AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1998.131
Data decisione, Autorità: 30.06.1998, TRAM
Incarto n. 52.98.00131
Lugano 30 giugno 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 11 maggio 1998 di
rappr. da __________
contro
la risoluzione 21 aprile 1998 (n. 1652) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 24 dicembre 1997 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli stranieri, in materia di rinnovo di un permesso di lavoro per confinanti;
viste le risposte:
26 maggio 1998 del Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato,
29 maggio 1998 della Sezione degli stranieri;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a) __________, cittadino italiano residente a __________ in provincia di __________, ha iniziato un'attività lucrativa nel Cantone Ticino il 21 maggio 1992 presso il Ristorante __________ ad __________ come aiuto cucina e office. Il 1° dicembre 1992 è stato assunto quale aiuto cucina dalla ditta __________ a __________. Il permesso è stato in seguito più volte rinnovato.
b) Interrogato dalla Polizia cantonale il 28 novembre 1995 in merito all'effettiva attività svolta in Ticino, l'interessato ha ammesso di svolgere, all'incirca da due anni, le mansioni di "specialista tuttofare", segnatamente riparazioni di impianti elettrici, idraulici, lavori di falegnameria varia (riparazione tetti, porte e finestre), allestimento delle vetrine dei negozi, riparazioni di cucine.
Preso atto di tali risultanze, il 19 dicembre 1995 la Sezione degli stranieri ha risolto di revocare a __________ il permesso per confinanti a partire dal 17 febbraio 1995 in quanto l'autorizzazione era stata rilasciata unicamente per occuparsi quale aiuto cucina.
c) Il 10 gennaio 1996 l'interessato è insorto davanti al Consiglio chiedendo l'annullamento della decisione dipartimentale. Pendente causa il ricorrente, a seguito dell'effetto sospensivo al gravame concesso dal Presidente del Governo cantonale, ha potuto continuare a svolgere la sua attività presso la __________. Nell'estate 1996 la neocostituita __________ di __________ ha rilevato dalla __________ la quasi totalità delle diverse attività di panetteria, pasticceria e confiserie, assumendo buona parte delle maestranze di quest'ultima e subentrando nel contratto di lavoro con __________ a partire dal 1° agosto 1996. L'interessato è stato altresì autorizzato a lavorare, inizialmente tramite un permessino fino al 31 ottobre 1996 e in seguito con un permesso per confinanti regolarmente rinnovato con prossima scadenza fissata al 30 novembre 1997, presso la nuova ditta quale ausiliario addetto alla manutenzione.
Il 17 marzo 1997 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso e confermato la decisione dipartimentale del 19 dicembre 1995 e ha ordinato allo straniero di cessare l'attività lucrativa entro il 30 aprile 1997.
d) Avverso la predetta risoluzione del Consiglio di Stato __________ ha presentato il 4 aprile 1997 alla medesima autorità un'istanza di riesame e di interpretazione, che è stata respinta il 19 novembre 1997. L'Esecutivo cantonale ha in sostanza ribadito che l'interessato aveva abusivamente esercitato un'attività lucrativa sul territorio cantonale. Ha pure considerato che con la conferma della decisione dipartimentale di revoca del permesso di lavoro, era stata implicitamente decretata la cessazione di qualsivoglia sua attività lavorativa in Ticino, sia quale aiuto cucina, "specialista tuttofare" o, ancora, quale "ausiliario addetto alla manutenzione". All'interessato è stato infine ordinato di cessare l'attività lucrativa, autorizzata il 9 aprile 1997 pendente causa da parte del Presidente del Governo cantonale, entro il 31 dicembre 1997.
B. Con decisione 24 dicembre 1997 la Sezione degli stranieri ha respinto l'istanza presentata il 26 novembre 1997 dalla __________ e da __________ volta al rinnovo del permesso di lavoro per confinanti di quest'ultimo. L'autorità ha motivato la propria decisione fondandosi sul rapporto della Polizia cantonale 28 novembre 1995 e sulla risoluzione governativa 19 novembre 1997.
C. Adito da __________ e dalla __________ che vi ravvisavano una violazione dei principi della buona fede, dell'obbligo di motivazione, del "ne bis in idem" e, quest'ultima, del diritto di essere sentita, il Consiglio di Stato ne ha respinto il gravame il 21 aprile 1998 e ha dichiarato la decisione definitiva.
In estrema sintesi, il Governo cantonale ha considerato infondate le censure sollevate dai ricorrenti. Ha infine rinviato per economia di giudizio alle conclusioni cui sono giunte le autorità amministrative nelle precedenti decisioni.
Preso atto dell'esito della risoluzione governativa, il 29 aprile 1998 la Sezione degli stranieri ha ordinato all'interessato di cessare la propria attività lucrativa, autorizzata durante la litispendenza dal Presidente dell'Esecutivo cantonale il 21 gennaio precedente, entro il 15 maggio 1998.
D. Contro la predetta pronuncia governativa __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento e postulando il rinnovo del suo permesso di lavoro per confinanti per esercitare l'attività di ausiliario addetto alla manutenzione alle dipendenze della __________.
Il ricorrente sostiene, in ordine, che il Tribunale adito è competente a dirimere la vertenza. Nel merito, adduce che l'affermazione inveritiera circa la reale natura dell'esercizio dell'attività lucrativa non rivesterebbe particolare gravità e non sarebbe pertanto un motivo di revoca: il mancato rinnovo del permesso non sarebbe dunque a suo dire giustificato. Ritiene pure che la decisione impugnata violerebbe il principio della proporzionalità e non rispetterebbe i criteri di equità con la conseguenza che il provvedimento adottato sarebbe eccessivamente rigoroso.
E. Il 14 maggio 1998 la Sezione degli stranieri ha comunicato al rappresentante del ricorrente che il termine di cessazione dell'attività lavorativa rimaneva sospeso fino alla pronuncia di questo Tribunale.
F. All'accoglimento del gravame si oppone la Sezione degli stranieri proponendo di dichiararlo irricevibile ed adducendo ulteriori argomentazioni di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Anche il Consiglio di Stato propone la reiezione del ricorso, riconfermandosi nelle motivazioni poste a fondamento della decisione impugnata.
G. Il 9 giugno 1998 il ricorrente ha chiesto ulteriore scambio di allegati previa trasmissione di copia della sentenza inedita del Tribunale federale del 30 ottobre 1997 in re L.F. citata dalla Sezione degli stranieri nelle osservazioni al gravame che conterrebbe elementi nuovi e rilevanti in ordine al concetto di soggiorno regolare. A tale richiesta non è stato dato seguito dal momento che, come si vedrà in seguito, il presente giudizio non si fonda sulle argomentazioni addotte dalla Sezione degli stranieri nella propria risposta.
Considerato, in diritto
1.2. Giusta l'art. 100 lett. b n. 3 OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto. Il frontaliero non ha, di regola, diritto a ottenere la proroga del proprio permesso (cfr. art. 4 LDDS; DTF 119 Ib 8e consid. 1a con rinvii; STF inedita 18 marzo 1994 in re F. e M. consid. 2b).
1.3. In concreto, le autorità inferiori si sono limitate a respingere la domanda volta al rilascio di un nuovo permesso per frontalieri. In tali circostanze, il rimedio esperito è ammissibile unicamente se __________ possiede un diritto a vedersi concedere il permesso sollecitato in base a particolari disposizioni di un trattato internazionale o di diritto federale. Tale premessa non è però adempiuta: in effetti, potrebbero essere presi in considerazione solo l'art. 23 cpv. 1 bis OLS e l'art. 11 dell'Accordo tra la Svizzera e l'Italia relativo all'emigrazione dei lavoratori italiani in Svizzera del 10 agosto 1964 (RS 0.142.114.548). Sennonché, tali disposti disciplinano il rinnovo del permesso solo per gli stranieri che lavorano, rispettivamente, risiedono in Svizzera da almeno 5 anni. Nella fattispecie, il permesso di cui disponeva l'insorgente è infatti venuto a scadere il 16 febbraio 1995 a seguito della decisione di revoca pronunciata dalla Sezione degli stranieri il 19 dicembre 1995, ovvero meno di 5 anni dopo l'inizio dell'attività dell'interessato (21 maggio 1992). Contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, il successivo periodo intercorso fino al 30 novembre 1997 durante il quale egli ha beneficiato del rinnovo dell'autorizzazione per continuare a lavorare in Ticino quale frontaliero non può essere preso in considerazione. Il Tribunale Federale ha già avuto modo di considerare a tale proposito (STF inedita 14 luglio 1994 in re M. consid. 3b) che il periodo durante il quale lo straniero continua a lavorare in Svizzera, come nel caso in esame in virtù dell'effetto sospensivo concesso ai successivi gravami da lui interposti non può infatti venire computato. In simili circostanze, non occorre pertanto vagliare se la soluzione sarebbe stata diversa qualora, dall'inizio dell'attività in Svizzera dell'interessato il 21 maggio 1992 allo scadere del suo permesso, fossero trascorsi più di 5 anni.
Con il che il ricorso va dichiarato irricevibile senza ulteriore disamina.
Per questi motivi,
visti gli art. 11 Accordo tra la Svizzera e l'Italia relativo all'emigrazione dei lavoratori italiani in Svizzera del 10 agosto 1964 e il relativo Protocollo; 1, 4, 9 LDDS; 23 cpv. 1 bis OLS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3, 101 lett. d OG; 1 della Legge transitoria di applicazione dell'art. 98a della legge federale sull'organizzazione giudiziaria in materia di diritto degli stranieri del 12 marzo 1997; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è irricevibile.
La tassa di giustizia di fr. 500.– è a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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