AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1998.75
Data decisione, Autorità: 08.06.1998, TRAM
Incarto n. 52.98.00075
Lugano 8 giugno 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Giovanna Roggero-Will, quest'ultima in sostituzione del Giudice Raffaello Balerna, astenuto
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 24 marzo 1998 di
patrocinato dall'avv. __________
Contro
la risoluzione 4 marzo 1998 (n. 830) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 21 novembre 1997 con la quale il Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli stranieri, gli ha negato il rinnovo del permesso di dimora;
viste le risposte:
10 aprile 1998 del Consiglio di Stato,
16 aprile 1998 della Sezione degli stranieri;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a) __________, cittadino italiano, è entrato in Svizzera il 1° settembre 1970 per ricongiungersi con i genitori ivi residenti dal 1962. Ha altresì beneficiato di un permesso di domicilio, con ultimo termine di controllo fissato al 31 maggio 1988.
Con decreto d'accusa 9 marzo 1981 è stato condannato alla pena di tre giorni di detenzione e a fr. 450.– di multa per infrazione alla LCStr.
Il __________ - da una relazione con la cittadina svizzera __________ - è nato __________, andato in seguito a vivere con la madre a __________. Il 16 luglio 1983 __________, anch'essa cittadina svizzera, ha dato alla luce un altro figlio di __________, __________. Lo straniero ha riconosciuto entrambi i figli.
Il 10 febbraio 1984 la Corte delle Assise Correzionali di Lugano-Città lo ha condannato alla pena di 9 mesi di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo prova di tre anni, per reati contro il patrimonio e infrazione alla LCStr. A seguito di tale condanna, il 9 aprile 1984 l'autorità competente in materia di polizia degli stranieri lo ha ammonito secondo l'art. 16 cpv. 3 ODDS. Con decreto di accusa 15 maggio 1986 è stato condannato a 15 giorni di detenzione per ripetuto furto consumato e tentato. Il 30 gennaio 1987 è stato nuovamente ammonito.
Il 1° maggio 1988, __________ ha notificato la propria partenza per l'Italia: il permesso di domicilio a suo tempo rilasciatogli ha perduto conseguentemente di validità.
b) Nel febbraio 1990 è rientrato in Svizzera postulando, senza successo, il ripristino del citato permesso. Le competenti autorità gli hanno tuttavia rilasciato un permesso di dimora sulla base dell'art. 13 lett. f OLS. E' stato tenuto conto degli stretti legami intrattenuti con la Svizzera per la presenza dei genitori domiciliati e dei due figli cittadini elvetici, come pure della sua dichiarazione di ottemperare ai propri obblighi di mantenimento nei confronti del figlio __________ che tendeva a trascurare finanziariamente.
Con decreto di accusa 27 febbraio 1990 egli è stato condannato alla pena di 2 mesi di detenzione per ripetuta appropriazione indebita. Il 28 febbraio 1991 è stato arrestato per trascuranza dei doveri di assistenza famigliare, facendosi nuovamente ammonire il 24 aprile 1991 con l'avvertenza che in caso di recidiva o di comportamento scorretto sarebbe stata pronunciata l'espulsione dalla Svizzera.
Con decisione 19 novembre 1992, confermata dal Consiglio di Stato il 23 giugno 1993, la Sezione degli stranieri del Dipartimento delle istituzioni ha respinto la domanda di __________ volta al rinnovo del permesso di dimora. Benché fossero adempiuti i requisiti dell'espulsione (art. 10 cpv. 1 lett. b e d LDDS), l'autorità di ricorso si è limitata a non rinnovargli il permesso in considerazione degli stretti legami intrattenuti con il nostro Paese. Lo straniero ha quindi lasciato il territorio elvetico il 22 luglio 1993 per trasferirsi in Italia.
c) Il 20 maggio 1994 il ricorrente è stato condannato alla pena di 15 giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, e al pagamento di fr. 8'778.20 all'Ufficio cantonale dell'assistenza sociale (UCAS) per trascuranza degli obblighi di mantenimento nei confronti del figlio __________.
Il 5 ottobre 1994, __________ è diventato padre di __________, nata dalla relazione con la cittadina italiana __________ titolare di un permesso di domicilio. Il 26 aprile 1995 i genitori si sono sposati a __________.
Con decreto d'accusa 23 febbraio 1996 è stato ritenuto ancora colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento nei confronti del figlio __________ e di soggiorno illegale presso __________ (luglio 1994-aprile 1995) ed è stato condannato alla pena di 30 giorni di detenzione da dedurre il carcere preventivo sofferto, pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni e parzialmente aggiuntiva a quella del 20 maggio 1994. Il ricorrente è stato inoltre condannato a versare all'UCAS di fr. 11'302.25 a titolo di risarcimento.
d) Entrato in Svizzera il 2 giugno 1996, il 12 giugno successivo __________ ha chiesto il rilascio di un permesso di dimora per ricongiungimento familiare. Nell'attesa della decisione, egli ha beneficiato di permessini per svolgere l'attività lavorativa quale consulente di vendita presso la __________ a __________.
Con scritto del 23 dicembre 1996 l'interessato ha dichiarato alla Sezione degli stranieri che in caso di ottenimento del permesso postulato, egli avrebbe versato i contributi alimentari al figlio __________ e rimborsato quanto percepito dallo stesso UCAS, nonché rispettato l'ordinamento, gli usi e i costumi elvetici. Prendeva dunque atto che il permesso gli veniva rilasciato in ragione del posto di lavoro, del suo impegno nei confronti del figlio e che gli veniva concessa un'ultima possibilità di risiedere in Svizzera se non avesse creato problemi alle autorità. Il 31 gennaio 1997, a seguito di tali dichiarazioni, gli è stato rilasciato un permesso di dimora, con effetto retroattivo dal 2 giugno 1997 e con scadenza al 1° giugno 1997 per lavorare alle dipendenze della __________.
B. Il 21 novembre 1997 la Sezione degli stranieri ha respinto l'istanza presentata il 2 giugno 1997 da __________ tendente al rinnovo del suo permesso di dimora.
Secondo l'autorità cantonale, il richiedente aveva ottenuto il citato permesso a scopo di lavoro a precise condizioni. Dato che non ha onorato l'impegno assunto, in particolare la questione inerente all'attività lucrativa, il permesso non poteva essere rinnovato.
C. Adito il 17 dicembre 1997 da __________, il Consiglio di Stato ne ha respinto il gravame il 4 marzo 1998.
Il Governo cantonale, dopo aver evidenziato i suoi precedenti penali e il mancato adempimento delle condizioni a cui sottostava il suo permesso di dimora, ha concluso che il ricorrente avrebbe violato l'ordine pubblico. Egli soddisferebbe pertanto i requisiti per l'espulsione a causa della sua incapacità di adattarsi all'ordinamento giuridico elvetico e per non far fronte ai suoi obblighi di mantenimento verso il figlio __________, da tempo a carico dell'assistenza pubblica. Dopo aver accertato che un suo trasferimento e reinserimento in Italia sarebbe proponibile e ragionevolmente esigibile anche per moglie e figlia, l'Esecutivo cantonale ha considerato la misura adottata dall'autorità di prima istanza legittima, adeguata alle circostanze e ossequiosa del principio della proporzionalità.
Il 10 marzo 1998 la Sezione degli stranieri, vista la risoluzione governativa del 4 marzo 1998, ha dunque fissato a __________ un ultimo termine scadente il 15 aprile 1998 per lasciare il territorio cantonale.
D. Contro la predetta pronuncia governativa, __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento e postulando il rinnovo del permesso di dimora.
In estrema sintesi, il ricorrente censura diverse violazioni procedurali. Sostiene nel merito di aver rispettato le condizioni a cui era sottoposto il suo permesso e di non aver violato l'ordine pubblico. Invoca anche la protezione dell'art. 8 CEDU. Conclude ritenendo la decisione arbitraria, sproporzionata e carente sul piano di un'attenta ponderazione degli interessi in presenza.
Con istanza pedissequa al gravame, chiede che a quest'ultimo sia conferito effetto sospensivo.
E. All'accoglimento del ricorso si oppone la Sezione degli stranieri, adducendo delle argomentazioni di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Anche il Consiglio di Stato propone la reiezione del gravame, riconfermandosi nelle motivazioni poste a fondamento della decisione.
Considerato, in diritto
1.2. Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce alcun diritto. L'art. 4 LDDS stabilisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio. Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso solo laddove tale pretesa si fonda su di una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a, 388 consid. 1a con rinvii). Nel caso specifico entrano in linea di conto, a questo riguardo, gli art. 17 cpv. 2 LDDS e 8 CEDU.
1.3. L'art. 17 cpv. 2 LDDS prevede che lo straniero sposato con una persona in possesso del permesso di domicilio ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora fintanto che i coniugi vivono insieme. Sposato dal 1995 con una cittadina italiana residente in Svizzera sin dalla nascita e titolare di un permesso di domicilio, il ricorrente ha - in linea di principio - il diritto di ottenere il rinnovo del permesso di dimora, dal momento che non è contestato che vive con la moglie. Il quesito a sapere se esista un motivo di espulsione e se, di conseguenza, il permesso possa essergli rifiutato attiene al merito (DTF 118 Ib 151; RDAT-I 1994 n. 55). Assodato che per le ragioni dianzi esposte la fattispecie potrebbe essere dedotta in giudizio innanzi al Tribunale federale mediante un ricorso di diritto amministrativo, la competenza di questo Tribunale è quindi data.
1.4. Il ricorrente si richiama anche all'art. 8 CEDU. Lo straniero può, a seconda delle circostanze, prevalersi del diritto al rispetto della vita privata e familiare garantito da tale norma per opporsi all'eventuale separazione della famiglia e ottenere il rinnovo del permesso di dimora. Affinché l'art. 8 CEDU sia applicabile, occorre tuttavia che tra lo straniero che domanda un permesso di dimora e la persona della sua famiglia che beneficia del diritto di risiedere in Svizzera (cittadino svizzero o straniero titolare di un permesso di domicilio) esista una relazione stretta, intatta, che sia effettivamente vissuta (DTF 122 II 5 consid. 1e; 118 Ib 152 consid. 4), ciò che è il caso concreto almeno con la moglie e la figlia __________: anche al riguardo il ricorso è pertanto ricevibile.
1.5. Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine. Per i motivi che saranno meglio precisati in appresso il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza procedere all'assunzione delle prove notificate dal ricorrente; le testimonianze offerte non appaiono infatti idonee a procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi affidabili e di rilievo per il giudizio (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Il ricorrente si duole innanzitutto perché il Consiglio di Stato non gli ha intimato, per conoscenza, la duplica presentata dalla Sezione degli stranieri il 2 febbraio 1998. Egli ritiene altresì che una norma essenziale di procedura sarebbe stata violata per aver dovuto pure redigere il gravame senza aver preso conoscenza delle ultime motivazioni del dipartimento. Orbene, la duplica si limita ad affermare che "La replica non presenta elementi atti a confutare i considerandi della decisione impugnata e del dettagliato preavviso. Appare evidente che il ricorrente non fa che tentare di giustificare la venuta meno delle condizioni del permesso. Essendo queste venute meno (art. 10 ODDS; art. 5 LDDS), anche il permesso viene a decadere, come già risaputo". Ne risulta quindi che il dipartimento non apporta nuove motivazioni a suffragio della propria decisione. Ne consegue che i diritti del ricorrente non hanno subìto pregiudizio dalla mancata intimazione della duplica.
3.1. L'insorgente rimprovera al Consiglio di Stato di aver ignorato la sua richiesta di essere interrogato e di sentire il suo patrocinatore, sua moglie, __________ e __________ che avrebbero potuto confermare, nell'ambito della ponderazione degli interessi contrapposti, la delicata situazione del figlio __________ il quale - a suo dire - con grande probabilità gli sarà affidato perché ben integrato nella sua famiglia. Sostiene pure che __________ doveva essere sentito per farsi confermare di non aver mai percepito alcun salario presso la __________ e di averne sollecitato in seguito il versamento con l'avvertenza che in caso contrario egli si sarebbe ritenuto libero da ogni impegno.
Le censure del ricorrente, che in sostanza si duole di una violazione del diritto di essere sentito, si rivelano infondate.
3.2. La natura ed i limiti del diritto di essere sentito sono determinati innanzi tutto dalla normativa procedurale cantonale. Se questa risulta insufficiente, valgono le garanzie minime dedotte dagli art. 4 Cost. e 6 CEDU, norme che assicurano all'interessato il diritto di esprimersi su tutti i punti essenziali di un procedimento prima che sia emanata una decisione e che gli garantiscono anche il diritto di partecipare all'assunzione delle prove, di conoscere i risultati delle stesse, di determinarsi a riguardo e di avanzare offerte di prova (DTF 120 Ib 379, 118 Ia 17; STF 7 giugno 1996 in re M.). La procedura amministrativa cantonale è retta dal principio inquisitorio (cfr. art. 18 cpv. 1 PAmm). In virtù di questo principio l'autorità amministrativa deve accertare d'ufficio gli elementi suscettibili di determinare la decisione ed assumere di sua iniziativa le prove necessarie confrontando accuratamente i contrapposti interessi (DTF 104 Ia 212), senza essere peraltro vincolata dalle domande delle parti. In quest'ambito, all'autorità spetta la facoltà di procedere al cosiddetto apprezzamento anticipato delle prove, rinunciando a quelle offerte dalle parti la cui assunzione non condurrebbe verosimilmente ad alcun nuovo chiarimento rilevante per il giudizio (DTF 109 II 398, 106 Ia 162, 104 V 210; Rep. 1980 p. 7; Borghi, GAT, N. 364). In base alla valutazione anticipata delle prove esibite l'autorità amministrativa può quindi rifiutarsi di assumere quelle considerate ininfluenti, ma deve darne ragione nel proprio giudizio (RDAT II-1994 N. 50, 1990 N. 43).
3.3. In esito all'apprezzamento anticipato delle prove offerte il Governo cantonale ha ritenuto che le chieste audizioni testimoniali non fossero indispensabili, poiché "non appaiono infatti atte a procurare a questo Consiglio la conoscenza di ulteriori elementi ai fini del giudizio (...:) la documentazione allegata risulta essere sufficiente per la congrua determinazione dei risvolti della controversa discussione". Siffatta motivazione basta a giustificare la mancata audizione dei testi notificati, atteso che i documenti acquisiti all'incarto - segnatamente gli scritti di __________, tutrice e curatrice di __________ presso il municipio di __________, e di __________, capostruttura di __________, nonché l'allegato prodotto dalla Delegazione tutoria di __________ - consentono effettivamente di farsi un'idea più che precisa circa la situazione esistente con il figlio. D'altra parte a nulla sarebbe giovato farsi confermare dai testi la persistenza della conflittualità dei genitori e delle difficoltà del figlio, poiché tali elementi - tenuto conto della ponderazione degli interessi in gioco, come si vedrà in seguito - non avrebbero comunque dimostrato l'interesse predominante per il ricorrente al rinnovo del suo permesso dettato da tale relazione. Né sarebbe tornata utile la deposizione relativa al rapporto lavorativo non remunerato nonostante vari solleciti, come pure il riscontro delle divergenze interne che vi regnavano. Simile testimonianza non avrebbe potuto influire sul giudizio, siccome anch'essa non rilevante ai fini del rinnovo del permesso sollecitato.
Questo Tribunale rinuncia a sentire i testi indicati - come pure la segretaria della __________ __________ ancora notificata nel gravame in rassegna - per le stesse ragioni. Rinuncia pure a sentire __________ della __________, il quale avrebbe offerto - tra l'altro soltanto quando era pendente il ricorso davanti al Consiglio di Stato - un lavoro al ricorrente non appena al beneficio del permesso postulato. A tale proposito, non va dimenticato che la libera decisione delle autorità circa la concessione della dimora non può essere pregiudicata dalla conclusione di un contratto di lavoro (art. 8 cpv. 2 ODDS).
4.2. Il diritto al rispetto della vita privata e famigliare di cui all'art. 8 CEDU non è assoluto. Un'ingerenza nell'esercizio di tale diritto è ammissibile giusta l'art. 8 n. 2 CEDU "in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui". In questo contesto, va effettuata una ponderazione di tutti gli interessi pubblici e privati in gioco. In particolare, va esaminato se si può esigere dai familiari aventi il diritto di risiedere in Svizzera che lascino il nostro paese per seguire la straniero al quale è stato rifiutato un permesso di dimora. La facoltà di esigere la partenza della famiglia di uno straniero dev'essere ammessa tanto più facilmente che la presenza in Svizzera di costui, a causa del suo comportamento, risulta indesiderabile. Va nondimeno precisato che il solo fatto che non si possa pretendere dai membri della famiglia che lascino la Svizzera non costituisce, di per sé, un motivo sufficiente per accogliere il ricorso (DTF 122 II 5 consid. 2; 120 Ib 130 consid. 4a).
5.1. Nel caso specifico il ricorrente ha ripetutamente interessato i servizi di polizia, nonché le autorità amministrative e giudiziarie. Con decreto d'accusa 9 marzo 1981 è stato condannato alla pena di tre giorni di detenzione e a fr. 450.– di multa per infrazione alla LCStr. Il 10 febbraio 1984 la Corte delle Assise Correzionali di __________ lo ha condannato alla pena di 9 mesi di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo prova di tre anni, siccome colpevole di ripetuta circolazione senza licenza di condurre, ripetuta circolazione senza licenza di circolazione e senza assicurazione RC, ripetuto furto, truffa, consumata e tentata e ripetuto furto. E' stato pure sottoposto a patronato penale. A seguito di tale condanna, il 9 aprile 1984 l'allora Dipartimento di Polizia lo ha ammonito ai sensi dell'art. 16 cpv. 3 ODDS, richiamando la sua attenzione sulla possibilità di futuri provvedimenti amministrativi. Con decreto di accusa 15 maggio 1986 è stato nuovamente condannato, questa volta alla pena di 15 giorni di detenzione per ripetuto furto consumato e tentato, con il periodo di prova del 9 aprile 1984 prolungato di due anni. Il 30 gennaio 1987 è stato ancora ammonito dall'autorità amministrativa competente. Nonostante ciò, con decreto di accusa 27 febbraio 1990 è stato ancora condannato, questa volta alla pena di 2 mesi di detenzione per ripetuta appropriazione indebita. Il 28 febbraio 1991 è stato arrestato per trascuranza dei doveri di assistenza famigliare ed è stato, il 24 aprile 1991 per la terza e ultima volta, ammonito con l'avvertenza che in caso di recidiva o di comportamento scorretto sarebbe stata pronunciata l'espulsione dalla Svizzera. Il 20 maggio 1994 è stato nuovamente condannato con decreto d'accusa alla pena di 15 giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, e al pagamento di fr. 8'778.20 all'UCAS a titolo di trascuranza degli obblighi di mantenimento nei confronti del figlio __________. Poco importa del resto se il ricorrente sostiene che le condanne subite fino al 1994 sarebbero tutte di lieve entità. A tale proposito va rilevato che nel contesto dei precedenti penali si riscontrano diverse condanne per reati contro il patrimonio, varie infrazioni alla LCStr. Inoltre è stato condannato più volte per trascuranza agli obblighi alimentari. Dal settembre 1991 il figlio __________, sotto l'autorità parentale della madre, ma residente presso la __________ per curatela educativa, si è visto costretto a richiedere gli anticipi alimentari all'UCAS. Con decreto d'accusa 23 febbraio 1996 l'interessato è stato ritenuto ancora colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento nei confronti di __________ e di soggiorno illegale presso __________ (luglio 1994-aprile 1995) ed è stato condannato alla pena di 30 giorni di detenzione da dedurre il carcere preventivo sofferto (dal 26 maggio al 2 giugno 1995), sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, pena parzialmente aggiuntiva a quella del 20 maggio 1994, e al versamento all'UCAS di fr. 11'302.25 a titolo di risarcimento. Non vi è comunque stata la revoca della sospensione condizionale della pena di 15 giorni di detenzione decretata il 20 maggio 1994, l'autorità prolungandone tuttavia il periodo di prova di 2 anni. Dal mese di agosto 1996 egli non provvede a rimborsare quanto anticipato, e ha continuato a non pagare integralmente gli alimenti a favore dello stesso. Ora, il debito con lo Stato si è notevolmente incrementato raggiungendo l'importo di fr. 38'609.20 (v. scritto UCAS 18 febbraio 1998), tanto che l'ufficio preposto ha avviato le procedure esecutive di recupero d'incasso presso il ricorrente sfociate in attestati di carenza beni. Inoltre, presso l'UE di Lugano risultano per il periodo 1984-1997 ben 67 attestati di carenza beni per un importo di fr. 131'348.– e 18 precetti esecutivi per fr. 46'253.– (v. Rapporto di esecuzione Polizia cantonale 7 settembre 1997). L'insorgente nel suo memoriale ricorsuale non nega l'esistenza di tali procedure esecutive, limitandosi ad asserire in sostanza che un suo allontanamento dalla Svizzera non sarebbe di interesse per i suoi creditori. Sennonché egli dimentica che il diniego di un permesso in materia di diritto degli stranieri non dipende dall'interesse o meno dei creditori dell'istante. Inoltre il 12 maggio 1997 egli si è trasferito con la famiglia a __________ dopo aver soggiornato in un apparthotel a __________ accumulando ulteriori debiti per fr. 1'131.60 e facendosi trattenere i documenti per garanzia del pagamento della pigione (v. lettera __________ 9 maggio 1997). Dalla richiesta atti del Municipio di __________ al controllo abitanti di __________ risulta che la famiglia __________ - la quale ha stipulato un contratto di locazione il 1° maggio 1997 per un appartamento situato in quel comune - al 6 giugno 1997 non si era ancora registrata malgrado ripetuti richiami.
5.2. Stante quanto precede, con il suo comportamento il ricorrente ha sempre dimostrato scarsa considerazione dell'ordinamento giuridico, nonché degli usi e costumi del paese che lo ospita. Con la sua condotta in generale e con i suoi atti l'insorgente non vuole o non è capace di adattarsi all'ordinamento vigente in Svizzera, contravvenendo in modo reiterato alle disposizioni di legge e alle decisioni dell'autorità (16 cpv. 2 ODDS). Dalle circostanze summenzionate, e contrariamente a quanto egli ritiene, risulta con tutta evidenza che ha pure lasciato - e continua tuttora a lasciare - che il figlio __________ cadesse in modo continuo e rilevante a carico dell'assistenza pubblica. Pertanto egli non solo ha violato l'ordine pubblico, ma adempie pure i requisiti per l'espulsione (art. 10 cpv. 1 lett. b/d LDDS). Va pure osservato che il ricorrente nel febbraio 1990 ha potuto beneficiare di un permesso di dimora, ritenuto che aveva stretti legami con il nostro Paese, ma solo dopo la dichiarazione sia di comportarsi in modo irreprensibile sia di ottemperare ai propri obblighi di mantenimento nei confronti di __________. Orbene, la decisione del Consiglio di Stato del il 23 giugno 1993 contemplava già l'adempimento dei requisiti dell'espulsione e il mancato rispetto delle condizioni imposte in precedenza. L'autorità di ricorso si limitò però a non rinnovargli il permesso in considerazione degli stretti legami intrattenuti con il nostro Paese. Nel 1996 l'autorità di polizia degli stranieri, a seguito dei precedenti provvedimenti adottati nei suoi confronti, gli ha comunque dato un'ultima possibilità rilasciandogli un permesso di dimora sotto tassative condizioni che sono state in seguito - come si vedrà in appresso - disattese.
Ne risulta pertanto che i diritti di cui all'art. 17 cpv. 2 LDDS si sono estinti a seguito della violazione dell'ordine pubblico.
6.1. Il permesso di dimora, che è sempre di durata limitata, può essere condizionale (art. 5 cpv. 1 LDDS). Gli impegni assunti dallo straniero nel corso della procedura d'autorizzazione e le dichiarazioni da lui fatte, segnatamente in merito allo scopo della dimora, si considerano come condizioni impostegli dall'autorità (art. 10 cpv. 3 ODDS). Tale permesso può essere revocato quando non venga adempiuta una condizione imposta all'atto della concessione del permesso o quando la condotta dello straniero dia motivo a gravi lagnanze (art. 9 cpv. 2 lett. b LDDS). Perde per contro validità, tra l'altro, alla sua scadenza quando non sia stato prorogato (art. 9 cpv. 1 lett. a LDDS).
6.2. Rientrato in Svizzera il 2 giugno 1996, l'insorgente ha provveduto a richiedere il rilascio di un permesso di dimora. Il 28 giugno seguente ha iniziato l'attività di consulente venditore presso la __________ a __________. In attesa della decisione, gli è stato rilasciato un permessino valevole fino al 27 settembre 1996. Il 25 settembre 1996 rispettivamente 13 gennaio 1997 ha ottenuto altri permessini valevoli per lavorare sempre presso tale ditta. Egli ha inoltre dichiarato e sottoscritto il 23 dicembre 1996 che
"- in caso di ottenimento del permesso verserò regolarmente, a partire dal mese di gennaio 1997, gli alimenti correnti a favore di mio figlio __________, nonché l'importo di fr. 100.– mensili a valere quale rimborso degli arretrati maturati al 31 dicembre 96 e meglio come all'allegata dichiarazione ritenuto che quest'ultimo importo verrà adeguato in caso di affidamento di __________ e di conseguente decadenza dell'obbligo di versamento degli alimenti.
mi impegno a rispettare l'ordinamento, gli usi e costumi elvetici.
prendo atto che il permesso viene rilasciato in ragione del posto di lavoro, del mio impegno nei confronti di __________ e che mi viene concessa un'ultima possibilità di risiedere in Svizzera senza creare problemi all'autorità". A seguito di tali dichiarazioni, Il 31 gennaio 1997 ha infine ottenuto il permesso di dimora. Orbene, esso era valido fino al 1° giugno 1997. Dato che la decisione impugnata si riferisce al successivo rinnovo, ne consegue che l'art. 9 cpv. 2 lett. b LDDS relativo alla revoca è inapplicabile in specie. Tuttavia il rispetto delle condizioni a cui il permesso era precedentemente sottoposto sono di rilievo per un suo rinnovo. A tale proposito va comunque osservato che uno straniero, indipendentemente dal motivo che ha portato al rilascio del primo permesso, deve tener conto dell'eventualità che lo stesso può - per un motivo o per l'altro - anche non venir rinnovato (DTF 119 Ib 95). Come correttamente considerato dall'autorità inferiore e come accertato in precedenza (consid. 5), la continua violazione dell'ordine pubblico da parte dell'insorgente impone già tale diniego. A maggior ragione dal momento che le condizioni imposte al suo permesso non sono state rispettate.
6.3. La ditta datrice di lavoro ha dichiarato che in pratica dalla data di ottenimento del permesso provvisorio si riscontrava un'attività molto limitata di lavoro, mentre dalla concessione del permesso di dimora si rilevava l'assenza totale a tutti gli effetti di qualsiasi rapporto di dipendenza. Il 25 giugno 1997 ha dunque notificato la fine del rapporto di lavoro con effetto dal 7 febbraio 1997. Interrogato dalla Polizia cantonale il 3 settembre 1997 __________ ha dichiarato, tra l'altro, di non aver "mai ricevuto un salario intiero ma solo acconti per circa 5'000.–.(...)Ho cessato di lavorare per questa ditta il 31 marzo 1997. Non ho più lavorato. Ho chiesto di beneficiare della disoccupazione non ho il diritto perché il mio datore di lavoro non mi ha licenziato ne tantomeno io mi sono licenziato. Ufficialmente sono impiegato presso questa ditta ma non vi lavoro perché non mi pagano". La sua raccomandata a mano (doc. G) alla ditta del 28 febbraio 1997 informa che "qualora entro i prossimi cinque giorni non riceverò sufficienti garanzie per il versamento degli stipendi in arretrato, mi riterrò libero dal rapporto di lavoro". Poco dopo l'ottenimento del permesso di dimora annuale, egli ha dunque cessato di fatto la propria attività lucrativa. L'insorgente adduce in sostanza che la perdita del posto di lavoro avrebbe cause esogene non dipendenti dalla sua volontà e neppure cagionate da sua colpa. Tali considerazioni - da far valere eventualmente presso i tribunali civili
D'altra parte, la sua affermazione secondo cui l'affidamento di __________ poteva evitargli facilmente di ricorrere all'assistenza, esula dalle condizioni impostegli dall'autorità. Del resto, tale ipotesi non avrebbe sicuramente permesso di evitare al ricorrente gli oneri di mantenimento.
Se ne conclude che l'insorgente ha continuato a non adempiere alle assicurazioni che ha egli stesso espressamente sottoscritto, benché fosse perfettamente conscio delle conseguenze a cui andava incontro.
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, ancora una volta egli ha dunque dimostrato di non rispettare e di non sapersi adattare all'ordinamento vigente nel Paese di accoglienza, violandone altresì l'ordine pubblico.
D'altro canto, nemmeno la relazione con il figlio svizzero __________ può essergli di soccorso. Come detto in precedenza (consid. 4.2.), il solo fatto che non si possa pretendere dai membri della famiglia che lascino la Svizzera non costituisce, di per sé, un motivo sufficiente per accogliere il ricorso (DTF 122 II 5 consid. 2; 120 Ib 130 consid. 4a). Del resto, non occorre esaminare in che misura il ricorrente sia legittimato a prevalersi della violazione dell'art. 8 CEDU nelle relazioni con __________, cittadino svizzero. In particolare non va approfondito se, come asserito, egli intrattenga con il figlio - residente attualmente a __________ - ottimi rapporti e che varie autorità comunali affermerebbero l'opportunità di un affidamento in modo stabile alle cure del padre per essere inserito in un contesto familiare normale, e se pertanto, con il figlio esista un legame stretto, intatto e effettivamente vissuto, che è protetto dalla norma invocata (cfr. DTF 115 Ib 99 consid. e). A prescindere dal fatto che non vi è nessuna decisione cresciuta in giudicato di affidamento al padre, va in effetti osservato che, comunque sia, giusta l'art. 8 n. 2 CEDU, un'ingerenza nell'esercizio del diritto al rispetto della vita privata e famigliare è ammissibile, se è prevista dalla legge e se costituisce una misura che, in una società democratica, è necessaria, in particolare, per la protezione dell'ordine pubblico e per la prevenzione dei reati (cfr. DTF 119 Ib 90 consid. 4b; 118 Ib 161 consid. d). Orbene, in concreto, il mancato rinnovo del permesso al ricorrente consegue tali fini e scaturisce da una corretta ponderazione tra l'interesse dello straniero e della sua famiglia a che egli possa continuare a risiedere in Svizzera e l'interesse pubblico contrario. Ne consegue che, anche qualora il ricorrente fosse legittimato ad invocare la disposizione citata, la censura andrebbe respinta. Del resto, se egli andrà ad abitare nella fascia di confine, potrà valicare la frontiera per rendere visita al figlio senza alcun problema di natura amministrativa.
Contrariamente a quando sostenuto dall'insorgente, la decisione impugnata è legittima, adeguata alle circostanze e rispettosa del principio della proporzionalità. Tutto ben ponderato, rifiutando di rinnovare il permesso di dimora al ricorrente, la Sezione degli stranieri non ha pertanto disatteso le disposizioni legali invocate. Difatti, la decisione censurata non procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all'autorità di polizia degli stranieri in ordine alla valutazione dell'adeguatezza della misura intrapresa (art. 4 LDDS). Ancorché severa, le decisione non appare insostenibile.
Visto l'esito del gravame la domanda di effetto sospensivo formulata dal ricorrente diviene in ogni caso priva di oggetto.
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 4, 5, 9, 11, 16, 17 cpv. 2, LDDS; 8, 10, 16 ODDS; 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 1 della Legge transitoria di applicazione dell'art. 98a della legge federale sull'organizzazione giudiziaria in materia di diritto degli stranieri del 12 marzo 1997; 3, 18, 28, 43, 46, 47, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza, __________, cittadino italiano, è tenuto a lasciare il territorio del Cantone Ticino entro il 31 luglio 1998 notificando la propria partenza al competente ufficio regionale degli stranieri.
La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 1'000.– sono a carico dell'insorgente.
Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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