AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1998.135
Data decisione, Autorità: 14.09.1998, TRAM
Incarto n. 52.98.00135
Lugano 14 settembre 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 15 maggio 1998 di
patrocinata dall'avv. __________
contro
la risoluzione 5 maggio 1998 (n. 1940) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 5 febbraio 1998 del Dipartimento delle istituzioni Sezione degli stranieri, in materia di revoca del permesso di dimora B e di rilascio del permesso di dimora temporaneo (L);
viste le risposte:
8 giugno 1998 del Consiglio di Stato.
8 giugno 1998 della Sezione degli stranieri;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. __________, cittadina __________, è entrata la prima volta in Svizzera il 1° giugno 1995 per svolgere l'attività di ballerina. Per tale scopo le è stato rilasciato un permesso di dimora temporaneo L, più volte prorogato fino al 30 novembre 1995, per esibirsi in diversi locali notturni; alla sua scadenza è ritornata in Bulgaria. Tramite il citato permesso, e per la stessa attività, ha nuovamente potuto risiedere in Svizzera dal 1° febbraio al 30 settembre 1996 e dal 1° marzo al 30 agosto 1997. Il 1° settembre 1997 all'interessata è stato rilasciato un permesso L valido fino al 30 novembre successivo con lo scopo di soggiornare in attesa di sposarsi con __________, cittadino italiano titolare di un permesso di domicilio in Svizzera. Il matrimonio è stato celebrato avanti all'ufficiale dello stato civile di __________ il __________. A seguito di tale unione, __________ ha altresì ottenuto un permesso di dimora B valido fino al 6 novembre 1998 per vivere con il coniuge. Il 9 gennaio 1998, e con scadenza a fine mese, le è pure stato rilasciato un permesso di dimora di breve durata "permessino" per svolgere l'attività di ballerina.
B. a) Il 14 gennaio 1998 la straniera è stata arrestata su ordine del Procuratore pubblico del cantone Ticino in merito a diversi reati. Interrogata al proposito dalla Polizia cantonale il 19 gennaio 1998, essa ha tra l'altro dichiarato di aver stipulato un matrimonio di comodo e fittizio con __________.
Il 16 gennaio 1998 __________ ha chiesto alla competente autorità cantonale in materia di stranieri il rilascio di un permesso affinché __________ potesse esibirsi come strip-tease presso il dancing Cabaret "__________" a __________ dal 1° al 28 febbraio 1998.
b) Con decisione 5 febbraio 1998 la Sezione degli stranieri, prendendo atto delle ammissioni fatte dall'interessata alla Polizia cantonale in merito al suo matrimonio, ha ritenuto che il motivo del suo soggiorno era venuto meno in quanto il vincolo del connubio sussisteva soltanto sulla carta. Ha di conseguenza respinto l'istanza di dimora temporanea per svolgere l'attività come ballerina presentata dal datore di lavoro e di riflesso ha dichiarato decaduto il permesso di dimora annuale di cui beneficiava.
C. Con giudizio 5 maggio 1998 il Consiglio di Stato ha confermato la decisione di prima istanza e ha respinto il gravame inoltrato da __________ il 23 febbraio precedente, evidenziando in particolare che i coniugi avevano contratto un matrimonio fittizio al fine di aggirare la legislazione in materia di domicilio e dimora degli stranieri. Il Governo ha considerato che l'interessata non aveva più diritto né al mantenimento del permesso di dimora annuale né al rilascio di un nuovo permesso di dimora temporaneo per lavorare quale spogliarellista. Ha pure ritenuto inapplicabile l'art. 8 CEDU dal momento che non esiste una relazione stretta ed effettivamente vissuta con il marito. L'Esecutivo cantonale ha per contro lasciato aperta la questione in merito all'eventuale adozione di un provvedimento amministrativo di espulsione.
A seguito di tale pronunzia governativa, il 13 maggio 1998 la Sezione degli stranieri ha ordinato alla ricorrente di lasciare il territorio cantonale entro il 15 luglio 1998.
D. Con ricorso di ricorso di diritto amministrativo 15 maggio 1998 __________ è insorta contro la risoluzione governativa innanzi al Tribunale cantonale amministrativo postulando - previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame al fine di poter risiedere nel Cantone Ticino durante la litispendenza - in via principale l'annullamento della decisione di revoca del permesso annuale e in via subordinata l'annullamento della decisione relativa alla domanda per il permesso di dimora temporaneo, postulandone il rilascio. Ritiene la decisione impugnata manifestamente illegale, arbitraria, contraria alle tavole processuali e contraddicente in maniera urtante il sentimento di giustizia ed equità. La ricorrente sostiene che la decisione governativa si fonderebbe su labili e fragili indizi. A suo dire la circostanza secondo cui essa abbia vissuto temporaneamente separata di fatto dal marito sarebbe dovuta alla continua interferenza a __________ della di lei suocera, ma che attualmente il progressivo riavvicinamento sentimentale si sarebbe infine realizzato con il trasferimento di entrambi a __________. Contesta pure le proprie dichiarazioni alla Polizia cantonale, perché rilasciate quando vi erano problemi di natura sentimentale con il marito e rilasciate quindi in un particolare stato d'animo con conseguente tensione emotiva. Lamenta anche in questa sede una violazione dell'art. 8 CEDU.
E. All'accoglimento del ricorso si oppongono sia la Sezione degli stranieri sia il Consiglio di Stato adducendo delle argomentazioni di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in diritto
1.2. Nel caso di specie la controversa decisione 5 febbraio 1998 adottata dalla Sezione degli stranieri si configura alla stregua di una vera e propria revoca del permesso annuale valido sino al 6 novembre 1998 che __________ deteneva in quel momento. Posto che contro questo genere di provvedimenti è proponibile ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 101 lett. d in relazione con l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; STF 6 marzo 1997 in re D., consid. 1b e rinvii, in particolare DTF 99 Ib 4 consid. 2; Wisard, Les renvois et leur exécution en droit des étrangers et en droit d'asile, p. 118), anche la competenza di questo Tribunale a statuire in merito all'impugnativa inoltrata dall'insorgente è certamente data.
1.3. Per quanto concerne invece la domanda di rilascio di un permesso di dimora temporaneo per svolgere l'attività di ballerina, va tenuto presente che giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto. L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio. Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso solo laddove tale pretesa si fonda su di una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a, 388 consid. 1a con rinvii).
Tra la Svizzera e la Repubblica di Bulgaria non esiste alcun trattato che regoli in modo specifico il soggiorno in Svizzera dei cittadini bulgari, accordo dal quale potrebbe scaturire un diritto al rilascio di un permesso di dimora.
Giusta l'art. 17 cpv. 2 LDDS, se lo straniero possiede il permesso di domicilio, il coniuge ha diritto al rilascio del permesso di dimora fintanto che i coniugi vivono insieme. In concreto la ricorrente è sposata con __________, cittadino italiano titolare di un permesso di domicilio in Svizzera. Non occorre tuttavia esaminare più a fondo se tuttavia i coniugi vivano effettivamente insieme. Difatti, per le ragioni che saranno esposte in seguito relative alla revoca del permesso di dimora annuale, per quanto riguarda l'asserita violazione dell'art. 17 LDDS, il ricorso va in tutti i casi respinto nel merito.
1.4. Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine. Per i motivi che saranno meglio precisati in appresso il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza procedere all'assunzione delle prove notificate dalla ricorrente; le testimonianze offerte non appaiono infatti idonee a procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi affidabili e di rilievo per il giudizio (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Giusta l'art. 9 cpv. 2 LDDS, il permesso di dimora può essere revocato quando lo straniero l'abbia ottenuto dando indicazioni false o tacendo scientemente dei fatti d'importanza essenziale (lett. a); quando non venga adempiuta una condizione imposta all'atto della concessione del permesso o quando la condotta dello straniero dia motivo a gravi lagnanze (lett. b); gli impegni assunti dallo straniero nel corso della procedura di autorizzazione e le dichiarazioni da lui fatte, segnatamente in merito allo scopo della dimora, si considerano come condizioni impostegli dall'autorità (art. 10 cpv. 3 ODDS).
3.1. Nel caso in rassegna l'insorgente è potuta restare in Svizzera, alla scadenza del suo permesso di dimora temporaneo con lo scopo di esercitare l'attività di ballerina, al fine di contrarre matrimonio con un connazionale al beneficio di un permesso di domicilio. Ha ottenuto altresì un permesso di dimora in virtù dell'art. 17 cpv. 2 LDDS, norma ai sensi della quale lo straniero sposato con una persona in possesso del permesso di domicilio ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora fintanto che i coniugi vivono insieme, ovvero formano una comunione domestica effettiva e realmente vissuta. La Sezione degli stranieri ha in seguito revocato il citato permesso in quanto ha ritenuto che il matrimonio era di comodo e fittizio e che quindi lo scopo del soggiorno non era quello indicato dalla ricorrente.
La giurisprudenza ha già stabilito che i principi elaborati in relazione al matrimonio fittizio di cui all'art. 7 LDDS sono applicabili per analogia anche nell'ambito dell'art. 17 LDDS.
3.2. Il quesito a sapere se un matrimonio è stato celebrato per eludere le prescrizioni in materia di dimora e domicilio degli stranieri può essere risolto sulla base di seri indizi (DTF 123 II 49 consid. 4; 122 II 289 consid. 2; 121 II 1 consid. 2). E' considerato tale il fatto che nei confronti dello straniero sia stato pronunciato l'allontanamento dalla Svizzera in conseguenza del mancato rinnovo del suo permesso di dimora o della reiezione di una sua domanda di asilo. Le circostanze in cui si sono conosciuti i coniugi, la breve durata della relazione prematrimoniale, il fatto che il coniuge straniero vive di prostituzione, nonché l'assenza o quasi di una reale comunione domestica oppure che sia solo apparente, possono configurare ulteriori indizi atti a ritenere che gli interessati non abbiano avuto la volontà di costituire un'autentica unione coniugale. Nondimeno, tale volontà non può essere dedotta dal solo fatto che i coniugi abbiano convissuto durante un determinato periodo e intrattenuto relazioni intime, poiché un tale comportamento può essere stato adottato all'unico scopo di trarre in inganno le autorità (cfr. DTF 122 II 295, così come i rinvii dottrinali e giurisprudenziali ivi citati).
"Ho conosciuto __________ nel mese di luglio 1997 quando lavoravo presso il locale notturno __________ di __________. A presentarmelo fu una mia connazionale a nome __________ o __________ che in quel momento frequentava __________. Io avevo fretta di sposarmi con un cittadino svizzero o comunque con qualcuno che era residente legalmente in Svizzera e questo perché desideravo crearmi il mio futuro in questa nazione e non aver più bisogno di visti per andare nelle altre nazioni europee. Faccio rilevare che in __________ la situazione attuale è molto pesante e questo stato di cose mi ha spinto a scegliere la strada del matrimonio. Ho chiesto quindi al __________ se era disposto a sposarmi e lui mi rispose affermativamente a condizione che gli davo frsv. 20'000.–. Io accettai questa sua richiesta ma la somma gliela diedi in più volte, prelevando dal mio conto presso la __________. Vennero richiesti tutti i documenti necessari. Da __________ non giungevano mai i documenti ed alla fine arrivarono con molto ritardo e per tale motivo potemmo sposarsi solo il 7.11.1997. Tutte le spese derivanti dal matrimonio, da quelle amministrative a quelle del rinfresco sono state tutte da me pagate.
Prima di sposarmi avevo già versato allo __________ la somma di fr. 20'000.– e questo perché era una condizione che lo __________ aveva posto per sposarmi.
Oltre a questi fr. 20'000.– io ho dato, dopo il matrimonio altro denaro allo Stefano per un importo complessivo di almeno frsv. 5'000.–. I motivi delle sue richieste erano diversi. Io mi stancavo ed andai ad abitare presso il __________. (...) Parlando con un'amica a nome __________ (francese) e raccontandogli le mie disavventure con __________ lei mi diceva che potevo annullare questo matrimonio e farne un altro al che io rispondevo che non avevo altri 20'000.– da spendere per un nuovo matrimonio".
Alla luce di queste chiare ed inequivocabili affermazioni, si deve dunque ammettere che __________ ha contratto matrimonio per eludere la legislazione elvetica in materia di domicilio e dimora degli stranieri. Essa contesta il verbale di interrogatorio agli atti, limitandosi tuttavia ad asserire che tali dichiarazioni andrebbero lette alla luce dei suoi stati d'animo con conseguente particolare tensione emotiva dovuti in quel momento ai problemi di natura sentimentale con il marito. Mal si comprende tuttavia come tali stati d'animo abbiano potuto permettere una dichiarazione di tale rilievo e gravità, la quale non è nemmeno stata immediatamente ritrattata. Difatti è soltanto dopo più di un mese dall'interrogatorio che la ricorrente ha contestato tra l'altro solo genericamente tali risultanze e proprio nell'ambito del suo ricorso al Consiglio di Stato senza del resto prendere posizione in modo dettagliato per confutarle. In particolare si rileva che non ha speso nemmeno una parola sul riscontro oggettivo del prezzo del matrimonio versato a __________. Ma vi è di più.
4.2. I tempi e luoghi di incontro dei coniugi, la breve relazione prematrimoniale, il matrimonio celebrato dopo la scadenza del termine di soggiorno di 8 mesi per anno civile previsto dall'art. 20 cpv. 3 OLS fanno apparire che l'unione coniugale è stata conclusa per permettere all'insorgente di vivere in Svizzera a discapito dei vincolanti presupposti per il rilascio di un permesso di dimora.
I coniugi __________ si sono incontrati nel luglio 1997 (v. dichiarazione 19 gennaio 1998 alla Polizia cantonale) quando l'insorgente era attiva presso il locale notturno "__________" a __________, ossia quattro mesi prima di convolare a nozze. Nel gravame al Consiglio di Stato essa ha ammesso di essersi in seguito separata e di continuare a vivere presso tale __________ a __________ (v. petitum), che già frequentava in precedenza (v. verbale d'interrogatorio): ciò fa concludere che il distacco si è realizzato al più tardi dopo tre/quattro mesi di matrimonio. Vista la breve convivenza dei coniugi, si deduce ulteriormente che essi non hanno effettivamente voluto formare un'unione coniugale vera e propria. Toccava inoltre alla ricorrente apportare immediatamente le prove convincenti sulle presunte difficoltà della relazione dopo già poche settimane dopo il matrimonio e non aspettare che venisse adottato il provvedimento da parte del dipartimento. Del resto i motivi addotti per giustificare la separazione sono poco convincenti. Essa adduce al proposito che il distacco era volto unicamente ad ottenere un progressivo riavvicinamento sentimentale con il marito, ciò che avrebbe dato i frutti sperati trasferendosi da __________ a __________ e risolvendo in tal modo pure il problema dell'eccessiva vicinanza della di lei suocera. In realtà, al momento del ricorso davanti al Consiglio di Stato l'insorgente risiedeva a __________ presso tale __________. Non si può dunque ancora una volta concretamente ritenere che i coniugi abbiano vissuto insieme con lo scopo di fondare una vera unione coniugale. Il fatto di richiedere ora l'interrogatorio suo e del di lei coniuge sulla loro reale situazione di coppia non permetterebbe di giungere a diversa conclusione e di confutare in maniera categorica le conclusioni governative. Difatti il vizio precedentemente citato non può essere ora sanato con la semplice coabitazione dei coniugi (DTF 121 II 1). Inoltre, e contrariamente a quanto addotto dall'insorgente, il fatto che il Consiglio di Stato abbia considerato che i motivi della separazione dal marito sono legati alle reiterate richieste di denaro del coniuge non è affatto temerario e infondato, viste le ammissioni fatte dalla stessa nel corso del suo interrogatorio di polizia ed è pure in sintonia con gli indizi che portano alla convinzione che l'unione è di comodo. Ulteriore indizio è pure dato dal fatto che con la modifica del 25 ottobre 1995 dell'art. 9 cpv. 5 OLS, le condizioni d'impiego per le ballerine sono divenute più restrittive e che i relativi permessi possono essere accordati, tra l'altro, soltanto se può essere provato che l'attività pattuita sarà almeno di tre mesi consecutivi (lett. b). Orbene, l'interessata ha già avuto in passato difficoltà ad ottenere un permesso L. Il 19 dicembre 1996 la Sezione degli stranieri aveva infatti respinto la domanda di entrata in Svizzera dell'interessata per lavorare presso un locale notturno dal 1° febbraio al 28 febbraio 1997 perché le citate condizioni non erano adempiute, ciò che non ha permesso alla ricorrente di entrare sul suolo elvetico a quel momento.
4.3. Viste le risultanze dell'interrogatorio davanti alla Polizia cantonale come pure gli indizi testé esposti tutt'altro che labili e fragili, questo Tribunale giunge al solido convincimento che la straniera ha contratto matrimonio al fine di eludere le prescrizioni in materia di dimora e domicilio di stranieri in Svizzera.
4.4. Stante quanto precede, dal momento che l'insorgente non può beneficiare dei diritti che scaturiscono dall'art. 17 LDDS, essa non ha dunque nemmeno diritto al rilascio di un permesso di dimora temporaneo per lavorare quale spogliarellista.
Sennonché, per appellarsi alle garanzie sancite dall'art. 8 CEDU, lo straniero deve dimostrare che tra lui e la persona che beneficia del diritto di risiedere in Svizzera esiste una relazione stretta, intatta ed effettivamente vissuta (DTF 122 II 1, 118 Ib 145). Orbene, come testé evidenziato, a seguito degli indizi di matrimonio fittizio non si può ritenere che esista un legame familiare intatto ed effettivamente vissuto con il marito. Va pure sottolineato come la ricorrente, nata nel 1973, sia addirittura in mala fede quando nel ricorso (pag. 5) sostiene di essere madre di tali __________ e di __________. Quest'ultimi, tra l'altro maggiorenni, sono difatti totalmente estranei alla presente vertenza e compaiono nel considerando 10 della risoluzione governativa impugnata a causa di un infelice errore redazionale. Ne consegue che l'art. 8 CEDU è inapplicabile.
Per questi motivi,
visti gli art. visti gli art. 1, 4, 9, 17 LDDS; 8, 10 ODDS; 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3, 101 cpv. 1 lett. d OG; 10 lett. a della Legge di appliczaione alla legislazione federale in materie di persone straniere; 3, 18, 28, 43, 46, 47, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza __________, cittadina bulgara, è tenuta a lasciare il territorio cantonale entro il 31 ottobre 1998 notificandone la partenza al competente ufficio regionale degli stranieri.
Tassa e spese di giustizia per complessivi fr. 800.– sono a carico della ricorrente.
Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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