AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1998.143
Data decisione, Autorità: 13.11.1998, TRAM
Incarto n. 52.98.00143
Lugano 13 novembre 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 20 maggio 1998 di
patrocinato dallo st.leg. __________
contro
la risoluzione 29 aprile 1998 (n. 1836) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 6 febbraio 1998 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli stranieri, in materia di decadenza del permesso di domicilio;
viste le risposte:
27 maggio 1998 del Consiglio di Stato,
29 maggio 1998 della Sezione degli stranieri;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. __________, cittadino italiano, è entrato in Svizzera il 13 settembre 1980 a seguito del matrimonio contratto il 2 agosto precedente avanti allo stato civile di __________ (prov. di __________, Italia) con __________, cittadina italiana domiciliata in Svizzera. Egli ha pertanto ottenuto un permesso di dimora e, a partire dal 13 settembre 1985, un permesso di domicilio con ultimo termine di controllo fissato al 13 settembre 1997. Durante il matrimonio sono nate __________ e __________. Il 21 agosto 1995 il Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Sud ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto tra i coniugi __________ omologando la convenzione sulle relative conseguenze accessorie.
B. a) Il 13 agosto 1997 __________ ha chiesto all'autorità competente il rinnovo del termine di controllo del suo permesso di domicilio. Il 12 dicembre 1997 la Sezione degli stranieri ha comunicato ad __________ l'intenzione di non volergli rinnovare il permesso alla scadenza del termine di controllo a causa dei suoi precedenti penali e del debito contratto con l'assistenza pubblica per il mancato versamento dei contributi alimentari alle figlie, invitandolo ad indicare come intendesse restituire la somma anticipata. Il 24 dicembre 1997 l'interessato ha comunicato di non essere in grado, nonostante la sua buona volontà, di rifondere allo Stato quanto anticipatogli a seguito del suo lungo periodo di carcerazione. Ha comunicato che, uscito di prigione, aveva trovato un lavoro ma limitato a cinque mesi e remunerato al massimo a fr. 2'000.– mensili e che gli serviva a malapena per vivere. Ora era senza attività lucrativa e non percepiva indennità, poiché l'assicurazione contro la disoccupazione non aveva ancora preso una decisione al riguardo.
b) Il 6 febbraio 1998 la Sezione degli stranieri non ha prorogato il termine di controllo del permesso di domicilio di __________, decidendone il rimpatrio. Il dipartimento, fondandosi sugli art. 10 cpv. 1, 11 cpv. 3 LDDS e 16 ODDS, ha in sostanza tenuto conto del grosso carico assistenziale con l'aggravante del suo comportamento e la relativa condanna, di massima, per infrazione alla LStup. Ha pure ritenuto che egli è cittadino italiano e dell'UE e ha la possibilità di risiedere in un Paese dell'Unione, segnatamente in Italia, dove il tenore di vita è analogo al nostro. Infine, considerando la decisione assai rigorosa in ragione del suo soggiorno precedente, gli ha concesso di entrare in futuro in Svizzera come turista a condizione di un suo ineccepibile comportamento.
C. Adito da __________, il Consiglio di Stato ne ha respinto il gravame il 29 aprile 1998 in virtù dell'art. 10 cpv. 1 lett. a, b, d LDDS. Secondo l'Esecutivo cantonale l'interessato ha costretto le figlie a ricorrere all'anticipo dei contributi di mantenimento da parte dell'assistenza pubblica per complessivi fr. 67'076.–, non provvedendo ad effettuare alcun rimborso. Il Governo ha pure dato rilevanza al fatto che egli, durante la sua permanenza in Svizzera, non aveva tenuto un comportamento esemplare per aver interessato le autorità penali. Ha concluso ritenendo la decisione impugnata, anche sotto l'ottica dell'art. 8 CEDU, legittima, adeguata alle circostanze e ossequiosa del principio della proporzionalità.
Preso atto dell'esito della risoluzione governativa, la Sezione degli stranieri ha fissato allo straniero il 30 giugno 1998 quale ultimo termine di partenza per lasciare il territorio cantonale.
D. Contro la predetta pronuncia governativa, __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento.
In sostanza egli censura la violazione del principio della proporzionalità, essendo a suo dire sufficiente una minaccia di rimpatrio. Pur riconoscendo di aver avuto un momento di sbandamento nella sua vita, sottolinea di aver a lungo tenuto in Svizzera una condotta corretta e ossequiosa delle relative norme e che il suo ruolo nel tentato traffico di stupefacenti era marginale. Dà rilievo al fatto che l'autorità penale, sospendendo l'espulsione, gli ha permesso di reinserirsi socialmente e di tenere ora un comportamento esemplare tanto da avere reperito un lavoro. Sostiene che l'autorità amministrativa non può pretendere, soprattutto con l'attuale crisi congiunturale, che un condannato riesca immediatamente a restituire debiti accumulati durante la sua carcerazione. Ritiene che la decisione di rimpatrio renderà difficile il suo reinserimento e non gli permetterà di rimborsare il debito. Informa infine che le sue relazioni con le figlie sono più che ottime.
E. All'accoglimento del gravame si oppongono la Sezione degli stranieri e il Consiglio di Stato adducendo delle argomentazioni di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
F. In fase istruttoria, il Tribunale ha richiesto all'insorgente di esprimersi sulla scheda contabile UCAS aggiornata all'ottobre 1998 relativa all'anticipo degli alimenti per le figlie. Delle risultanze emergenti dal suddetto documento, sul quale l'interessato non ha formulato osservazioni, si dirà - per quanto necessario - in appresso.
Considerato, in diritto
1.2. Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto. L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio. Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso solo laddove tale pretesa si fonda su di una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a, 388 consid. 1a con rinvii). Sennonché, indipendentemente dalla questione se sussista un diritto al rilascio di un permesso di soggiorno, il ricorso di diritto amministrativo è ammissibile contro decisioni concernenti la decadenza del permesso di domicilio o di dimora (DTF 99 Ib 4 consid. 2, consid. 1a non pubblicato in DTF 120 Ib 369 segg. e 112 Ib 1 segg.; Rep. 1987 169).
1.3. Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, integrati dalle risultanze degli accertamenti esperiti nel corso dell'istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Se si verificano più cause di espulsione di cui nessuna singolarmente, in virtù del principio della proporzionalità, autorizza tale misura, si procederà ad un apprezzamento generale; il provvedimento adottato sarà dunque considerato adeguato solo dopo aver esaminato nel complesso tutti i fatti emergenti suscettibili di giustificare l'allontanamento dello straniero (cfr. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF 53/1997 308).
La lett. b della medesima disposizione legale prevede dal canto suo che lo straniero può anche essere espulso quando la sua condotta in generale e i suoi atti permettano di concludere che egli non vuole o non è capace di adattarsi all'ordinamento vigente nel Paese che lo ospita. La misura può sembrare giustificata, segnatamente quando lo straniero contravviene gravemente o reiteratamente alle disposizioni di legge o alle decisioni dell'autorità; contravviene gravemente alla morale; tralascia continuamente, per cattiva volontà o sregolatezza, di adempiere obblighi di diritto pubblico o privato; vive nella sregolatezza o nell'ozio (art. 16 cpv. 2 ODDS).
3.2. In linea di principio, la legalità dell'espulsione va esaminata in base alle circostanze esistenti al momento dell'emanazione della sentenza di ultima istanza (DTF 114 Ib 1 consid. 3b pag. 4). Nondimeno, se un'espulsione è giustificata dalla situazione esistente al momento in cui è stata ordinata, essa può essere annullata solo nel caso che intervengano fatti nuovi di particolare importanza. Al riguardo non basta comunque che tra l'emanazione della decisione dell’autorità di polizia degli stranieri e quella delle istanze di ricorso l’insorgente si sia comportato in modo ineccepibile. Diversamente gli si offrirebbe la possibilità di modificare a suo favore i fatti determinanti già attraverso la semplice impugnazione del provvedimento di espulsione.
3.3. Nel caso specifico il ricorrente ha interessato le autorità penali. Il 21 novembre 1989 è stato condannato dalla Procura pubblica di Lugano a una multa di fr. 1'300.– siccome autore colpevole di circolazione in stato di ebrietà e di infrazione alle norme della circolazione stradale. Tradotto in carcere il 20 febbraio 1995, l'insorgente è stato condannato dalla Corte delle Assise criminali di Lugano il 10 novembre 1995 alla pena di 3 anni e 8 mesi di reclusione e alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per 5 anni sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, siccome ritenuto autore colpevole di infrazione aggravata alla LStup (per aver trattato, con altre persone, la vendita e la fornitura di 1 kg di eroina a terzi), di circolazione in stato di ebrietà e di infrazione alle norme di circolazione. Nel giudizio penale veniva evidenziato che la sua costante presenza e partecipazione nell'atto delittuoso perpetrato da diverse persone era segno evidente della sua volontà di non essere tagliato fuori dal lucroso affare. Sottolineava inoltre come tutti gli imputati, tra cui __________ (assolutamente non consumatore di stupefacenti), erano "da considerare dei trafficanti puri di droga che" avevano "agito nell'egoistica aspettativa di un profitto pecuniario, ovvero per un motivo particolarmente deteriore con un reato di messa in pericolo della salute altrui" (v. sentenza 10 novembre 1995 Corte delle Assise criminali, pag. 92). La decisione è stata confermata dalla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello il 22 marzo 1996. Il 27 giugno 1997 il Consiglio di vigilanza ha decretato la sua liberazione condizionale per il 30 luglio seguente (il termine della pena era fissato per il 19 ottobre 1998).
Occorre osservare che già la pena accessoria dell'espulsione sospesa condizionalmente non è, in concreto, di rilievo. In effetti, l'autorità competente in materia di polizia degli stranieri persegue uno scopo differente di quello dell'autorità penale. Nel determinare se pronunciare o meno l'espulsione di un condannato straniero giusta l'art. 55 CP oppure di pronunciarla accordando la sospensione condizionale, il giudice penale terrà conto, anzitutto, del reinserimento sociale dell'interessato; per l'autorità amministrativa è invece determinante il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblici. Ne deriva che l'apprezzamento effettuato dall'autorità di polizia degli stranieri può avere, nei confronti dello straniero, ripercussioni più rigorose di quello dell'autorità penale (DTF 120 Ib 132 consid. 5b; 114 Ib 4 consid. 3a). In concreto l'argomento secondo cui grazie alla sospensione dell'espulsione da parte del giudice penale il ricorrente si sarebbe inserito socialmente non è sufficiente a impedire la decadenza del suo permesso per i motivi che seguono.
3.4. Le infrazioni commesse dal ricorrente, che hanno portato alla condanna del 10 novembre 1995, sono gravi. Egli non ne contesta la gravità oggettiva, ma sostiene che il suo ruolo sarebbe risultato marginale. Sennonché nella commisurazione della pena la Corte delle Assise criminali, tenendo conto che egli aveva agito in stato di scemata responsabilità, lo ha ritenuto colpevole e lo ha condannato a ben 3 anni e 8 mesi di reclusione. A tale proposito, va osservato che la giurisprudenza federale è rigorosa quando in oggetto vi è stato un traffico di droga e ciò è pure condiviso dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (Wurzburger, op. cit., pag. 308). Nel caso in esame, il fatto di aver tentato di trafficare una quantità stupefacente tale da mettere in pericolo la vita e la salute di parecchie persone evidenzia la gravità dell'agire dell'interessato, a maggior ragione dal momento che egli non è tossicodipendente. A tale proposito poco importa se il suo licenziamento e le susseguenti difficoltà finanziarie lo avrebbero portato a tale "sbandamento": ciò non giustifica assolutamente il suo modo di agire. Con il suo comportamento, l'interessato ha dimostrato di non riuscire ad integrarsi nella realtà elvetica malgrado che al momento del reato vi risiedesse già da 15 anni, tanto da adempiere pure i requisiti degli art. 10 cpv. 1 lett. b LDDS e 16 cpv. 2 ODDS.
4.2. Nell'evenienza concreta __________ e __________ hanno dovuto far capo all'assistenza sociale perché il padre non versava loro i contributi alimentari pattuiti. A tale proposito sono stati emessi nei confronti di __________ diversi attestati carenza beni: fr. 8'510.– per il periodo 1° novembre 1994-31 marzo 1995, fr. 23'301.50 periodo 1° aprile - 31 maggio 1996 e fr. 26'700.– periodo 1° giugno 1996-30 settembre 1997. L'UCAS ha dichiarato l'11 settembre 1997 di anticipare sempre e regolarmente alle figlie fr. 1'700.– mensili e che fino a quel momento il padre non aveva provveduto a rimborsare il suo debito con lo Stato. Dalla lettera 14 aprile 1998 al Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato, risulta che l'UCAS continua ad intervenire dal 1° novembre 1994 ad anticipare gli alimenti alle figlie del ricorrente e che il debito ammontava a quel momento a fr. 67'076.–. L'ente assistenziale ha pure dato rilievo al fatto di non essere mai riuscito ad incassare alcun importo da __________, in quanto le relative procedure esecutive sono terminate tutte in attestati di carenza beni. Ha pure informato che per il periodo 1° ottobre 1997-30 aprile 1998 presenterà prossimamente una nuova procedura esecutiva.
Orbene, da tali risultanze si evince che le due figlie a cui deve provvedere il padre qui insorgente sono cadute in modo continuo e rilevante a carico dell'assistenza pubblica. Va pure osservato che anche in seguito egli non ha mai rimborsato - neppure parzialmente - il debito assistenziale. Egli sostiene invero, dopo aver evidenziato la difficoltà a reperire un'attività lucrativa
a seguito dell'incarcerazione, di aver finalmente trovato un lavoro (doc. A) che gli permetterà di rimborsare in parte i debiti e che la decadenza del permesso gli impedirebbe di far fronte a tali impegni. Tali affermazioni cadono però nel vuoto. Egli non ha provveduto al rimborso del debito, sebbene abbia reperito un lavoro e sia ancora al beneficio del permesso di domicilio. Difatti, l'ente assistenziale ha comunicato allo scrivente Tribunale che il saldo negativo aggiornato al mese di ottobre 1998 è ulteriormente lievitato a fr. 71'326.– e che l'unico rimborso, di fr. 920.–, è stato incassato per via esecutiva (v. scritto 19 ottobre 1998). Inoltre il ricorrente non apporta nemmeno concreti elementi di miglioramento nel prossimo futuro dell'attuale situazione d'indigenza.
Dalle circostanze summenzionate, risulta pertanto che i requisiti di cui all'art. 10 cpv. 1 lett. a, b, d LDDS sono adempiuti.
Se il provvedimento di allontanamento, nonostante la sua legale fondatezza, non appare opportuno in considerazione delle circostanze, lo straniero sarà solo minacciato di espulsione. La minaccia sarà notificata sotto forma di decisione scritta e motivata, che preciserà quanto le autorità si attendono dallo straniero (art. 16 cpv. 3 ODDS). Inoltre, più lo straniero ha risieduto a lungo in Svizzera, più le esigenze per l'espulsione saranno rigorose (DTF 122 II 433 consid. 2c).
5.2. In concreto, un'attenta ponderazione di tutti gli interessi in gioco permette di ritenere proporzionato il provvedimento adottato dall'autorità inferiore. In effetti, oltre al forte debito assistenziale, il fatto che l'interessato sia stato ritenuto colpevole di infrazione aggravata alla LStup da farsi condannare alla pena di 3 anni e 8 mesi di reclusione, è tanto grave da giustificare la misura adottata. Del resto, il ricorrente è rimasto in Italia sino all'età di 20 anni. Nato a __________, si è in seguito trasferito in provincia di __________, dove ha frequentato le scuole dell'obbligo (5 elementari e 1 media; cfr. curriculum vitae 11 settembre 1980) e svolto vari lavori (cfr. sentenza 10 novembre 1995 Corte delle Assise criminali, pag. 9). Il suo rientro nel paese d'origine non pregiudica quindi in maniera eccessiva la sua risocializzazione, ritenuto pure che a __________ in provincia di __________ risiedono pure i suoi famigliari (padre, madre, un fratello e due sorelle; cfr. sentenza 10 novembre 1995 Corte delle Assise criminali). D'altronde egli non nega che stile di vita, lingua e cultura nella regione lombarda sono simili a quelli ticinesi, limitandosi ad invocare meri motivi economici che non possono essere tutelati nell'ambito della legislazione sugli stranieri. Inoltre, come ha osservato l'autorità di prima istanza nella propria risposta, con la pronuncia di rimpatrio, al ricorrente rimane nondimeno la possibilità di rientrare in Svizzera nell'ambito delle normative per i turisti. Cosicché rimangono salvaguardate le relazioni con le due figlie residenti in Ticino e affidate alle cure e all'educazione della madre.
In concreto non occorre esaminare in che misura il ricorrente sia legittimato a prevalersi della violazione dell'art. 8 CEDU nelle relazioni con __________ e __________. In particolare non va approfondito se, come asserito, egli intrattenga con le figlie rapporti più che ottimi e se, pertanto, con esse esista un legame stretto, intatto e effettivamente vissuto, che è protetto dalla norma invocata (cfr. DTF 115 Ib 99 consid. e). Va in effetti osservato che, comunque sia, giusta l'art. 8 n. 2 CEDU, un'ingerenza nell'esercizio del diritto al rispetto della vita privata e famigliare è ammissibile, se è prevista dalla legge e se costituisce una misura che, in una società democratica, è necessaria, in particolare, per la protezione dell'ordine pubblico e per la prevenzione dei reati (cfr. DTF 119 Ib 90 consid. 4b; 118 Ib 161 consid. d). Orbene, in concreto la decadenza del permesso di domicilio al ricorrente persegue tali fini e scaturisce da una corretta ponderazione tra l'interesse dello straniero a che egli possa continuare a risiedere in Svizzera e l'interesse pubblico contrario. Ne consegue che, anche qualora il ricorrente fosse legittimato ad invocare la disposizione citata, la censura andrebbe respinta. Del resto, come già precedentemente indicato, andando ad abitare nella fascia di confine, potrà valicare la frontiera per rendere visita alle figlie senza alcun problema di natura amministrativa.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'insorgente, la decisione impugnata è dunque legittima, adeguata alle circostanze e rispettosa del principio della proporzionalità. Tutto ben ponderato, la Sezione degli stranieri non ha pertanto disatteso le disposizioni legali invocate. Difatti, la decisione censurata non procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all'autorità di polizia degli stranieri in ordine alla valutazione dell'adeguatezza della misura adottata. Ancorché severa, le decisione non appare per nulla insostenibile.
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 4, 5, 9, 10, 11, 16 LDDS; 8, 10, 16 ODDS; 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 1o lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 47, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza, __________, cittadino __________, è tenuto a lasciare il territorio del Cantone Ticino entro il 31 dicembre 1998 notificando la propria partenza al competente ufficio regionale degli stranieri.
La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 1'000.– sono a carico dell'insorgente.
Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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