AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1998.147
Data decisione, Autorità:
30.06.1998, TRAM
Incarto n.
52.98.00147
Lugano
30 giugno 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 22 dicembre 1997 di
patrocinati
dallo studio legale __________
contro
la
decisione 16 aprile 1997, no. 1817, del Consiglio di Stato che respinge
l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la licenza edilizia 16
gennaio 1997 rilasciata alla __________ per ristrutturare ed ampliare un
edificio situato nella zona del nucleo (part. no. __________ RF);
richiamata la sentenza 22 dicembre 1997
del Tribunale federale;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto ed in diritto
che il 16 gennaio 1997 il
municipio di __________ ha rilasciato alla __________ il permesso di riattare
e sopraelevare un edificio situato nella zona del nucleo, respingendo
l'opposizione contro di esso interposta dai vicini qui ricorrenti;
che la licenza edilizia è stata confermata dal Consiglio di
Stato, che con decisione 16 aprile 1997 ha respinto il ricorso contro di essa
inoltrato dai vicini opponenti;
che con sentenza 27 agosto 1997 il Tribunale cantonale amministrativo
ha parzialmente accolto l’impugnativa interposta dai vicini contro la licenza,
confermandola alla condizione che venisse mantenuta la preesistente configurazione
del tetto;
che con giudizio 22 dicembre 1997 il Tribunale federale ha accolto
il ricorso di diritto pubblico inoltrato dalla __________ contro la predetta
sentenza di questo tribunale, che ha annullato, confermando integralmente la
licenza in contestazione;
che data la natura cassatoria del ricorso di diritto
pubblico, il Tribunale cantonale amministrativo è nuovamente chiamato a statuire
sul ricorso 29 aprile 1997 di __________ e __________;
che il ricorso va respinto per gli stessi motivi addotti dal
Tribunale federale nella sentenza di cui si è detto;
che date le circostanze si prescinde dal prelievo di una
tassa di giustizia;
che le ripetibili di questa sede vanno poste a carico degli
insorgenti, integralmente soccombenti;
visti
gli art. 21 LE; 45 NAPR di __________; 3, 18, 28, 31, 60, 61, PAmm
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
Non si prelevano né tasse,
né spese.
-
I ricorrenti rifonderanno in
solido alla __________
fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster