AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1998.140
Data decisione, Autorità: 12.08.1998, TRAM
Incarto n. 52.98.00140
Lugano 12 agosto 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 19 maggio 1998 di
O__________
contro
la decisione 29 aprile 1998, no 1826, con cui il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso 24 ottobre 1997 dell'insorgente contro la determinazione 14 ottobre 1997 con cui il municipio di __________ conferma la fattura emessa per lo scavo della fossa nella tomba di famiglia del defunto marito;
viste le risposte:
26 maggio 1998 del municipio di __________;
3 giugno 1998 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 25 gennaio 1997 è deceduto E__________, marito della ricorrente.
Il 27 seguente, su richiesta della ditta di onoranze funebri, due operai del comune di __________ hanno scavato la fossa nella tomba di famiglia. Per le prestazioni effettuate il municipio ha emesso una fattura di fr. 640.--, che è stata prontamente pagata.
B. Con lettera 4 aprile 1997 D__________, agente in qualità di rappresentante degli eredi fu E__________, ha contestato la fattura emessa. È quindi seguito uno scambio di corrispondenza tra le parti, conclusosi con la determinazione 14 ottobre 1997, con la quale il municipio ha formalmente riconfermato la fattura emessa.
C. Contro quest’atto O__________ è insorta davanti al Consiglio di Stato, contestandola dal profilo della parità di trattamento e chiedendo la restituzione dell'importo versato.
L’insorgente ha in particolare chiesto che anche le tombe di famiglia fossero poste al beneficio dell’escavo gratuito della fossa previsto dall'art. 4 cpv. 4 del regolamento per i cimiteri comunali di __________ a favore dei defunti domiciliati che vengono inumati nel campo comune. Ha inoltre contestato la pretesa del comune, in quanto priva di base legale ed eccessiva.
D. Con decisione 29 aprile 1998 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame nella misura in cui l’ha considerato ricevibile.
Dopo aver escluso che la fattura costituisse una decisione impugnabile, il Governo ha in sostanza ritenuto che l’implicito rifiuto dell’escavo gratuito non procedesse da una discriminazione inammissibile, poichè i proprietari di tombe di famiglia sarebbero generalmente benestanti.
D. Contro questo giudizio O__________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, riproponendo in questa sede le censure sollevate senza successo in prima istanza.
Il ricorso è avversato dal municipio di __________ e dal Consiglio di Stato, che non formulano particolari osservazioni.
Considerato, in diritto
Con la determinazione 14 ottobre 1997 qui in esame il municipio di __________ si è limitato a confermare la pretesa di fr. 640.-, notificata all’insorgente per lo scavo della fossa del defunto marito.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la pretesa in quanto tale non configurasse un provvedimento impugnabile. Vi ha nondimeno scorto un atto passibile di ricorso nella misura in cui negava implicitamente all’insorgente il diritto all’escavo gratuito della fossa.
1.1. Per principio, possono formare oggetto di ricorso soltanto le decisioni, ovvero i provvedimenti adottati dall’autorità iure imperii, in casi concreti ed individuali, per costituire, modificare o sopprimere diritti od obblighi degli amministrati fondati sul diritto pubblico o per accertarne l’esistenza, l’inesistenza o l’estensio-ne (cfr. RDAT 1994 II N. 8 e 16; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, N. 4 a ad art. 1 PAmm; Scolari, Diritto amministrativo, vol. I, N. 200).
1.2. In concreto, l’atto del municipio di __________ qui impugnato si limita a confermare la mercede chiesta all’insorgente per prestazioni effettuate dai suoi operai. Indirettamente esso nega tuttavia alla stessa ricorrente il diritto all’escavo gratuito della fossa. Tale diritto è previsto dall’art. 4 cpv. 4 del regolamento sui cimiteri comunali (R cimiteri) a favore dei defunti domiciliati che vengono inumati nel campo comune. Nella misura in cui lo nega alla ricorrente, il provvedimento in esame configura pertanto una decisione amministrativa, poichè per il suo tramite il municipio accerta iure imperii, in un caso individuale e concreto, che l’insorgente non può beneficiare della prestazione prevista dalla succitata normativa di diritto pubblico.
Entro questi limiti, la giurisdizione del Tribunale cantonale am-ministrativo è quindi data ed il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta l’art. 208 LOC.
Se lo sia anche nella misura in cui l’atto impugnato conferma la pretesa notificata dal municipio alla ricorrente, è questione che verrà esaminata più avanti nel caso in cui il diniego del diritto allo scavo gratuito risulti giustificato.
2.2. L'art. 4 cpv. 4 R cimiteri di __________ prevede che:
"L'escavo delle fosse per le salme dei domiciliati é gratuito. L'escavo gratuito delle fosse é limitato a quelle dei campi comuni".
La norma opera una distinzione tra domiciliati e non domiciliati, rispettivamente tra il campo comune e gli altri settori del cimitero. L’insorgente ravvisa un’inammissibile discriminazione nella limitazione dello scavo gratuito all’inumazione nel campo comune. L’esclusione degli altri settori da questo vantaggio sarebbe ingiustificata.
La censura è infondata.
La prestazione gratuita è in effetti offerta a tutti i defunti domiciliati. Basta che vengano inumati nel campo comune. La stessa ricorrente avrebbe potuto beneficiarne se avesse fatto seppellire il marito in questo settore del cimitero, invece che nella tomba di famiglia. Da questo profilo, la norma censurata non viola il principio della parità di trattamento.
Tale principio non è tuttavia disatteso nemmeno nella misura in cui l’art. 4 cpv. 4 R cimiteri limita al campo comune la prestazione gratuita fornita dall’ente pubblico.
Escludendo gli altri settori del cimitero, il legislatore comunale si è in effetti limitato a definire, in termini di spazio, il campo d’applicazione del beneficio accordato ai defunti domiciliati. Così come nulla obbligava il comune a concederlo, nulla gli imponeva di concederlo all’interno di tutto il cimitero. Rientrava nei limiti delle sue insindacabili prerogative di stabilire all’interno del cimitero un settore in cui i defunti domiciliati potessero fruire dello scavo gratuito della fossa.
Già per questo motivo, la censura di discriminazione sollevata dalla ricorrente va respinta siccome infondata.
La distinzione operata dal legislatore comunale sfugge comunque alle critiche dell’insorgente anche perchè risulta sorretta da motivi oggettivi e pertinenti. Il settore delle tombe di famiglia si distingue in effetti chiaramente dagli altri settori del cimitero (art. 5 R cimiteri). Diversa è invero la sua morfologia. Diverse sono le condizioni di utilizzazione (art. 16 R cimiteri). Diverso è infine il prestigio attribuitogli dall’opinione pubblica.
Del tutto sostenibile appare quindi la decisione del legislatore comunale di trattare questo settore in modo diverso dal campo comune in relazione al diritto allo scavo gratuito della fossa accordato ai defunti domiciliati. Conclusione, questa, che appare ancor più giustificata ove si consideri che le lapidi ed i monumenti funebri che caratterizzano il settore delle tombe di famiglia possono rendere lo scavo della fossa più difficile ed oneroso di quello nella nuda terra del campo comune.
In quanto volto a contestare l’implicito rifiuto del municipio ad accordare alla ricorrente lo scavo gratuito della fossa del defunto marito, il ricorso va quindi respinto siccome infondato.
Orbene, da questo profilo il Tribunale cantonale amministrativo non può che declinare la propria giurisdizione per mancanza di decisione impugnabile.
La pretesa in contestazione è infatti una mercede per la prestazione effettuata dagli operai del comune. Non è una tassa. Non si fonda sul diritto pubblico, ma su quello privato. Il comune non è intervenuto nei confronti dell’insorgente come potentior persona, ma come soggetto di diritto ad essa coordinato. Ha agito come un qualsiasi imprenditore privato. Prova ne è che la ricorrente era libera di affidare il lavoro ad altra impresa di suo gradimento. La pretesa avanzata non è quindi stata fissata iure imperii, con effetto vincolante per l’insorgente.
Le contestazioni ad essa relative non sono quindi di pertinenza dell’autorità amministrativa, ma del giudice civile. Come giustamente ha stabilito il Consiglio di Stato nel giudizio impugnato.
Per questi motivi,
visti gli art. 208 LOC; 4 R cimiteri di __________; 1, 3, 18, 28, 60, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 400.- è a carico della ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster