AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1998.77
Data decisione, Autorità: 30.06.1998, TRAM
Incarto n. 52.98.00077
Lugano 30 giugno 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 24 marzo 1998 di
__________, patrocinato dallo studio legale __________
contro
la risoluzione 4 marzo 1998 (n. 837) del Consiglio di Stato, che ha respinto il ricorso dell'insorgente contro la decisione 17 dicembre 1997 con cui il municipio di __________ gli ha inflitto una multa di fr. 300.– per violazione formale della legge edilizia;
viste le risposte:
1 aprile 1998 del municipio di __________,
8 aprile 1998 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a) __________ è proprietario di una casa d’abitazione situata nel nucleo di __________ (part. n. __________ RFD).
Il 3 ottobre 1997 è stato constatato, nel corso di un sopralluogo alla presenza di un municipale, del tecnico comunale e del proprietario, che lo stesso stava costruendo senza licenza edilizia una tettoia di cm 30 x 140 sopra la porta della cantina che si apre sull’antistante passo pubblico pedonale (vicolo __________).
b) Il 7 ottobre 1997 il municipio di __________ ha intimato a __________ un rapporto contravvenzione per i fatti citati, nonché un ordine di sospensione dei lavori, fissandogli un termine per chiedere sotto forma di notifica l'autorizzazione mancante. Il ricorrente non ha presentato osservazioni al rapporto di contravvenzione. Nè si è attenuto all’ordine di sospensione dei lavori. Nel corso di un ulteriore sopralluogo in contraddittorio svoltosi il 15 ottobre seguente, è stato rilevato che i lavori erano stati portati a termine.
In quell’occasione il ricorrente ha comunque sostenuto che non si trattava di una nuova costruzione, bensì di riparazione di una tettoia già esistente da tempo e che la licenza di costruzione non doveva pertanto essere richiesta. Il 31 di quel mese __________ ha nondimeno presentato una notifica in sanatoria dei lavori di "rifacimento" della tettoia. Il 16 dicembre 1997 l'autorità comunale gli ha rilasciato la licenza edilizia, respingendo l'opposizione presentata da un cittadino non confinante.
c) Con decreto del 17 dicembre 1997 il municipio ha inflitto a __________ una multa di fr. 300.– per aver costruito una tettoia sporgente su suolo pubblico sopra la porta d'accesso alla cantina della sua abitazione senza aver preventivamente ottenuto la necessaria autorizzazione.
B. a) __________ ha impugnato tale decisione innanzi al Consiglio di Stato, al quale ha domandato di annullarla. In quella sede l'insorgente ha sostenuto che i lavori in narrativa fossero da qualificare quali semplici lavori di manutenzione e dunque esenti dall'obbligo della licenza edilizia.
b) Con risoluzione 4 marzo 1998 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso. Il Governo ha considerato che i lavori in oggetto necessitavano della licenza edilizia da rilasciarsi secondo la procedura di semplice notifica, dal momento che prima della tettoia vi era soltanto un canale di gronda.
C. Con impugnativa 24 marzo 1998 __________ si aggrava contro il menzionato giudicato governativo, chiedendo che venga annullato assieme alla multa. Il ricorrente ribadisce ed amplia le censure sollevate senza successo in prima istanza.
Il Consiglio di Stato ed il municipio di __________ hanno domandato la reiezione dell'impugnativa.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale è data (art. 46 cpv. 5 LE, 148 cpv. 3 LOC), il ricorso è tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione del ricorrente certa (art. 43 PAmm). Il gravame è pertanto ricevibile in ordine. Può inoltre essere deciso sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Giusta l'art. 46 cpv. 1 LE le contravvenzioni alla LE stessa, ai piani regolatori ed ai regolamenti edilizi sono punite dal municipio con l'ammonimento o la multa sino a fr. 500.– se è stata omessa una notifica, con la multa sino a fr. 5'000.– se è stata omessa una domanda di costruzione sottoposta alla procedura ordinaria, con la multa sino a fr. 10'000.– negli altri casi. Se l'autore è recidivo, ha agito intenzionalmente o per fine di lucro, il municipio non è vincolato da questi massimi (art. 46 cpv. 2 LE). La multa deve essere commisurata alla gravità dell'infrazione e, se del caso, della colpa (art. 46 cpv. 3 LE).
Giusta l’art. 1 cpv. 3 lett. b LE, la licenza edilizia non è necessaria per i lavori di manutenzione, ossia quelli intesi a conservare lo stato e l’uso delle costruzioni esistenti, che non modificano in modo apprezzabile nè l’aspetto esterno dell’opera, nè la sua destinazione (cfr. art. 3 cpv. 1 lett. b RLE; Scolari, Commentario, II ed., N. 658 ad art. 1 LE).
I lavori di rinnovazione e di trasformazione, senza modifica sostanziale dell’aspetto esterno o della destinazione e la sostituzione dei tetti con modificazioni della carpenteria o del tipo dei materiali di copertura costituiscono invece interventi soggetti all’obbligo del permesso, che all’interno delle zone edificabili può essere rilasciato secondo la procedura della notifica (art. 6 cpv. 1 cifra 1 e 2 RLE).
La preesistenza del manufatto in contestazione è tuttavia del tutto indimostrata. Dagli atti risulta anzi che sino al 1984 sopra la porta della cantina non v’era alcun tetto, ma soltanto un pezzo di canale di gronda fissato direttamente al muro. Il ricorrente asserisce che negli anni successivi al 1984 la sua casa è stata oggetto di importanti interventi di trasformazione. Non fornisce tuttavia alcun elemento utile a provare che nell’ambito di questi lavori fosse stato posato anche un tettuccio sopra la porta della cantina. Nè può essere dedotto in altro modo dagli atti che questo manufatto esistesse comunque già prima dell’autunno del 1997.
Le fotografie prodotte dal municipio dimostrano al contrario che all’inizio di ottobre 1997 sono stati fissati nel muro sopra la porta della cantina tre travetti sopra i quali è stata posata l’impalcatura destinata a sostenere le tegole di copertura del tettuccio. La struttura di sostegno del tettuccio non era preesistente, ma è stata interamente realizzata in quell’epoca. Lo si deduce chiaramente dalle macchie di cemento fresco e dal fatto che la lampada sopra la porta ha dovuto essere spostata per far posto al travetto centrale.
Di fronte a questi incontestabili riscontri processuali, del tutto prive di fondamento appaiono gli argomenti addotti dal ricorrente per dimostrare che si è trattato di un semplice intervento di manutenzione di un’opera edilizia preesistente. A torto rimprovera in particolare il ricorrente al municipio di non aver provato che sopra la porta della cantina non è mai esistita una tettoia. Per giustificare la sanzione irrogata, il municipio doveva soltanto dimostrare che il ricorrente aveva effettivamente realizzato il manufatto senza permesso. Fatto, questo, che l'autorità comunale ha compiutamente provato. Spettava semmai al ricorrente dimostrare il contrario, smentendo la concludenza delle tavole processuali.
Stando così le cose, l’infrazione addebitata al ricorrente risulta perfezionata in tutti i suoi elementi costitutivi. La posa del tettuccio in contestazione non è configurabile come un intervento di riparazione o di manutenzione esente da permesso giusta l’art. 3 cpv. 1 lett. b RLE, ma come un intervento costruttivo soggetto all’obbligo del permesso secondo l’art. 6 cpv. 1 e 2 RLE.
Realizzandolo senza la necessaria autorizzazione, l’insorgente ha quindi infranto la legge.
Ne discende che la multa inflitta al ricorrente, adeguatamente commisurata alla gravità dell’infrazione e convenientemente ragguagliata al grado di colpa del trasgressore, non nuovo a comportamenti di questo genere, deve essere confermata.
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 3, 11, 12, 13, 21, 45, 46, 52 LE, 3, 6 RLE, 148 LOC; 18, 28, 31, 43, 46, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 500.– sono a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Versione TR
Da tali risultanze ne consegue che l'avvio della procedura di approvazione in sanatoria del manufatto appare pertanto legittimo e proporzionato.
3.2. Ferma questa premessa la decisione del municipio di promuovere un procedimento di contravvenzione nei confronti del ricorrente e di infliggergli successivamente una multa appare corretto. Egli ha infatti realizzato la tettoia senza preventivamente disporre della necessaria licenza edilizia (art. 1 cpv. 1 LE). Donde una violazione della legge edilizia.
3.3. Il municipio di __________ ha inflitto all'insorgente un'ammenda di fr. 300.–. L'ammontare, che non viene nemmeno esplicitamente contestato dal ricorrente, è adeguato alla fattispecie. Il manufatto è stato del resto costruito nel nucleo dove vigono norme più restrittive in materia edilizia. Inoltre l'insorgente, recidivo, ha costruito il manufatto - ancorché di portata limitata - non disponendo della licenza edilizia e non dando nemmeno seguito all'ordine di sospensione dei lavori impostogli.
Quando deve verificare l'importo di una multa inflitta in applicazione dell'art. 46 LE il Tribunale amministrativo dispone, contrariamente alla regola generale relativa al controllo dell'esercizio del potere d'apprezzamento (art. 61 PAmm), di pieno potere cognitivo, trattandosi di un procedimento penale ai sensi dell'art. 6 CEDU (RDAT II-1995 N. 19; STA inedite 18 ottobre 1996 in re ing. R. G., consid. 2.3; 10 novembre 1997 in re E. C. e P.W., consid. 3.3.).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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