 3, 9 e 20 gennaio 1998), tutti con esito negativo;
che durante il periodo di controllo ordinatogli, __________ è risultato positivo all'esame tossicologico 13/16 febbraio 1998 all'hashish e alla marijuana ordinato dalla Polizia cantonale nell'ambito di un'inchiesta aperta nel 1996 per un traffico di cocaina (v. rapporto di segnalazione 17 febbraio 1998 della Polizia cantonale); a tale proposito egli ha osservato di aver sorbito the di canapa;
che preso atto di tale esame il 4 marzo 1998 la Sezione della circolazione ha comunicato a __________ di ritenere dati gli estremi per procedere nei suoi confronti con una misura amministrativa di revoca della licenza di condurre;
che in seguito l'interessato ha trasmesso all'autorità altri esami delle urine esperiti il 30 gennaio, 9, 20, 27 febbraio 1998, risultati tutti positivi alla cannabis;
che il 17 marzo 1998 egli ha osservato che le tracce di THC (TetraHydroCannabinolo) riscontrate nell'urina non sarebbero riconducibili al fumo di canapa, bensì al consumo di prodotti alimentari in commercio (olio di canapa e preparati di cannabis per infusioni) e non sarebbero sufficienti per determinare un'incapacità di condurre veicoli a motore;
che ha inoltre dato rilevanza all'assenza di qualsiasi prova atta a concludere la sua inidoneità alla guida in relazione a una dipendenza dal consumo di stupefacenti in particolare di marijuana e/o di hashish, sostanze quest'ultime scarsamente nocive anche se fumate;
che la Sezione della circolazione, preso atto degli incarti 20 settembre 1997 e 17 febbraio 1998 redatti dalla Polizia del Canton Svitto rispettivamente del Canton Ticino, ha risolto di revocare a __________ la licenza di condurre veicoli a motore - a titolo preventivo e cautelativo - a tempo indeterminato a seguito di importanti indizi sulla presunta dipendenza dal consumo di sostanze stupefacenti, aggiungendo che l'eventuale riesame "verrà concesso solo sulla base di un certificato medico che comprovi sulla base di settimanali controlli dell'urina l'assoluta astinenza dal consumo di sostanze stupefacenti durante un periodo minimo di 6 mesi";
che l'autorità ha dato rilievo al fatto che, nonostante le chiare indicazioni sulle modalità dei controlli e sulle conseguenze di eventuali inadempienze, egli non ha ottemperato con serietà e scrupolosità le condizioni postegli con ordine 12 novembre 1997, segnatamente presentando in 4 occasioni delle positività ai derivati della cannabis;
che contro questa decisione, fondata sugli art. 16 cpv. 1 LCStr e 35 cpv. 3 OAC e dichiarata immediatamente esecutiva, __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento;
che con istanza provvisionale l'insorgente ha chiesto alla Presidente del Consiglio di Stato di concedere l'effetto sospensivo al ricorso;
che il ricorrente, riprendendo e ampliando le argomentazioni addotte nelle osservazioni 17 marzo 1998, ritiene che non vi sarebbe alcun motivo per legittimare il provvedimento adottato;
che con decisione 22 maggio 1998 la Presidente del Governo ha respinto l'istanza, reputando che la ponderazione degli interessi contrapposti giustificasse il mantenimento del diniego dell'effetto sospensivo;
che, ritenendola sproporzionata, __________ è insorto contro questa risoluzione presidenziale davanti al Tribunale cantonale amministrativo, dove ripropone la domanda di concessione dell’effetto sospensivo al ricorso pendente davanti al Consiglio di Stato;
che l'insorgente rileva la mancanza del requisito dell'urgenza perché l'autorità ha atteso più di due mesi per emanare la decisione; sottolinea poi che oltre a non esservi indizi atti a considerarlo tossicodipendente, le tracce di THC dipendono dal consumo via orale di olio e infusi di canapa non nocivi per la salute e non sufficienti per ammettere una sua incapacità di condurre;
che invoca pure la necessità dell'automobile per motivi professionali, riservandosi di formulare richieste di risarcimento all'autorità in caso di accoglimento del gravame;
che la Presidente del Consiglio di Stato sollecita il rigetto dell'impugnativa;
considerato, in diritto
che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta gli art. 10 LACStr e 21 PAmm;
che la decisione 7 maggio 1998 della Sezione della circolazione configura una revoca della licenza di condurre a scopo di sicurezza per un periodo indeterminato;
che quella appena menzionata è una decisione di ritiro immediato della licenza a titolo preventivo e in quanto tale rappresenta un provvedimento di sicurezza paragonabile ad una misura provvisionale, ordinata fintanto che non saranno chiariti i motivi di revoca del permesso di condurre (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, III ed., ad art. 16 LCStr, n. 2.2. lett. e con giurisprudenza ivi menzionata);
che per prassi costante, avallata dalla dottrina e dalla giurisprudenza, i provvedimenti di revoca della licenza a scopo di sicurezza sono per principio dichiarati immediatamente esecutivi, nel senso che l'autorità che li adotta è solita togliere preventivamente l'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso (DTF 106 Ib 117; Schaffhauser, Grundriss des schweiz. Strasseverkehrsrechts, II ed., N. 2758);
che ciò vale a maggior ragione per un provvedimento di revoca pronunciato essenzialmente a titolo cautelare, essendo tra l'altro in simili casi l'immediata esecutività degli stessi già prevista dalla legge di procedura per le cause amministrative all'art. 21 cpv. 4 ;
che l'esecutività immediata delle decisioni aventi carattere cautelare rappresenta la logica conseguenza della funzione delle stesse, le quali perseguono infatti lo scopo di conservare determinate situazioni di fatto o di diritto fino al giudizio di merito, di impedire un danno altrimenti irreparabile o (come è il caso nella fattispecie in esame) di tutelare provvisoriamente interessi giuridici minacciati (Borghi /Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 21 n. 1);
che contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, la decisione dipartimentale emanata circa due mesi dopo avergli prospettato gli estremi della misura amministrativa adottata adempie ancora il requisito dell'urgenza, a maggior ragione dal momento che è l'interessato stesso ad aver richiesto una proroga il 5 marzo 1998, concessagli fino al 24 dello stesso mese, per presentare le proprie osservazioni in merito;
che in caso di ricorso il destinatario del provvedimento può comunque sollecitare la concessione dell'effetto sospensivo;
che la concessione dell'effetto sospensivo dipende dalla ponderazione degli interessi contrapposti (Borghi/Corti, op. cit., ad art. 21, n. 1c; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, N. 280, 169);
che, considerato il pericolo costituito dai conducenti inidonei per la sicurezza della circolazione, nel caso di revoche cautelari per scopi di sicurezza l'effetto sospensivo al ricorso va concesso soltanto quando sulla base degli atti si può ritenere che verosimilmente non sono date le premesse per adottare un simile provvedimento ;
che con la decisione impugnata il Presidente del Consiglio di Stato ha implicitamente escluso tale ipotesi;
che per motivi medici, dal momento che l'insorgente è affetto da una forma grave e generalizzata di psoriasi, non è stato sottoposto all'analisi tossicologica del capello ma gli è stato ordinato di sottoporsi a un intenso controllo medico della durata di 3 mesi al fine di dimostrare l'asserita astinenza dal consumo di qualsiasi sostanza stupefacente;
che da un esame sommario della documentazione agli atti appare chiaramente che il ricorrente non ha per nulla adempiuto l'obbligo impartitogli il 12 novembre 1997;
che inoltre, considerate le risultanze degli esami di laboratorio a partire dal 13 febbraio 1998 (positività alla cannabis), la deduzione operata dalla Presidente del Governo non appare affatto insostenibile;
che le contestazioni sollevate dall'insorgente davanti al Consiglio di Stato non sono tali da giustificare una prognosi di esito favorevole dell'impugnativa: il fatto di consumare per via orale olio e infusi di canapa non esclude che egli fumi hashish e marijuana in quantità tali da avere influssi di rilievo per la guida di veicoli a motore;
che il fatto di non consumare droghe pesanti non permette ancora di ritenere che molto probabilmente l'insorgente non sia dipendente dalla cannabis al punto di compromettere la sicurezza del traffico;
che, comunque, questi accertamenti preliminari dovranno essere ulteriormente confermati dall'istruttoria che il Consiglio di Stato dovrà necessariamente esperire - se del caso tramite una perizia - prima di statuire nel merito del ricorso pendente;
che va infine osservato che la necessità della licenza di condurre per motivi professionali non può essere tutelata, dal momento che il provvedimento è stato adottato a scopo di sicurezza;
che infatti l'interesse pubblico volto a proteggere la sicurezza stradale da conducenti non idonei prevale sull'interesse del cittadino a non essere privato della propria licenza (cfr. Perrin, Délivrance et retrait du permis de conduire, tesi Friborgo 1982, pag. 195);
che il ricorso va quindi respinto;
che la tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 28 PAmm);
visti gli art. 16 LCStr; 35 OAC; 10 LACStr; 3, 18, 21, 28, 31, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 500.– è a carico del ricorrente.
Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 10 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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