AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1998.122
Data decisione, Autorità: 30.06.1998, TRAM
Incarto n. 52.98.00122
Lugano 30 giugno 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 1° maggio 1998 di
contro
la risoluzione 8 aprile 1998 (n. 1508) del Consiglio di Stato, che respinge l'istanza di ricusa inoltrata dall'insorgente nei confronti di due membri dell'autorità di vigilanza sulle tutele e curatele;
vista la risposta 20 maggio 1998 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il ricorrente __________ è il padre di __________, nata dalla relazione con __________, cittadina della __________
che con decisione 16 maggio 1995 la Delegazione tutoria del comune di __________ ha istituito in favore della minore una curatela ai sensi dell'art. 308 CC, allo scopo di disciplinare il diritto di visita del padre e di vegliare sull'evoluzione della bambina;
che con decisione 24 novembre 1997 la delegazione tutoria di __________ ha disposto il trasferimento della minore dall’Istituto __________ di __________, dov’era collocata, al Centro __________ di __________;
che __________ ha impugnato il provvedimento innanzi all’autorità di vigilanza sulle tutele e curatele (Sezione enti locali “SEL” del Dipartimento delle Istituzioni);
che con istanza 5 febbraio 1998 il ricorrente ha ricusato due membri di quell’autorità (__________e __________), adducendo motivi di grave inimicizia;
che l’autorità di vigilanza sulle tutele e curatele ha trasmesso l’istanza al Consiglio di Stato, quale autorità superiore ai sensi dell’art. 32 PAmm;
che con decisione 11 marzo 1998 il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza in quanto proponibile;
che il 20 marzo 1998 __________ ha inoltrato all’autorità di vigilanza sulle tutele e curatele una nuova istanza di ricusa, contro gli stessi funzionari, per gli stessi motivi e nell’ambito dello stesso procedimento ricorsuale;
che con decisione 8 aprile 1998 il Consiglio di Stato ha respinto anche questa nuova istanza, considerandola alla stregua di una domanda di revisione;
che contro la predetta decisione governativa __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento;
che pedissequamente al gravame l’insorgente chiede di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria;
che il Consiglio di Stato propone di respingere integralmente l'impugnativa, nella misura in cui è ricevibile;
considerato, in diritto
che prima di entrare nel merito di una istanza o di un ricorso l'autorità esamina d'ufficio la propria competenza (art. 3 PAmm);
che, notoriamente, il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo non è dato per clausola generale, ma secondo il cosiddetto sistema enumerativo, ovvero soltanto nei casi in cui è previsto dalla legge concretamente applicata (art. 60 PAmm; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 60 PAmm);
che la decisione impugnata è stata resa dal Consiglio di Stato nell’ambito di un procedimento ricorsuale retto dal CCS (RS 210), rispettivamente dalla legge di applicazione e complemento al CCS (RL 4.1.1.1);
che nessuna norma di legge attribuisce al Tribunale cantonale amministrativo competenze in materia di tutele e curatele;
che il fatto che tale decisione sia stata adottata in applicazione dell’art. 32 PAmm, che attribuisce all’autorità superiore il compito di statuire sulle istanze di ricusa contestate, non la rende impugnabile davanti a questo tribunale;
che la competenza di questo tribunale non può nemmeno essere dedotta dal cpv. 2 di tale norma, che demanda al Tribunale cantonale amministrativo il giudizio sulle istanze di ricusa proposte nei confronti del Consiglio di Stato o della sua maggioranza;
che già per questi motivi il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per incompetenza ratione materiae del Tribunale cantonale amministrativo;
che, considerata la manifesta improponibilità del ricorso, la domanda di assistenza giudiziaria va senz’altro respinta (art. 30 cpv. 1 PAmm);
che spese e tassa di giustizia seguono la soccombenza (art. 28 PAmm);
visti gli art. 3, 28, 30, 31, 32, 39, 55 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è irricevibile.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 300.– sono a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster