AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1998.89
Data decisione, Autorità: 03.06.1998, TRAM
Incarto n. 52.98.00089
Lugano 3 giugno 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 31 marzo 1998 di
e __________ patrocinati da: avv. __________
Contro
la decisione 11 marzo 1998, no. 961, del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la risoluzione 4 dicembre 1997 con cui il municipio di __________ ha negato loro il permesso di realizzare un'autorimessa in uno stabile del nucleo (part. no. __________ RFD);
viste le risposte:
8 aprile 1998 del Consiglio di Stato;
4 maggio 1998 del municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 30 dicembre 1996 i ricorrenti __________ ed __________ hanno chiesto al municipio di __________ informazioni circa le possibilità di trasformare in casa d’abitazione il vecchio edificio scolastico, situato al centro del nucleo di __________, che il comune stava per mettere all'asta. Il municipio ha comunicato loro che una risposta precisa avrebbe potuto essere data solo con la presentazione del relativo progetto. In merito alle possibilità di realizzare un'autorimessa il municipio ha rinviato i richiedenti alle disposizioni dell'art. 36 NAPR.
Fondandosi su queste informazioni i ricorrenti hanno acquistato l'immobile, inoltrando poi una domanda di costruzione per destinarlo ad abitazione. Il progetto allegato prevedeva la formazione di un’autorimessa interna a pianterreno.
L'8 agosto 1997 il municipio di __________ ha rilasciato la licenza richiesta, subordinandola tuttavia alla condizione che i ricorrenti rinunciassero all'autorimessa e versassero un contributo sostitutivo di fr. 3'000.-- per due posti auto mancanti. Il rifiuto del permesso per l'autorimessa si fondava sull'art. 41 NAPR, che esclude in linea di massima la possibilità di formare posteggi ed autorimesse nella zona dei nuclei.
Ritenendo che il rifiuto del permesso per l’autorimessa fosse immotivato, con giudizio 5 novembre 1997 il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso contro di esso inoltrato dai coniugi __________. Annullate le clausole con cui il municipio aveva negato la licenza per quest’opera ed imposto un contributo sostitutivo per posteggi mancanti, il Governo ha quindi rinviato gli atti al municipio per nuova decisione debitamente motivata.
Con risoluzione 4 dicembre 1997 il municipio si è nuovamente rifiutato di rilasciare il permesso per l'autorimessa, ribadendo la propria volontà di escludere queste infrastrutture dal nucleo in quanto suscettibili di pregiudicarne i valori estetici ed ambientali e sottolineando nel contempo la posizione pericolosa e conflittuale dell’opera per rapporto alla vicina fermata del bus ARL ed al traffico proveniente da sud.
B. Con giudizio 11 marzo 1998 il Consiglio di Stato ha confermato il nuovo provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dai coniugi __________.
Posto in evidenza che l'art. 41 NAPR di __________ ammette la possibilità di concedere deroghe al principio che esclude posteggi ed autorimesse dal nucleo, il Governo ha in sostanza ritenuto che il diniego non procedesse da un esercizio abusivo del potere d'apprezzamento che la norma conferisce all'autorità comunale.
Pur tenendo conto della particolare posizione dell’edificio dei ricorrenti, il Consiglio di Stato ha ritenuto che la volontà di mantenere inalterate le caratteristiche tipologiche dell'immobile giustificasse il rifiuto della deroga.
C. Contro il predetto giudizio governativo i soccombenti insorgono ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che venga annullato assieme alla decisione di diniego della licenza per l'autorimessa.
Gli insorgenti rilevano anzitutto che l’art. 41 NAPR permette al municipio di concedere deroghe al principio che esclude posteggi ed autorimesse dal nucleo. Fatta questa premessa, sottolineano poi la particolare situazione del loro immobile ed evidenziano come l'autorimessa non pregiudichi la sicurezza della circolazione. La formazione di un androne o di un portone, soggiungono, non introdurrebbe un elemento estraneo alla tipologia delle costruzioni della zona. La volumetria dello stabile rimarrebbe peraltro invariata. La volontà di mantenere inalterate le caratteristiche tipologiche della vecchia sede scolastica, allegano, sarebbe d’altro canto pretestuosa, visto che il municipio era pronto a demolire l’immobile e l’ha poi venduto affinchè fosse sistemato e trasformato in casa d'abitazione.
L’unico vero motivo del rifiuto, concludono, sarebbe da ricercare nell’ostinata volontà di vietare tassativamente qualsiasi autorimessa nella zona del nucleo. Il che sarebbe inammissibile.
D. All'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, che non presenta osservazioni, ed il municipio di __________, che contesta invece partitamente le tesi degli insorgenti.
Considerato, in diritto
Pacifiche sono invero la competenza del Tribunale cantonale amministrativo e la legittimazione attiva dei ricorrenti.
Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). Le prove chieste dai ricorrenti (testi, nuovo sopralluogo, interrogatorio delle parti) non appaiono in effetti atte a procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
L'informazione rilasciata dall’esecutivo comunale prima che i ricorrenti si determinassero ad acquistare l’immobile avvertiva anzitutto che una risposta precisa avrebbe potuto essere data soltanto previa presentazione del relativo progetto. I ricorrenti non potevano quindi dedurne che il municipio si impegnava ad autorizzare l’opera in contestazione. La riserva apposta toglieva all’informazione qualsiasi carattere di assicurazione vincolante, suscettibile di condizionare le future decisioni del municipio.
All'informazione, rilasciata all'architetto dei ricorrenti, era inoltre allegato un estratto delle NAPR del nucleo, ovvero dell’art. 36 di tali norme, corrispondente all’attuale art. 41. Ai ricorrenti, assistiti da un valido professionista, non poteva quindi sfuggire che tali disposizioni consideravano la realizzazione di posteggi ed autorimesse sostanzialmente contraria alle esigenze di tutela dei valori ed ambientali presenti nei nuclei.
Esula inoltre dai limiti del presente giudizio, in quanto opera non prevista dai piani allegati alla domanda di costruzione, anche la questione relativa all’ammissibilità di un eventuale posteggio esterno davanti allo stabile.
Scopo implicito ma evidente di questa disposizione è essenzialmente quello di bandire lo stazionamento dei veicoli all'interno della zona dei nuclei tradizionali, considerando contrarie alle esigenze di tutela dei valori estetici ed ambientali le infrastrutture destinate a permetterlo. La norma non esclude infatti soltanto la costruzione di autorimesse, ma anche la formazione di posteggi all'aperto. Per principio non lascia quindi spazio alla realizzazione di opere destinate allo stazionamento dei veicoli.
La norma è sorretta da un importante interesse pubblico. Non si possono in effetti ignorare le ripercussioni negative che già il semplice stazionamento di veicoli all’interno dei nuclei produce sul quadro ambientale ed estetico di queste zone.
Nella misura in cui non si limita a vietare la formazione di posteggi, ma inibisce pure la costruzione di autorimesse, la norma intende tuttavia anche proscrivere dal nucleo manufatti e strutture che per la loro intrinseca natura sono suscettibili di alterarne in modo significativo la fisionomia e le caratteristiche tipologiche. Sia che vengano costruite come nuove opere a sè stanti, sia che vengano ricavate mediante opportune trasformazioni all’interno di stabili esistenti, le autorimesse mal si conciliano in effetti con la morfologia degli edifici di queste zone.
L'art. 41 NAPR non vieta tuttavia in modo assoluto ed inderogabile la formazione di posti auto all'interno del nucleo. La norma si limita a decretarne l'inammissibilità in via di principio, lasciando comunque al municipio la facoltà di concedere deroghe. Sostanzialmente corrette, oltre che incontestate in questa sede, appaiono le deduzioni sviluppate dal Consiglio di Stato nel giudizio impugnato con riferimento alla facoltà di deroga che la norma attribuisce all’esecutivo comunale. Facoltà, che l'autorità comunale ha peraltro rinunciato a contestare in questa sede.
Altrettanto corrette, in quanto conformi alla dottrina ed alla giurisprudenza, sono pure le esaurienti considerazioni sviluppate dal Consiglio di Stato in merito alle disposizioni che prevedono la possibilità di concedere deroghe.
In questa sede, è sufficiente ricordare che queste norme si ripropongono di introdurre nella legge quel margine di flessibilità che necessariamente si impone al fine di evitare che l'applicazione rigorosa di una prescrizione di legge porti a risultati insostenibili dal profilo dell'interesse pubblico ad essa sotteso.
Come giustamente rileva il Consiglio di Stato, oltre ad un'esplicita base legale, la concessione di deroghe presuppone essenzialmente l'esistenza di una situazione eccezionale tale da giustificare un'inflessione alla regola. Questione di diritto, che può di principio essere liberamente esaminata da parte dell'autorità di ricorso, è quella a sapere se sia data una situazione eccezionale suscettibile di giustificare la concessione di una deroga. Questione rimessa all'apprezzamento dell'autorità decidente - e quindi verificabile da parte dell'autorità di ricorso unicamente sotto il profilo della violazione del diritto per abuso di potere - è invece quella a sapere quali provvedimenti debbano essere adottati per mitigare le conseguenze derivanti dall'applicazione rigorosa della regola stabilita dalla legge (cfr. DTF 112 Ib 53, 107 Ib 119; Imboden Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, V ed., N. 37 B I seg., Scolari, Commentario, II ed., N. 692 seg. ad art. 2 LE)
La deduzione dell’istanza inferiore non può essere condivisa.
Il fatto che l'edificio dei ricorrenti risulti collocato in una posizione relativamente isolata nel contesto del nucleo e che due stradine comunali lo dividano dalle altre costruzioni non costituisce per nulla una circostanza eccezionale atta a legittimare la concessione di una deroga al principio sancito dall’art. 41 NAPR. Contrariamente a quanto assume il Governo, l'immobile non è peraltro separato dal resto del nucleo, ma ne è parte integrante. Ad esso è anzi assegnato un ruolo importante nella definizione del tessuto urbanistico di questo comparto. Basta in effetti un semplice esame cartografico per rendersi conto che l’edificio si situa addirittura in una posizione centrale per rapporto ai comprensori che formano il nucleo di __________ (cfr. piano delle zone). Non per nulla i pianificatori incaricati di elaborare il piano particolareggiato di questa zona ne sottolineano l’importanza, annoverandolo fra gli edifici significativi (cfr. planimetrie del piano particolareggiato del nucleo).
Vero è che la posizione dello stabile dei ricorrenti è comunque singolare. Ciò non basta tuttavia per ravvisarvi gli estremi del caso eccezionale suscettibile di giustificare la concessione della deroga auspicata. Per autorizzare in via di deroga la formazione di posteggi od autorimesse nella zona del nucleo occorre in effetti che la situazione del fondo presenti connotazioni particolari tali da far apparire ingiustificata, dal profilo dell’interesse pubblico sotteso, l’applicazione rigorosa del principio sancito dall’art. 41 NAPR. Condizione, questa, che nel caso in esame non si verifica affatto.
Il fatto che l’edificio dei ricorrenti si affacci sulla strada principale che attraversa il nucleo non costituisce di certo una circostanza eccezionale atta a legittimare la concessione di una deroga. Numerosi altri edifici si trovano in effetti nella stessa situazione. Tale circostanza depone anzi contro la concessione di una deroga, poichè lo stabile dei ricorrenti concorre in misura significativa a determinare l’immagine del nucleo che si presenta a chi vi transita passando dalla strada principale che sale verso __________.
Già perchè nella fattispecie in esame non sono ravvisabili gli estremi del caso eccezionale la deroga non può quindi essere accordata.
A torto reputano poi i ricorrenti che l’apertura di un portone per un’autorimessa non alteri in misura apprezzabile l’aspetto dell’edificio. Rapportata alle esigue dimensioni della facciata, la modifica concretamente prevista appare di primo acchito d’importanza tutt’altro che trascurabile. Essa è inoltre volta ad inserire nello stabile un elemento architettonico sostanzialmente estraneo alla tipologia degli edifici del nucleo e vi introduce - in modo per nulla discreto - un contenuto che contribuisce a snaturare le caratteristiche morfologiche dello stabile e di riflesso l’aspetto tradizionale di questo comparto territoriale, sorto e sviluppatosi ben prima dell’avvento dell’automobile.
Sostanzialmente privo di rilievo è il fatto che alcuni edifici del nucleo siano stati dotati di autorimesse a pianterreno. Queste trasformazioni sono comunque state autorizzate prima dell’entrata in vigore del PR. Non permettono quindi ai ricorrenti di appellarvisi al fine di ottenere altrettanto per parità di trattamento.
Seppur per altri motivi il ricorso va quindi respinto, confermando la decisione governativa impugnata.
La tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 41 NAPR di __________; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 800.-- è a carico dei ricorrenti in solido che rifonderanno fr. 1'000.-- al comune a titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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