AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1998.142
Data decisione, Autorità: 30.06.1998, TRAM
Incarto n. 52.98.00142
Lugano 30 giugno 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Giovanna Canepa, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 20 maggio 1998 della
patrocinato da: avv. __________
contro
la decisione 4 maggio 1998 n. 10/1998 del Dipartimento delle istituzioni - Ufficio permessi e passaporti, che nega all'insorgente l'autorizzazione ad esporre, in territorio del comune di __________, in via __________, sulla facciata rivolta verso est dello stabile di proprietà __________ e __________, un'insegna costituita da un telone in plastica, non illuminato, avente dimensioni di m 12 x 12 (mq. 144), da destinare alla pubblicità per terzi;
viste le osservazioni 2 giugno 1998 del Dipartimento delle istituzioni- Ufficio permessi e passaporti;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 12 febbraio 1998 la __________ ha chiesto al Dipartimento delle Istituzioni (Ufficio Permessi e Passaporti-UPP) il permesso di collocare a __________, in via __________, sulla facciata rivolta verso est dello stabile di proprietà __________, un'insegna costituita da un telone pubblicitario, non illuminato, di m 12 x 12 (mq. 144), da destinare all'affissione di messaggi pubblicitari per conto di terzi con sostituzione saltuaria dei soggetti esposti.
B. Il municipio di __________, la polizia stradale sezione del Sottoceneri, nonché la Commissione per la protezione delle bellezze naturali e del paesaggio (CBN) hanno espresso preavviso favorevole al rilascio della postulata autorizzazione.
C. Con decisione 20 aprile 1998, Il Dipartimento delle Istituzioni, UPP, ha respinto l'istanza della ricorrente.
Dopo avere richiamato i preavvisi favorevoli espressi dal municipio di __________, dalla polizia stradale del Sottoceneri e dalla CBN, il Dipartimento ha motivato il proprio diniego affermando:
che sulla facciata dell'edificio __________ la ricorrente ha già posto tre pannelli "gran formato" di dimensioni 4 m x 3 m ciascuno, oggetto dell'autorizzazione n. 421 del 4 agosto 1993, e inoltre sulla particella confinante n. __________ ha già collocato cinque pannelli pubblicitari di dimensioni 2.71 x 1.28 m, autorizzati con risoluzione n. 802 del 28 novembre 1995;
che, trattandosi di pubblicità stradale non deve avere dimensioni eccessive e neppure dare esageratamente all'occhio;
che la presenza di un'ulteriore insegna potrebbe distrarre eccessivamente l'attenzione degli utenti della strada, creando pericolo alla circolazione stradale;
che l'impianto pubblicitario non può essere autorizzato già per il fatto che ha dimensioni esorbitanti;
-che l'esposizione di un ulteriore telone provocherebbe un affollamento di insegne in contrasto con la legge.
D. Contro il predetto giudizio dipartimentale la __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo.
Sottolinea che tutti i preavvisi, ancorché non vincolanti per l'autorità dipartimentale, sono stati favorevoli.
La ricorrente non condivide l'opinione del Dipartimento che ha ritenuto che il telone, per le sue dimensioni giudicate esorbitanti, possa ingenerare, considerando l'impressione che potrebbe suscitare sull'osservatore medio, un effetto disarmonico sull'edificio sul quale verrebbe apposto.
Neppure sussisterebbero problemi di inserimento dell'insegna nell'ambiente circostante, il telone non verrebbe minimamente a danneggiare i contenuti di quanto circonda l'immobile.
Con l'aggiunta della prevista insegna, non si produrrebbe alcun sovraffollamento pubblicitario, poiché provenendo da lontano l'utente, dopo averla vista, avvicinandosi poi, concentrerebbe la sua attenzione sui tre pannelli già ora posati.
Pannelli e telone si inserirebbero comunque ancora armoniosamente nello stabile __________, considerate le dimensioni dello stabile e le linee architettoniche.
Sempre secondo il ricorrente l'affissione non pregiudicherebbe infine la sicurezza della circolazione, distogliendo l'attenzione dei conducenti in transito, in considerazione del limite di velocità ridotto a 50 km/h in vigore su via __________ e della situazione dei luoghi.
Per la ricorrente la decisione impugnata sarebbe inficiata da una violazione di diritto, essendo contraria al principio dell'adeguatezza.
E. All'accoglimento del ricorso si oppone il Dipartimento delle istituzioni con argomentazioni che verranno riprese per quanto necessario, nel seguito.
Considerato, in diritto
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli atti senza che si rendano necessari ulteriori accertamenti (art. 18 cpv. 1 PAmm). La situazione dei luoghi è perfettamente nota a questo Tribunale.
Le insegne permanenti o non permanenti devono essere tali che non ne risulti turbamento o danno alle bellezze naturali ed al paesaggio, al decoro degli edifici, alla circolazione stradale, all'ordine pubblico e alla morale (art. 4 LIns).
L'art. 9 lett. d LIns vieta le insegne di dimensioni esorbitanti.
La pubblicità stradale è regolata dagli art. 95 e ss. OSStr.
Ad evitare l'affollamento delle insegne del medesimo edificio o in una determinata località, l'autorità competente per la concessione potrà stabilire un limite massimo all'esposizione o vietare che altre insegne o scritte si aggiungano alle già esposte (art. 11 LIns).
Giusta l'art. 95 cpv. 1 e cpv. 2 OSStr è considerata pubblicità stradale ogni istallazione o annuncio collocati ai bordi della strada pubblica in modo da essere percepiti dai conducenti e aventi lo scopo di fare della pubblicità in forma qualsiasi (ad es. mediante scritte, forme, colore, luce, suono).
L'art. 96 cpv. 1 OSStr vieta la pubblicità stradale che potrebbe compromettere la sicurezza della strada, cagionare confusione con segnali e demarcazioni, oppure diminuirne l'efficacia a causa della sua forma e dei suoi colori.
In quest'ottica il cpv. 5 di tale norma dispone che la pubblicità stradale non deve avere dimensioni eccessive e neppure dare esageratamente all'occhio.
Siccome verrebbe ad affacciarsi sulla strada cantonale, l'impianto va qualificato quale pubblicità stradale ai sensi degli art. 95 ss OSStr. Destinatari del messaggio pubblicitario sono in effetti coloro che transitano sulla strada a bordo di veicoli.
3.2. Sullo stabile dove dovrebbe essere posto il telone sono già state affisse insegne pubblicitarie, così come nelle immediate vicinanze. Il telone, collocato in posizione sopraelevata, verrebbe ad occupare praticamente l'intera superficie della parete ancora libera, pari allo spazio verticale di quasi quattro piani dell'edificio.
Verificando la ricostruzione sulla fotografia dello stabile dell'impatto visivo dell'affissione, si ha chiaramente l'impressione che la stessa avrebbe dimensioni ragguardevoli per rapporto al contesto degli edifici circostanti.
Sotto questo profilo, le deduzioni dell'autorità dipartimentale discendono da un corretto esercizio del potere di apprezzamento di cui questa autorità dispone.
Quindi già in considerazione dell'art. 9 lett. d Lins e 96 OSStr le censure sollevate dalla ricorrente vanno respinte.
In ogni caso, anche analizzando gli altri aspetti di impatto della prevista struttura pubblicitaria si giunge ad identica conclusione.
E' vero che su via __________ si affacciano già diverse insegne pubblicitarie. Queste però, siccome tutte situate lungo la strada o sulla parte più bassa degli edifici, di dimensioni contenute e usuali, si integrano ancora convenientemente nella struttura architettonica e paesaggista della via cittadina.
Per contro quella esaminata, si ergerebbe notevolmente dal suolo, si confonderebbe addirittura con la parete dello stabile __________, coprendone la struttura. Per il suo impatto architettonico e paesaggistico, indubbiamente disarmonico per rapporto al contesto circostante, sarebbe di disturbo per il passante, anche di media sensibilità, che ne verrebbe immediatamente colpito, prima ancora di vedere gli edifici e le loro strutture.
Per le medesime caratteristiche, come per altro riconosce la stessa ricorrente nel suo gravame, i conducenti ne sarebbero attratti sin da lontano, con notevole pregiudizio per la sicurezza stradale. La pubblicità con queste caratteristiche va chiaramente proibita in considerazione dei principi stabiliti dall'art. 96 OSStr, in particolare cpv. 6.
3.3. Con l'apposizione di questa ulteriore insegna si creerebbe una situazione di "affollamento pubblicitario", viste le affissioni già presenti sulla parete dell'edificio __________ e nelle immediate vicinanze, in particolare sul vicino fondo n. __________.
Una tale situazione deve essere per principio evitata. L'art. 11 LIns conferisce infatti al Dipartimento la facoltà di stabilire un limite massimo di esposizione e di vietare che altre insegne si aggiungano a quelle già esposte, e ciò in prospettiva sia di salvaguardare l'assetto architettonico e paesaggistico sia di garantire la sicurezza del traffico.
Per questi motivi,
visti gli art. 2, 4, 9 d, 11, 17, LIns, 4 RLIns, 95 ss OSStr, 3, 18, 28, 43, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 800.-- sono poste a carico della ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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