AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1998.118
Data decisione, Autorità: 28.10.1998, TRAM
Incarto n. 52.98.00118
Lugano 28 ottobre 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Raffaello Balerna, presidente, Stefano Bernasconi e Alessandro Soldini, quest'ultimo in sostituzione del Giudice Lorenzo Anastasi, astenuto
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 30 aprile 1998 di
patrocinato da: avv. __________
contro
la risoluzione 25 marzo 1998 (n. 1235) del Consiglio di Stato che ha respinto il ricorso 8 novembre 1995 dell'insorgente contro la decisione 3/17 ottobre 1995 con cui il municipio di __________ gli ha ordinato di allontanare l'impianto di cantiere e di sistemare il sedime al mapp. __________ di quel comune;
viste le risposte:
20 maggio 1998 del municipio di __________;
20 maggio 1998 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a) __________ é promotore di un complesso immobiliare, denominato parco girasole, composto di quattro stabili: A, formato di due blocchi (n. 1 e 2), B, C e D. I progetti sono stati approvati dal dipartimento delle pubbliche costruzioni il 2 dicembre 1974 e dal municipio di __________ il 19 novembre 1975.
b) __________ ha sollecitato ed ottenuto l'approvazione di alcune modifiche dei progetti originari. Per quanto interessa lo stabile A, ubicato al mapp. 1688, egli ha ottenuto ancora recentemente due licenze edilizie in variante il 21 aprile 1989 e il 9 marzo 1992 rispettivamente. Una ulteriore domanda di permesso di costruzione in variante, del 18 dicembre 1991, é invece stata respinta il 12 giugno 1995 da parte del municipio di __________. Contro questo rifiuto, confermato dal Consiglio di Stato con risoluzione 15 ottobre 1997, é pendente innanzi a questo Tribunale un ricorso inoltrato il 3 novembre 1997 da __________.
B. Il 22 gennaio 1991 il funzionario dell'ufficio tecnico comunale __________ ha effettuato un sopralluogo al mapp. __________ ed ha constatato che la costruzione dello stabile A era ferma alla quota della soletta di copertura delle autorimesse sotterranee, dalla quale sporgeva solo il locale destinato a deposito biciclette. Nessun operaio lavorava sul cantiere, presso il quale era però ancora presente tutta la relativa installazione (gru, sili, box ecc.). Il 5 aprile 1991 lo stesso funzionario ha accertato che i lavori non erano proseguiti. Con lettera 2 maggio 1991, la quale richiamava l'art. 60 cpv. 5 dell'or abrogato RLE 1974, il municipio di __________ ha pertanto invitato il ricorrente a comunicargli se i lavori fossero continuati. Con scritto 6 giugno 1991 __________ ha informato l'Esecutivo che i lavori erano in corso: affermazione che il ricorrente ha ulteriormente ribadito in una lettera indirizzata al municipio il 12 aprile 1994. E questo a dispetto di un'ulteriore constatazione effettuata il 7 gennaio 1992 dal funzionario __________, secondo cui i lavori non procedevano.
C. Dando seguito alla sollecitazione di alcuni comproprietari delle PPP componenti il parco girasole costituite sui fondi contermini al mapp. __________, i quali si dolevano dell'indecorosa immagine dello stesso, con risoluzione 3/17 ottobre 1995 fondata sull'art. 24 cpv. 1 RLE il municipio di __________ ha ordinato a __________ di allontanare da quella particella l'installazione di cantiere e di sistemare il sedime entro 60 giorni. E questo per il motivo che l'insorgente non era più al beneficio di una qualche licenza edilizia.
D. Con ricorso 8 novembre 1995 __________ é insorto contro la menzionata risoluzione municipale innanzi al Consiglio di Stato, al quale ha domandato di annullarla. In primo luogo perché sprovvista di base legale: nessuna norma vietava di mantenere su di un fondo dei box di cantiere ed una gru. In secondo luogo perché l'edificazione dello stabile A non era stata abbandonata: egli attendeva piuttosto l'esito della domanda di costruzione in variante inoltrata il 18 dicembre 1991, in relazione alla quale aveva presentato ricorso al Consiglio di Stato; fosse stato sfavorevole, egli avrebbe portato a termine i lavori conformemente ai permessi ottenuti sino a quel momento.
E. Con risoluzione 25 marzo 1998 il Governo ha respinto l'impugnativa. Esso ha considerato che l'insorgente non fosse al beneficio di una qualche licenza edilizia che lo autorizzasse a costruire al mapp. __________, poiché le licenze edilizie 21 aprile 1989 e 9 marzo 1992, inutilizzate, erano decadute. Il municipio era pertanto legittimato ad ordinare il ripristino del fondo applicando per analogia l'art. 24 cpv. 1 RLE.
F. Con ricorso 30 aprile 1998 __________ é insorto davanti a questo Tribunale contro il giudicato governativo, del quale ha domandato l'annullamento. Egli sostiene l'inapplicabilità
Il Consiglio di Stato ed il municipio di __________ hanno sollecitato la reiezione dell'impugnativa.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale é data (art. 21 cpv. 1 LE), il ricorso é tempestivo (art. 50 LE, 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione dell'insorgente certa (art. 43 PAmm). Il gravame é pertanto ricevibile in ordine. Può inoltre essere deciso sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2.1. La licenza edilizia decade se i lavori non vengono iniziati entro due anni dalla sua crescita in giudicato (art. 14 cpv. 1 LE; cfr., in precedenza, l'art. 47 cpv. 1 dell'or abrogata LE 1973, il quale fissava a un solo anno la durata della validità della licenza edilizia). Si considera che i lavori sono iniziati quando (art. 23 cpv. 3 RLE = art. 60 cpv. 5 dell'or abrogato RLE 1974): sono in corso d'esecuzione i lavori di demolizione necessari (lett. a), sono state poste in cantiere le installazioni necessarie all'esecuzione dell'opera (lett. b), é accertato che furono fatte spese ingenti per garantire la protezione del cantiere e di opere vicine (lett. c), sono state gettate le fondamenta dell'edificio o dell'impianto (lett. d). Trascorso il periodo di due anni senza che i lavori siano stati iniziati, il permesso di costruzione non può più essere utilizzato prima dell'ottenimento del rinnovo (art. 23 cpv. 4 RLE; per il vecchio diritto art. 60 cpv. 4 dell'or abrogato RLE 1974). Una volta iniziati i lavori, il permesso di costruzione può essere revocato, previa diffida, se questi non vengono proseguiti nei modi e nei termini usuali; l'autorità esige in tal caso il ripristino di una situazione conforme al diritto, ordinando se del caso il riordino del fondo (art. 24 cpv. 1 RLE; per il vecchio diritto l'art. 60 cpv. 6 dell'or abrogato RLE 1974).
2.2. Nel concreto caso il ricorrente, sulla scorta dei permessi originari, integrati, laddove necessario, di licenze in variante, ha iniziato e portato a termine la costruzione dei blocchi B, C e D. Per quanto concerne lo stabile A, progettato al mapp. __________, il ricorrente ha fino ad oggi realizzato, in particolare, la struttura portante dell'edificio, l'autorimessa sotterranea (per circa 160 veicoli), ed i muri di ancoraggio dello stabile verso via __________. I lavori di costruzione del parco girasole, che fanno capo ad un permesso di costruzione unico a valere per tutti gli stabili, sono pertanto iniziati in applicazione dell'art. 23 cpv. 3 RLE (= art. 60 cpv. 5 dell'or abrogato RLE 1974) anche per quanto concerneva il mapp. __________ (cfr. inoltre Scolari, Commentario, ed. 1996, ad art. 14 LE N. 871).
2.3. L'inizio dei lavori ha comportato due importanti conseguenze, ignorate dalle istanze inferiori.
In primo luogo esso ha impedito la decadenza della licenza originaria
In secondo luogo, una volta iniziati i lavori, l'ordine di ripristino di una situazione conforme al diritto fondato sull'art. 24 cpv. 1 RLE, che può includere l'obbligo di riordinare il fondo, può essere emesso solo se la licenza edilizia, previa diffida, viene revocata. La revoca presuppone che i lavori non vengano proseguiti nei modi e nei termini usuali. Nel concreto caso l'adempimento di questo requisito non deve nemmeno essere verificato, per il semplice motivo che il municipio di __________ non ha mai formalmente revocato, parzialmente o totalmente, la licenza edilizia rilasciata al ricorrente per la realizzazione del parco girasole od anche solo una qualche licenza edilizia in variante riferita allo stesso. Volesse procedervi, esso dovrà ossequiare la procedura appena illustrata.
2.4. Sulla scorta delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto e le decisioni impugnate, lesive dell'ordinamento giuridico, annullate. Rimane comunque riservato il diritto e l'obbligo del municipio di adottare, nell'esercizio delle funzioni di polizia locale che gli competono (art. 107 LOC, da 23 a 26 RALOC), tutte le misure che si rendessero necessarie per scongiurare gli eventuali pericoli per la sicurezza pubblica cagionati dall'impianto di cantiere in loco o da singole sue attrezzature.
Per questi motivi,
visti gli art. 14, 21, 50 LE, 47 LE 1973, 60 RLE 1974, 3, 18, 28, 31, 43, 46 PAmm
dichiara e pronuncia:
§. Sono di conseguenza annullate le risoluzioni 25 marzo 1998 (n. 1235) del Consiglio di Stato e 3/17 ottobre 1995 del municipio di __________.
Non si preleva una tassa di giustizia. Il comune di __________ é condannato a versare a __________ un importo di fr. 800.-- per ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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