AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1998.106
Data decisione, Autorità: 06.10.1998, TRAM
Incarto n. 52.98.00106
Lugano 6 ottobre 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 22 aprile 1998 di
patrocinato dallo studio legale __________
contro
la decisione 18 marzo 1998, no. 1109, del Consiglio di Stato che evade a' sensi dei considerandi l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la licenza edilizia 24 settembre 1997 rilasciata in variante dal municipio di __________ a __________ per opere eseguite senza autorizzazione nell'ambito della riattazione di uno stabile abitativo situato nella zona del nucleo (part. no. __________ RFD);
viste le risposte:
29 aprile 1998 del Consiglio di Stato, Bellinzona;
27 maggio 1998 di __________;
29 maggio 1998 del municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 27 marzo 1996 __________ e __________ hanno chiesto al municipio di __________ il permesso di ristrutturare un vecchio stabile ad uso abitativo situato nella zona del nucleo (part. n. __________ RFD). L'intervento comportava fra l'altro l'aggiunta di un corpo scala di m 3.70 x 1.60 sul lato N dell'immobile e l'erezione di un piccolo muro di contenimento del terreno che separa questo edificio da quello del qui ricorrente __________ (part. no. __________ RFD).
Esperita la procedura prescritta dalla legge, il 15 maggio 1996 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta.
B. Il 4 giugno 1997 __________ ha segnalato al municipio che i vicini avevano realizzato un ripostiglio nel terrapieno che separa i due edifici e che avevano innalzato il tetto dello stabile di 80 cm.
Analogamente sollecitati dall’autorità comunale, il 30 luglio 1997 i resistenti __________ hanno inoltrato una notifica in sanatoria per il ripostiglio eseguito abusivamente.
Al rilascio della licenza a posteriori si è opposto il vicino __________, contestando l'aggiunta dal profilo delle norme sulle distanze e lamentando l'incompletezza dei piani, silenti in merito alla sopraelevazione del tetto.
C. Con decisione 24 settembre 1997 il municipio di __________ ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo l'opposizione del vicino.
In sostanza, l'autorità comunale ha ritenuto che il ripostiglio fosse da considerare alla stregua di un vano sotterraneo e che il leggero innalzamento del tetto, dettato da esigenze tecniche, rientrasse nei limiti di una ragionevole tolleranza e fosse pertanto conforme all’art. 38 NAPR.
Contro questa decisione __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento e sollecitando l'adozione di provvedimenti di ripristino di una situazione conforme al diritto (riduzione dell'altezza del tetto, demolizione del ripostiglio e sistemazione del terreno preesistente).
D. Con giudizio 18 marzo 1998 il Consiglio di Stato ha evaso il ricorso come ai considerandi. In quest'ultimi, il Governo ha anzitutto riconosciuto che i piani erano incompleti per quanto attiene all'innalzamento del tetto. Ha tuttavia rilevato che l'innalzamento, valutato in base alle fotografie prodotte dal municipio, era minimo (+ 20 cm). Ha quindi ritenuto che non si giustificasse annullare la licenza impugnata.
In merito al vano ripostiglio realizzato abusivamente tra i due edifici, il Consiglio di Stato ha invece escluso che potesse essere considerato alla stregua di una costruzione sotterranea. Non rispettando quest'ultimo la distanza di 4 m prescritta dall'art. 38 NAPR verso l'edificio del ricorrente, il Consiglio di Stato ne ha quindi dedotto che il ricorso dovesse essere accolto e la decisione impugnata annullata.
E. Contro il predetto giudizio governativo __________ insorge ora davanti al Consiglio di Stato, chiedendo l'annullamento parziale di due considerandi e della licenza edilizia. Postula inoltre che venga fatto ordine al resistente di ripristinare una situazione conforme al diritto, mediante abbassamento del tetto, demolizione del vano ripostiglio e della sovrastante terrazza e ricostruzione del muro preesistente.
L'insorgente rileva anzitutto che l'impugnativa verte essenzialmente sull'innalzamento abusivo del tetto e sulla formazione altrettanto abusiva del vano ripostiglio, rispettivamente sulla sistemazione del terreno fra gli edifici delle parti. L'innalzamento del tetto, obietta, non sarebbe affatto trascurabile e si porrebbe in contrasto con le normative della zona del nucleo. Lesiva del diritto, segnatamente dell'ordinamento delle distanze prescritto dall'art. 125 LAC per le aperture, sarebbe pure la terrazza sovrastante il locale ripostiglio realizzato abusivamente tra i due stabili. Pienamente giustificata sarebbe quindi l'adozione di misure di ripristino.
F. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.
Ad identica occlusione pervengono il municipio di __________ ed i resistenti __________ con argomenti che per quanto necessario verranno ripresi nei seguenti considerandi.
Considerato, in diritto
Entro questi limiti, il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm). Un sopralluogo non è indispensabile, poiché la situazione dei luoghi e dell'oggetto della contestazione emerge in misura sufficientemente chiara dalle tavole processuali, in particolare dai piani e dalle fotografie annesse all'incarto.
L'insorgente dichiara di impugnare i considerandi 2.2. e 3.2. del giudizio governativo.
Per principio, il ricorso è dato soltanto contro il dispositivo delle decisioni. I motivi non sono impugnabili. Fa eccezione il caso in cui il dispositivo rinvia ai considerandi.
E' quanto si verifica nell'evenienza concreta, ove il Consiglio di Stato ha evaso ai sensi dei considerandi l'impugnativa inoltratagli da __________.
Ora, in quei considerandi, il Consiglio di Stato ha per finire affermato che il ricorso era "accolto e la decisione impugnata annullata" (cfr. ris. gov. consid. 3.2. in fine). Oggetto di quell'impugnativa era la licenza edilizia 24 settembre 1997 rilasciata dal municipio in sanatoria per le opere eseguite abusivamente fra gli edifici delle parti, della quale l'insorgente chiedeva l'annullamento.
I beneficiari della licenza non hanno impugnato questa conclusione. Ne discende, che in quanto volta a conseguire l'annullamento della licenza, l'impugnativa presentata in questa sede da __________ dev'essere dichiarata irricevibile, perché l'insorgente, avendo già ottenuto soddisfazione in prima istanza, non è pregiudicato dal provvedimento censurato.
Per quanto riguarda l'asserito innalzamento del tetto, che il Consiglio di Stato ha ritenuto di confermare, si può comunque abbondanzialmente rilevare che un simile intervento, contenuto nei limiti indicati dalla precedente istanza, sarebbe senz'altro conforme all'art. 38 NAPR. Questa norma, disciplinante l’edificazione nella zona del nucleo, ammette in effetti gli ampliamenti a condizione che "non snaturino le strutture edilizie ed ambientali esistenti". Condizione, questa, che - come attestano le fotografie agli atti - risulta senz’altro data.
Da questo profilo, gli atti andrebbero di per sé rinviati all’istanza inferiore affinché statuisca sulla domanda che ha passato sotto silenzio.
Considerato tuttavia che spetta in primo luogo al municipio esaminare se siano date le premesse per ordinare la demolizione o la rettifica di opere eseguite abusivamente in contrasto con il diritto edilizio applicabile, questo tribunale opta per un rinvio diretto degli atti al municipio, affinché proceda nei suoi incombenti.
Su questo punto il ricorso può essere accolto soltanto entro questi limiti.
La tassa di giustizia, da cui il comune va esente, è suddisvisa in parti uguali fra il ricorrente ed i resistenti.
Le ripetibili si ritengono invece compensate.
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 43 LE; 38 NAPR di __________; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza, la decisione 18 marzo 1998, n. 1109, del Consiglio di Stato è completata nel senso che gli atti sono trasmessi al municipio di __________ affinché statuisca sulla domanda di provvedimenti di ripristino.
La tassa di giustizia di fr. 600.-- è a carico del ricorrente nella misura di fr. 300.- e dei resistenti __________ e __________ per il resto.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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