AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1998.104
Data decisione, Autorità: 31.07.1998, TRAM
Incarto n. 52.98.00104
Lugano 31 luglio 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 20 aprile 1998 di
patrocinato da: studio legale __________
contro
la decisione 18 marzo 1998, no. 1118, del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 18 novembre 1997 con cui il municipio di __________ gli ha confermato la scadenza dell’incarico a tempo determinato per funzione temporanea che gli aveva assegnato;
viste le risposte:
29 aprile 1998 del Consiglio di Stato;
8 maggio 1998 del municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il ricorrente __________ è stato assunto nel 1985 dal comune di __________ quale aiuto montatore presso le __________ con lo statuto di incaricato. A causa dello scarso rendimento, non gli è mai stata conferita la nomina. Già nel 1985 il ricorrente è stato richiamato all’ordine dal municipio per indisciplina. Nel 1986 è stato nuovamente oggetto di un richiamo da parte della direzione delle __________. Nel 1987 è stato sospeso per due giorni dal servizio e dallo stipendio perché non lavorava bene, evitava tutti i lavori pesanti, era maleducato con i superiori e rifiutava gli ordini ricevuti. Nel 1988 è stato trasferito al Dicastero musei e cultura a causa di problemi relazionali con i superiori. Nel 1993 è stato oggetto di una nuova inchiesta amministrativa per scarso rendimento.
Il 27 ottobre 1994 il municipio ha quindi deciso di disdire il rapporto d'impiego per la fine di quell'anno in considerazione dell’insufficienza delle prestazioni lavorative fornite. Con decisione di quello stesso giorno il municipio l'ha però riassunto, sempre quale operaio generico presso il predetto dicastero, ma con funzione temporanea e per periodi di tempo predeterminati, l'ultimo dei quali con scadenza al 31 dicembre 1995.
Sulla scorta delle risultanze di un’ennesima inchiesta amministrativa, il 14 dicembre 1995 l'esecutivo comunale ha comunicato a __________ di confermare la scadenza del 31 dicembre 1995 fissata in occasione dell'ultima riassunzione. Il ricorrente è quindi stato lasciato libero da ogni obbligo e impegno nei confronti del comune a partire dal 1º gennaio 1996.
Ciononostante, il 15 gennaio 1996, il municipio gli ha comunicato di assumerlo ancora una volta, “a titolo di prova presso l'__________ di __________, con effetto retroattivo al 1º gennaio 1996, quale operaio generico”, conferendogli “un incarico per funzione temporanea - ai sensi dell'art. 15 ROD - a tempo determinato sino al 31 gennaio 1996".
Il 30 gennaio 1996 il municipio ha risolto di "prolungare a titolo di prova fino al 29 febbraio 1996 l'incarico per funzione temporanea a tempo determinato", che gli aveva appena conferito.
Tale incarico è stato in seguito rinnovato a più riprese, di mese in mese per oltre un anno e mezzo: l'ultima volta il 19 settembre 1997 con scadenza al 31 ottobre 1997 e con l'usuale avvertenza che si trattava sempre di un incarico per funzione temporanea a tempo determinato ai sensi dell'art. 15 ROD quale operaio generico presso l'__________ di __________.
A partire dal 15 settembre 1997 __________ è rimasto ininterrottamente assente dal lavoro per malattia.
Trascorsa la scadenza del 31 ottobre 1997, di cui si è detto sopra, il 18 novembre 1997 il municipio ha comunicato al ricorrente di aver "risolto di confermare la scadenza dell'incarico per funzione temporanea a tempo determinato con effetto al 30 novembre 1997" e di lasciarlo di conseguenza libero da ogni obbligo ed impegno nei confronti del comune a partire da quella data.
Contro questa determinazione __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento e postulando che venisse accertato che il suo incarico rivestiva "una natura di funzione stabile".
B. Con giudizio 18 marzo 1998 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame, fissando tuttavia al 31 gennaio 1998 la scadenza effettiva del rapporto d'impiego.
In sostanza, il Governo ha ritenuto che l'incarico a tempo determinato conferito al ricorrente il 18 settembre 1997 fosse continuato anche oltre il termine di scadenza del 31 ottobre 1997 prestabilito in quell’occasione. Richiamandosi per analogia all'art. 334 cpv. 2 CO, ne ha quindi dedotto che il rapporto d'impiego a tempo determinato si fosse trasformato in un incarico a tempo indeterminato per funzione stabile.
Non sussistendo motivi per annullare la disdetta, il Consiglio di Stato l’ha comunque confermata. Ha tuttavia differito la scadenza del rapporto d'impiego al 31 gennaio 1998, onde rispettare il termine di due mesi fissato dall'art. 89 ROD per la resiliazione dei rapporti d'incarico di durata superiore ad un anno.
C. Contro il predetto giudizio governativo __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che venga annullato assieme alla decisione 18 novembre 1997 del municipio di __________ e postulando anche in questa sede che venga accertato che l'incarico "riveste una natura di funzione stabile".
Preso atto che secondo il Consiglio di Stato il rapporto d'impiego si sarebbe trasformato in un incarico a tempo indeterminato in seguito al suo tacito prolungamento oltre la scadenza prestabilita del 31 ottobre 1997, l'insorgente si limita in sostanza a contestare la validità della disdetta, richiamandosi all'art. 336 c cpv. 1 CO, che vieta al datore di lavoro di licenziare il dipendente impedito al lavoro da malattia od infortunio.
D. Il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.
Ad identica conclusione perviene il municipio di __________, che contesta anzitutto che il rapporto d'impiego si sia trasformato in un incarico a tempo indeterminato. Lo scritto 18 novembre 1997 sarebbe a suo avviso da interpretare alla stregua di un ulteriore rinnovo dell'incarico per funzione temporanea con scadenza alla fine di quel mese. L'applicazione per analogia dell'art. 334 cpv. 2 CO sarebbe inammissibile.
Parimenti inammissibile sarebbe l'applicazione per analogia dell'art. 336c CO, che protegge dal licenziamento il dipendente impedito al lavoro da malattia od infortunio.
Considerato, in diritto
Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). Le generiche prove (documenti, testi), chieste dall'insorgente, non appaiono in effetti idonee a procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
L'incarico per funzione stabile è conferito per una durata indeterminata, mediante pubblico concorso, ai dipendenti che non rispondono ai requisiti della cittadinanza svizzera e dell'idoneità, sanciti dall'art. 5 cpv. 1 lett. a) e d) per il conferimento della nomina (art. 12 ROD). Questo tipo d’incarico è trasformato in nomina quando si realizzano in capo al dipendente incaricato i requisiti mancanti al momento dell’assunzione (art. 14 ROD). Il municipio può parimenti procedere alla nomina dopo almeno tre anni di servizio ininterrotto, se ritiene che il requisito dell’idoneità previsto dall’art. 5 cpv. 1 lett. d) sia compensato dall’esperienza acquisita (art. 14 cpv. 2 ROD).
I dipendenti incaricati per funzioni temporanee sono invece assunti direttamente dal municipio, senza pubblico concorso, per lo svolgimento di compiti di natura transitoria (cfr. art. 15 ROD). La durata dell'incarico temporaneo è determinata dalla natura stessa dell'attività per la quale si procede all'assunzione (art. 16 cpv. 1 ROD). Di regola, viene prestabilita al momento in cui il dipendente viene assunto.
L’incarico per funzione temporanea non conferisce al dipendente alcun diritto alla nomina od alla trasformazione in un incarico per funzione stabile. L’art. 16 cpv. 2 ROD si limita infatti a stabilire che qualora la funzione assuma carattere permanente il municipio può procedere alla nomina o al conferimento di un incarico per funzione stabile, ossequiando le norme relative a questi rapporti d’impiego, ovvero aprendo il concorso prescritto dagli art. 6 e 12 ROD. La trasformazione dell'incarico per funzione temporanea in una nomina o in un incarico per funzione stabile è quindi sostanzialmente rimessa al potere discrezionale del municipio, la cui decisione può essere censurata da parte dell'autorità di ricorso unicamente nella misura in cui integri gli estremi di una violazione del diritto, segnatamente sotto il profilo dell'abuso di potere (art. 61 PAmm).
2.2. Il rapporto d'impiego dei dipendenti incaricati a tempo determinato si estingue per semplice decorrenza del termine prestabilito. Non occorre nè una disdetta, nè una conferma del termine di scadenza fissato al momento dell’assunzione.
Il rapporto d’impiego dei dipendenti incaricati a tempo indeterminato perdura sintanto che non viene sciolto mediante disdetta. Il termine di preavviso è di un mese se l'incarico dura da meno di un anno e di due mesi se dura da più di un anno (art. 89 ROD).
A differenza della mancata conferma (art. 87 ROD), la disdetta dei rapporti d'incarico a tempo indeterminato non presuppone l'esistenza di giustificati motivi. Essendo sostanzialmente rimessa al potere discrezionale del datore di lavoro, il suo fondamento può per principio essere censurato da parte dell'autorità di ricorso soltanto nella misura in cui vi si possono ravvisare gli estremi di una violazione del diritto, segnatamente sotto il profilo dell'abuso di potere. Limite, questo, che va in sostanza ricondotto al divieto d’arbitrio.
Il 18 settembre 1997 il municipio ha reincaricato __________ per l'ennesima volta, con scadenza al 31 ottobre seguente. La decisione di reincarico sottolineava ancora una volta che il suo statuto era e rimaneva quello di incaricato a tempo determinato. Il ricorrente ha accettato il reincarico senza sollevare obiezioni di sorta. In particolare, non ha chiesto che il rapporto venisse consolidato mediante trasformazione in un incarico a tempo indeterminato.
La scadenza indicata è trascorsa ed il ricorrente, assente per malattia dal 15 settembre precedente, non si è più presentato al lavoro. Se ne deve quindi dedurre che il rapporto d’impiego è cessato il 31 ottobre 1997 e che a partire dal 1° novembre 1997 il ricorrente non era più alle dipendenze del comune di __________.
3.2. Con risoluzione del 18 novembre 1997 il municipio ha tuttavia inspiegabilmente notificato al ricorrente che il rapporto d'impiego sarebbe giunto a scadenza per la fine di quello stesso mese e che a partire da quella data sarebbe stato libero da qualsiasi impegno di lavoro nei confronti del comune.
Applicando per analogia l'art. 334 cpv. 2 CO, che considera di durata indeterminata i rapporti di lavoro di durata determinata che continuano tacitamente dopo la scadenza della durata pattuita, il Consiglio di Stato ha ritenuto che l’incarico di durata determinata conferito al ricorrente con decisione 18 settembre 1997 e con scadenza al 31 ottobre seguente si fosse trasformato in un incarico di durata indeterminata e che la conferma della scadenza del 30 novembre 1997 fosse da interpretare alla stregua di una disdetta per il primo termine utile. Termine che ha fissato al 31 gennaio 1998 giusta l’art. 89 ROD.
Le deduzioni sviluppate al riguardo dal Governo non possono essere accreditate.
3.3. Le disposizioni del CO che regolano il contratto di lavoro sono di principio applicabili soltanto ai rapporti di diritto privato (art. 342 cpv. 1 lett. a CO; Staehelin Vischer, Zürcher Kommentar, V 2c, ad art. 342 OR N. 2). Per principio, non sono direttamente applicabili ai rapporti d’impiego dei dipendenti pubblici. Restano riservati i casi in cui il diritto pubblico vi rinvia in modo esplicito. In questi casi assumono comunque veste di norme di diritto pubblico suppletorio (Rhinow Krähenmann, Schweiz. Verwaltungsrechtsprechung, Erg. Bd., N. 147 B I). Analogamente possono inoltre essere applicate con funzione vicariante nei casi in cui il diritto pubblico presenti una lacuna che deve necessariamente essere colmata (DTF 102 Ib 225 seg.; Rhinow Krähenmann, op. cit., N. 23 B I seg.). Il richiamo, per analogia, di disposizioni del diritto privato è tuttavia consentito solo nella misura in cui la lacuna non è colmabile attraverso un'applicazione analogica di altri disposti di diritto pubblico pertinenti per fattispeci analoghe (DTF 108 II 490 consid. 7 pag. 495 e 13.8.96 in re R. consid. 2 c)
3.4. In merito alla risoluzione del 18 novembre 1997, giova anzitutto ricordare che l’incarico a tempo determinato conferito dal municipio al ricorrente è scaduto il 31 ottobre 1997. Contrariamente a quanto assunto dal Consiglio di Stato, l’incarico non è continuato tacitamente dopo tale data. Il ricorrente, assente per malattia sin dal 15 settembre precedente, non si è infatti più presentato al lavoro. Ricoverato, a partire dal 27 ottobre 1997, presso la Clinica __________ di __________, risultava degente presso questo istituto di cura ancora all’inizio del successivo mese di dicembre. Non ha quindi più fornito alcuna prestazione lavorativa dopo la scadenza del 31 ottobre 1997 fissata in occasione del rinnovo del 18 settembre precedente. Orbene, non essendo l’assenza per malattia atta ad inibire la cessazione dell’incarico a tempo determinato per decorrenza della durata prestabilita, se ne deve necessariamente dedurre che il rapporto d’impiego era giunto a termine con il decorso della scadenza prevista.
A torto ha ritenuto il Consiglio di Stato che l’incarico a tempo determinato si fosse trasformato in un incarico a tempo indeterminato in seguito alla tacita continuazione del rapporto d’impiego. Prescindendo da una verifica dell’applicabilità per analogia dell’art. 334 cpv. 2 CO, la deduzione non può essere accreditata già perché, di fatto, dopo il 31 ottobre 1997, il rapporto d’impiego non è affatto continuato in forma tacita. Tale rapporto risultava estinto sintanto che il municipio non è intervenuto esplicitamente, mediante risoluzione del 18 novembre 1997, a ripristinarlo con effetto retroattivo a far tempo dall’inizio di quel mese e con scadenza il 30 successivo.
Questa risoluzione non ha tuttavia minimamente modificato la natura del rapporto d’impiego del ricorrente, che dal profilo formale è rimasto un incarico per funzione temporanea di durata determinata. Vero è che il municipio, confermando “la scadenza dell’incarico per funzione temporanea a tempo determinato con effetto al 30 novembre 1997”, ha omesso di considerare che il rapporto d’impiego era già scaduto per decorrenza del termine del 31 ottobre 1997, stabilito in occasione dell’ultimo rinnovo dell’incarico.
Tenuto conto della particolare situazione del ricorrente, il provvedimento poteva comunque essere inteso unicamente come un atto volto a concedergli di restare al servizio del comune ancora sino alla fine del mese di novembre. Nelle particolari circostanze del caso concreto, esso è quindi configurabile soltanto alla stregua di un ulteriore rinnovo dell’incarico che il municipio gli aveva ripetutamente conferito a partire dal 15 gennaio 1996. Al pari dei precedenti, anche questo reincarico era a tempo determinato. La decisione stabiliva infatti chiaramente che il rapporto d’impiego, ripristinato con effetto retroattivo al 1° novembre 1997, sarebbe scaduto alla fine di quello stesso mese. Le regole della buona fede non permettono di accreditare una diversa interpretazione. Contrariamente a quanto assume il Consiglio di Stato, non permettono in particolare di ravvisarvi una disdetta di un incarico a tempo determinato trasformatosi in un incarico a tempo indeterminato in seguito a tacita continuazione del rapporto.
Ma anche ammettendo che il decorso della scadenza del 31 ottobre 1997 non abbia posto termine all’incarico, non sussisterebbero comunque validi motivi per giustificare un ricorso alla regola sancita dall’art. 334 cpv. 2 CO e per dedurne che si sia trasformato in un incarico a tempo indeterminato.
Contrariamente a quanto assume il Consiglio di Stato, nella mancanza di disposizioni del ROD volte a disciplinare i casi in cui l’incarico a tempo determinato continua tacitamente anche dopo la scadenza non è in effetti ravvisabile alcuna lacuna di legge che esiga di essere colmata. Men che meno sono date le premesse per far capo all’art. 334 cpv. 2 CO al fine di porre rimedio ad una presunta insufficienza della legge. Alla trasformazione automatica di un incarico a tempo determinato in un incarico a tempo indeterminato si oppone infatti lo stesso ROD, che in caso di stabilizzazione di una funzione precaria permette al municipio di procedere ad una nomina o di conferire un incarico a tempo indeterminato soltanto in esito a pubblico concorso (cfr. art. 16 cpv. 2 ROD), escludendo in tal modo qualsiasi spazio per un’applicazione analogica della regola sancita dall’art. 334 cpv. 2 CO. Anche volendo dar seguito alla richiesta di annullare la decisione 18 novembre 1997 con cui il municipio ha rinnovato l’incarico ancora per quel mese, il ricorrente non risulterebbe pertanto incaricato a tempo indeterminato per funzione stabile.
Non essendo stata impugnata da parte del comune, la scadenza del rapporto di impiego, differita a torto dal Consiglio di Stato dal 30 novembre 1997 al 31 gennaio 1998, resta comunque invariato.
La norma, di natura potestativa, riserva al municipio un’ampio potere discrezionale ai fini del consolidamento del rapporto d’impiego dei dipendenti incaricati per una funzione temporanea nel caso in cui questa assuma carattere permanente. Essa non conferisce comunque al dipendente incaricato per funzione temporanea alcun diritto ad ottenere la nomina o il conferimento di un incarico per funzione stabile. Se una funzione istituita a titolo provvisorio assume carattere permanente, il dipendente al quale è stata assegnata mediante incarico temporaneo può al massimo rimproverare al municipio di aver abusato del potere d’apprezzamento che l’art. 16 cpv. 2 ROD gli riserva per non aver aperto un concorso per l’assunzione di un dipendente nominato o incaricato per funzione stabile.
4.2. Nell’evenienza concreta, l’insorgente chiede che questo tribunale accertati che l’incarico conferitogli dal municipio “riveste una natura di funzione stabile”.
Contrariamente a quanto allega l'autorità comunale, nelle circostanze concrete, sussistono fondati motivi per ritenere che la funzione di operaio generico presso l’aeroporto di __________, assegnata al ricorrente, non fosse di natura transitoria, ovvero limitata nel tempo, ma rivestisse natura di funzione stabile. Lo prova il fatto stesso che l’incarico a tempo determinato assegnato al ricorrente è sempre stato rinnovato di mese in mese per quasi due anni di seguito. La sopraggiunta stagnazione dell’attività dello scalo aereo, addotta dal municipio per giustificare il carattere provvisorio della funzione, appare tutto sommato poco convincente.
L’accertamento del carattere permanente della funzione occupata dall’insorgente non porta tuttavia a concludere che l’incarico a tempo determinato conferitogli dal municipio debba essere automaticamente considerato alla stregua di un incarico a tempo indeterminato. Lo esclude l’art. 16 cpv. 2 ROD, che in questi casi abilita sì l'autorità comunale a procedere alla nomina o al conferimento di un incarico per funzione stabile, ma soltanto previo ossequio delle norme ad essi relative, ovvero aprendo il concorso prescritto dagli art. 6 cpv. 1 e 12 cpv. 1 ROD. Come già detto, la perpetuazione di una funzione provvisoria non determina un automatico consolidamento del rapporto d’impiego del dipendente incaricato a tempo determinato per tale funzione.
La domanda di accertamento della natura stabile dell’incarico assegnato al ricorrente non può quindi essere accolta.
Per questi motivi,
visti gli art. 208 LOC; 2, 6, 12, 14, 15, 16 ROD; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 800.- è a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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