AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1998.99
Data decisione, Autorità: 30.06.1998, TRAM
Incarto n. 52.98.00099
Lugano 30 giugno 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 14 aprile 1998 di
contro
la decisione 18 marzo 1998, no. 1172, del Consiglio di Stato che annulla la risoluzione 31 agosto 1997 con cui l'assemblea parrocchiale di __________ stabilisce di versare al ricorrente l'importo di fr. 6'283.50;
viste le risposte:
4 maggio 1998 del Consiglio parrocchiale di __________;
4 maggio 1998 del Dipartimento delle istituzioni;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che nel 1991 il Comune di __________ ha dato avvio ad alcuni lavori di sistemazione del cimitero comunale in collaborazione con la parrocchia;
che il municipio di __________ ha deliberato le opere di sanitario e lattoniere alla __________, che le ha subappaltate al sindaco __________, qui ricorrente;
che in seguito al fallimento della __________, __________ non ha potuto incassare la fattura emessa per le sue prestazioni (fr. 9'443.36);
che il 18 maggio 1995 __________ ha pertanto inviato alla parrocchia una fattura di ugual importo;
che la parrocchia si è rifiutata di pagarla, asserendo che debitore era il comune, committente della maggior parte dei lavori;
che del contenzioso è stata investita la Sezione enti locali (SEL);
che nell'ambito di una riunione tenutasi alla presenza di rappresentanti della SEL, della Curia vescovile, del municipio e del consiglio parrocchiale venne stabilito che la perdita subita dal ricorrente nel fallimento della __________ sarebbe stata coperta nella misura di fr. 3'159.85 dalla parrocchia e di fr. 6'283.50 dal comune;
che __________ ha quindi inviato una nuova fattura di fr. 6'283.50 al comune ed un'altra di fr. 3'159.85 alla parrocchia;
che il 31 agosto 1997 si è tenuta l'assemblea parrocchiale, convocata per deliberare fra l'altro anche sulla "liquidazione della fattura __________ inerente al lavoro eseguito";
che dopo aver risolto con undici voti favorevoli, uno contrario () ed un astenuto () di pagare la fattura di fr. 3'159.85, sentite le spiegazioni del ricorrente, l'assemblea ha deciso di pagargli anche la differenza che, stando a quanto convenuto, avrebbe invece dovuto essere assunta dal comune;
che su segnalazione di __________ il Consiglio di Stato è intervenuto quale autorità di vigilanza sulle parrocchie, annullando con giudizio 18 marzo 1998 la decisione assembleare di versare a __________ anche l'importo di fr. 6'283.50;
che in sostanza il Governo ha ritenuto che la deliberazione assembleare fosse stata viziata dalla partecipazione del ricorrente __________ alla discussione e dalla mancanza di un corrispondente messaggio del consiglio parrocchiale;
che contro il predetto giudizio governativo __________ si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che venga annullata l'intera assemblea per vizio di forma, subordinatamente che la decisione impugnata venga modificata tenendo conto delle sue allegazioni;
che l'insorgente eccepisce la fedefacenza del verbale dell'assemblea, sostenendo in particolare di essersi limitato a rispondere alle domande che gli venivano poste;
che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato e dal denunciante __________ (vicesindaco) che contesta partitamente le tesi dell'insorgente, mentre il presidente del consiglio parrocchiale si astiene da una presa di posizione formale;
considerato, in diritto
che nella misura in cui postula il ripristino della decisione assembleare annullata, il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta gli art. 28 LLCC e 207 LOC;
che l'impugnativa è invece irricevibile nella misura in cui sollecita l'annullamento dell'assemblea e delle relative deliberazioni: oggetto dell'intervento del Consiglio di Stato in veste d'autorità di vigilanza sulle parrocchie è unicamente la decisione con cui l'assemblea parrocchiale ha disposto il versamento della somma di fr. 6'283.50 a favore del ricorrente;
che giusta l'art. 19 RLLCC "se la votazione verte sopra oggetti a riguardo dei quali un cittadino trovisi personalmente interessato, esso non potrà partecipare alla votazione";
che secondo l'art. 32 LOC, applicabile all'assemblea parrocchiale in virtù del rinvio di cui all'art. 20 § LLCC, "il cittadino il cui interesse personale è in collisione con quello del comune nell'oggetto posto in deliberazione non può prendere parte nè alla discussione, nè al voto";
che, in concreto, è evidente che l'interesse del ricorrente non collima con quello della parrocchia;
che il ricorrente non nega affatto di aver preso parte alla discussione sull'oggetto;
che il grado di partecipazione è irrilevante: anche una partecipazione passiva alla discussione che precede il voto inficia la deliberazione che ne scaturisce;
che la mera presenza dell’interessato può in effetti condizionare la libertà di discussione e di voto dei partecipanti;
che, così stando le cose, la decisione governativa impugnata, immune da violazioni del diritto va senz'altro confermata;
che la tassa di giustizia segue la soccombenza;
visti gli art. 20, 28, LLCC; 32, 207 LOC; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 300.-- è a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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