AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1998.136
Data decisione, Autorità: 08.02.1999, TRAM
Incarto n. 52.98.00136
Lugano 8 febbraio 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 15 maggio 1998 di
patrocinata dall'avv. __________
contro
la risoluzione 11 marzo 1998 (n. 954) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 6 settembre 1996 con la quale il Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli stranieri, le ha negato il rinnovo del permesso di dimora;
viste le risposte:
29 maggio 1998 della Sezione degli stranieri,
4 giugno 1998 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. __________, cittadina iugoslava, è entrata in Svizzera nel 1992 per ricongiungersi in virtù degli art. 38 e 39 OLS con il marito __________, a quel momento divenuto titolare di un permesso di dimora per aver lavorato nel nostro Paese in qualità di stagionale. L'interessata ha quindi ottenuto un permesso di dimora, regolarmente rinnovato con ultima scadenza fissata al 30 giugno 1996.
La figlia __________ è entrata in Svizzera insieme al marito e connazionale __________ nel 1985. Dalla loro unione il __________ è nata a __________ __________, subito trasferitasi presso i nonni materni __________ e __________ ancora residenti all'epoca in Iugoslavia. Il 2 marzo 1989 il Tribunale distrettuale di __________ (Iugoslavia) ha pronunciato il divorzio tra i coniugi __________; la figlia __________ è stata affidata alla madre __________.
Il __________, da una relazione con il cittadino svizzero __________, __________ ha dato alla luce __________. I genitori si sono in seguito sposati il __________ a __________. __________ è attualmente al beneficio di un permesso di domicilio con prossimo termine di controllo fissato al 13 aprile 2000.
Con decisione 23 settembre 1994 il Dipartimento delle opere sociali ha affidato __________ alle cure dei nonni materni; nei confronti della minore è stata istituita una tutela ai sensi dell'art. 368 CC nella persona della signora __________ della Delegazione tutoria di __________.
B. Il 6 settembre 1996 la Sezione degli stranieri ha respinto l'istanza di __________ volta al rinnovo del suo permesso. Ha tenuto conto che l'interessata risultava iscritta al collocamento dal 7 novembre 1994 in quanto senza lavoro e che si trovava al beneficio di prestazioni assistenziali. Ha pure considerato che non vi erano concreti motivi atti a concludere che non potesse rientrare in Patria.
C. a) Contro la predetta pronunzia dipartimentale, __________ è insorta davanti al Consiglio di Stato postulandone l'annullamento e il rilascio di un permesso di dimora. In sostanza adduce che una concomitanza di circostanze a lei sfavorevoli derivanti da malattia e infortuni le avrebbero impedito di essere attiva professionalmente dal novembre 1994, sebbene nel frattempo avesse ripreso un'occupazione. Ha pure evidenziato che la nipote __________ aveva sempre vissuto con i nonni materni, ai quali era stata affidata dal Dipartimento delle opere sociali.
b) Con risoluzione 11 marzo 1998 fondata sugli art. 4, 9 cpv. 3 lett. b, 10 cpv. 1 lett. d LDDS, 8 cpv. 1 ODDS, il Consiglio di Stato ha respinto il gravame e dichiarato definitiva la propria decisione.
Secondo l'Esecutivo cantonale la ricorrente, che non può invocare un diritto al rinnovo del permesso di dimora, è stata posta con il marito al beneficio di prestazioni assistenziali durante i periodi 1° novembre 1995/30 settembre 1996 e 1° gennaio 1997/30 settembre 1997 per un totale di ca. fr. 30'000.–. Ha inoltre dato rilievo al fatto che i coniugi risultano entrambi disoccupati dal novembre/dicembre 1997.
Ha infine sottolineato che la ricorrente ha pur sempre facoltà di venire in territorio elvetico per rendere visita ai famigliari tramite visti turistici. Il Governo ha quindi considerato la decisione impugnata legittima, adeguata alle circostanze ed ossequiosa del principio della proporzionalità.
D. Contro la predetta pronuncia governativa, __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento e postulando il rinvio della causa all'autorità inferiore per nuova decisione e in via subordinata il rinnovo del permesso di dimora.
In ordine ritiene che la competenza del Tribunale adìto è data in virtù delle relazioni con la nipote __________ giusta l'art. 8 CEDU. Il gravame sarebbe a suo dire tempestivo secondo il principio della buona fede, dal momento che il Governo cantonale a torto avrebbe dichiarato la decisione definitiva. Nel merito sostiene che i presupposti per il mancato rinnovo del permesso di dimora non sono adempiuti e che, in tutti i casi, la decisione impugnata è arbitraria. Ritiene pure l'esistenza della violazione del principio della buona fede e della proporzionalità e ravvisa pure un abuso del potere di apprezzamento.
E. All'accoglimento del ricorso si oppone la Sezione degli stranieri adducendo delle argomentazioni di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Anche il Consiglio di Stato propone la reiezione del ricorso, riconfermandosi nelle motivazioni poste a fondamento della decisione impugnata.
F. L'11 giugno 1998 la ricorrente ha chiesto al Tribunale di autorizzare un ulteriore scambio di allegati. A tale domanda non è stato dato seguito, alla luce delle risultanze che saranno esposte più avanti.
Considerato, in diritto
1.2. Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto. L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio. Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso solo laddove tale pretesa si fonda su di una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a, 388 consid. 1a con rinvii).
1.3. La ricorrente non può prevalersi di una disposizione particolare del diritto federale né di un trattato tra la Svizzera e la Repubblica federativa socialista di Iugoslavia, da cui potrebbe derivare un suo diritto al rilascio di un'autorizzazione di dimora.
1.4. Resta da esaminare se l'insorgente possa invocare l'art. 8 CEDU. Affinché tale norma sia applicabile, occorre che tra lo straniero che domanda un permesso di dimora e la persona della sua famiglia che beneficia del diritto di risiedere in Svizzera (ad esempio, straniero titolare di un permesso di domicilio) esista una relazione stretta, intatta, che sia effettivamente vissuta (DTF 122 II 5 consid. e; 119 Ib 93 consid. 1b). Come il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare, le relazioni familiari protette dall'art. 8 CEDU sono anzitutto quelle tra coniugi e quelle tra genitori e figli minorenni, che vivono in comunione domestica (cfr. Mock, Convention européenne des droits de l'homme immigration et droit au respect de la vie familiale in: AJP 5/96 pag. 8 in fondo con rinvii). Trattandosi di persone che non fanno parte del nucleo familiare vero e proprio e con le quali non vi è (più), di regola, una comunione domestica, vi è una relazione familiare protetta quando lo straniero che domanda un permesso di soggiorno si trova nei confronti del familiare che risiede in Svizzera in un rapporto così stretto che si deve parlare di un vero e proprio rapporto di dipendenza. Secondo la giurisprudenza, una tale relazione può risultare dalla necessità di specifiche cure o da un bisogno di assistenza come, ad esempio, in caso di handicap fisico o psichico oppure in caso di grave malattia. In mancanza di un tale rapporto di dipendenza, il rifiuto dell'autorizzazione non lede l'art. 8 CEDU e il ricorso di diritto amministrativo è inammissibile (DTF 120 Ib 260 consid. 1d; 115 Ib 4 consid. 2).
Nel caso specifico, la ricorrente invoca la protezione dell'art. 8 CEDU a seguito delle relazioni che intratterrebbe con la nipote __________, titolare di un permesso di domicilio. Dagli atti risulta che la nipote, affidata ai nonni materni il 23 settembre 1994 dal Dipartimento delle opere sociali, non è sotto la potestà parentale. A tale proposito è stata quindi istituita una misura tutelare ai sensi dell'art. 368 CC con la nomina della signora __________ della Delegazione tutoria di __________ (doc. C). Dallo scritto 18 novembre 1996 del Servizio sociale di __________ alla Sezione degli stranieri risulta tra l'altro che __________ "vive dalla sua nascita presso i nonni materni e considera la nonna a livello affettivo come la propria madre pur avendo regolari contatti con i suoi genitori, i quali non possono offrire alla figlia una soluzione familiare alternativa a quella attuale" e che "il nostro Servizio, dopo un'accurata valutazione aveva deciso che per una positiva crescita psicologica della bambina, il collocamento presso i nonni fosse la soluzione più opportuna". Tali preoccupazioni, ancorché legittime, non permettono tuttavia all'insorgente di invocare l'art. 8 CEDU e di dare la competenza allo scrivente Tribunale a statuire sul gravame. La ricorrente non è infatti dipendente da una persona avente il diritto di risiedere in territorio elvetico, non avendo dimostrato di necessitare assolutamente di cure o di assistenza in Svizzera. A maggior ragione dal momento che __________ è addirittura minorenne.
Data la mancanza dei presupposti testé enunciati, il ricorso di diritto amministrativo è dunque irricevibile.
2.1. L'art. 26 cpv. 2 PAmm stabilisce che una decisione deve essere munita dei mezzi e dei termini di ricorso. In principio, la mancanza di simili indicazioni non deve comportare per il destinatario pregiudizio alcuno (cfr. per analogia art. 107 cpv. 3 OG; STF 29 settembre 1997 inedita in re P. S. consid. 4c). Una tale mancanza non legittima tuttavia l'interessato a procrastinare l'inoltro del rimedio: le regole della buona fede e la sicurezza del diritto esigono che egli assuma le informazioni necessarie e, ottenutele, agisca con tempestività. In caso contrario, il termine per interporre l'impugnativa si considera decorso (DTF 111 Ia 283).
2.2. Nell'evenienza concreta, il Consiglio di Stato ha dichiarato che la propria decisione emessa l'11 marzo 1998 era definitiva e non ha quindi indicato i mezzi e i termini di ricorso. Dalla ricerca postale effettuata dalla Cancelleria di Stato il 26 maggio 1998, risulta che la ricorrente ha ricevuto la risoluzione governativa il 16 marzo 1998; il termine per ricorrere davanti a questo Tribunale scadeva dunque il 31 marzo 1998 (art. 46 cpv. 1 Pamm). Ciononostante, il gravame è stato inoltrato soltanto il 15 maggio successivo, per motivi di cui non è dato a sapere. Il termine d'impugnazione è stato pertanto ampiamente oltrepassato.
Va sottolineato che la ricorrente era stata informata già il 18 marzo 1998 dalla Sezione degli stranieri dell'obbligo di lasciare il territorio cantonale entro e non oltre il 30 aprile 1998. Va data rilevanza pure al fatto che il 26 marzo 1998 essa era stata resa attenta che il suo permessino, rilasciatole per un'attività lucrativa e valevole sino al 30 giugno successivo, avrebbe perso di validità alla data fissatale per il termine di partenza. Ciò malgrado, essa ha conferito il mandato al legale soltanto il 30 aprile 1998, data corrispondente all'ultimo giorno di sua presenza autorizzata su suolo cantonale. Nelle surriferite circostanze l'inoltro del ricorso due mesi dopo l'intimazione della risoluzione governativa, anche se si volesse ritenerla viziata quo all'indicazione dei mezzi e dei termini di impugnazione, non permette di tutelare l'atteggiamento dell'interessata sotto il profilo della buona fede. A maggior ragione dal momento che la ricorrente non adduce nemmeno che sia stata impedita nell'agire tempestivamente. Nemmeno il suo patrocinatore ha poi agito in maniera diligente. Per sua stessa ammissione (cfr. ricorso, pag. 2), egli ha assunto il mandato il 30 aprile 1998. Inoltrando il presente gravame il 15 maggio seguente, egli ha calcolato il termine di ricorso a partire dalla sua ricezione della decisione governativa. Tale atteggiamento non può essere tutelato siccome lesivo della sicurezza del diritto. Egli non ha d'altronde domandato al Tribunale la restituzione in intero contro il lasso dei termini (art. 12 PAmm). Del resto non risulta nemmeno che egli fosse stato impedito ad agire prima del 15 maggio 1998, tanto più che ha chiesto alla Sezione degli stranieri proprio il giorno dell'assunzione del mandato, di sospendere la partenza della cliente in quanto in procinto di adire il Tribunale cantonale amministrativo (v. lettera 30 aprile 1998).
Se ne conclude che il ricorso è irricevibile e non può di conseguenza essere esaminato nel merito.
Tassa e spese di giudizio seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli visti gli art. 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 26, 28, 46, PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è irricevibile.
Tassa e spese di giustizia, per complessivi fr. 500.–, sono a carico della ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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