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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1998.144
Data decisione, Autorità: 30.06.1998, TRAM
Incarto n. 52.98.00144
Lugano 30 giugno 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 20 maggio 1998 di
contro
la decisione 29 aprile 1998, no .1851, del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso il posto di vendita assegnatogli dal municipio di __________ nell’ambito dell'autorizzazione 17 marzo 1998 rilasciatagli per partecipare al mercato-mostra nel centro storico;
viste le risposte:
3 giugno 1998 del municipio di __________;
3 giugno 1998 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che a partire dal 1992 il ricorrente __________, nativo del __________, ha partecipato al mercato mostra che la __________ organizza nel centro storico cittadino;
che in seguito a vicissitudini che non occorre qui rievocare, il 6 agosto 1997 il municipio di __________ ha negato all'insorgente l'autorizzazione a partecipare al mercato mostra;
che la decisione, confermata dal Consiglio di Stato, è stata annullata da questo Tribunale, che con sentenza 2 marzo 1998 ha ritornato gli atti al municipio di __________ affinché rilasciasse al ricorrente l'autorizzazione richiesta;
che nei considerandi di quel giudizio il Tribunale cantonale amministrativo ha rilevato che nella determinazione del posto da assegnare al ricorrente si sarebbe dovuto tener debitamente conto delle particolari caratteristiche del mercato, dei criteri sanciti dall'art. 5 dell'ordinanza municipale disciplinante il mercato mostra e delle priorità da accordare agli altri espositori per rapporto alle aspettative del ricorrente a non vedersi escludere di fatto dalla manifestazione a causa di uno stazionamento eccessivamente marginale;
che dando seguito al predetto giudizio, il 17 marzo 1998 il municipio di __________ ha autorizzato il ricorrente a partecipare al mercato mostra, assegnandogli uno stazionamento sul viale __________ davanti alla __________;
che __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato per contestare lo stazionamento assegnatogli, a suo avviso troppo marginale;
che con decisione 29 aprile 1998 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa, ritenendo ingiustificate le doglianze dell'insorgente ed escludendo, in particolare, che questi potesse rivendicare con successo il posto che occupava in passato davanti alla __________;
che contro il predetto giudizio governativo il soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, riproponendo in questa sede le censure sollevate e le rivendicazioni avanzate senza successo in prima istanza;
che secondo l'insorgente il posto assegnatogli sarebbe il più marginale di tutti e non terrebbe debitamente conto delle sue legittime aspettative dato che per quattro anni ha occupato un posto in piazza __________;
che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato, che non formula osservazioni, e dal municipio di __________ che contesta in dettaglio le tesi dell'insorgente;
considerato, in diritto
che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta l'art. 208 LOC;
che oggetto del ricorso in esame è l'ubicazione del posto di vendita assegnato dal municipio all'insorgente nel quadro del mercato-mostra che la __________ organizza ogni sabato mattina nel centro storico;
che lo svolgimento di questa manifestazione è regolato dall'ordinanza municipale del mercato mostra (OMM) del 13.11.92/ /11.6.97, adottata dall'esecutivo comunale sulla base dell'art. 17 del regolamento comunale sull'occupazione di area pubblica (ROAP);
che il posto di vendita assegnato ai singoli espositori ammessi a partecipare a questa manifestazione è deciso dal municipio (art. 3 OMM);
che in ordine a tale scelta l'autorità comunale fruisce di un ampio potere discrezionale;
che tale potere non è assoluto e insindacabile, ma è limitato dai principi generali del diritto riferiti alla parità di trattamento ed al divieto d'arbitrio, dalla libertà di commercio e d'industria, dalle finalità della manifestazione (art. 2 OMM) e dall'art. 5 OMM, che permette al municipio di riconoscere "preferenze per l'assegnazione del posto di vendita, avuto riguardo ai diversi settori di vendita definiti in base ad un ordine merceologico";
che le decisioni municipali relative all'assegnazione del posto sono censurabili da parte dell'autorità di ricorso nella misura in cui violano il diritto segnatamente sotto il profilo di un esercizio abusivo del potere d'apprezzamento che la legge riserva all'esecutivo comunale;
che nell'evenienza concreta gli atti di causa indicano soltanto che il municipio ha assegnato al ricorrente un posto di vendita sul viale __________, davanti alla __________;
che in mancanza di qualsiasi indicazione sulla situazione degli altri partecipanti al mercato, questo Tribunale non dispone di elementi sufficienti per pronunciarsi con la dovuta cognizione di causa sulle censure sollevate dall'insorgente;
che già per questo motivo il ricorso va accolto, annullando la decisione governativa impugnata e rinviando gli atti al Consiglio di Stato affinché accerti la situazione di tutti gli espositori per quel che concerne la data d'ammissione al mercato, il posto assegnato ed il genere di merce venduta, dando al ricorrente la possibilità di pronunciarsi sulle risultanze dell'istruttoria;
che dato l'esito si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia;
visti gli art. 208 LOC; 17 RoAP; 2, 3, 5 OMM; 3, 18, 28, 60, 61, 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 29 aprile 1998, no. 1851, del Consiglio di Stato è annullata;
1.2. gli atti sono ritornati al Consiglio di Stato per nuova decisione previa completazione dell'istruttoria.
Non si prelevano né spese, né tassa di giustizia.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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