AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 52.1998.112
Data decisione, Autorità: 31.07.1998, TRAM
Incarto n. 52.98.00112
Lugano 31 luglio 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 28 aprile 1998 di
patrocinato da: avv. __________
contro
la risoluzione 25 marzo 1998 (n. 1239) con cui il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso 29 settembre 1997 dell'insorgente avverso la decisione 11 settembre 1997 con cui il municipio di __________ gli ha inflitto una multa di fr. 50'000.-- in relazione alla costruzione di uno stabile d'appartamenti al mapp. __________ di __________;
viste le risposte:
13 maggio 1998 del Consiglio di Stato;
19 maggio 1998 del municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a) Con decisioni di data 21 novembre 1991 e 4 dicembre 1991 il dipartimento delle pubbliche costruzioni ed il municipio di __________ hanno rilasciato alla __________, di cui il ricorrente é presidente del consiglio di amministrazione, l'autorizzazione cantonale e la licenza edilizia per costruire uno stabile d'appartamenti al mapp. __________ di quel comune: fondo ubicato tra il lago e la strada cantonale, assegnato dal PR alla zona E (riva lago). Dietro ricorso di __________ quei permessi sono stati confermati da parte del Consiglio di Stato (risoluzione 10 marzo 1992) e di questo Tribunale (sentenza 24 agosto 1992).
b) L'arch. __________, frattanto divenuto proprietario del mapp. __________, ha indi ottenuto a sue nome ulteriori licenze relative a quel fondo. In particolare egli ha conseguito una licenza edilizia l'8 aprile 1993 che lo autorizzava ad ampliare la darsena, a spostare l'ubicazione dell'accesso alla stessa e della piscina, nonché ad escavare la riva a lato della darsena esistente.
B. a) Avendo riscontrato delle difformità di esecuzione rispetto ai progetti approvati, in data 30 novembre 1993 il municipio di __________ ha decretato una sospensione dei lavori di costruzione, obbligando inoltre il proprietario ad inoltrare una domanda di costruzione in sanatoria. L'arch. __________ ha indi presentato una domanda di costruzione in sanatoria il 6 dicembre 1993. Dopo la pubblicazione della stessa e la relativa presentazione delle opposizioni, la detta domanda é stata scissa in due parti.
b) La prima parte, volta a sanare il superamento dell'altezza dello stabile d'appartamenti (di ml 12,76 rispetto all'altezza approvata e massima consentita nella zona di ml 10,00 ed inoltre superante mediamente di ca. 0,60 ml il livello stradale) ha costituito l'oggetto di una variante 31 marzo 1994. Raccolto l'avviso favorevole del dipartimento del territorio, con decisione 27 marzo 1995 il municipio di __________ ha indi approvato quella variante, la quale prevedeva la formazione di un terrapieno da appoggiare al lato a valle della costruzione, di ml 1,96 di altezza, sostenuto da un muretto di sostegno di ml 0,80, in modo tale da conseguire una riduzione artificiale dell'altezza dello stabile. Il municipio ha tuttavia posto quale condizione l'eliminazione di un lucernario a forma di cupola ubicato sul lato a lago dell'immobile, al centro del tetto, di ml 5,3 x 3,3, e sporgente da quest'ultimo fino ad un'altezza massima (secondo la domanda di costruzione in sanatoria) di ml 1 giusta il piano in scala 1:50 GR 54/107, di ml 1,2 secondo il piano in scala 1:100 GR 63/103.
c) La seconda parte era volta a sanare un ulteriore ampliamento della darsena e l'estensione della sua copertura al canale di accesso alla stessa, oltre alla sistemazione del terreno adiacente, ottenuta grazie all'elevazione di ml 1,70 del muro di contenimento a lago, già sporgente da questo per quasi ml 1,50. La darsena, insieme al muro di sostegno del terreno comportava pertanto un manufatto a confine con il lago di un'altezza di ml 3,20 circa per una lunghezza di ml 17. La domanda volta a sanare quell'aspetto é stata presentata il 6 luglio 1994. Contro la stessa ha presentato opposizione __________. Raccolto l'avviso (favorevole) del dipartimento, con decisione 17 ottobre 1994, notificata il 17 novembre successivo, il municipio di __________ ha negato il rilascio della licenza edilizia. Esso ha considerato che l'ampliamento e l'estensione della copertura della darsena, così come la sopraelevazione del terreno adiacente la stessa mediante innalzamento del muro di contenimento a lago, fossero in contrasto con gli art. 9 e 13 LRL, applicabili a titolo di diritto comunale attraverso il rinvio di cui all'art. 10 cifra 5 NAPR. Inoltre che, conteggiando la darsena, l'indice di occupazione del fondo fosse sorpassato. In pari tempo il municipio ha ordinato all'arch. __________ di ripristinare la situazione come ai progetti approvati con licenza edilizia 8 aprile 1993.
C. a) L'arch. __________ ha impugnato entrambe le decisioni municipali suddette davanti al Consiglio di Stato. Con ricorso 6 dicembre 1994 ha sollecitato l'annullamento della decisione 17 ottobre 1994 ed il rilascio della licenza edilizia per l'ampliamento e l'estensione della copertura della darsena, oltre alla sistemazione del terreno adiacente. Con ricorso 26 aprile 1995 ha domandato l'annullamento della condizione relativa alla soppressione del lucernario contenuta nella licenza edilizia 27 marzo 1995; in via subordinata di essere autorizzato a sostituire quello posato con un lucernario di un'altezza massima di ml 0,38.
b) Il Consiglio di Stato ha evaso i ricorsi con un unico giudizio del 17 luglio 1995. Esso ha in primo luogo rilevato che darsena, muro di sostegno a lago e piscina erano posti oltre la linea di arretramento delle costruzioni fissata dall'art. 9 LRL, applicabile a titolo di diritto comunale attraverso il rinvio di cui all'art. 10 cifra 5 NAPR, di ml 15. Inoltre che la darsena, sporgendo dal terreno naturale fino ad oltre i ml 0,8, doveva essere conteggiata ai fini del calcolo dell'indice di occupazione, del 20% secondo l'art. 11 LRL applicabile sempre a titolo di diritto comunale via l'art. 10 cifra 5 NAPR: ciò che comportava un superamento dell'indice di occupazione del fondo. Donde la bontà del diniego della licenza edilizia municipale 17 ottobre 1994. Per quanto concerneva il conseguente ripristino il Consiglio di Stato ha limitato lo stesso, ai fini di una sua precisazione ed inoltre per tener conto del principio della proporzionalità: 1) all'eliminazione dell'estensione della copertura della darsena (esclusa quindi la copertura concernente l'edificio esistente in origine e l'ampliamento autorizzato con licenza 8 aprile 1993); 2) all'eliminazione della sopraelevazione del muro di sostegno a lago con conseguente sistemazione del terreno mediante scarpata. Il Governo ha inoltre disposto la posa di un pontile di 3 ml di profondità per compensare l'escavazione ulteriore (e non approvata) del canale di accesso alla darsena. Relativamente invece al lucernario piazzato sopra il tetto dello stabile d'appartamenti il Consiglio di Stato ha ritenuto che superasse le altezze concesse dalla LRL. In applicazione del principio della proporzionalità ha tuttavia accolto la domanda subordinata del ricorrente di sostituirlo con un manufatto analogo di soli ml 0,38 di altezza.
D. a) L'arch. __________ si é aggravato contro il giudicato governativo con impugnativa 29 agosto 1995 a questo Tribunale, al quale ha domandato di annullarlo, di rilasciargli la licenza edilizia in sanatoria relativamente alla domanda di costruzione 6 luglio 1994 (darsena e adiacenze) e di annullare la condizione riferita all'abbassamento del lucernario stabilita nella risoluzione governativa.
b) Con sentenza 27 marzo 1996 questo Tribunale ha segnatamente considerato quanto segue:
"...
L'art. 10 cifra 5 NAPR di __________, approvate dal Consiglio di Stato il 29 gennaio 1973, dichiara applicabili alla zona E (riva lago), ove é ubicato il mapp. __________, le norme della LRL: in virtù di detto rinvio le norme della LRL assumono pertanto forza di diritto (autonomo) comunale. Nella ricordata sentenza 24 agosto 1992 questo Tribunale aveva stabilito che la linea di arretramento delle costruzioni verso il lago discendente dall'art. 9 lett. b LRL variava per il mapp. __________ tra 14 e 17,5 ml e che pertanto sia lo stabile d'appartamenti, progettato ad almeno 20 ml dal lago, che la piscina, prevista (nei piani originari) a 14 ml da questo, rispettavano quella distanza.
4.1. Il ricorrente chiede anzitutto che gli venga rilasciata la licenza edilizia in sanatoria per l'ampliamento della darsena e l'estensione della copertura della stessa allo specchio d'acqua a lato del manufatto originario, oggetto della domanda di costruzione 6 luglio 1994.
4.2. Giusta l'art. 13 LRL (sempre applicabile a titolo di diritto comunale attraverso il rinvio di cui all'art. 10 cifra 5 NAPR) il municipio può autorizzare su area privata la costruzione di darsene fino al livello medio del lago ed in ragione di una darsena per casa d'abitazione. Quella disposizione permette pertanto al municipio di derogare al principio stabilito all'art. 9 LRL, secondo cui le costruzioni sono vietate oltre la linea di arretramento (come detto variante tra ml 14 e 17,5 per il mapp. __________). Dal momento che l'art. 13 LRL conferisce un potere d'apprezzamento all'Esecutivo comunale in materia di autorizzazione alla costruzione di darsene, il potere cognitivo del Tribunale amministrativo viene di riflesso limitato all'eccesso od all'abuso di potere (art. 61 cpv. 1 PAmm).
4.3. Nel concreto caso il mapp. __________ già disponeva di una darsena. Il municipio ha inoltre autorizzato un suo ampliamento mediante il rilascio della licenza edilizia 8 aprile 1993: permesso che facoltizzava il ricorrente a spostare l'ubicazione dell'accesso dal fronte lago sul lato nord, a prolungare il canale (a cielo aperto) a lato della stessa, che avrebbe in futuro permesso di accedervi, mediante escavazione del terreno per una profondità (interna al fondo) variante tra ml 2 e 3,20, infine a spostare leggermente la linea del muro a sud. In realtà il ricorrente ha esteso l'escavazione di oltre 2 ml rispetto a quanto autorizzato ma soprattutto ha esteso la copertura della darsena alla specchio d'acqua a lato della darsena preesistente per una superficie di un centinaio di mq.
4.4. A mente di questo Tribunale, non v'è motivo di ritenere che, negando l'ulteriore ampliamento della darsena, il municipio di __________ abbia ecceduto od abusato del potere di apprezzamento che l'art. 13 LRL gli conferisce. A maggior ragione se si tien conto che trattavasi di applicare una normativa derogatoria rispetto alla regola generale che vuole che tutte le costruzioni tengano una distanza rilevante rispetto al lago. Che la decisione del municipio sia ineccepibile lo dimostra del resto il fatto che nemmeno il ricorrente rimprovera all'Esecutivo comunale di avergli negato il permesso a seguito di un'utilizzazione arbitraria del potere di apprezzamento di cui disponeva. Il ricorrente si é infatti limitato a contestare il computo della darsena nel calcolo della superficie edificata del fondo: computo che farebbe salire l'indice di occupazione di questo ben oltre il limite legale del 20 % discendente dall'art. 11 cpv. 2 LRL, già consumato dal solo stabile d'appartamenti.
4.5. Visto quanto sopra considerato la contestazione sollevata dal ricorrente può rimanere irrisolta. Ad ogni buon conto essa andrebbe respinta, per cui sussiste un ulteriore motivo che impedisce il rilascio della sollecitata licenza edilizia in sanatoria. In effetti, anche se si volesse parificare una darsena ad un'autorimessa e pertanto escluderla dal calcolo della superficie edificata quando questa é interrata e sporge dal terreno naturale al massimo su di un lato (art. 38 cpv. 3 LE; inoltre al rinvio di cui all'art. 12 RLRL; giusta il messaggio 28 marzo 1961 sulla LRL anche le darsene interrate dovrebbero tuttavia essere computate nella superficie edificata: cfr. RVGC 1961, sessione autunnale 1961, pag. 145 segg., in particolare pag. 150 in fine, commento all'art. 10 del progetto, inoltre pag. 147 in fine), basterà rilevare che nella fattispecie, come risulta dalle sezioni prodotte dallo stesso ricorrente nella domanda in sanatoria (piano GR 58/86), suffragate dai rilievi delle quote eseguite dal geometra prima e dopo la costruzione (8 gennaio 1991, 13 dicembre 1993 e 21 giugno 1994) e dalla documentazione fotografica della situazione preesistente, la darsena sporge su tutti i lati dal terreno naturale, non solo dunque sul fronte lago (ovest): sul lato sud la sporgenza raggiunge addirittura un massimo ml 1,70, al confine con il lago (sezione 7-7; vedi inoltre sezioni 6-6 ed 8-8 per il lato est; B-B per il lato nord). Per tacere il fatto che l'estensione della copertura (e quindi della darsena) ha luogo sopra uno specchio d'acqua di 3 ml di quota più basso, che deve essere considerato a tutti gli effetti quale terreno naturale.
5.2. L'elevazione del manufatto in discussione ricade in primo luogo sotto il campo di applicazione dell'art. 16 LRL, relativo alla costruzione delle opere di cinta (cfr. sull'applicabilità di detta disposizione alla costruzione dei muri di cinta STA inedita 28 ottobre 1994 in re P.-G., consid. 2, riferita ad una contestazione interessante proprio la zona riva lago di __________), ed in secondo luogo, sotto quello degli art. 9 cpv. 1 lett. b e 11 cpv. 2 LRL, relativi alle distanze verso il lago ed alle altezze delle costruzioni. In effetti, com'é noto, i muri di sostegno devono essere equiparati ai muri di cinta fino all'altezza massima prescritta per questi ultimi: oltre quell'altezza essi devono rispettare le prescrizioni edilizie cui sono soggette le costruzioni (Scolari, Commentario della legge edilizia, ad art. 12 N. 3 e 10, ad art. 13-14 N. 18). Orbene, la controversa sopraelevazione del muro di sostegno non osserva alcuna distanza dal lago: essa non può pertanto essere approvata né in applicazione dell'art. 16 cpv. 1 LRL, secondo cui cinte e siepi verso il lago (non possono superare l'altezza di ml 1,20 dal suolo e) devono tenere una distanza di 5 ml dal livello medio del lago, né a maggior ragione in applicazione dell'art. 9 cpv. 1 lett. b LRL, che prescrive l'ossequio di una distanza ancor maggiore per le costruzioni. Il diniego della licenza edilizia appare pertanto legittimo anche sotto questo aspetto. Sia detto per completezza a questo riguardo che il Tribunale non può accreditare la tesi propugnata dal rappresentante della SPU nella lettera 9 febbraio 1994 al municipio e nei verbali delle riunioni 28 giugno e 26 luglio 1994, corrispondente alla prassi della autorità cantonali chiamate ad applicare la LRL, secondo cui quando la riva non é allo stato naturale si possono autorizzare innalzamenti dei muri di sostegno a lago in applicazione dell'art. 9 cpv. 2 LRL.
Per quanto concerne infine il lucernario piazzato sopra la sommità del tetto piano, oggetto di domanda di costruzione in sanatoria 31 marzo 1994, il ricorrente non contesta il diniego della licenza edilizia 27 marzo 1995. In effetti già la quota del tetto oltrepassa il livello stradale, e quindi l'altezza massima sancita all'art. 11 cpv. 2 LRL, mediamente di ml 0,60.
7.1. Giusta l'art. 43 cpv. 1 LE il municipio ordina la demolizione o la rettifica delle opere eseguite in contrasto con la legge, i regolamenti edilizi o i piani regolatori, tranne il caso in cui le differenze siano minime e senza importanza per l'interesse pubblico.
7.2. Per quanto concerne la darsena il Consiglio di Stato ha sostanzialmente limitato l'ordine di ripristino all'eliminazione dell'estensione della copertura (oltre alla posa di un pontile in legno profondo ml 3 in corrispondenza del prolungamento del canale di accesso alla darsena medesima): estensione che ha permesso di ricavare una importante superficie pregiata attorno alla piscina. Per contrastare quell'ordine sotto il profilo della proporzionalità il ricorrente produce un rapporto di data 28 luglio 1995 dell'ingegnere mandatato dell'allestimento dei calcoli statici secondo cui togliendo la parte di soletta interessata dall'ordine, ossia la porzione nord, verrebbe a mancare lo sbalzo che carica la porzione sud della soletta, che forma la copertura della parte autorizzata della darsena, la quale verrebbe a trovarsi insufficientemente armata nel lembo inferiore per mancanza di contrappeso. Questo significa che dovrà essere demolita l'intera copertura della darsena (costo fr. 106'000.--) e che la parte autorizzata dovrà essere ricostruita con spessori ed armatura adeguati (costo fr. 94'000.--). Per non compromettere la struttura della soletta l'ingegnere incaricato dal ricorrente propone di togliere solo la porzione più esterna della copertura, pari a 25 mq circa, superficie corrispondente dunque ad un quarto circa di quella eretta senza permesso e di cui il Governo ha ordinato l'eliminazione.
La tesi del ricorrente non può essere accreditata. Anzitutto é necessario evidenziare che egli non può prevalersi del principio della buona fede, poiché ha agito illegalmente eseguendo i lavori in esame prima di richiedere la necessaria licenza edilizia. Questa circostanza non é di per sé decisiva. In effetti anche il costruttore in mala fede può prevalersi del principio della proporzionalità; chi versa in simile situazione deve tuttavia tener conto dell'eventualità che l'autorità consideri con minore attenzione il pregiudizio consecutivo alla demolizione, preoccupandosi piuttosto di vedere ristabilita una situazione conforme al diritto (DTF 111 Ib 224 consid. 6b; 108 Ia 218 consid. 4b). Ad ogni buon conto l'esigenza di assicurare il rispetto del diritto materiale riveste un interesse pubblico preminente rispetto agli interessi di natura finanziaria del costruttore (cfr. DTF citati; inoltre DTF inedita 3 febbraio 1994 in re comune di __________, consid. 6, ove la Corte federale ha confermato l'ordine di demolizione del piano attico di una casa d'appartamenti che superava l'altezza prescritta). Ora, la misura ordinata dal Consiglio di Stato non eccede l'indispensabile ed é inoltre idonea a raggiungere lo scopo di interesse pubblico appena menzionato. I pur rilevanti costi paventati dal ricorrente per la rettifica del manufatto - come detto realizzato senza permesso e dunque a rischio e spese del costruttore - assumono invece un ruolo subordinato rispetto a quest'ultimo: detti costi non permettono pertanto di annullare la misura del ripristino e di retrocedere gli atti al municipio affinché lo sostituisca con una sanzione pecuniaria in applicazione dell'art. 44 LE. A maggior ragione non entra in linea di conto l'offerta del ricorrente di limitare la demolizione ad una piccola frazione del manufatto.
7.3. Per quanto concerne invece l'ordine di eliminare l'innalzamento del muro di sostegno a lago di ml 1,70 e relativo riempimento e livellamento del terreno attorno alla piscina, per una lunghezza di ml 8, il ricorso deve essere parzialmente accolto. In effetti le decisioni impugnate negano, a torto, che la licenza edilizia 8 aprile 1993, che autorizzava il ricorrente sia ad ampliare la darsena sia a spostare la piscina a ml 3,5 dal lago, includeva anche l'autorizzazione a livellare il terreno annesso mediante sopraelevazione del citato manufatto, anche se di soli ml 1,10. E' bensì vero che i progetti presentati in quella sede erano carenti sotto quell'aspetto (cfr. quanto dispongono gli art. 11 cpv. 1 e 12 lett. d RLE). Mancava segnatamente una prospettiva del manufatto, che ne illustrasse l'ingombro, tanto più necessaria se si tien presente che la sopraelevazione del muro in esame costituiva il prolungamento della darsena (e che, a lavori terminati, ci si é trovati in presenza di un manufatto sporgente dal lago per ml 3,20 su di una lunghezza di 17 ml). Purtuttavia dalla sezione C-C al piano GR 47/84, si doveva dedurre in modo inequivocabile l'intenzione di sopraelevare il muro a lago per ml 1,10 e di livellare il terreno retrostante, poiché quella sezione illustrava in modo chiaro sia l'innalzamento del muro che il riempimento del terreno. La licenza edilizia 8 aprile 1993 includeva pertanto quell'opera nei limiti anzidetti. Se detta approvazione ha avuto luogo per una svista del municipio, circostanza apparentemente smentita dalla cifra 6 del verbale della riunione 26 luglio 1994, redatto dal tecnico comunale, é un problema che non ha alcuna rilevanza. Di conseguenza l'ordine viene limitato al superamento dell'altezza di ml 1,10, ossia agli ultimi ml 0,60 di altezza del manufatto. Limitazione che non fa apparire sproporzionato l'ordine, a maggior ragione se si tien conto che nemmeno i primi ml 1,10 di innalzamento avrebbero potuto essere approvati e realizzati.
7.4. Per quanto riguarda infine l'eliminazione del lucernario posato sul tetto, il Tribunale non può che accettare la sostituzione del manufatto posato con uno analogo di altezza pari al ml 0,38 ordinata dal Consiglio di Stato, già per il motivo che questo Giudice non può procedere ad una reformatio in peius a danno del ricorrente (art. 65 cpv. 4 PAmm). Valgono anche a questo riguardo le considerazioni appena svolte in ordine all'interesse pubblico della misura ed al principio della proporzionalità.
..."
Sulla scorta di questa motivazione il Tribunale amministrativo ha confermato la risoluzione governativa 17 luglio 1995 (n. 3967) riducendo tuttavia la demolizione della sopraelevazione del muro a lago a ml 0,60.
E. a) A seguito dell'esecuzione degli interventi appena descritti e di altri ancora il municipio ha iniziato una procedura di contravvenzione a carico dell'arch. __________, rimproverandogli:
"...
mancato rispetto dei piani di progetto approvati per quanto riguarda l'altezza dello stabile d'appartamenti (altezza massima della facciata principale, superamento della quota della strada cantonale, nonostante la prescrizione imperativa della legge rive laghi), modifica non autorizzata della quota massima assoluta del piano cantina, delle altezze interne dei locali;
posa non autorizzata, sul tetto piano, di un lucernario che comporta un ulteriore innalzamento dell'edificio;
copertura abusiva, quale ampliamento arbitrario della darsena, del demanio pubblico ed esecuzione della darsena in modo difforme dai piani approvati;
4 esecuzione della piscina in modo diverso da quanto previsto dai piani di progetto approvati, ivi comprese le opere di sostegno a lago e la sistemazione del giardino annesso (in particolare verso il lago, con costruzione di un muro di sostegno non autorizzato);
...." (cfr. rapporto di contravvenzione 14 giugno 1996);
Preso atto delle osservazioni inoltrate dall'arch. __________ il 25 giugno 1996, con decisione 11 settembre 1997 il municipio di __________ gli ha inflitto una multa di fr. 50'000.-- in applicazione dell'art. 46 cpv. 1 LE per aver omesso, per ciascuno degli interventi sopradescritti, di richiedere preventivamente la licenza edilizia. Per questo motivo egli é stato anche considerato recidivo.
b) Adito dal multato, con risoluzione 25 marzo 1998 il Consiglio di Stato ha confermato quella sanzione.
F. Con ricorso 28 aprile 1998 l'arch. __________ é insorto innanzi a questo Tribunale contro il giudicato governativo appena menzionato, chiedendo il suo annullamento oltre che quello della decisione municipale che esso ha protetto e che la multa a suo carico venga ridotta a fr. 5'000.--. Dopo aver formulato delle specifiche osservazioni in merito ai singoli addebiti mossigli, di cui si dirà se del caso in diritto, l'insorgente contesta l'importo della multa, che ritiene eccessivo, perché non tiene conto dei problemi cagionatigli nella realizzazione del progetto dall'ostilità del municipale __________, coadiuvato dal municipale __________. Ostilità che, ritardando i lavori, gli ha arrecato una perdita economica in questa promozione immobiliare di oltre fr. 300'000.--. L'insorgente contesta infine di poter essere considerato recidivo.
Il Consiglio di Stato ed il municipio di __________ hanno sollecitato la reiezione del gravame.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale é data (art. 46 cpv. 5 LE, 148 cpv. 3 LOC), il ricorso é tempestivo (art. 147 cpv. 3 LOC, 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione del ricorrente certa (art. 43 PAmm). L'impugnativa é pertanto ricevibile in ordine. Essa può inoltre essere decisa sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2.1. Il municipio ordina la demolizione o la rettifica delle opere eseguite in contrasto con la legge, i regolamenti edilizi o i piani regolatori (cosiddette violazioni materiali), tranne il caso in cui le differenze siano minime e senza importanza per l'interesse pubblico (art. 43 cpv. 1 LE). Ove la misura del ripristino risulti impossibile o sproporzionata, il municipio la sostituisce con una sanzione pecuniaria, il cui ammontare sia superiore di almeno un quarto al vantaggio di natura economica che può derivare al contravventore (art. 44 cpv. 1 LE). La demolizione non esclude la procedura di contravvenzione (art. 47 cpv. 2 RLE). Le violazione formali - stabilisce l'art. 46 RLE - sono invece sanate mediante licenza posteriore, riservata la procedura di contravvenzione.
2.2. Giusta l'art. 46 cpv. 1 LE le contravvenzioni alla LE stessa, ai piani regolatori ed ai regolamenti edilizi sono punite dal municipio con l'ammonimento o la multa sino a fr. 500.-- se é stata omessa una notifica, con la multa sino a fr. 5'000.-- se é stata omessa una domanda di costruzione sottoposta alla procedura ordinaria, con la multa sino a fr. 10'000.-- negli altri casi. Se l'autore é recidivo, ha agito intenzionalmente o per fine di lucro, il municipio non é vincolato da questi massimi (art. 46 cpv. 2 LE). La multa deve essere commisurata alla gravità dell'infrazione e, se del caso, della colpa (art. 46 cpv. 3 LE).
In primo luogo lo stabile realizzato misurava m 12,76 di altezza e sporgeva mediamente di m 0,60 dal livello stradale: era stato autorizzato per un'altezza di m 10, quella massima consentita dal PR (e relativo rinvio alla LRL), ed inoltre - sempre in virtù di questo strumento - non avrebbe potuto sporgere in nessuna sua parte dal livello stradale. Come se ciò non bastasse, sopra il tetto era stato appoggiato un lucernario di altezza superiore ad 1 m. Ciò malgrado il superamento dell'altezza ha potuto beneficiare di una licenza edilizia in sanatoria rilasciata dal municipio il 27 marzo 1995, dal momento che con variante 6 dicembre 1993/31 marzo 1994 il ricorrente si era impegnato a realizzare un terrapieno da appoggiare al lato a valle della costruzione sostenuto da un muretto, in modo da conseguire una riduzione artificiale dell'altezza dello stabile. L'ablazione del lucernario, ordinata dal municipio a titolo di ripristino, é invece stata sostituita dal Consiglio di Stato, in accoglimento di una corrispondente richiesta formulata in via subordinata da parte dell'insorgente, con la posa di un analogo manufatto di altezza non superiore a m 0,38: decisione che il Tribunale aveva tutelato nella sentenza 27 marzo 1996, riportata in fatto, "già per il motivo che questo Giudice non può procedere ad una reformatio in peius a danno del ricorrente (art. 65 cpv. 4 PAmm)".
Scostandosi dai piani approvati in sede di variante 8 aprile 1993, il ricorrente ha in seguito ampliato di un centinaio di mq la copertura della darsena, aumentandone la capienza e ricavando inoltre una superficie pregiata attorno alla piscina. Egli ha inoltre sopraelevato il muro di sostegno a lago di m 1,70 fino a raggiungere il livello del giardino. La domanda di costruzione volta a sanare la realizzazione di quelle opere, inoltrata alle date 6 dicembre 1993/6 luglio 1994, é stata respinta dal municipio con decisione 17 ottobre 1994 per violazione dell'art. 10 NAPR e relativo rinvio alla LRL. Quo all'ulteriore ampliamento della darsena non si giustificava di concedere una deroga allo scopo ed inoltre l'indice di occupazione del fondo era già stato completamente esaurito dallo stabile d'appartamenti. Il muro di sostegno, il quale non teneva alcuna distanza dalla riva, non poteva semplicemente essere innalzato. Contestualmente al diniego della licenza edilizia il municipio di __________ ha ordinato il ripristino della situazione come ai progetti approvati con licenza edilizia 8 aprile 1993. Quell'ordine é stato confermato dal Consiglio di Stato, che ne ha anche precisato i termini come segue: 1) eliminazione dell'estensione della copertura della darsena; 2) posa di un pontile di 3 m di profondità per compensare l'escavazione ulteriore e non approvata del canale di accesso alla darsena; 3) eliminazione della sopraelevazione del muro di sostegno a lago con conseguente sistemazione del terreno mediante scarpata. Attraverso la testé illustrata sentenza 27 marzo 1996 il Tribunale ha tutelato tutte le misure di ripristino, limitando tuttavia l'ordine di demolire la sopraelevazione del muro di sostegno a lago agli ultimi m 0,6, poiché la licenza edilizia 8 aprile 1993 includeva erroneamente il diritto di sopraelevarlo per i primi m 1,10.
Il rapporto di contravvenzione rimprovera anche all'insorgente di avere eseguito la piscina in modo difforme dai piani approvati ed inoltre aver costruito la rampa di accesso e le opere annesse secondo modalità diverse da quelle autorizzate. A fronte delle giustificazioni addotte da questi (solo la posizione degli scalini della piscina é stata modificata; eventuali piccole differenze relative alla rampa di accesso sono di ordine strutturale, conseguenti alla necessità sorta nel corso dei lavori di rinforzare il muro di sostegno della strada cantonale), il municipio ha invece abbandonato, implicitamente, questi addebiti in sede di decisione di multa.
4.2. Accanto ai testé elencati criteri di giudizio qualificanti le violazioni in esame, deve poi essere analizzato il trattamento loro riservato dall'autorità, ovvero le conseguenze pratiche - soprattutto in termini di benefici - per il multato. La possibilità per il costruttore di ricavare (e mantenere) un vantaggio economico per il tramite di un'opera abusiva costituisce difatti un elemento di valutazione fondamentale ai fini della commisurazione della multa (cfr. le sentenze del Tribunale federale pubbl. in RDAT I-1994 N. 34 e rinvii per il diritto previgente e II-1995 N. 19 per quello vigente; contra Scolari, Commentario, 2.a ed., N. 1348 ad art. 46 LE). Ora, da un lato, il superamento dell'altezza dello stabile ha potuto bene o male essere posto al beneficio di una licenza edilizia in sanatoria mediante la realizzazione di un terrapieno. Gli abusi sostanziali maggiori, per i quali é invece stato rifiutato il permesso di costruzione, sono invece stati colpiti da ordine di demolizione: é il caso dell'ampliamento della darsena e dell'innalzamento del muro di sostegno a lago. L'eliminazione del lucernario sopra il tetto dell'edificio, prescritta dal municipio, é invece stata trasformata da parte del Consiglio di Stato in un ordine di sostituzione tramite un lucernario di altezza inferiore. Gli ordini di ripristino impartiti dal municipio e cresciuti in giudicato sono volti a precludere al ricorrente la possibilità di fruire dei vantaggi economici (illecito profitto) che si é procacciato tramite gli abusi in parola. C'é anzi da ritenere che la loro attuazione provocherà dei costi non indifferenti. Stando al rapporto allestito dall'ingegnere mandatato dell'allestimento dei calcoli statici l'eliminazione della sola estensione della copertura della darsena comporterebbe già da sola dei costi nell'ordine di fr. 200'000.--, dal momento che - per motivi di statica - dovrebbe essere preventivamente demolita l'intera copertura (cfr. più dettagliatamente il consid. 7.2. della sentenza di questo Tribunale 27 marzo 1996, riportata in fatto). A prescindere dall'affidabilità di queI preventivo, é comunque certo che il ricorrente dovrà sborsare una cifra elevata per ripristinare la legalità delle costruzioni al mapp. __________.
4.3. Il ricorrente chiede inoltre che nella commisurazione dell'ammenda si tengano presenti i problemi cagionatigli nella realizzazione del progetto dall'ostilità dimostrata nei suoi confronti dal municipale __________ che, coadiuvato dal municipale __________, ha provocato un ritardo nel compimento dei lavori, arrecandogli una perdita economica in questa promozione immobiliare di oltre fr. 300'000.--. Anche questo aspetto merita di essere considerato, per lo meno parzialmente.
Contro il rilascio del permesso di costruzione (autorizzazione cantonale 21 novembre 1991, licenza edilizia 4 dicembre 1991) l'allora municipale __________ il quale - stando al dire dell'insorgente - accampava dei diritti sul mapp. __________, pretendendo il pagamento fr. 200'000.-- e minacciando in caso contrario tutte le opposizioni possibili, aveva presentato un'impugnativa fin davanti a questo Tribunale, che l'aveva respinto con giudizio 24 agosto 1992, qualificandola di "manifestamente infondata, per non dire temeraria". Successivamente, in sede di rilascio del permesso in sanatoria relativo all'innalzamento dell'edificio i municipali __________ e __________ hanno assunto un comportamento (assenze dalle sedute municipali, ripetuti abbandoni della stessa per impedire una deliberazione, ricorso contro le decisioni municipali ecc.) che ha avuto come effetto di ritardare la concessione della licenza edilizia, prevista nella seduta del 9 maggio 1994, di circa 10 mesi.
I ricorsi interposti da __________ contro il rilascio del permesso di costruzione, oggetto di evasione estremamente celere, non hanno alcuna rilevanza con le violazioni addebitate all'insorgente; del resto ciascun costruttore deve contare su simile eventualità. Diverso é il caso per il ritardo con cui é stata concessa la licenza edilizia in sanatoria concernente l'innalzamento dello stabile. E' certamente vero che la causa prima di questo ritardo é costituita dall'agire illegale del ricorrente. Gli intralci causati dai summenzionati municipali nell'ambito della procedura autorizzativa in sanatoria lo hanno tuttavia ulteriormente penalizzato nel compimento dei lavori di costruzione e di riflesso, per esperienza, nel risultato economico della promozione immobiliare. Se non sotto l'aspetto soggettivo, sicuramente almeno sotto quello oggettivo non si può pertanto far astrazione da quest'ultima circostanza avversa al ricorrente.
4.4. Ferme queste premesse, avuto riguardo al pieno potere cognitivo che spetta al Tribunale amministrativo in materia di verifica di multe a carattere penale ai sensi dell'art. 6 CEDU, tra cui va sicuramente annoverata quella massima (ed ulteriormente incrementabile, come nella fattispecie) di fr. 5'000.-- rispettivamente 10'000.-- comminata dall'art. 46 cpv. 1 LE (RDAT II-1995 N. 19; STA inedite 18 ottobre 1996 in re ing. R. G., consid. 2.3.; 10 novembre 1997 in re E. C. e P. W., consid. 3.3.), questo Tribunale ritiene di dover ridurre l'importo dell'ammenda da porre a carico del ricorrente (da fr. 50'000.--) a fr. 25'000.--. Quest'ultimo importo appare più consono alla gravità oggettiva e soggettiva della violazione della legge di cui si é reso colpevole il ricorrente. In effetti, nel mentre tutela la ferma volontà del municipio di reprimere con il dovuto rigore le violazioni della LE e del PR ripetutamente commesse dall'insorgente, intenzionalmente e per fine di lucro, esso permette nel contempo di tenere adeguatamente conto del fatto che questi non potrà però trarre beneficio dalle realizzazioni eseguite in contrasto con il diritto edilizio sostanziale (PR), poiché dovrà demolirle. Esso considera infine il ritardo con cui il ricorrente ha potuto portare a compimento l'opera (autorizzata) a causa dall'ostilità dimostrata nei suoi confronti dal municipale __________.
Per questi motivi,
visti gli art. 147, 148 LOC, 21, 43, 45, 46, 52 LE, 18, 28, 31, 43, 46, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza i dispositivi n. 1. e 2. della risoluzione 25 marzo 1998 (n. 1239) del Consiglio di Stato vengono modificati come segue:
"1. Il ricorso é parzialmente accolto.
§. La multa inflitta a __________ da parte del municipio di __________ con risoluzione 11 settembre 1997 viene ridotta a fr. 25'000.--.
La tassa di giustizia, di fr. 250.--, viene posta a carico del ricorrente. Le ripetibili sono compensate."
La tassa di giudizio viene posta a carico del ricorrente nella misura di fr. 1'000.--. Le ripetibili sono compensate.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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