AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1998.82
Data decisione, Autorità: 29.05.1998, TRAM
Incarto n. 52.98.00082
Lugano 29 maggio 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 30 marzo 1998 di
Comunione ereditaria fu __________ rappr. da: ing. __________
contro
la decisione 11 marzo 1998, no. 957, del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la licenza edilizia 13 ottobre 1997 rilasciata dal municipio di __________ a __________ per la costruzione di un centro funerario sulla part. no. __________ RFD;
viste le risposte:
8 aprile 1998 del Consiglio di Stato;
9 aprile 1998 di __________ e llcc, __________;
27 aprile 1998 del municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 16 giugno 1997 __________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso di costruire un centro funerario (crematorio) sul __________, su un terreno di proprietà dei resistenti __________ e __________, situato nella zona industriale che si estende lungo la linea ferroviaria __________, ad W dell'impianto d'incenerimento dei rifiuti recentemente disattivato (part. no. __________ RFD; zona I).
Alla domanda si è opposta la comunione ereditaria fu __________, proprietaria di un fondo situato a 70 m da quello dedotto in edificazione (part. no. __________ RFD), contestando la conformità di zona dell'insediamento.
B. Raccolto il preavviso favorevole dell'autorità cantonale, il municipio di __________ ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo nel contempo l'opposizione della vicina qui ricorrente.
C. Con decisione 11 marzo 1998 il Consiglio di Stato ha a sua volta confermato il provvedimento, disattendendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dalla comunione ereditaria opponente.
Respinte le censure d'ordine sollevate dai resistenti __________ ed __________ con riferimento alla legittimazione attiva dell'insorgente, il Governo ha essenzialmente ritenuto che l'impianto in contestazione si conformasse adeguatamente alla funzione assegnata alla zona in cui verrebbe a sorgere.
D. Contro il predetto giudizio governativo la soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che venga annullato assieme alla controversa licenza.
Rivendicata la legittimazione a ricorrere, l'insorgente ripropone in questa sede le censure sollevate senza successo in prima istanza con riferimento alla conformità di zona dell'insediamento.
A suo avviso, il centro funerario sarebbe un luogo di culto. Non sarebbe quindi compatibile con la destinazione di una zona riservata all'insediamento di attività produttive.
Il centro funerario sarebbe inoltre assimilabile ad un cimitero. Esso dovrebbe quindi trovare collocazione in una zona per attrezzature pubbliche.
Riallacciandosi al diritto di ogni defunto ad esequie dignitose, l'insorgente sottolinea infine i contrasti che potrebbero sorgere da questo profilo tra il centro funerario e le altre attività presenti o che potrebbero insediarsi nella zona.
E. Il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato e dal municipio di __________, che ne chiedono il rigetto senza formulare particolari osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono i resistenti __________ ed __________, che contestano partitamente le tesi della ricorrente con argomenti di cui si dirà più avanti per quanto necessario.
Considerato, in diritto
La legittimazione attiva dell'insorgente è data dalla sua qualità di proprietaria di un fondo situato ad una distanza di 70 m dal controverso stabilimento. Considerate le dimensioni del centro funerario e le ripercussioni che l’impianto ingenera sull’ambiente circostante, la comunione ereditaria qui ricorrente può in effetti ancora essere inclusa in quella limitata e qualificata cerchia di persone legate all'oggetto del provvedimento impugnato da un rapporto sufficientemente stretto ed intenso; tale, insomma, da distinguere la sua situazione da quella degli altri membri della comunità.
Essa può inoltre essere considerata portatrice di un interesse personale, attuale e concreto ad opporsi alla costruzione per il pregiudizio che questa le arreca e che l’impugnativa tende a rimuovere.
Il ricorso, tempestivo, è quindi ricevibile in ordine.
Data la natura delle questioni in esame, il giudizio può essere reso sulla base degli atti senza istruttoria (art. 18 PAmm).
Giusta l'art. 22 cpv. 2 lett. b LPT, ripreso dall'art. 67 cpv. 2 lett. a LALPT, il permesso di costruzione può essere rilasciato soltanto per edifici o impianti conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione. Come rettamente rileva il Consiglio di Stato riallacciandosi alla giurisprudenza di questo Tribunale, il principio della conformità di zona non si limita a vietare interventi estranei alle finalità della zona in cui sorgono, ma esige che la destinazione delle costruzioni si integri convenientemente nella funzione attribuita alla zona interessata. Non basta quindi che non la contraddicano, ovvero che non ostacolino l’utilizzazione conforme. Per essere autorizzate, le nuove costruzioni devono apparire collegate da un nesso adeguato alla funzione assegnata alla zona di situazione (cfr. RDAT 1994 II N. 56; DFGP, Commento alla LPT, ad art. 22 N. 25; Scolari, Commentario, II ed., ad art. 67 LALPT, N. 472).
Le zone industriali sono destinate all'insediamento di quelle attività imprenditoriali che si avvalgono di impianti fissi per produrre, trasformare o trattare beni o materie prime su vasta scala secondo metodi standardizzati. Le zone artigianali (Gewerbe-zonen) sono invece riservate all'insediamento di attività produttive su scala più ridotta , con l'impiego di risorse personali ed infrastrutturali più limitate, che ingenerano ripercussioni meno marcate sull'ambiente circostante e che possono, al limite, coesistere con la funzione residenziale laddove il PR prevede zone miste (RDAT 1994 II N. 56; Zimmerlin, Baugesetzs des Kt. Aargau, § 130-133, N. 10; Scolari, op. cit., ad art. 67 LALPT, N. 484 seg.).
Il fondo dedotto in edificazione è parte integrante della zona industriale (I) di __________.
A norma dell'art. 39 NAPR di __________, sezione __________, in questa zona "sono ammesse costruzioni per aziende industriali e artigianali poco moleste, non moleste o moleste compatibili con la destinazione delle zone adiacenti e che non creino pregiudizi alle attività esistenti in zona.
Sono inoltre ammesse costruzioni per depositi e magazzini commerciali, artigianali ed industriali".
La norma in esame definisce chiaramente la funzione assegnata alla zona che qui ne occupa. In base tale norma può per principio essere autorizzato l’insediamento delle più disparate attività legate alla produzione, alla lavorazione od alla trasformazione di beni, di merci o di materie prime, indipendentemente dall'importanza delle ripercussioni che ne derivano. Riservate le prescrizioni poste dalla legislazione ambientale, dal profilo meramente pianificatorio l'unico limite è dato dalla compatibilità delle immissioni prodotte con la destinazione delle zone adiacenti e con le attività esistenti all'interno della stessa zona.
Scopo precipuo del centro è quello di dotare la regione del locarnese di un impianto per l'incenerimento dei defunti; struttura, questa, di cui la regione è attualmente priva e di cui si avverte particolarmente la necessità. Fulcro del centro, contrariamente a quanto assume la relazione tecnica, non è la sala per le cerimonie, ma il forno crematorio. Decisiva, ai fini della qualificazione giuridica dello stabilimento, è infatti l'attività d'incenerimento dei defunti. Il cerimoniale che l'accompagna, per quanto importante possa apparire per i significati che racchiude, non è determinante. Dal profilo funzionale, il centro può invero esplicare la sua attività anche prescindendo da qualsiasi cerimonia di commiato: cerimonia, che, peraltro, si svolge spesso altrove.
Orbene, se si considera che l'elemento qualificante del centro è il forno crematorio, l'adempimento del requisito posto dall'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT non può essere contestato con successo. Fatto salvo il rispetto dovuto ai defunti ed imposto dalla delicatezza dell'argomento, non v'è invero valida ragione per non assimilare ad un'attività industriale la più importante e significativa delle attività del centro: quella legata all'incenerimento delle salme, ovvero alla trasformazione di materia organica deperibile in sostanze prevalentemente inorganiche, non soggette a processi degenerativi.
A torto assimila l'insorgente lo stabilimento ad un luogo di culto. Il centro funerario non è nè un luogo consacrato, nè un luogo deputato all'esercizio di attività religiose o di culto. E' anzitutto un impianto per la cremazione dei defunti. Il fatto che disponga di un'ampia sala per cerimonie non è di decisivo momento ai fini della sua qualificazione dal profilo del diritto edilizio e pianificatorio. La celebrazione di cerimonie di commiato è tutto sommato una componente accessoria della funzione del centro, che rimane sempre e comunque caratterizzata dall'attività di cremazione.
Infondate sono anche le deduzioni che l'insorgente trae da un'assimilazione del centro ad un cimitero. Un cimitero è un luogo ove vengono inumati i defunti e deposte le urne cinerarie. Un crematorio è invece soltanto un impianto destinato all'incenerimento delle salme. I cimiteri sono attrezzature pubbliche, che devono essere debitamente pianificate mediante la formazione di apposite zone. Un crematorio, anche se risponde ad un interesse pubblico, non deve invece formare oggetto di una specifica pianificazione. Può essere autorizzato come impianto industriale senza essere preceduto da un corrispondente atto pianificatorio.
Altrettanto prive di fondamento sono le censure sollevate dalla ricorrente con riferimento al diritto dei defunti ad esequie dignitose. Nella presenza di altri "impianti in contrasto con i valori legati alla morte" non sono ravvisabili gli estremi di un'inammissibile lesione di tale diritto, suscettibile di giustificare un diniego della licenza. L'art. 39 NAPR/PM esige unicamente che le costruzioni siano compatibili con la destinazione delle zone adiacenti e non creino immissioni pregiudizievoli alle attività esistenti nella zona. Evenienze, queste, che in concreto non si verificano, nè per rapporto alla destinazione agricola, rispettivamente mista delle zone adiacenti, nè per rapporto alle poche attività esistenti nella zona in esame.
La tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 39 NAPR/PM di __________; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- e le ripetibili di fr. 1'500.-- sono a carico della ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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