AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1998.81
Data decisione, Autorità: 14.07.1998, TRAM
Incarto n. 52.98.00081
Lugano 14 luglio 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 27 marzo 1998 di
rappr. da __________
contro
la risoluzione 3 marzo 1998 (n. 931) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 20 giugno 1997 con la quale il Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli stranieri, gli ha negato il rilascio del permesso di domicilio/rinnovo del permesso di dimora;
viste le risposte:
6 aprile 1998 del Consiglio di Stato,
16 aprile 1998 della Sezione degli stranieri;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a) __________, cittadino iugoslavo, è entrato in Svizzera la prima volta il 26 marzo 1984 in qualità di lavoratore stagionale. Il 1° novembre 1988 gli è stato rilasciato un permesso di dimora annuale, in seguito regolarmente rinnovato, con ultima scadenza fissata al 3 novembre 1994.
b) Il __________ da una relazione con __________ - anch'essa cittadina iugoslava - è nata __________. L'8 gennaio 1989 i genitori si sono uniti in matrimonio nel loro Paese d'origine, a __________. Il 7 dicembre 1995 il Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto dai coniugi __________, i quali vivevano già separati di fatto dal 1993.
B. a) Il 26 ottobre 1994 __________ ha chiesto che gli venisse rilasciato un permesso di domicilio. Esaminata la domanda, il 27 febbraio 1995 la Sezione degli stranieri ha preparato una decisione di accoglimento. Il giorno stesso, su segnalazione della Polizia, la Sezione degli stranieri ha tuttavia appreso che il ricorrente era stato incarcerato. La decisione relativa al permesso sollecitato è stata conseguentemente sospesa e non intimata all'interessato.
Il 4 maggio 1995 l'interessato si è presentato presso la Sezione degli stranieri con lo scopo di informarsi sull'esito della sua richiesta di domicilio. Basandosi sui dati del videoterminale, il funzionario gli avrebbe comunicato che il permesso gli sarebbe già stato rilasciato il 27 febbraio 1995. Il ricorrente, che non l'aveva mai ricevuto, ne avrebbe chiesto un duplicato con relativa fattura. Alla richiesta non è stato dato seguito perché la domanda di rilascio in realtà era stata sospesa. Il ricorrente, verosimilmente consapevole del fatto che nessun permesso gli era stato rilasciato, non ha insistito oltre nella sua richiesta.
b) Conseguentemente, il 20 settembre 1996 __________ ha chiesto che fosse modificato il suo permesso di soggiorno a seguito del cambiamento di posto di lavoro. Egli ha pertanto ottenuto un permesso di dimora di breve durata con scadenza fissata al 23 dicembre successivo con l'indicazione "in attesa del permesso". Il "permessino" è stato in seguito prorogato sino al 23 marzo 1997.
c) Il 24 marzo 1997 __________ ha presentato all'Ufficio regionale degli stranieri di Lugano una domanda di domicilio/rinnovo del permesso di dimora con modifica delle condizioni. A quel momento egli si trovava difatti in disoccupazione e percepiva le relative indennità.
Il 2 giugno 1997 è cresciuto in giudicato il decreto d'accusa 21 settembre 1995 con cui __________ è stato condannato alla pena di 90 giorni di detenzione da dedursi il carcere preventivo sofferto dal 26 febbraio al 20 marzo 1995. Con quel decreto è stato dichiarato colpevole di estorsione aggravata per avere - a __________ nel 1994 e fino al 26 febbraio 1995 - in almeno tre occasioni, a scopo di indebito vantaggio pecuniario, costretto usando violenza (segnatamente vie di fatto) e minacciandola di un grave danno la moglie __________ da cui viveva separato a mettergli a disposizione del denaro e meglio ogni volta fr. 50.– o fr. 100.–. La pena è stata sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni.
Con decisione 20 giugno 1997 la Sezione degli stranieri ha respinto l'istanza presentata il 24 marzo 1997 da __________. L'autorità - premettendo che lo straniero che viola i disposti del Paese ospitante può e deve tener conto di non vedersi rinnovato il permesso di soggiorno - ha in sostanza dato rilevanza alla condanna per estorsione aggravata e al mancato versamento degli alimenti alla figlia __________, a carico a quel momento della pubblica assistenza da due anni e mezzo. Ha pure ritenuto che eventuali visite alla figlia potevano essere fatte nell'ambito delle normative che regolano la presenza dei turisti. La decisione è stata presa in virtù degli art. 8 CEDU; 4, 9-12, 16, 17 LDDS e 8 ODDS.
C. Adìto da __________ l'8 luglio 1997, dopo un successivo scambio di allegati il Consiglio di Stato ne ha respinto il gravame il 3 marzo 1998.
Il Governo cantonale ha riconosciuto che in applicazione del principio della buona fede, la dichiarazione del funzionario avrebbe anche potuto assumere carattere di informazione vincolante per l'autorità amministrativa e assurgere di fatto a formale notifica della relativa decisione di rilascio del permesso di domicilio. Ha nondimeno considerato che il ricorrente non può prevalersi dell'acquisizione dello statuto di domiciliato, dato che in seguito egli ha chiesto la modifica del permesso di dimora e successivamente ha postulato il rilascio del permesso di domicilio, dimostrando altresì di fatto che l'informazione in questione non ha destato in lui l'aspettativa del rilascio del permesso di domicilio.
L'Esecutivo cantonale ha abbondanzialmente considerato, a prescindere dalla precedente motivazione, che il ricorrente avrebbe tenuto in Svizzera un comportamento che giustificherebbe di per sé la revoca del permesso di soggiorno in virtù degli art. 9 cpv. 3 lett. b e 10 cpv. 1 lett. a LDDS. Ha infine indicato che l'art. 8 CEDU non entrerebbe in considerazione nel caso specifico, la figlia essendo unicamente al beneficio di un permesso di dimora oltre a essere assistita dall'ente pubblico a causa del padre.
Preso atto della risoluzione governativa, la Sezione degli stranieri ha fissato all'interessato un termine scadente il 30 aprile 1998 per lasciare il territorio cantonale.
D. Contro la predetta pronuncia governativa, __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio di un permesso di domicilio.
Adduce in sostanza che il Tribunale adìto sarebbe competente a statuire sul ricorso in oggetto, l'autorità di prime cure avendo il 7 aprile 1997 constatato il "decadimento" (annullamento) del suo permesso di domicilio rilasciatogli il 27 febbraio 1995 confermato dal funzionario il 4 maggio successivo e con validità (termine di controllo) fino al 3 novembre 1997. Sostiene pure di aver sempre agito in buona fede.
E. All'accoglimento del gravame si oppone la Sezione degli stranieri adducendo delle argomentazioni di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Anche il Consiglio di Stato propone la reiezione del ricorso siccome irricevibile, riconfermandosi per il resto nelle motivazioni poste a fondamento della decisione impugnata.
Considerato, in diritto
1.1. In materia di diritto degli stranieri, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui quest'ultime sono suscettibili di essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr. art. 1 della Legge transitoria d'applicazione dell'art. 98a della legge federale sull'organizzazione giudiziaria in materia di diritto degli stranieri del 12 marzo 1997).
1.2. Giusta l'art. 100 lett. b n. 3 OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto. Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso solo laddove tale pretesa si fonda su di una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a, 388 consid. 1a con rinvii). Sennonché, indipendentemente dalla sussistenza o meno di un diritto al rilascio di un permesso, per costante prassi dell'alta Corte federale il ricorso di diritto amministrativo è ammissibile contro decisioni concernenti la decadenza del permesso di domicilio o di dimora, trattandosi di questioni che vertono sostanzialmente sulla validità attuale di un permesso di cui lo straniero già beneficia (cfr. STF inedita del 6 marzo 1997 in re D. consid. 1b con riferimenti). E' pure ammissibile in caso di revoca (v. art . 101 lett. d OG).
1.3. Lo straniero che ha uno stretto legame di parentela con una persona che possiede un permesso di domicilio in Svizzera può invocare a protezione della propria vita familiare l'art. 8 CEDU. In tal caso, se il legame di parentela è intatto ed effettivamente vissuto, la libertà delle autorità cantonali di rifiutare un permesso di soggiorno (cfr. art. 4 LDDS) è limitata e contro una decisione di rifiuto è ammissibile il ricorso di diritto amministrativo dinanzi al Tribunale federale in applicazione dell'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG (DTF 122 II 5 consid. 1e, 292 consid. 1e, 389 consid. 1b, 93 consid. 1c) e, di riflesso, nella presente sede attraverso il rinvio di cui all'art. 1 della legge transitoria d'applicazione dell'art. 98a OG in materia di diritto degli stranieri.
1.4. Va osservato - e nemmeno il ricorrente se ne prevale - che in specie non vi è alcuna disposizione legale federale o internazionale atta a conferire allo straniero di nazionalità iugoslava un diritto al rilascio di un permesso di domicilio o di dimora. L'art. 17 cpv. 2 LDDS è inapplicabile dal momento che l'insorgente, oltre a vivere separato di fatto dalla moglie dal 1993, è divorziato dal 17 dicembre 1995. Egli non ha del resto il diritto di richiedere un permesso di dimora invocando la protezione dell'art. 8 CEDU, dato che la figlia non è al beneficio di un permesso di domicilio. Infine nemmeno il Trattato di domicilio e consolare tra la Svizzera e la Serbia del 1888, e valido tutt'oggi per tutti i Paesi dell'ex Iugoslavia (RS 0.142.118.181) conferisce il diritto al domicilio.
Occorre pertanto esaminare in primo luogo se in concreto al ricorrente è stato rilasciato un permesso di domicilio; dopodiché, se del caso, accertare se ha in seguito perso di validità o è stato revocato.
1.5. L'art. 6 LDDS dispone che il permesso di domicilio è di durata illimitata. Esso non può essere condizionale e la sua concessione è vincolata, di regola, al possesso di un documento di legittimazione nazionale riconosciuto e valevole (cpv. 1). Se il permesso di domicilio è rilasciato a stranieri sprovvisti di documenti di legittimazione nazionali riconosciuti e valevoli, i cantoni possono esigere una garanzia per l'adempimento di tutti gli obblighi di diritto pubblico (cpv. 2).
L'art. 11 ODDS prevede, tra l'altro, che prima di concedere il permesso di domicilio ad uno straniero, l'autorità esaminerà ancora una volta a fondo come si sia comportato fino allora (cpv. 1). Quando l'autorità ha stabilito la data a contare dalla quale potrà essere concesso il domicilio, conformemente all'art. 17 cpv. 1 della legge, il permesso di domicilio non può essere rilasciato prima di questa data; tuttavia, anche in tale caso lo straniero non può pretendere il domicilio, se non vi ha diritto in virtù di un accordo internazionale (cpv. 2).
1.6. L'art. 9 cpv. 3 LDDS sancisce che il permesso di domicilio perde ogni validità col rilascio di un permesso in un altro cantone (lett. a); in seguito ad espulsione o a rimpatrio (lett. b); non appena lo straniero notifichi la sua partenza o quando egli risieda effettivamente all'estero durante sei mesi; a domanda presentata entro i sei mesi, il termine può essere prolungato fino a due anni (lett. c); se lo straniero che aveva ottenuto il permesso in base ad un documento di legittimazione nazionale riconosciuto e valevole, cessa di possedere siffatto documento; in questo caso il permesso può essergli nuovamente concesso e l'art. 6 cpv. 2 è applicabile (lett. d).
Giusta l'art. 9 cpv. 4 LDDS, il permesso di domicilio può essere revocato quando lo straniero l'abbia ottenuto dando indicazioni false o tacendo scientemente dei fatti d'importanza essenziale (lett. a); quando non venga fornita la garanzia richiesta secondo l'art. 6 cpv. 2 (lett. b).
1.7. Nel caso in rassegna, per aver dimorato legalmente nella Svizzera da almeno dieci anni senza interruzione (art. 11 cpv. 5 prima frase ODDS), il ricorrente ha richiesto il 26 ottobre 1994 il permesso di domicilio. L'autorità competente ha quindi provveduto a esaminare ancora una volta a fondo come lo straniero si era comportato fino allora (art. 11 cpv. 1 ODDS) tramite accertamenti in collaborazione con l'autorità comunale e i servizi di polizia. Dalle annotazioni interne della Sezione degli stranieri risulta che il 27 febbraio 1995 era stata presa la decisione di rilasciare il permesso sollecitato a __________. Difatti, il permesso era già stato preparato sul video (v. risposta 21 luglio della Sezione degli stranieri) e stampato su carta normale A4; non era tuttavia ancora allestito nella sua forma usuale (libretto per stranieri; art. 13 cpv. 1 ODDS): la decisione non era dunque ancora definitiva a quel momento. Proprio il 27 febbraio 1995 alle ore 16.50 l'autorità fu informata dalla Polizia che lo straniero era stato incarcerato (v. lettera 28 febbraio 1995; decreto d'accusa 21 settembre 1995). Ha quindi provveduto immediatamente a bloccare la procedura di rilascio del permesso fino alla fine dell'inchiesta in corso. Di conseguenza - e nemmeno le parti lo negano
Ci si può invero chiedere se il ricorrente possa vantare di aver ottenuto il permesso di domicilio o l'assicurazione del medesimo a seguito della comunicazione orale data in tal senso da parte del funzionario incaricato presso gli sportelli dell'autorità competente in materia di stranieri (v. nota interna 4 maggio 1995 controfirmata dallo straniero), il privato essendo di regola protetto dalla fiducia che egli pone nelle assicurazioni e informazioni dategli dall'autorità (Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, n. 178-179 pagg. 93-94 con giurisprudenza ivi citata; Knapp, Précis de droit administratif, 4. ed., n. 509, pag.108). Va nondimeno osservato che nessuno può invocare la propria buona fede quando questa sia incompatibile con l'attenzione che le circostanze permettevano di agire (Scolari, op. cit., n. 178 pag. 93). Orbene, l'insorgente è stato in carcere dal 26 febbraio al 20 marzo 1995. Appena uscito di prigione, egli non si è informato immediatamente circa l'esito della sua istanza pendente dal 26 ottobre 1994. Ci si potrebbe dunque chiedere se il fatto di aver preso contatto soltanto un mese e mezzo dopo con l'autorità preposta non sia dovuto alla circostanza di essersi trovato disoccupato a seguito dell'arresto con la necessità di presentare presso la disoccupazione un permesso valido onde beneficiare delle relative indennità (cfr. verbale di interrogatorio Polizia cantonale 16 giugno 1996 pag. 3 nel mezzo), precisando di essere stato in prigione solo dopo aver appreso del presunto rilascio del permesso. Sia come sia, il quesito può rimanere aperto. Di sicuro vi è che in tale occasione egli ha richiesto il rilascio di un duplicato e della fattura. Ora, non risulta che in seguito egli abbia ricevuto e pagato tale fattura, tantomeno che abbia ricevuto o sollecitato l'invio del duplicato. Inoltre il 20 settembre 1996 egli ha chiesto che fosse modificato il suo permesso di dimora a seguito del cambiamento di posto di lavoro. Egli ha pertanto ottenuto un permesso di dimora di breve durata con scadenza fissata al 23 dicembre successivo con l'indicazione "in attesa del permesso", prorogato sino al 23 marzo 1997. La tesi del ricorrente secono cui sarebbe stata l'autorità di prime cure a sollecitarlo ad agire in tal modo perché aveva reperito un'occupazione non è confortata da alcun supporto probatorio e rimane solo del puro parlato. Ma vi è di più. Il 24 marzo 1997 __________ ha presentato all'Ufficio regionale degli stranieri di Lugano una domanda di domicilio/rinnovo del permesso di dimora con modifica delle condizioni, dimostrando altresì la sua consapevolezza che in realtà l'informazione del 4 maggio 1995 era stata frutto di un disguido dell'autorità di prime cure che a quel tempo stava verificando l'idoneità del candidato al permesso postulato (v. scritti 28 febbraio, 3 e 5 luglio 1995 della Sezione degli stranieri). Del resto il ricorrente era ben cosciente che a seguito dell'inchiesta penale aperta nei suoi confronti, la domanda di domicilio 26 ottobre 1994 rimaneva in sospeso sino alla sentenza emanata del giudice penale. Il fatto di avvalersi delle dichiarazioni del funzionario non lo tutela in proposito. Interrogato dalla Polizia cantonale il 16 giugno 1996 il ricorrente ha del resto dichiarato (pag. 2 e 3) che
"Per quanto concerne la mia situazione personale, il 01 novembre 1994, su convocazione dell'Ufficio stranieri, mi presentavo presso i loro uffici. Infatti il mio permesso di dimora scadeva. Da parte mia compilavo un formulario per la richiesta del permesso di domicilio. Da quel momento non mi è più stato rilasciato alcun tipo di permesso (neppure il rinnovo del B). Questo a causa di problemi sorti in ambito coniugale. Infatti ero stato arrestato il 26 febbraio 1995 e rilasciato il 20 marzo 1995 poiché mia moglie mi aveva denunciato per vie di fatto (o simile) e violenza carnale. V'è poi stata una decisione del procuratore Pubblico, con la quale sono stato condannato, però non mi ricordo i particolari e non so essere più preciso. Da parte mia mi sono rivolto ad uno studio legale in Via __________ (Avv. __________ ... non ricordo il cognome). Sono stato nel suo studio circa una ventina di giorni orsono e mi veniva detto che la decisione circa il rinnovo/rilascio del mio permesso era ancora in sospeso. Ho appena ricevuto una sua lettera dove si legge che nei prossimi giorni verrò messo al corrente degli sviluppi".
Alla luce di queste chiare ed inequivocabili affermazioni, si deve dunque ammettere che egli non è stato messo al beneficio di un permesso di domicilio, la richiesta essendo a quel momento ancora pendente. Va anche notato che la protezione della buona fede va valutata con maggiore rigore se l'interessato si avvale del patrocinio di un legale (cfr. Borghi/Corti, op. cit., n. 5a ad art. 26). Orbene, con lettera 28 aprile 1997 la legale del ricorrente Avv. __________ ha comunicato alla Sezione degli stranieri
"di essere incaricata della tutela degli interessi del signor __________ in merito al rilascio di un permesso di domicilio nel nostro Cantone. Ora, il mio mandante ha nuovamente compilato un formulario per ottenere un permesso già nel corso del mese di marzo 1997. Per quanto a mia conoscenza, nessuna decisione è stata ancora presa. Il mio patrocinato è appena stato oggetto di un decreto di accusa (pretorile) ed è già oggetto di ulteriore decreto di accusa (Corte correzionale) non ancora cresciuti in giudicato. Sono pertanto a chiederle se tali condanne avranno un influsso sul rilascio del permesso di domicilio".
Ha dunque fatto riscontro l'autorità cantonale il 12 maggio successivo comunicando alla patrocinatrice dell'interessato di essere sempre in attesa degli atti penali, confermando
"che una volta ottenuti, lo straniero citato in ingresso potrebbe non solo vedersi rifiutato il permesso di domicilio bensì qualsiasi autorizzazione di soggiorno sul nostro territorio".
Non vi è pertanto mai stata nessuna decadenza o revoca di tale documento, l'autorità decidendo la prima volta sul rilascio del permesso di domicilio il 20 giugno 1997. Con tale decisione, rifiutando addirittura il rinnovo del permesso di dimora all'interessato, l'autorità di prime cure ha implicitamente respinto pure la domanda di domicilio. Inoltre, contrariamente a quanto addotto dal Consiglio di Stato, la dichiarazione 7 aprile 1997 della Sezione degli stranieri di annullamento del permesso C a far tempo dal 4 maggio 1995 (doc. C) non può essere considerata alla stregua di una decadenza o di una revoca, dato che - come visto in precedenza - il permesso non è mai stato rilasciato. Benché desti perplessità il modo di agire dell'autorità di prime cure per aver indicato a torto la partenza all'estero del ricorrente, essa ha nondimeno correttamente provveduto ad annullare la decisione non definitiva di rilascio del permesso di domicilio.
1.8. Stante quanto precede, ben si può concludere che il ricorrente non è mai stato posto al beneficio di un permesso di domicilio. Con il che il ricorso è irricevibile, non essendovi stata né una revoca o una decadenza del permesso di domicilio o del permesso di dimora, quest'ultimo scaduto del resto già il 3 novembre 1994.
1.9. A titolo abbondanziale va rilevato che anche in caso di ricevibilità del gravame, il ricorso sarebbe stato in tutti i casi respinto, l'insorgente non censurando in alcun modo le considerazioni addotte dalle autorità inferiori a suffragio delle loro decisioni sulla legittimità del rifiuto di autorizzarlo a soggiornare sul territorio cantonale.
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 4, 6, 9, 16, 17 cpv. 2, LDDS; 8, 11, 16 ODDS; 2 ORCS; 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 1 della Legge transitoria di applicazione dell'art. 98a della legge federale sull'organizzazione giudiziaria in materia di diritto degli stranieri del 12 marzo 1997; 3, 14, 18, 28, 43, 46, 47, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è irricevibile.
La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 800.– sono a carico dell'insorgente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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