AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1998.126
Data decisione, Autorità: 29.05.1998, TRAM
Incarto n. 52.98.00126
Lugano 29 maggio 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 5 maggio 1998 di
patrocinato dall'avv. __________
contro
la risoluzione 21 aprile 1998 (n. 1640) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa interposta dall'insorgente avverso la decisione 29 ottobre 1997 con la quale il Dipartimento delle istituzioni, Sezione della circolazione, gli ha revocato a tempo indeterminato la licenza di condurre veicoli a motore e ciclomotori (revoca di sicurezza per inidoneità caratteriale);
vista la risposta 12 maggio 1998 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a) Il 26 novembre 1991, compiuti da poco più di un mese i 18 anni, __________ si è reso autore di furto d'uso dell'autovettura del padre e di circolazione senza licenza di condurre, reati per i quali con decreto d'accusa 23 marzo 1992 il Procuratore pubblico gli ha inflitto una pena di tre giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di due anni. A seguito di questi accadimenti, il 27 febbraio 1992 l'Ufficio giuridico della circolazione (UGC) gli ha negato il rilascio della licenza di allievo conducente (LAC) cat. B sino al maggio del 1992.
b) Il 5 maggio 1992 __________ ha nuovamente chiesto la LAC cat. B. Appreso dalla Polizia che in passato l'istante aveva commesso numerosi reati patrimoniali ed aveva consumato droghe leggere, il 9 luglio 1992 l'UGC ha subordinato il rilascio della licenza alla presentazione di un certificato medico attestante l'astinenza da stupefacenti controllata sull'arco di sei mesi, nonché al superamento di un esame psicotecnico. A dipendenza dell'esito sostanzialmente negativo di quest'ultimo esame esperito il 5 febbraio 1993, il 10 marzo seguente il medesimo Ufficio ha risolto di non ammettere l'interessato alla guida di veicoli a motore sino al compimento del 20° anno di età. Il 19 ottobre 1993 l'interessato ha infine ottenuto la sollecitata licenza.
c) Il 22 febbraio 1996 la Sezione della circolazione ha revocato la licenza di condurre ciclomotori a __________ dal 14 marzo al 13 aprile 1996 per aver circolato il 22 novembre 1995 in territorio di __________ alla guida di un ciclomotore manomesso e tale, secondo il controllo indicativo effettuato con apparecchio "Giromax", da comportare una velocità potenziale aggirantesi sui 54 km/h. Il 25 agosto 1996 __________ ha nuovamente circolato alla guida di un ciclomotore gravemente manomesso atto a raggiungere la velocità di 80 km/h. A seguito dell'ennesima infrazione il 5 dicembre 1996 l'UGC gli ha ordinato di sottoporsi ad un secondo esame psicotecnico in vista dell'adozione di un provvedimento amministrativo. Nel frattempo, il 31 ottobre 1996 l'allievo conducente è stato ancora sorpreso a bordo di un ciclomotore manomesso che poteva raggiungere i 48 km/h.
Nonostante gli accertamenti peritali in atto, l'insorgente ha nondimeno ottenuto il 6 febbraio 1997 il rinnovo della LAC, nel frattempo scaduta, e conseguito infine il 2 settembre 1997 la licenza di condurre (LC) cat. B. Il 4 settembre 1997 l'UGC ha ricevuto la perizia concernente il ricorrente (datata 27 gennaio 1997!), dalla quale risultava che la sua struttura caratteriale presentava limiti e lacune tali da renderlo inidoneo alla guida di veicoli a motore.
B. Con decisione 29 ottobre 1997 la Sezione della circolazione, riattivato il procedimento amministrativo e sentito l'interessato, ha risolto di revocare a __________ la licenza di condurre veicoli a motore e ciclomotori a tempo indeterminato in applicazione degli art. 14 cpv. 2 lett. d, 16 cpv. 1, 17 cpv. 1bis e 3 LCStr.
L'autorità di revoca ha inoltre precisato che nessun riesame sarebbe stato concesso prima del mese di ottobre 1998 per la licenza di condurre veicoli a motore, e prima del mese di aprile 1998 per la guida di ciclomotori; la riammissione alla guida dei veicoli cat. B è stata peraltro subordinata al superamento di un ulteriore esame psicotecnico.
C. a) Il 7 novembre 1997 __________ ha impugnato davanti al Consiglio di Stato la predetta risoluzione, dichiarata immediatamente esecutiva, chiedendone - previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame - l'annullamento. Il 24 novembre 1997 il Presidente del Governo ha respinto l'istanza provvisionale, reputando che la ponderazione degli interessi contrapposti giustificasse il mantenimento del diniego dell'effetto sospensivo. Il 19 dicembre 1997 questo tribunale ha parzialmente accolto il ricorso dell'interessato contro il provvedimento cautelare, nel senso che è stato accordato l'effetto sospensivo al gravame unicamente laddove impugnava la revoca della LC ciclomotori.
b) Con decisione 21 aprile 1998 il Governo ha evaso il gravame nel merito nel senso dei considerandi. Ha confermato la revoca della licenza di condurre veicoli a motore a tempo indeterminato con le relative clausole fissate per il riesame del caso e ha fissato quella relativa ai ciclomotori a scopo di ammonimento in quattro mesi. L'Esecutivo cantonale ha in sostanza tenuto conto delle risultanze del referto peritale e del fatto che il conseguimento della licenza di condurre cat. B nel settembre 1997 non era atta a sovvertire le conclusioni della perizia, dal momento che prima di tale data il ricorrente non poteva guidare autoveicoli senza essere accompagnato da una persona tenuta per legge a vegliare affinché non contravvenisse alle prescrizioni sulla circolazione. Ha pertanto ritenuto legittima e giustificata la misura amministrativa adottata. Il Governo ha infine ritenuto la durata della revoca a scopo di ammonimento della licenza di condurre ciclomotori adeguata alle circostanze e conforme al principio della proporzionalità a seguito della gravità dell'infrazione, dei suoi precedenti e del fatto che egli non ha più commesso per oltre un anno infrazioni quale ciclomotorista.
D. Contro la predetta decisione governativa __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo l'annullamento della revoca della licenza di condurre veicoli a motore e postulando che la durata della revoca della licenza di condurre ciclomotori venga fissata a un mese.
Ritiene il provvedimento di revoca ingiustificato siccome fondato su un referto stilato da persona prevenuta e incompetente, tanto che la valutazione negativa formulata dal perito sarebbe stata smentita dai fatti. Sostiene che non vi sarebbero nemmeno i presupposti per ordinare un nuovo referto alla fine del periodo di prova; in caso di persistente dubbio sulla sua inidoneità, chiede nondimeno che la perizia venga svolta da un altro specialista. Sottolinea che le infrazioni commesse - di cui una sola di una certa gravità - sono lontane nel tempo. Dà rilievo al fatto di aver trovato un'occupazione presso il panificio __________ di __________; adduce pertanto che la revoca gli pregiudicherebbe ogni possibilità di mantenere tale posto di lavoro.
Con istanza pedissequa al gravame ripropone la domanda di concessione dell’effetto sospensivo al ricorso presentato davanti al Consiglio di Stato.
E. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, riconfermandosi in sostanza nelle motivazioni poste a fondamento della decisione impugnata.
Considerato, in diritto
Il gravame - tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm) - è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
A norma dei combinati art. 16 cpv. 1 e 14 cpv. 2 lett. d LCStr, la licenza di condurre dev'essere revocata se il conducente non dà garanzia, per il suo comportamento precedente, di osservare le prescrizioni e di aver riguardo per i terzi. La revoca a scopo di sicurezza per inidoneità caratteriale deve fondarsi su di una prognosi negativa in merito al comportamento futuro del conducente (RDAT I 1994 n. 64 consid. 4a pag. 152; Stauffer, Der Entzug des Führerausweises, tesi Berna 1966, pag. 40; in merito all'art. 14 cpv. 2 lett. d LCStr, cfr. Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol. III: Die Administrativmassnahmen, pag. 101 segg. n. 2128 segg.). Considerato che non è facile dedurre dal precedente comportamento una prognosi concernente la sua futura condotta, le autorità sono tenute ad analizzare le relativa fattispecie con particolare circospezione. Esse devono negare, rispettivamente, revocare la licenza di condurre solo qualora esistano elementi sufficienti per ritenere che l'interessato si comporterà in modo sconsiderato (cfr. FF, ed. franc., 1955 II 23 segg.). Nel giudizio va valutato il precedente comportamento del conducente, così come la sua situazione al momento dei fatti. In caso di dubbio dev'essere ordinato un esame psicologico o psichiatrico a norma dell'art. 9 OAC (RDAT 1994-I n. 64 consid. 4a pag. 152).
L'insorgente contesta le capacità professionali dello psicologo del traffico e critica il Governo cantonale per aver fondato la propria decisione riferendosi semplicemente al referto peritale. A torto.
3.1. L'art. 58 RLACStr dispone che per quanto riguarda la procedura, sono applicabili per analogia le norme sull'assunzione delle prove previste dalla legge di procedura per le cause amministrative. La perizia ha come scopo di accertare questioni di fatto la cui soluzione richiede conoscenze particolari (Borghi/Corti, "Compendio di procedura amministrativa ticinese", pag. 97 ad art. 19); l'assunzione avviene in applicazione analogica delle relative norme della procedura civile (art. 19 cpv. 2 prima frase PAmm). Va altresì rilevato, in analogia con tali norme, che quando il giudice intenda scostarsi dalle conclusioni peritali, deve - per non eccedere il suo potere di apprezzamento - motivare in modo concreto e rigoroso le ragioni del suo dissenso: l'adduzione di semplici congetture e di considerazioni ipotetiche e soggettive non è sufficiente. Di contro, in caso di adesione alle conclusioni del perito il giudice non è tenuto a darne una motivazione particolareggiata e ciò a maggiore ragione se le stesse appaiono confortate in senso convergente da altri elementi probatori diretti o anche solo indiziari (Cocchi/Trezzini, "Codice di procedura civile ticinese annotato", n. 3 ad art. 253 e giurisprudenza ivi citata).
3.2. In concreto, con le risoluzioni n. 7772 dell'11 dicembre 1986 e n. 8130 del 16 dicembre 1987 il Governo cantonale ha designato gli psicologi del traffico per tutti i casi della Sezione della circolazione. __________, laureato in psicologia, è stato designato dal Consiglio di Stato psicologo del traffico perché ne adempiva i requisiti. L'11 agosto 1992 l'incarico gli è stato rinnovato sino al 31 dicembre 1994 e in seguito tacitamente per periodi di due anni. Autore di numerose perizie recepite senza obiezioni da parte dell'autorità e dei diretti interessati, non sussistono validi motivi per metterne in dubbio le capacità professionali.
Come si vedrà in appresso, la perizia, affidabile, è pure suffragata da altri elementi probatori. Basando il proprio giudizio riferendosi sulle risultanze del referto, l'Esecutivo cantonale ha dunque emanato una decisione sorretta da sufficiente motivazione.
4.1. Il rapporto dello psicologo del traffico, di natura ufficiale, contiene delle conoscenze particolari essenziali per la risoluzione della presente vertenza. Deriva da una conoscenza del peritando approfondita in occasione di più di un colloquio, lo stesso essendo pure già stato esaminato il 5 febbraio 1993.
Lo psicologo del traffico ha in sostanza posto l'interesse sull'immaturità persistente del ricorrente, riscontrando un peggioramento delle sue condizioni psicofisiche. Contrariamente all'opinione dell'insorgente, nulla induce a mettere in dubbio queste conclusioni che appaiono attendibili.
4.2. Le censure sollevate a tale proposito dall'insorgente sono infondate. Innanzitutto l'esperto ha definito (pag. 2) "mezzo delirante" il discorso del peritando concernente l'esame teorico. Quest'ultimo ha infatti dichiarato "Se voglio, in una settimana io studio e faccio il teorico...Se non ho fatto ancora la patente è perché ho voluto io...non ne avevo bisogno...giravo con mia sorella...Agli esami sono andato ma senza studiare...io ce la faccio anche senza studiare...". Con ciò - e contrariamente a quanto sostenuto nell'allegato ricorsuale - lo psicologo del traffico ha posto l'accento su tale discorso e non sulla convinzione dell'interessato di superare facilmente l'esame teorico. Inoltre, se lo psicologo sostiene che il peritando non sa nemmeno quante volte avrebbe tentato l'esame teorico (pag. 2) è perché glielo ha dichiarato egli stesso; poco importa quindi se al patrocinatore il mandante ha spiegato che all'epoca della perizia aveva bocciato tale esame soltanto in un'occasione. Il ricorrente critica inoltre l'esperto per aver dato rilievo alla sua reazione, anticipandogli le misure che l'UGC avrebbe adottato nei suoi confronti definendola "una prova ulteriore dell'inafferrabilità del signor __________". Se il referto si fosse basato unicamente su tale affermazione la critica dell'insorgente poteva al limite anche essere fondata. Sennonché l'esame psicotecnico ha rilevato più episodi denotanti la sua inidoneità caratteriale.
Già dal confronto delle risultanze del precedente esame psicotecnico risulta che il peritando "sia ancora peggiorato, invece di migliorare" (pag. 1). Per il resto, nell'ambito del discorso vertente sull'aspetto lavorativo (pag. 1), egli ha denotato con le proprie dichiarazioni una preoccupante confusione mentale oltre a un'incapacità di tenuta nelle cose già evidenziata del resto nella precedente perizia. L'esperto ha riscontrato nel peritando, dopo ulteriori dichiarazioni contraddittorie sul soggiorno presso lo zio in __________ e su alcune proposte di lavoro (pag. 2), di aver "trovato un signor __________ abbastanza incomprensibile, inafferrabile, strano. Come detto, quello di quattro anni fa ma in situazione aggravata. Aggravata per l'età (compirà 24 anni a ottobre) e per le infrazioni commesse a 23 anni". Il perito ha ancora affermato, dopo ulteriori dichiarazioni relative al motorino manomesso in modo da poter raggiungere velocità di 80 km/h, che "Incontrare il signor __________ fa impressione, per come sia squinternato nei suoi pensieri e ragionamenti. Deve essere considerata una fortuna, per la sicurezza stradale, che lui non abbia ancora conseguito la LC B. C'è da sperare che non cominci a guidare auto anche senza LC, infischiandosene altamente. Sarebbe un pericolo pubblico".
Del resto, i precedenti del ricorrente portano questo tribunale all'ulteriore convinzione dell'affidabilità della perizia. Difatti, nell'ambito di una seria analisi della personalità d'un conducente che suscita dubbi riferiti all'attitudine alla guida, è normale che si tenga conto dei suoi trascorsi. Se i fatti rimproverati sono particolarmente gravi, bisogna tenerne conto anche se risalgono a molto tempo addietro. A tale proposito, il ricorrente si duole del fatto che le autorità inferiori non hanno tenuto conto del tempo trascorso dalle infrazioni. D'altro canto però, il comportamento precedente ha nondimeno rilevanza sulla misura da adottare. In concreto, è incontestato che al ricorrente il 27 febbraio 1992 l'Ufficio giuridico della circolazione (UGC) ha negato il rilascio della licenza di allievo conducente (LAC) cat. B sino al maggio del 1992 a seguito della condanna penale siccome colpevole di furto d'uso dell'autovettura del padre e di circolazione senza licenza di condurre. In seguito, viste le risultanze dell'esame psicotecnico esperito il 5 febbraio 1993, egli non è stato ammesso alla guida di veicoli a motore sino al compimento del 20° anno di età. Il 22 febbraio 1996 gli è stata revocata la licenza di condurre ciclomotori per la durata di un mese per aver circolato alla guida di un ciclomotore manomesso. Il 25 agosto e 31 ottobre 1996 è stato nuovamente sorpreso a bordo di un ciclomotore "truccato".
Ne risulta che le diverse infrazioni alle norme della circolazione all'origine di tali misure non sono così lontane nel tempo come sostiene il ricorrente. Certo, l'infrazione penale è stata commessa quando il ricorrente aveva appena compiuto i 18 anni di età. Ma in seguito egli ha commesso più volte infrazioni della stessa natura (ciclomotore manomesso) che, seppur non gravissime, denotano nondimeno un problema caratteriale di fondo, già riscontrato nel 1993, che le misure precedentemente prese nei suoi confronti non hanno contribuito a risolvere. Inoltre, il periodo di "buona condotta" quale ciclomotorista risulta troppo breve per esprimere con certezza pareri positivi circa la vantata affidabilità del ricorrente come guidatore di autovetture; l'assenza di infrazioni quale allievo conducente non permette del resto di approdare a diversa conclusione. __________ ha conseguito la LC cat. B solo lo scorso settembre e prima non poteva guidare autoveicoli senza essere accompagnato da una persona tenuta per legge a vegliare affinché non contravvenisse alle prescrizioni sulla circolazione (cfr. art. 15 cpv. 2 LCStr).
4.3. Da quanto esposto discende che il referto dello psicologo del traffico è chiaro, approfondito ed è sorretto da una motivazione coerente. In simili circostanze non si può rimproverare all'Esecutivo cantonale d'aver aderito alla prognosi negativa formulata dal perito. Le condizioni menzionate ai combinati art. 16 cpv. 1 e 14 cpv. 2 lett. d LCStr, giustificative di una revoca a scopo di sicurezza per inidoneità caratteriale, sono dunque adempiute.
5.2. In concreto, la decisione ha fissato il periodo di prova in un anno. Dato che corrisponde al minimo legale, la decisione va confermata senza ulteriore disamina. Quanto all'ulteriore perizia psicotecnica da esperire alla scadenza del periodo di prova, essa si giustifica a seguito dei persistenti dubbi sull'idoneità caratteriale dell'interessato a seguito delle risultanze precedentemente addotte. Quanto al fatto di voler affidarla ad altro psicologo, la richiesta è prematura, l'autorità di prima istanza non avendo ancora designato l'esperto. Va pure osservato che il ricorrente non può invocare una necessità professionale di condurre veicoli a motore. Trattandosi di un diniego a scopo di sicurezza, l'interesse pubblico volto a proteggere la sicurezza stradale dei conducenti non idonei prevale sull'interesse del cittadino a non essere privato della propria licenza (cfr. Perrin, Délivrance et retrait du permis de conduire, tesi Friborgo 1982, pag. 195).
6.1. A tenore dell'art. 36 cpv. 3 lett. b OAC la revoca della licenza di condurre per ciclomotori deve essere ordinata per al minimo un mese nei confronti dei conducenti che hanno modificato il veicolo in modo che possa circolare a una velocità superiore o produca rumore. L'art. 181 cpv. 4 OETV vieta le modificazioni di ciclomotori. La sostituzione di pezzi di veicoli è ammessa solo se sono conformi, in quanto alla loro costruzione, al tipo approvato. Il Tribunale federale ha ritenuto che l'art. 36 cpv. 3 lett. b OAC non si fonda su una base legale sufficiente per sancire la revoca obbligatoria della licenza di condurre. Pertanto, ritenuto che i fatti puniti da detta norma possono nondimeno compromettere la sicurezza del traffico, è ammissibile soltanto una revoca facoltativa della licenza di condurre ai sensi dell'art. 16 cpv. 2 LCStr (DTF 104 Ib 190).
6.2. Tutto ben ponderato, la decisione censurata di revocare la licenza di condurre ciclomotori per la durata di 4 mesi appare adeguata agli addebiti mossi all'insorgente. Ritenuta la gravità dell'infrazione 15 agosto 1996 (80 km/h), a cui è seguita quella dell'ottobre successivo (48 km/h), nonché del fatto che era già stato precedentemente oggetto di una misura di revoca di un mese nel febbraio 1996 per analoga infrazione (54 km/h), l'autorità ha adottato una decisione ancora mite. La decisione è tutto sommato ancora adeguata alle circostanze e conforme al principio della proporzionalità, se si tiene segnatamente conto che per oltre un anno egli non ha più commesso infrazioni quale ciclomotorista.
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 14 cpv. 2, 15, 16, 17, 23 LCStr; 9, 30, 33, 35, 36 OAC; 181 OETV; 10 LACStr; 57, 58, 60 RLACStr, 253 CPC, 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 800.– sono a carico del ricorrente.
Contro la presente decisione, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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