AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1998.133
Data decisione, Autorità: 12.08.1998, TRAM
Incarto n. 52.98.00133
Lugano 12 agosto 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sull'istanza di revisione 15 maggio 1998 inoltrata da
patrocinato da: avv. __________
con riferimento
alla sentenza 4 aprile 1997 con cui il Tribunale cantonale amministrativo ha respinto l'impugnativa presentata dall'istante avverso la risoluzione 12 agosto 1994 mediante la quale il Dipartimento del territorio gli aveva negato l'autorizzazione in sanatoria per la costruzione di un'autorimessa e gli aveva ordinato la demolizione del manufatto realizzato abusivamente sulla part. no. __________ RF __________;
viste le risposte:
28 maggio 1998 del municipio di __________;
3 giugno 1998 del Dipartimento del territorio;
3 giugno 1998 del Consiglio di Stato;
22 giugno 1998 di __________ e __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 14 maggio 1990 __________ ha chiesto al municipio di __________ di rilasciargli il permesso in sanatoria per una tettoia chiusa sui lati, che aveva realizzato abusivamente sul terreno della sua casa di vacanza, a lato della strada che porta alla frazione di __________ (part. no. __________ RFD);
che alla domanda si sono opposti i vicini qui resistenti, obiettando che la costruzione non sarebbe stata conforme all'art. 24 LPT, disciplinante l'edificazione dei terreni posti fuori della zona edificabile;
che con decisione 12 agosto 1994 il Dipartimento del territorio si è rifiutato di rilasciare l'autorizzazione cantonale a costruire, ritenendo a sua volta insoddisfatti i requisiti posti dalla norma succitata;
che con lo stesso provvedimento l'autorità cantonale ha pertanto ordinato la demolizione del manufatto;
che __________ ha impugnato il provvedimento dipartimentale dapprima davanti al Consiglio di Stato ed in seguito davanti al Tribunale cantonale amministrativo;
che entrambe le istanze di ricorso hanno respinto l’impugnativa ritenendo che la costruzione abusiva fosse ubicata fuori della zona edificabile: deduzione, questa, che nemmeno l’insorgente aveva revocato in dubbio;
che nell'ambito dei contatti allacciati con l'autorità cantonale per definire le modalità della demolizione, __________ ha casualmente scoperto che il suo terreno risultava e risulta tuttora incluso nella zona edificabile (zona T2) del comune di __________;
che con istanza 15 maggio 1998 __________ ha pertanto chiesto al Tribunale cantonale amministrativo di rivedere la sentenza 4 aprile 1997 a lui sfavorevole e di annullare le pregresse decisioni del Consiglio di Stato e del Dipartimento del territorio, facendo nel contempo ordine alle istanze competenti di rilasciare l'autorizzazione richiesta;
che l'istante fonda la propria domanda sull'art. 35 lett. d PAmm motivandola con argomenti che per quanto necessario verranno ripresi nei seguenti considerandi;
che il Consiglio di Stato si è rimesso al giudizio di questo Tribunale;
che il Dipartimento del territorio chiede invece il rigetto dell'istanza siccome tardiva, rispettivamente infondata nel merito;
che per quanto riguarda l'ammissibilità dell'istanza i vicini opponenti si rimettono al giudizio di questo Tribunale, chiedendo - in caso di accoglimento - che la licenza in sanatoria venga rilasciata con l'obbligo di apportare alcune rettifiche al manufatto;
considerato, in diritto
che giusta l'art. 35 lett. d PAmm contro le decisioni è dato rimedio della revisione se l'istante, dopo la decisione, è venuto a conoscenza di fatti nuovi rilevanti o ha scoperto prove decisive che non aveva potuto fornire senza sua colpa nella procedura pendente;
che l'istanza di revisione deve essere proposta all'autorità che ha giudicato in ultima istanza entro 15 giorni dalla scoperta del motivo di revisione di cui all'art. 35 lett. d);
che nuovi, ai sensi dell'art. 35 lett. d PAmm, sono soltanto quei fatti che già si erano verificati al momento in cui potevano ancora essere allegati nella procedura precedente, ma che non sono stati addotti perché la parte interessata, pur facendo uso della necessaria diligenza, non ne era a conoscenza o non aveva motivo di farli valere (cfr. Borghi / Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 35 N 2 lett. b);
che nell'evenienza concreta l'istante è venuto soltanto in data 30 aprile 1998 a conoscenza del fatto che il fondo su cui sorge l'autorimessa è situato all'interno della zona edificabile;
che l'istanza di revisione, presentata il 15 maggio seguente, è quindi tempestiva;
che la scoperta dell'appartenenza del fondo alla zona edificabile costituisce un fatto nuovo rilevante: esso è infatti atto a sovvertire radicalmente l'esito della decisione resa dal Dipartimento del territorio;
che l'istante, come del resto le autorità di ricorso, non aveva alcun motivo di dubitare della bontà degli accertamenti operati dal Dipartimento del territorio in merito all'azzonamento della part. n. __________ RFD di __________;
che nelle particolari circostanze del caso concreto le erronee deduzioni tratte dall’autorità dipartimentale e successivamente dalle istanze di ricorso non sono imputabili ad inescusabile negligenza dell’istante in revisione;
che così stando le cose, l'istanza di revisione va accolta e la sentenza di questo Tribunale annullata;
che chiamato a statuire nuovamente sul ricorso inoltrato da __________ contro la decisione 30 novembre 1994 con cui il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa presentata dallo stesso insorgente avverso la risoluzione 12 agosto 1994 del Dipartimento del territorio di cui si è detto sopra, questo Tribunale non può che annullare le predette risoluzioni in quanto fondate su premesse di fatto del tutto erronee;
che l'annullamento della decisione del Dipartimento del territorio e di quella del Consiglio di Stato che la conferma non comporta tuttavia il rilascio della licenza in sanatoria come pretende l'istante in revisione, ma implica necessariamente il rinvio degli atti al Dipartimento del territorio affinché emani una nuova decisione fondata su premesse di fatto corrette;
che tale decisione dovrà essere notificata alle parti interessate per il tramite del municipio di __________, assieme alla decisione che quest'ultimo è ancora chiamato a rendere, secondo la procedura retta dalla LE 1974, sulla base del diritto comunale autonomo e del diritto rimesso al comune per l'applicazione;
che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia;
che non essendosi i vicini opposti all'accoglimento dell'istanza in oggetto le ripetibili vanno addebitate all’autorità cantonale, che per il tramite del Dipartimento del Territorio ha resistito in causa;
visti gli art. 35, 36, 39 PAmm
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza, sono annullate:
1.1. la sentenza 4 aprile 1997 del Tribunale cantonale amministrativo (no. 52.95.2);
1.2. la decisione 30 novembre 1994 del Consiglio di Stato (no. 10522);
1.3. la risoluzione 12 agosto 1994 del Dipartimento del territorio (no. 70636)
Gli atti sono rinviati al Dipartimento del territorio affinché renda una nuova decisione sulla domanda di costruzione 14 maggio 1990 inoltrata da __________.
Non si prelevano né spese, né tassa di giustizia.
Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà fr. 400.- al ricorrente a titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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