AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1998.124
Data decisione, Autorità: 14.07.1998, TRAM
Incarto n. 52.98.00124
Lugano 14 luglio 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Giovanna Canepa, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 28 aprile 1998 di
contro
la decisione 1. aprile 1998 (n. 1'357/1f/16) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la risoluzione 25 novembre 1997 (n 550), con la quale la Sezione degli Stranieri gli ha notificato la decadenza del permesso di domicilio in seguito a prolungato soggiorno all'estero,
viste le risposte:
19 maggio 1998 della Sezione degli Stranieri
22 maggio 1998 del Consiglio di Stato
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. __________, nato nel __________, cittadino __________, originario di __________, è giunto in Svizzera per la prima volta nel 1980, anno in cui si è sposato con la cittadina svizzera __________, dalla quale ha avuto una figlia l'anno successivo.
I coniugi, dopo alcuni mesi trascorsi nel nostro paese, si sono trasferiti in __________ dove sono rimasti fino al 1985, quando sono rientrati in Svizzera.
Il ricorrente ha beneficiato dapprima di un permesso di dimora e poi di un permesso di domicilio, rinnovato l'ultima volta l'8 agosto 1996 con validità fino al 1. settembre 1999.
Con sentenza 7 ottobre 1996 il matrimonio con __________, dalla quale viveva separato sin dal 1993, a parte un breve periodo nel 1994, è stato sciolto per divorzio.
L'11 dicembre 1996, __________ si è annunciato come partente presso l'Ufficio regionale degli stranieri di __________, chiedendo nel contempo un permesso di assenza di tre mesi.
Il 10 giugno 1997, con un'ulteriore istanza, ha chiesto un permesso di assenza fino al 31 maggio 1999. Il 1. luglio 1997 l'istanza è stata respinta; la relativa decisione è cresciuta in giudicato.
Rientrato in Svizzera l'insorgente vive presso __________, cittadina __________ di __________, pensionata, con la quale occupa un appartamento di 1 ½ locali in via __________ a __________.
B. Il 24 ottobre 1997, __________ ha inoltrato alla Sezione degli Stranieri un'istanza volta ad ottenere il ripristino del permesso di domicilio.
Esperiti i dovuti accertamenti, la summenzionata Sezione ha deciso con risoluzione 25 novembre 1997 di respingerla, con la motivazione che il ricorrente era stato all'estero per un periodo superiore ai sei mesi, circostanza questa che fa decadere il permesso di domicilio.
C. Avverso la risoluzione dipartimentale, __________ si è aggravato presso il Consiglio di Stato, con ricorso 9 dicembre 1997, postulando l'annullamento della decisione impugnata e la concessione del permesso richiesto.
In quella sede ha rilevato che le deduzioni del Dipartimento, secondo cui egli sarebbe stato assente dal nostro paese per un periodo ininterrotto di oltre sei mesi, non sarebbero corrette, essendo rientrato durante tale periodo più volte in Svizzera.
Con decisione 1. aprile 1998 il Governo ha respinto il ricorso, confermando la decisione impugnata.
L'Esecutivo ha ritenuto che il ricorrente avesse perso il suo permesso di domicilio, siccome nel termine di sei mesi dalla sua partenza per l'Italia l'11 dicembre 1996, non avrebbe più stabilito durevolmente in Svizzera la propria dimora, semplici soggiorni a scopo di affari o di visita, non essendo sufficienti per interrompere il termine.
D. Contro la predetta pronuncia governativa, __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando che egli sia riconosciuto titolare di un permesso di domicilio in Svizzera.
Sottolinea che per motivi contingenti, da ascrivere al disagio personale vissuto dopo il divorzio nonché alla difficoltà di trovare un posto di lavoro, sarebbe stato costretto a partire per __________a per trovare appoggio presso i suoi parenti in Italia.
La partenza, inizialmente annunciata all'Ufficio regionale degli Stranieri per l'11 dicembre 1996, non sarebbe di fatto avvenuta prima dell'8 gennaio 1997, perché in tale periodo si sarebbe ancora rivolto a diversi datori di lavoro per trovare un'occupazione.
Proprio l'8 gennaio 1997 avrebbe effettuato un prelevamento di denaro. Non si sarebbe però curato di comunicare all'Ufficio regionale degli stranieri di __________ di avere posticipato il rientro in Italia dall'11 dicembre 1996 all'8 gennaio 1997. Quindi Il termine semestrale inizierebbe a decorrere appena dal 9 gennaio 1997
Contrariamente a quanto indicato nell'ambito di un interrogatorio davanti alla Polizia, per disattenzione essendo la questione in quel contesto marginale, egli non sarebbe rientrato il 21 agosto 1997, bensì si sarebbe trovato a __________ già alla fine di marzo 1997, come attesterebbero i prelevamenti di denaro effettuati in data 29 marzo 1997, la sua visita all'Ufficio controllo abitanti del 4 aprile 1997, la spedizione l'8 aprile 1997 direttamente dall'Ufficio postale di __________ di una lettera all'Ufficio regionale degli Stranieri di __________.
Ancora nel mese di giugno si sarebbe trovato in Svizzera per firmare un contratto di locazione per un parcheggio e per documentare all'Ufficio Stranieri la sua richiesta di ottenere un periodo di assenza dalla Svizzera fino al 31 maggio 1999.
Il ricorrente ha anche prodotto una dichiarazione di __________, che attesta di averlo ospitato dai primi di aprile al primo agosto 1997.
A sostegno del suo gravame ha anche sottolineato, oltre al fatto che tra dicembre 1996 e agosto 1997 è stato maggiormente in Svizzera che in __________, di mantenere un solido legame affettivo con la figlia che vive in Svizzera, nonché di avere intenzione di riprendere un'attività lavorativa quale taxista e di essersi assunto l'impegno di accudire l'anziana signora presso la quale abita.
E. All'accoglimento del ricorso si oppone la Sezione degli Stranieri, adducendo delle argomentazioni di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Anche il Consiglio di Stato propone la reiezione dell'impugnativa, riconfermandosi nelle motivazioni poste a fondamento della decisione impugnata.
Considerato, in diritto
1.2. Il ricorso è diretto contro una decisione che nega all'insorgente il rinnovo del permesso di domicilio. Giusta l'art. 100 lett. b cifra 3 OG, in materia di polizia degli stranieri, il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale Federale è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto. Se nel caso concreto il ricorrente disponga di un simile diritto può restare aperto; egli infatti contesta che il permesso di domicilio a suo tempo rilasciatogli dalle autorità sia decaduto. In simile circostanze si deve ammettere che il rifiuto del rinnovo equivale in pratica ad una revoca del permesso esistente. Per costante prassi del TF contro il ritiro o il decadimento del permesso di domicilio il ricorso di diritto amministrativo non è escluso, anzi, tale rimedio di diritto non è ammissibile al fine di appurare se tale autorizzazione sia decaduta o meno (ZBl 1986, pag. 555 consid. 1).
Anche la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire sull'impugnativa inoltrata da __________ è pertanto data.
1.3. Il gravame, tempestivo (art. 46 PAmm), e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere, è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
Per residenza effettiva, ai sensi della precitata disposizione, si intende la permanenza effettiva di una persona in un determinato luogo, stabilita secondo criteri oggettivi e non in base al volere soggettivo dell'interessato. Nel caso in cui l'interessato ha trasferito il centro dei suoi interessi all'estero, il termine non è interrotto se, poco prima della sua scadenza, lo straniero torna in Svizzera solo per brevi soggiorni d'affari o di visita (DTF 120 Ib 369).
Ancora, in caso di trasferimento all'estero, il semplice fatto di mantenere un appartamento in Svizzera per trascorrervi i fine settimana o altri brevi periodi non basta a evitare la decadenza del permesso di domicilio, e questo anche quando la presenza su territorio svizzero dello straniero sia determinata dal desiderio di mantenere intensi rapporti con il nostro paese (DTF 120 ib 369, consid. 2c) e rinvii).
Va avantutto rilevato che in data 11 dicembre 1996 il ricorrente indicava all'Ufficio regionale degli stranieri di "effettuare la partenza a partire dalla data odierna per trasferirsi temporaneamente (3 mesi circa)" a __________.
In considerazione di questa chiara comunicazione, le allegazioni proposte dal ricorrente in questa sede, secondo cui egli sarebbe partito solo l'8 gennaio successivo, risultano poco credibili. Intanto perché egli se ne prevale per la prima volta, quando in precedenza (chiaramente nel suo ricorso 9 dicembre 1997 al Consiglio di Stato dichiarava che dovrebbe essere ritenuta valida "l'assenza che va dall'11 dicembre 1996 al 10 giugno") e in tutta la documentazione prodotta ha sempre indicato come esatta la data dell'11 dicembre 1996 senza punto rettificarla. In secondo luogo perché l'attestazione dell'avvenuto prelevamento in data 8 gennaio 1997, da sola, non dimostra che egli sia rimasto ininterrottamente durante le feste nel nostro paese.
Questo Tribunale ritiene perciò che il termine semestrale abbia iniziato a decorrere l'11 dicembre 1996 e non dopo, come anche le istanze precedenti hanno rilevato e il ricorrente mai ha contestato.
3.2. __________ ha prodotto diversa documentazione attestante che successivamente a quest'ultima data ha fatto più volte ritorno in Svizzera. Questa è interamente relativa al disbrigo di questioni amministrative e burocratiche. In considerazione della giurisprudenza citata in precedenza però soggiorni a tale scopo non sono atti ad interrompere il termine semestrale.
Il ricorrente ha quindi prodotto una dichiarazione datata 29 gennaio 1998 di __________, che certifica che egli ha abitato presso di lei dai primi di aprile 1997 al primo agosto 1997. Le osservazioni formulate dal Consiglio di Stato al proposito vanno senz'altro condivise, atteso che in effetti dagli atti emerge che egli non ha potuto essere raggiunto in Svizzera durante tale periodo, ma unicamente tramite invii postali indirizzati al suo recapito a __________.
Ma v'è di più. Che tale dichiarazione sia poco credibile può essere dedotto dal fatto che è stata prodotta la prima volta al Consiglio di Stato in data 30 gennaio 1997, posteriormente quindi al ricorso 9 dicembre 1997 presso la medesima autorità, contestualmente al quale il ricorrente aveva invece dichiarato che il periodo di assenza era durato dall'11 dicembre 1996 al 10 giugno 1997, precisando anzi che a quest'ultima data, dopo avere richiesto un periodo di assenza dalla Svizzera di due anni, "ha ritenuto opportuno ritornare in Italia e attendere la risposta".
Le numerose incongruenze che emergono dagli atti sono indiziarie della pretestuosità delle allegazioni ricorsuali di __________, al limite del temerario.
Certo è che egli non ha mai dato prova durante il periodo di assenza, quand'anche interrotta da brevi soggiorni, di mantenere il suo centro di interessi in Svizzera, nel senso richiesto dalla giurisprudenza citata in precedenza.
Sembra invece che il mantenere il domicilio nel nostro paese rappresenti per lui piuttosto una soluzione di comodo. Tant'è che in data 2 ottobre 1997 scriveva all'Ufficio regionale degli stranieri che il suo rientro, dopo che la sua richiesta di assenza dalla Svizzera era stata respinta con decisione 1. luglio 1997 era motivato "per la causa del mantenimento del permesso di domicilio".
Nemmeno è certa la data esatta del rientro del ricorrente in Svizzera, stante almeno la documentazione agli atti. In ogni caso essa si situa non prima del mese di agosto 1997, quindi quando il termine semestrale stabilito dall'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS era ampiamente decorso.
Stando anzi alle dichiarazioni del ricorrente egli sarebbe rientrato il 21 agosto 1997 o, forse anche dopo, come ha avuto modo di notificare per iscritto all'Ufficio circondariale di tassazione "per rimanervi solo dal 2 ottobre", atteso che in precedenza il recapito presso __________, era "utilizzato solo per abitare saltuariamente (2 o 3 giorni)".
3.3. Le altre argomentazioni proposte dal ricorrente, segnatamente il mantenimento di un solido rapporto con la figlia in Svizzera (tutto da dimostrare), l'impegno ad accudire __________, nonché l'intenzione di intraprendere un'attività lavorativa, non possono essere prese in considerazione, ritenuta la chiara lettera dell'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS che non ammette eccezioni alla perdita del permesso di domicilio in caso di permanenza all'estero per più di sei mesi.
Nemmeno sono rilevanti i motivi, a suo dire di natura personale e congiunturale, che hanno indotto __________ a ritornare a __________.
Tasse e spese seguono la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 9 cpv. 3 lett. c) LDDS; 100 lett. b) cifra 3 OG; 1 della Legge transitoria di applicazione dell'art. 98a della Legge federale sull'organizzazione giudiziaria in materia di diritto degli stranieri del 12 marzo 1997; 3, 18, 28, 43, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza a __________ è fatto ordine di lasciare il territorio del Cantone Ticino entro il 31 agosto 1998 notificandone la partenza al competente Ufficio regionale degli stranieri.
La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 800.-- sono a carico del ricorrente.
Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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