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Numero d'incarto:
52.1998.109
Data decisione, Autorità:
31.07.1998, TRAM
Incarto n.
52.98.00109
Lugano
31 luglio 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
visto
il ricorso 27 aprile 1998 di
patrocinati
da: avv. __________
contro
la
decisione 14 aprile 1998 del Dipartimento delle opere sociali che rinnova
l'autorizzazione all'esercizio della professione di medico assistente
rilasciata al ricorrente __________;
ritenuto
che il Dipartimento delle opere sociali con la summenzionata decisione ha
autorizzato l'insorgente ad esercitare quale medico assistente presso la
Clinica __________, sino al 30 giugno 1998 senza possibilità di rinnovo;
rilevato
che i ricorrenti con il presente ricorso chiedono l'annullamento della clausola
che esclude un ulteriore rinnovo;
preso
atto della decisione 2 luglio 1998 con la quale il Dipartimento ha rinnovato al
dr. __________ l'autorizzazione ad esercitare quale medico assistente presso la
Clinica __________ di __________ fino al 31 dicembre 1998;
considerato
che con questa decisione l'autorità cantonale ha di fatto aderito al ricorso,
rendendolo privo di oggetto;
ritenuto
che l’esito giustifica il riconoscimento di un'indennità per ripetibili;
decreta:
-
Il ricorso è stralciato dai
ruoli poiché divenuto privo di oggetto.
-
Non si prelevano né tasse né
spese.
Lo Stato rifonderà ai
ricorrenti fr. 500.-- quale indennità per ripetibili.
- Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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