AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1998.94
Data decisione, Autorità: 03.06.1998, TRAM
Incarto n. 52.98.00094
Lugano 3 giugno 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 7 aprile 1998 di
Comune di __________
contro
la decisione 25 marzo 1998, no. 1225, del Consiglio di Stato che respinge parzialmente l'impugnativa presentata da __________ e __________ avverso la risoluzione 27 agosto 1997 con cui il municipio di __________ ha negato loro la licenza in sanatoria per opere edilizie eseguite abusivamente fuori della zona edificabile e ne ha ordinato la demolizione;
viste le risposte:
16 aprile 1998 di __________ e __________,
20 aprile 1998 di __________ e __________;
21 aprile 1998 del Consiglio di Stato;
27 aprile 1998 del Dipartimento del territorio, servizi generali;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. I resistenti __________ e __________ sono comproprietari di una casa d'abitazione monofamiliare, situata a __________ in località __________, fuori della zona edificabile (part. no. __________ RF).
Nel novembre del 1995 i resistenti hanno chiesto al municipio il permesso di ristrutturare ed ampliare l'edificio, dotandolo di un piano seminterrato. Raccolto il preavviso favorevole del Dipartimento del territorio, il 12 marzo 1996 l'autorità ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo l'opposizione di una vicina.
La decisione, confermata dal Consiglio di Stato con giudizio 26 giugno 1996, è cresciuta in giudicato il 23 gennaio 1997 in seguito al ritiro del ricorso inoltrato contro di essa dall'opponente davanti a questo Tribunale.
B. Nel corso dei lavori, i ricorrenti si sono scostati dai piani approvati, estendendo il locale seminterrato anche sotto la terrazza del pianterreno, che avrebbe invece dovuto risultare appoggiata su un semplice vespaio.
Il 1º luglio 1997 i resistenti hanno chiesto al municipio un permesso in sanatoria per l'ampliamento eseguito abusivamente. Alla domanda si sono opposti diversi vicini ed il Dipartimento del territorio, che l'ha ritenuta contraria agli art. 24 LPT e 75 LALPT.
Con decisione 27 agosto 1997 il municipio ha quindi negato la licenza ed ordinato la demolizione dell’aggiunta abusiva.
Contro questa decisione __________ e __________ sono insorti davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento e postulando l'irrogazione di una semplice sanzione pecuniaria.
C. Con giudizio 25 marzo 1998 il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso, annullando la decisione municipale impugnata nella misura in cui ordina la demolizione del volume costruito al piano seminterrato dello stabile e rinviando gli atti all'autorità comunale affinché avesse ad irrogare una sanzione pecuniaria.
Dato per acquisito che l'ulteriore ampliamento realizzato abusivamente non può beneficiare di un permesso in sanatoria, il Governo ha in sostanza ritenuto che la misura di ripristino ordinata dal municipio violasse il principio di proporzionalità.
D. Contro il predetto giudizio governativo il comune di __________ si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo il ripristino dell'ordine di demolizione impartito dal municipio.
In sostanza, l'insorgente rileva che l'ampliamento abusivo realizzato dai resistenti è tutt'altro che trascurabile. Nega quindi la possibilità di prescindere da un ordine di ripristino infliggendo ai resistenti una semplice sanzione pecuniaria.
E. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato che non formula osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono i resistenti, che contestano partitamente le tesi del ricorrente, sottolineando la minima entità dell'ampliamento realizzato abusivamente.
Le già opponenti __________ e __________ si sono invece rimesse al giudizio del Tribunale.
Considerato, in diritto
Il giudizio può essere reso sulla base degli atti senza istruttoria (art. 18 PAmm). La ripetizione del sopralluogo esperito dal Consiglio di Stato, sollecitata dai resistenti, non appare in effetti atta a procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio. La situazione dell'oggetto della contestazione emerge chiaramente dalle tavole processuali.
Il Consiglio di Stato, con il giudizio qui in esame, ha annullato soltanto l'ordine di demolizione. La decisione con cui il municipio ha negato la licenza in sanatoria è stata invece confermata ed è cresciuta in giudicato in seguito alla rinuncia dei qui resistenti ad aggravarsene davanti a questo Tribunale. L'illegittimità dell'opera che hanno realizzato abusivamente va quindi data per certa ed incontestabile. Nemmeno i resistenti contestano del resto che l'ampliamento abusivo configuri una violazione materiale degli art. 24 cpv. 2 LPT e 75 LALPT.
Giusta l'art. 43 LE il municipio ordina la demolizione o la rettifica delle opere eseguite in contrasto insanabile con la legge, tranne nel caso in cui le differenze siano minime e senza importanza per l'interesse pubblico.
Il principio di legalità e quello di uguaglianza esigono che le costruzioni realizzate senza autorizzazione in contrasto con il diritto materiale siano per principio fatte rettificare o demolire (RDAT 1979, N. 77; Scolari, Commentario, ad art. 43 LE, N. 1277). Ammettere il contrario significherebbe premiare l'inosservanza della legge, favorire la sua violazione e suscitare l'impressione che l'autorità non sia in grado o non voglia esigerne il rispetto (DTF 100 I a 348).
Non tutte le violazioni materiali richiamano comunque l'adozione di misure di ripristino. Eccezioni si giustificano soprattutto per tenere conto del principio di proporzionalità.
Violazioni materiali di minima entità e senza rilevanza per l'interesse pubblico o per quello del vicino possono quindi essere eccezionalmente tollerate quando la demolizione o la rettifica risulterebbero contrarie al principio di proporzionalità.
Allo scopo di evitare che in questi casi il costruttore abusivo tragga profitto dall'opera realizzata in contrasto con il diritto materiale il legislatore ticinese ha comunque previsto che la misura del ripristino venga sostituita da una sanzione pecuniaria, il cui ammontare sia superiore di almeno un quarto al vantaggio di natura economica ritrattone (art. 44 LE). Come ben si evince dal testo di legge, la sanzione pecuniaria è applicabile soltanto nei casi in cui la misura del ripristino risulti impossibile o sproporzionata (Scolari, op. cit., ad art. 44 LE N. 1317). Non è quindi un'alternativa al ripristino, ma soltanto un provvedimento volto ad evitare che il proprietario di opere abusive che devono essere tollerate per motivi di proporzionalità tragga un indebito profitto dall'abuso perpetrato.
L'ampliamento abusivo richiama, in linea di massima, l'adozione di provvedimenti di ripristino. Lo esige il principio di legalità.
Il municipio ne ha quindi ordinato la demolizione.
Richiamandosi al principio di proporzionalità, il Consiglio di Stato ha per contro ritenuto dati i presupposti per sostituire la misura di ripristino decretata dall’autorità comunale con una semplice sanzione pecuniaria.
La tesi del Consiglio di Stato non può essere condivisa. L'aggiunta abusiva non è affatto di trascurabile entità. Essa corrisponde infatti ad un aumento di un terzo della superficie del piano seminterrato. Anche in termini assoluti l'ampliamento non è insignificante: una superficie di 32 mq non è per nulla irrilevante.
Il ripristino di una situazione conforme al diritto non costituisce d'altro canto una misura particolarmente gravosa. Tutto sommato si tratta soltanto di erigere una parete destinata a chiudere il locale in corrispondenza della sovrastante facciata SW e di riempire il vano abusivo con materiale inerte sino alla quota prevista dal progetto approvato nel 1996. Un intervento, questo, che può essere realizzato in poco tempo, con una modica spesa, senza particolari difficoltà d'ordine tecnico.
A torto reputano i resistenti che il ripristino ordinato dal municipio implichi la demolizione della terrazza. L'autorità comunale ha imposto soltanto l'eliminazione della volumetria aggiunta abusivamente. Non ha affatto preteso l'eliminazione della terrazza. Vero è che non ha precisato come debba essere attuata la demolizione del volume aggiunto. Nelle circostanze concrete, non v'è tuttavia chi non veda come il ripristino ordinato non potesse essere inteso diversamente da quanto si è appena detto.
La tassa di giustizia segue la soccombenza. Non si fa luogo all'assegnazione di ripetibili a favore delle già opponenti __________ e __________, le quali hanno rinunciato a presentare osservazioni e domande, rimettendosi al giudizio del Tribunale.
Per questi motivi,
visti gli art. 24 LPT; 75 LALPT; 43, 44 LE; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 25 marzo 1998, no. 1225, del Consiglio di Stato è annullata.
1.2. la risoluzione 27 agosto 1997 del municipio di __________ è confermata ai sensi del considerando 4.
La tassa di giustizia di fr. 800.-- è a carico dei resistenti in solido.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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