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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1998.146
Data decisione, Autorità: 22.07.1998, TRAM
Incarto n. 52.98.00146
Lugano 22 luglio 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 25 maggio 1998 di
contro
la decisione 13 maggio 1998, no. 2108, del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 29 gennaio 1998 con cui il municipio di __________ ha nominato il nuovo segretario comunale;
viste le risposte:
5 giugno 1998 di __________;
10 giugno 1998 del Consiglio di Stato;
12 giugno 1998 del municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che con decisione 3 dicembre 1997 il municipio di __________ ha indetto un pubblico concorso per l'assunzione di un nuovo segretario comunale;
che il bando di concorso, pubblicato all'albo e sul Foglio ufficiale, poneva i seguenti requisiti formali:
cittadinanza svizzera;
condotta morale e costituzione fisica compatibili con la fun- zione;
avere conseguito il diploma delle scuole medie superiori e
l'attestato di abilitazione alla carica di segretario comunale o l'obbligo a conseguire l'attestato stesso entro i termini fissati dalla LOC;
che conformemente all’art. 5 cifra 3 ROD 1996 il bando stabiliva inoltre che a parità di condizioni sarebbe stata data preferenza ai candidati domiciliati nel comune di __________;
che al concorso hanno partecipato nove concorrenti; fra questi:
· il ricorrente __________, domiciliato a __________, docente di scuola elementare, regista e sceneggiatore, nonché animatore turistico e culturale;
· il resistente __________, domiciliato a __________, licenziato in economia della Handelshochschule di __________ (lic. oec. __________);
che, valutate le candidature, il 29 gennaio 1998, il municipio ha assunto il resistente __________;
che contro questa decisione __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato, contestandola perché:
· avrebbe disatteso la clausola del concorso secondo cui a parità di condizioni avrebbe dovuto essere data la preferenza ai candidati domiciliati a __________;
· sarebbe stata resa in applicazione del nuovo regolamento organico dei dipendenti comunali (ROD), di cui il municipio non avrebbe ancora stabilito l'entrata in vigore;
che con giudizio 13 maggio 1998 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa, ritenendo:
· che i titoli di studio dei due concorrenti non fossero equipollenti e che pertanto il municipio non fosse tenuto a dare la preferenza al ricorrente in forza della clausola del concorso che, a parità di condizioni, privilegia i candidati domiciliati a __________;
· che il nuovo ROD fosse entrato in vigore il 6 agosto 1996, rispettivamente il 1º settembre seguente in forza di analoghe decisioni del municipio di __________, vincolanti ancorché non pubblicate all'albo;
che il soccombente impugna ora il predetto giudizio governativo davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che venga annullato assieme alla controversa nomina;
che l'insorgente ripropone e sviluppa in questa sede le censure sollevate senza successo in prima istanza;
che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato, che non formula osservazioni;
che ad identica conclusione pervengono il municipio di __________ ed il resistente __________, contestando partitamente le tesi dell'insorgente;
considerato, in diritto
che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta l'art. 208 LOC;
che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che il ricorrente ha partecipato al concorso senza alcuna riserva riferita alle condizioni che questo poneva;
che, avendo omesso di impugnare il bando di concorso in occasione della sua pubblicazione, le contestazioni che solleva ora con riferimento ai requisiti per la nomina posti dal nuovo ROD sono in linea di massima improponibili siccome tardive e contrarie al principio della buona fede;
che tali censure, oltre ad essere infondate per i motivi illustrati dal Consiglio di Stato, che questo Tribunale fa propri, non sono comunque tali da inficiare la legittimità della risoluzione municipale impugnata, che sarebbe in ogni caso perfettamente conforme al vecchio regolamento;
che altrettanto prive di fondamento sono le obiezioni che il ricorrente ripropone in questa sede a proposito della clausola del concorso volta a dare la preferenza ai candidati domiciliati;
che, contrariamente a quanto questi sembra assumere, la clausola secondo cui "a parità di condizioni" dev'essere data la preferenza ai candidati domiciliati non può in nessun caso essere intesa nel senso di un impegno assunto dal municipio a considerare equipollenti i titoli di studio che soddisfano i requisiti minimi;
che la clausola in questione non limita affatto il diritto del municipio di valutare i titoli di studio esibiti dai concorrenti, ponendoli a confronto fra loro al fine di scegliere quello che offre le maggiori garanzie in fatto di preparazione;
che dalla stessa non discende in particolare alcun obbligo dell’autorità di nomina di porre sullo stesso piano tutti i titolari di un diploma di scuola media superiore e di preferire di conseguenza quelli che risultano domiciliati a __________;
che considerando il resistente, titolare di una laurea in economia aziendale della prestigiosa Handelshochschule di __________, più qualificato del ricorrente per svolgere la funzione messa a concorso, portatore di una patente di maestro di scuola elementare, il municipio non ha per nulla abusato del potere d'apprezzamento conferitogli dalla legge;
che così stando le cose, il ricorso, manifestamente privo di fondamento, va senz'altro respinto;
che la tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza;
visti gli art. 208 LOC; 5, 36 rod; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 500.-- è a carico del ricorrente, che rifonderà fr. 800.-- al comune a titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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