AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1998.113
Data decisione, Autorità: 06.10.1998, TRAM
Incarto n. 52.98.00113
Lugano 6 ottobre 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 29 aprile 1998 della
Comunione ereditaria fu __________, (rappr. da __________)
contro
la decisione 8 aprile 1998 (n. 1504) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 29 gennaio 1998 con cui il municipio di __________ le ha ordinato di demolire il canile e la recinzione costruiti abusivamente sulla part. n. __________ RFD di __________;
viste le risposte:
26 maggio 1998 del Consiglio di Stato;
27 maggio 1998 della Sezione Forestale della Divisione dell'ambiente;
28 maggio 1998 del municipio di __________;
2 giugno 1998 dell’amministratore della comunione ereditaria __________;
10 giugno 1998 dei Servizi generali del Dipartimento del territorio;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che la comunione ereditaria fu __________, qui ricorrente, è proprietaria della part. n. __________ RFD di __________, situata al di fuori della zona edificabile, in una zona che il vigente PR definisce boschiva;
che __________ è invece proprietario del fondo contermine, part. n. __________ RFD, situato nella zona residenziale estensiva R2B;
che alcuni anni orsono la comunione ereditaria __________ ha autorizzato il ricorrente ad erigere, a titolo precario, una recinzione ed un canile sul fondo di sua proprietà;
che __________ ha eseguito i lavori senza chiedere alcun permesso di costruzione;
che il 29 aprile 1997 il municipio di __________ ha chiesto alla comunione ereditaria di inoltrare una notifica in sanatoria per le opere eseguite abusivamente;
che su indicazione del rappresentante della comunione ereditaria, dr. __________, il 17 giugno 1997 ha rivolto uguale richiesta al vicino __________;
che, non essendo stato dato seguito alla richiesta, il 28 novembre 1997 il municipio ha ordinato a quest’ultimo di demolire entro il 27 del mese seguente le opere realizzate abusivamente sul fondo della comunione ereditaria ricorrente;
che l’ordine, impugnato davanti al Consiglio di Stato, è stato tuttavia annullato dall'esecutivo comunale con decisione 29 gennaio 1998;
che lo stesso giorno il municipio ha impartito uguale ordine alla comunione ereditaria __________, proprietaria del terreno;
che, analogamente abilitato da quest’ultima, __________ è insorto contro il predetto provvedimento davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l’annullamento;
che con risoluzione 8 aprile 1998 il Governo ha respinto l'impugnativa, ritenendo che le opere in contestazione, poste fuori della zona edificabile, giustificassero l’adozione di un provvedimento di ripristino, siccome palesemente insuscettibili di conseguire un permesso in sanatoria fondato sull’art. 24 cpv. 1 LPT;
che contro tale decisione __________ è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, in rappresentanza della soccombente, chiedendo di essere autorizzato a mantenere il canile in considerazione dell’imminente acquisto del fondo da parte sua e delle procedure autorizzative che intende mettere in atto;
che nelle rispettive risposte il Consiglio di Stato, la Sezione forestale della Divisione dell'ambiente ed il municipio di __________ hanno postulato la reiezione del gravame, con argomenti che non occorre qui riportare;
che la comunione ereditaria __________, dal canto suo, ha rilevato:
di aver a suo tempo autorizzato __________ ad erigere il canile;
di essere in trattative per la vendita del fondo;
di ignorare i termini della vertenza che fa oggetto della decisione del Consiglio di Stato impugnata in questa sede;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE;
che dal profilo della legittimazione attiva la comunione ereditaria __________, destinataria dell’ordine di demolizione e direttamente toccata dal provvedimento impugnato, dispone senz’altro della qualità per agire in giudizio;
che __________ non dichiara esplicitamente di impugnare a proprio nome e conto l’ordine di ripristino impartito alla comunione ereditaria __________: per principio, la sua situazione processuale è quindi soltanto quella di rappresentante dell’insorgente;
che nella misura in cui avesse implicitamente inteso contestare in prima persona l’ordine in oggetto, la potestà ricorsuale, contrariamente a quanto assume il Consiglio di Stato, gli andrebbe riconosciuta, poiché il provvedimento censurato lo tocca direttamente nei suoi interessi di utente delle opere da rimuovere;
che dal profilo sostanziale l’esito della vertenza rimarrebbe comunque invariato;
che con queste precisazioni, il ricorso, tempestivo, può essere esaminato nel merito;
che ai fini del giudizio non occorre assumere ulteriori prove (art. 18 cpv. 1 LPAmm); ad eventuali lacune istruttorie potrà semmai essere posto rimedio mediante rinvio degli atti all’istanza inferiore affinché renda una nuova decisione previa completazione degli accertamenti (art. 65 cpv. 2 PAmm);
che giusta l’art. 43 LE il municipio ordina la demolizione o la rettifica delle opere eseguite in contrasto con la legge, i regolamenti edilizi o i piani regolatori;
che l’ordine di ripristino presuppone l’esistenza di una violazione materiale della legge, alla quale non può essere posto rimedio mediante rilascio di un permesso in sanatoria;
che giusta l’art. 22 cpv. 2 lett. a LPT l'autorizzazione a costruire è rilasciata solo se gli edifici e gli impianti sono conformi alla funzione prevista per la zona d’utilizzazione;
che in deroga a questa norma, l’art. 24 cpv. 1 LPT permette di rilasciare autorizzazioni per la costruzione o il cambiamento di destinazione di edifici e impianti non conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione, se - cumulativamente - la loro destinazione esige un’ubicazione fuori della zona edificabile (lett. a) e non vi si oppongono interessi preponderanti (lett. b);
che le opere in contestazione sorgono su un terreno che il piano delle zone di utilizzazione del PR di __________ attribuisce alla zona forestale (BO);
che questo terreno confina con la zona edificabile R2B;
che la zona forestale del PR di __________ è inserita nel piano a titolo indicativo (art. 25 cpv. 1 NAPR);
che giusta l’art. 25 cpv. 3 NAPR, “nel caso in cui l'autorità forestale non riconosca più il carattere boschivo ad un’area indicata “area forestale” dal PR, la stessa sarà considerata attribuita alla zona di utilizzazione ad essa limitrofa”;
che questa norma dispone ancora che “l’attribuzione ad una zona edificabile di superfici esterne o marginali al perimetro del territorio edificabile è invece soggetta a variante di PR”;
che, data la particolare ubicazione delle opere in contestazione, il giudizio sul presente ricorso non può prescindere dall'accertamento formale dei limiti della zona forestale e del perimetro della zona edificabile;
che a seconda delle risultanze di tale accertamento parte delle opere da demolire potrebbe in effetti trovarsi nella zona edificabile R2B, in conseguenza dell’applicazione dell’art. 25 cpv. 2 NAPR;
che non essendo compito primario di questo tribunale quello di porre rimedio alle lacune istruttorie poste in essere dall’istanza inferiore, il giudizio impugnato va annullato siccome fondato su accertamenti carenti;
che gli atti vanno retrocessi al Consiglio di Stato affinché renda una nuova decisione previa assunzione delle prove mancanti (accertamento dei limiti della zona forestale e del perimetro della zona edificabile);
che nel nuovo giudizio che è chiamato a rendere il Consiglio di Stato avrà cura di chiarire se __________ agisce unicamente come rappresentante della comunione ereditaria __________ o anche in quanto proprietario delle opere da rimuovere;
che, dato l’esito, si prescinde dal prelievo di spese e tassa di giustizia;
visti gli art. 22, 24 LPT; 25 NAPR di __________; 3, 18, 28, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 8 aprile 1998 (n. 1504) del Consiglio di Stato è annullata.
1.2. gli atti sono ritornati al Consiglio di Stato per nuovo giudizio previa completazione dell’istruttoria.
Non si prelevano né spese, né tassa di giustizia.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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