AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1998.105
Data decisione, Autorità: 31.07.1998, TRAM
Incarto n. 52.98.00105
Lugano 31 luglio 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Giovanna Canepa, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 22 aprile 1998 di
contro
la decisione 10 aprile 1998 (no. 6/1998) del Dipartimento delle istituzioni - Ufficio permessi e passaporti, che nega all'insorgente il permesso di esporre un pannello pubblicitario in via __________ a __________, sul muro di sostegno della particella n. __________;
viste le osservazioni 27 aprile 1998 del Dipartimento delle istituzioni - Ufficio permessi e passaporti;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 23 febbraio 1998 la ricorrente __________ ha chiesto al Dipartimento delle Istituzioni (Ufficio permessi e passaporti - UPP) il permesso di collocare a __________, in via __________, sul muro di sostegno della particella n. __________ sulla facciata rivolta verso sud, un tabellone delle dimensioni di 170 cm x 120 cm, su cui affiggere manifesti pubblicitari per conto di terzi.
B. All'accoglimento della richiesta si è opposto il municipio di __________, ritenendo che il tabellone pubblicitario potesse attirare l'attenzione e quindi distrarre i numerosi automobilisti provenienti soprattutto da via __________ in direzione via __________, pregiudicando quindi la sicurezza della circolazione stradale
Di medesimo parere la Polizia stradale del Sottoceneri che ha pure preavvisato negativamente la richiesta.
La Commissione bellezze naturali (CBN) ha invece rilasciato preavviso favorevole.
C. Con decisione 10 aprile 1998, il Dipartimento delle istituzioni, UPP, ha respinto l'istanza.
Dopo avere richiamato i preavvisi negativi del municipio di __________ e della Polizia e quello favorevole della CBN, il Dipartimento ha motivato il proprio diniego affermando :
che le strade in questione sopportano un importante volume di traffico, in modo particolare proveniente da via __________ e diretto verso via __________;
che l'intersezione tra via __________ e via __________, proprio di fronte alla zona di posa dell'impianto, presenta una curva relativamente stretta, dove l'utente della strada deve prestare la massima attenzione al traffico, senza essere distolto da messaggi pubblicitari;
che già solo la presenza dell'intersezione di fronte al luogo previsto per collocare il pannello, è sufficiente per impedirne la posa.
D. Contro il predetto giudizio dipartimentale __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo.
Sostiene che un pannello pubblicitario nel luogo dove è stato previsto, non disturberebbe il traffico, ritenuto anche che sullo stesso muro risulta già oggi applicato un pannello pubblicitario di un'altra ditta delle dimensioni di 12 mq.
Chiede che la questione venga rivalutata considerando anche la necessità di salvaguardare la libera concorrenza nel commercio.
E. All'accoglimento del ricorso si oppone il Dipartimento delle Istituzioni con argomentazioni che verranno riprese, per quanto necessario, nel seguito.
Considerato, in diritto
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli atti senza che si rendano necessari ulteriori accertamenti (art. 18 cpv. 1 PAmm ). La situazione dei luoghi è perfettamente nota a questo Tribunale.
Le insegne permanenti o non permanenti devono essere tali che non ne risulti turbamento o danno alle bellezze naturali ed al paesaggio, al decoro degli edifici, alla circolazione stradale, all'ordine pubblico e alla morale (art. 4 LIns).
La pubblicità stradale è regolata dagli art. 95 e ss. OSStr.
Giusta l'art. 95 cpv. 1 e cpv. 2 OSStr è considerata pubblicità stradale ogni istallazione e annuncio collocati ai bordi della strada pubblica in modo da essere percepiti dai conducenti e aventi lo scopo di fare della pubblicità in forma qualsiasi (ad es. mediante scritte, forme, colore, luce, suono).
L'art. 96 cpv. 1 OSStr vieta la pubblicità stradale che potrebbe compromettere la sicurezza della strada, cagionare confusione con segnali e demarcazioni, oppure diminuirne l'efficacia a causa della sua forma e dei suoi colori.
E' specialmente vietata la pubblicità stradale in prossimità di dossi e di passaggi a livello nonché in vicinanza di curve senza visibilità, di intersezioni e di passaggi stretti (art. 96 cpv. 1 lett. a OSStr).
Il tabellone per l'affissione di manifesti pubblicitari previsto sulla facciata rivolta verso sud sul muro di sostegno del mappale n. __________ di via __________ a __________ viene a situarsi a lato di una strada e pertanto va qualificato come pubblicità stradale ai sensi dell'art. 95 ss. OSS. Destinatari dei messaggi pubblicitari che verranno affissi sono sostanzialmente coloro che transitano sulla strada a bordo di veicoli.
In concreto, l'UPP ha ritenuto l'incrocio di via __________ con via __________ sulle quali si affaccerebbe il tabellone, particolarmente pericoloso perché formante una curva stretta, che deve essere affrontata con la massima attenzione e perché percorso, su due corsie parallele, da forte traffico, specie negli orari di punta.
Conoscendo il luogo, non si può che condividere tale valutazione operata dall'autorità cantonale riguardo al potenziale pericolo che l'insegna verrebbe a creare per gli utenti della strada, come peraltro hanno rilevato anche la Polizia stradale e il municipio di __________ nei rispettivi preavvisi.
Sostanzialmente corretto appare perciò l'apprezzamento dell'impatto ottico esercitato dal cartellone sui conducenti.
In effetti chi sale da via __________, all'atto di affrontare la curva piegante a sinistra per immettersi su via __________ si vedrebbe davanti, direttamente all'interno del campo visivo osservato per effettuare la manovra di svolta, il contestato tabellone, dal quale potrebbe facilmente essere distratto.
A tal proposito va osservato che lo stesso verrebbe posto relativamente in basso, direttamente a fianco del cartello indicatore di via __________.
Tale essendo l'evidenza, non si può quindi rimproverare all'autorità dipartimentale di avere abusato nel caso di specie del potere discrezionale conferitole dalla legge relativamente alla valutazione della pericolosità della pubblicità stradale.
Peraltro, come rettamente osservato nella decisione impugnata, l'art. 96 cpv. 1 lett. a OSStr esclude la possibilità di autorizzare la pubblicità stradale in prossimità di incroci. La lettera di tale norma di legge essendo chiara, la sola presenza di un incrocio, come nella fattispecie in esame, impone di negare la postulata autorizzazione, senza necessità di individuare una potenziale situazione di pericolo, che comunque, come si è detto in precedenza, è sicuramente ravvisabile in concreto.
Secondo l'art. 6 RLIns tali insegne non devono superare la superficie massima di mq 1.5 e devono esere collocate alla distanza minima di 3 metri dal ciglio della strada.
Secondo accertamenti esperiti da questo Tribunale la tavola già affissa è di dimensioni superiori a quelle consentite dalla legge.
In effetti l'affissione di questo cartellone in quel luogo non è perfettamente regolare. Sarà compito dell'Ufficio permessi e passaporti verificare la regolarità in applicazione dell'art. 15 LIns.
Ma la ricorrente non può in ogni caso prevalersi del fatto che in loco è già stata apposta un cartellone per pretendere che a suo favore venga rilasciata la postulata autorizzazione.
In effetti secondo consolidata giurisprudenza il fatto che altre persone sono state trattate in modo diverso o contrario a quanto prevede la legge, non conferisce senz'altro al singolo privato la possibilità di pretendere uguale trattamento, dovendo di regola prevalere il principio della legalità dell'amministrazione su quello dell'uguaglianza di trattamento (Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale pag. 76, nota 121).
Ciò vale però senza riserve soltanto quando una disuguaglianza di trattamento in dispregio della legge si è verificata in uno o pochi casi. Non vale invece più quando la legge non è stata applicata nella maggioranza dei casi e applicata solo in un unico caso per motivi di mera opportunità.
Il singolo ha inoltre diritto ad essere trattato in modo uguale ad altri nell'illegalità, quando l'autorità lascia chiaramente intendere che non cambierà in futuro la sua prassi contraria alla legge.
Ma in ogni caso, anche qualora sussistessero queste premesse per potere pretendere un trattamento uguale nell'illegalità, il giudice deve ponderare tutti gli interessi in gioco. (Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, pag 439 e segg., n. 71).
Nel caso concreto semmai c'è stato trattamento contrario alla legge, questo ha riguardato soltanto un singolo caso, motivo per cui non sussiste di principio per la ricorrente alcuna possibilità di prevalersene, a maggior ragione in una situazione in cui la salvaguardia della sicurezza stradale è superiore a qualsiasi altro tipo di interesse.
Da ultimo la censura della ricorrente secondo cui la mancata concessione dell'autorizzazione ad affiggere il tabellone verrebbe a pregiudicare la libera concorrenza, peraltro circostanza ancora tutta da dimostrare, non le è di alcun giovamento, ancora una volta la sicurezza del traffico essendo nel caso concreto prevalente sulla libertà di commercio.
Per questi motivi,
visti gli art. 2, 15, 17 LIns; 4, 6 RLIns, 95 ss OSStr; 3, 18, 28, 43, 60, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese di fr. 600.-- sono poste a carico della ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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