AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1998.132
Data decisione, Autorità: 19.06.1998, TRAM
Incarto n. 52.98.00132
Lugano 19 giugno 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 9 maggio 1998 di
contro
la decisione 29 aprile 1998, no. 1909, del Consiglio di Stato che respinge l'istanza d'intervento presentata dall'insorgente con riferimento all'operato del municipio di __________ nell'ambito della procedura di approvazione di una variante di PR;
viste le risposte:
18 maggio 1998 del Dipartimento delle istituzioni;
26 maggio 1998 del municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 24 febbraio 1992 il Consiglio comunale di __________ ha approvato una variante di PR, interessante fra l’altro la part. no. __________ RFD; di proprietà della moglie del ricorrente;
che __________ ha impugnato questa variante davanti al Consiglio di Stato ed al Tribunale della pianificazione del territorio, che hanno respinto i ricorsi con decisioni del 7 dicembre 1993, rispettivamente del 1º dicembre 1995;
che con sentenza 7 ottobre 1996 il Tribunale Federale ha a sua volta respinto il ricorso di diritto pubblico inoltrato dall'insorgente assieme alla moglie contro il predetto giudizio del Tribunale della pianificazione del territorio;
che il 7 novembre 1997 __________ ha sollecitato il Consiglio di Stato ad intervenire nei confronti del municipio di __________ in relazione alla procedura di approvazione della suddetta variante di PR;
che con decisione 29 aprile 1997, ampiamente motivata, il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza;
che contro questa decisione __________ si aggrava ora davanti a questo Tribunale, riproponendo in questa sede le contestazioni sollevate senza successo nell’ambito della procedura di approvazione della variante e davanti al Consiglio di Stato quale autorità di vigilanza;
che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato e dal municipio di __________;
Considerato, in diritto
che giusta l'art. 207 LOC le decisioni rese dal Consiglio di Stato in veste di autorità di vigilanza sui comuni sono definitive, riservato a chi è leso nei suoi legittimi interessi, escluso il comune, il diritto di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo;
che la qualità per agire in via di ricorso contro una decisione resa dal Consiglio di Stato quale autorità di vigilanza sui comuni può quindi essere riconosciuta soltanto a chi viene direttamente, concretamente e personalmente toccato nei suoi interessi legittimi dalla risoluzione governativa;
che siffatta evenienza si verifica soltanto nel caso in cui il Consiglio di Stato, dando seguito all’istanza d’intervento, adotta provvedimenti che modificano una determinata situazione giuridica;
che, in altri termini, la legittimazione attiva ad impugnare davanti al Tribunale cantonale amministrativo un giudizio reso dal Consiglio di Stato in qualità di autorità di vigilanza sui comuni presuppone che tale giudizio costituisca, sopprima o modifichi diritti od obblighi dell'insorgente;
che, di principio, il denunciante che si vede respingere dal Consiglio di Stato un'istanza d'intervento non ha pertanto diritto di ricorrere davanti a questo tribunale;
che, in questi casi, la potestà ricorsuale può essere ammessa soltanto nella misura in cui l'insorgente impugna il dispositivo che pone a suo carico tassa di giustizia, spese e ripetibili;
che, nell'evenienza concreta, la decisione con cui il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza d'intervento presentata dall'insorgente ha modificato la situazione giuridica dell'insorgente soltanto nella misura in cui lo condanna al pagamento di una tassa di giustizia di fr. 400.--;
che, per il resto, la situazione giuridica del ricorrente è invece rimasta quella definita dalla variante di PR e dalle istanze di ricorso che hanno respinto le sue impugnative;
che, di conseguenza, non avendo il Consiglio di Stato modificato nel merito la situazione giuridica dell’insorgente, il ricorso è ricevibile in ordine soltanto nella misura in cui ha per oggetto il dispositivo che lo condanna al pagamento di una tassa di giustizia;
che sotto questo profilo, l'impugnativa è tuttavia palesemente infondata;
che la tassa di giustizia applicata è infatti adeguatamente commisurata al dispendio amministrativo causato dalla denuncia;
che nella misura in cui è ricevibile, il ricorso va pertanto respinto;
che la tassa di giustizia di questa sede segue la soccombenza;
visti gli art. 208 LOC; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
In quanto è ricevibile il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 300.-- è a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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