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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1998.80
Data decisione, Autorità: 03.06.1998, TRAM
Incarto n. 52.98.00080
Lugano 3 giugno 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 26 marzo 1998 di
patrocinato da: avv. __________
contro
la decisione 11 marzo 1997, no. 967, del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 13 gennaio 1998 con cui il municipio di __________ gli ha imposto il versamento di un contributo sostitutivo per posteggi mancanti;
viste le risposte:
8 aprile 1998 del comune di __________;
8 aprile 1998 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il ricorrente è proprietario del ristorante "__________" situato a __________ in località __________ (part. no. __________ RFD);
che l'esercizio è stato oggetto di importanti interventi di trasformazione, che hanno determinato un sostanziale aumento della ricettività;
che constatata l'impossibilità di dotare il ritrovo dei posteggi prescritti dalle NAPR, il 28 marzo 1997 il municipio di __________ ha imposto il versamento di un contributo sostitutivo per 33 posteggi mancanti;
che con decisione 23 settembre 1997 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, riducendo tuttavia a 30 il numero di posteggi mancanti;
che con sentenza 10 novembre 1997 il Tribunale cantonale amministrativo ha respinto l'impugnativa presentata da __________ contro la predetta risoluzione governativa;
che con decisione 13 gennaio 1998 il municipio di __________ ha quantificato il contributo in fr. 69'000.-- in applicazione dell'art. 3 cifra 1 lett. c del regolamento per il prelievo di contributi sostitutivi per posteggi, che fissa in fr. 2'300.-- il contributo imponibile per un singolo posteggio fuori della zona edificabile;
che con decisione 11 marzo 1998 il Consiglio di Stato ha confermato la predetta decisione respingendo l'impugnativa contro di essa inoltrata da __________;
che, in sostanza, il Governo ha ritenuto che il numero di posteggi fissato dal municipio e confermato dalle istanze di ricorso non potesse essere rimesso in discussione;
che contro il predetto giudizio governativo il soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo l'annullamento del contributo richiestogli;
che il ricorrente ripropone in questa sede le censure con cui aveva tentato invano di rimettere in discussione il numero di posteggi determinante ai fini del calcolo del contributo sostitutivo;
che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato e dal municipio di __________;
considerato, in diritto
che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta l'art. 21 LE;
che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza ulteriori accertamenti (art. 18 PAmm);
che le prove chieste dal ricorrente (sopralluogo, richiamo atti relativi ai posteggi degli altri esercizi pubblici della zona) non appaiono atte a procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio;
che, in effetti, il numero di 30 posteggi stabilito in modo vincolante dal Consiglio di Stato con decisione 23 settembre 1997 confermata da questo Tribunale con giudizio del 10 novembre seguente, cresciuto in giudicato, non può essere rimesso in discussione mediante censure volte a dimostrare che è stato calcolato in modo errato, che discrimina il ricorrente rispetto ad altri esercenti o che non tiene debitamente contro delle numerose, non meglio precisate alternative di parcheggio che esisterebbero nella zona;
che rimettere in discussione il numero di posteggi stabilito significherebbe calpestare in modo inammissibile i principi della sicurezza del diritto e della forza di cosa giudicata;
che la quantificazione del contributo, operata dal municipio in base ai valori indicati dall'art. 3 del regolamento citato in narrativa, non presta il fianco a critiche di sorta;
che, così stando le cose, il ricorso, palesemente privo di fondamento, anzi temerario, va senz'altro respinto;
che la tassa di giustizia segue la soccombenza;
visti gli art. 21 LE; 3 Regolamento contributi sostitutivi per posteggi di __________, 3, 18, 28, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 500.-- è a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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