AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1998.74
Data decisione, Autorità: 27.08.1998, TRAM
Incarto n. 52.98.00074
Lugano 27 agosto 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 23 marzo 1998 di
patrocinato dal dott. iur. __________
Contro
la risoluzione 4 marzo 1998 (n. 822) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 23 agosto 1996 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli stranieri, in materia di rifiuto di rilascio di un permesso di domicilio per stabilirsi a __________ (cambiamento di cantone),
viste le risposte:
26 marzo 1998 del Consiglio di Stato,
16 aprile 1998 della Sezione degli stranieri;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. __________, cittadino austriaco, è entrato in Svizzera il 1° aprile 1965. E' attualmente al beneficio di un permesso di domicilio, rilasciatogli dal Canton __________, con prossimo termine di controllo fissato al 31 ottobre 1998.
Il 26 marzo 1996 __________ è giunto nel Cantone Ticino. Il __________ si è unito in matrimonio avanti all'ufficiale dello stato civile di __________ con la cittadina svizzera __________. Dall'unione è nata __________ il __________. E' attualmente iscritto all'anno scolastico 1997/98 presso la Berufsschule Bildungszentrum a __________. Nello stesso tempo dà lezioni nell'ambito dei corsi per adulti del Dipartimento dell'istruzione e della cultura del Cantone Ticino. Svolge pure un'attività commerciale presso vari mercati artigianali in vari cantoni.
B. Il 28 marzo 1996 __________ ha chiesto alla Sezione degli stranieri il permesso di trasferire il suo domicilio in Ticino.
La domanda, preavvisata negativamente dal Comune di Capolago, è stata respinta con decisione 23 agosto 1996. Il dipartimento ha dato rilievo alle indicazioni inveritiere fornite su una presunta attività professionale presso una ditta a __________ e all'assenza di concrete garanzie finanziarie a suo favore, la sua convivente essendo tra l'altro a carico dell'assistenza pubblica.
C. Adìto da __________, il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendone il gravame il 4 marzo 1998.
L'Esecutivo cantonale ha considerato ossequiati in specie i presupposti per l'espulsione dal territorio cantonale (art. 10 cpv. 1 lett. a, b, d LDDS). Dopo attenta ponderazione degli interessi privati e pubblici in gioco, il Governo ha infine ritenuto la decisione dipartimentale legittima, adeguata alle circostanze e ossequiosa del principio della proporzionalità.
Visto l'esito del ricorso, il 9 marzo 1998 la Sezione degli stranieri ha fissato all'interessato un termine scadente il 30 aprile 1998 per lasciare il territorio cantonale.
D. Contro la predetta pronuncia governativa, __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone - previa concessione dell'effetto sospensivo - l'annullamento della decisione impugnata e postulando il rilascio di un permesso di domicilio a seguito del cambiamento di cantone.
In sostanza sottolinea di essere cresciuto in Svizzera, dove sarebbe perfettamente integrato nel tessuto sociale e dove vive la figlia, nonché di non aver più commesso reati da tempo. Dà rilievo anche al fatto di non trovarsi in una condizione economica disastrosa e di manifestare buona volontà e coerenza per essere studente e contemporaneamente lavorare. Contesta pertanto le decisioni delle autorità inferiori, ritenendole sproporzionate e non giustificate da alcun interesse pubblico preponderante.
Con istanza pedissequa al gravame, chiede di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
E. All'accoglimento del gravame si oppone la Sezione degli stranieri adducendo delle argomentazioni di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Anche il Consiglio di Stato propone la reiezione del ricorso, riconfermandosi nelle motivazioni poste a fondamento della decisione impugnata.
F. Il 27 marzo 1998 il ricorrente ha prodotto in questa sede una relazione del suo medico curante, specialista in psichiatria e psicologia, dr. __________.
Il 23 aprile seguente, ha trasmesso il verbale di udienza 1° aprile 1998 relativo al tentativo di conciliazione e alla discussione cautelare svoltesi presso la Pretura di Mendrisio-Nord nella causa di stato promossa dalla moglie nei suoi confronti.
Considerato, in diritto
1.2. Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto. L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio. Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso solo laddove tale pretesa si fonda su di una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a, 388 consid. 1a con rinvii).
1.3. L'art. 1 dell'Accordo 14 settembre 1950 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo federale austriaco concernente convenzioni complementari intese a regolare le condizioni di domicilio degli attinenti dei due Stati (RS 0.142.111.631.1) dispone che i cittadini austriaci hanno diritto, al più tardi dopo un soggiorno ininterrotto e regolare di dieci anni nella Svizzera, al permesso di domicilio previsto dall'art. 6 LDDS. Tale permesso consente loro, tra l'altro - senza limitazione di durata e senza condizioni - di soggiornare su tutto il territorio elvetico.
Va a tal proposito osservato che il giudice è legato dall'accordo citato concluso dal Consiglio federale, e ciò indipendentemente dal quesito a sapere se tale trattato doveva o meno venir approvato dall'Assemblea federale (cfr. DTF 120 Ib 365-366 consid. 2c).
Nella fattispecie, __________ è titolare di un permesso di domicilio rilasciatogli dal Canton __________. Conformemente all'art. 1 dell'Accordo citato ha pertanto diritto, in principio, all'ottenimento di un permesso di domicilio del Cantone Ticino.
1.4. Il gravame è tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm). L'indicazione da parte dell'insorgente di ricezione, il venerdì 6 marzo 1998, della risoluzione impugnata è erroneo ed è dovuto verosimilmente ad un errore di redazione. Dall'indagine svolta dal Tribunale presso il Servizio dei ricorsi risulta in effetti che la data indicata corrisponde all'intimazione. Il gravame è quindi stato ricevuto dal precedente patrocinatore il lunedì 9 marzo seguente.
Presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), il gravame è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2.2. Giusta l'art. 9 cpv. 3 lett. b LDDS, il permesso di domicilio si estingue in seguito ad espulsione o a rimpatrio. La giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che, per l'adempimento di tale premessa, non è necessario che i citati provvedimenti siano effettivamente pronunciati: è sufficiente che vengano soddisfatte le condizioni indispensabili alla loro emanazione, le quali sono fissate agli art. 10 cpv. 1 e 11 cpv. 3 LDDS (cfr. DTF 105 Ib 234 pag. 236).
L'espulsione può essere pronunciata quando lo straniero è stato punito dall'autorità giudiziaria per un crimine o un delitto (art. 10 cpv. 1 lett. a LDDS), quando la sua condotta in generale e i suoi atti permettano di concludere che egli non vuole o non è capace di adattarsi all'ordinamento vigente nel Paese che lo ospita (art. 10 cpv. 1 lett. b LDDS) e quando egli stesso o una persona a cui deve provvedere cada in modo continuo e rilevante a carico dell'assistenza pubblica (art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS). Se si verificano più cause di espulsione, di cui nessuna però autorizza singolarmente tale misura in conformità del principio della proporzionalità, bisogna procedere ad un apprezzamento generale. A seconda dei fatti che emergono dalle diverse cause di espulsione, tale apprezzamento può portare a ritenere che la misura è tutto sommato adeguata (cfr. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF 53/1997 308).
Va infine osservato che esiste un motivo di espulsione ai sensi dell'art. 9 cpv. 3 lett. b LDDS solo se le circostanze giustificano l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e non semplicemente da un singolo Cantone: è di conseguenza irrilevante sapere se egli può tornare nel Cantone da cui proviene (DTF 105 Ib 236; RDAT 1993 II n. 54). Nel valutare l'adeguatezza dell'espulsione, l'autorità deve quindi paragonare la situazione dell'interessato nel Cantone in cui questi intende trasferirsi con quella che sussisterebbe nell'eventualità di un suo allontanamento dalla Svizzera.
2.3. In linea di principio, la legalità dell'espulsione va esaminata in base alle circostanze esistenti al momento dell'emanazione della sentenza di ultima istanza (DTF 114 Ib 4 consid. 3b). Nondimeno, se un'espulsione è giustificata dalla situazione esistente al momento in cui è stata ordinata, essa può essere annullata solo nel caso che intervengano fatti nuovi di particolare importanza. Al riguardo non basta comunque che tra l'emanazione della decisione dell’autorità di polizia degli stranieri e quella delle istanze di ricorso l’insorgente si sia comportato in modo ineccepibile. Diversamente gli si offrirebbe la possibilità di modificare a suo favore i fatti determinanti già attraverso la semplice impugnazione del provvedimento di espulsione.
26.1.1979 sentenza del Jugendgericht Unterrheintal (SG) con la quale è stato ordinato il collocamento in una casa di educazione al lavoro. Reati commessi: furto esercitato a titolo di mestiere ripetuto e continuato, ripetuto danneggiamento, mancato furto d'uso ripetuto e continuato, abuso di targhe, ripetuto consumo di sostanze stupefacenti;
29.12.1979 sentenza della Jugendstaatsanwaltschaft del Canton __________ con cui è stata ordinata la misura dell'internamento per 4 settimane per i titoli di furto per mestiere, danneggiamento, violazione di domicilio, furto d'uso;
16.1.1981 sentenza del Bezirksgericht Unterrheintal di condanna a 15 mesi di detenzione per i titoli di furto perpetrato a titolo di mestiere e in banda, truffa, danneggiamento, violazione di domicilio, ripetuto furto d'uso, furto e abuso di targhe, ripetuta circolazione senza licenza di condurre, ripetuta infrazione alla LStup;
8.11.1984 sentenza dell'Obergericht del Cantone __________ di condanna alla pena di 3 anni di detenzione e alla multa di fr. 900.– per furto perpetrato a titolo di mestiere e in banca consumato e tentato, ripetuto danneggiamento, ripetuta violazione di domicilio, ripetuta ricettazione, falsità in certificati, ripetuta e continuata infrazione alla LStup, ripetuto furto d'uso, ripetuta circolazione con veicolo rubato, ripetuto furto e uso indebito di targhe consumato e mancato, contraffazione e uso indebito di targhe, ripetuta e continuata circolazione senza licenza di condurre, ripetuta circolazione senza copertura assicurativa, mancata padronanza del veicolo e infrazione alle norme della velocità, ripetuto furto d'uso;
18.12.1984 multa di fr. 100.– emanata dal Bezirksamt di Bremgarten per infrazione alla Legge federale sugli esplosivi;
5.11.1986 condanna a 14 mesi di detenzione emanata dal Bezirksgericht Baden per ripetuto furto per mestiere, ripetuto e continuato danneggiamento, ripetuta e continuata violazione di domicilio, appropriazione indebita, furto d'uso, continuata circolazione senza licenza di condurre, ripetuta e continuata infrazione alla LStup;
11.12.1987 condanna a 8 mesi di detenzione prolata dal Bezirksgericht di __________ per i ripetuti titoli di furto consumato e tentato, ripetuto danneggiamento, ripetuta violazione di domicilio, sottrazione di una cosa mobile, continuata falsità in certificati, ripetuta e continuata infrazione alla LStup, detenzione illegale di armi;
1.12.1989 condanna a 22 mesi di detenzione sospesa con la misura del trattamento ambulatoriale proferita dal Bezirksgericht di __________ per i titoli di furto, ripetuta appropriazione indebita, ricettazione, danneggiamento, truffa, continuata falsità in documenti, ripetuta e continuata circolazione senza licenza di condurre, ripetuta e continuata infrazione alla LStup;
23.4.1991 risoluzione della Direktion der Polizei des Kantons __________, con la quale viene minacciata l'espulsione amministrativa a dipendenza dei summenzionati reati;
3.2.1995 condanna a 30 mesi di detenzione sospesa con la misura del collocamento in una casa di cura ai sensi dell'art. 44 n.1 cpv. 1 del CP emanata dal Beziksgericht di __________ per i ripetuti titoli di furto e tentato furto, danneggiamento, violazione di domicilio, infrazione alla LStup, furto d'uso, nonché per violazione grave della LCStr;
16.2.1996 sostituzione della precitata misura di collocamento con quella del trattamento ambulatoriale ai sensi dell'art. 44 n.1 cpv. 1 CP e conferma della sospensione della pena di 30 mesi di detenzione di cui sopra, emanata dal Bezirksgericht di __________;
9.6.1997 condanna alla multa di fr. 200.– per infrazione alla LStup prolata con decreto d'accusa dal Procuratore pubblico del Cantone Ticino.
Nel contesto dei precedenti penali, non contestati dall'insorgente, si rilevano diverse condanne per reati contro il patrimonio, la libertà personale, per falsità in atti, come pure infrazioni alla LCStr, LStup, alla Legge federale sugli esplosivi oltre a detenzione illegale di armi.
3.2. Occorre osservare che l'autorità competente in materia di polizia degli stranieri persegue uno scopo differente di quello dell'autorità penale. Nel determinare se pronunciare o meno l'espulsione di un condannato straniero giusta l'art. 55 CP oppure di pronunciarla accordando la sospensione condizionale, il giudice penale terrà conto, anzitutto, del reinserimento sociale dell'interessato; per l'autorità amministrativa è invece determinante il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblici. Ne deriva che l'apprezzamento effettuato dall'autorità di polizia degli stranieri può avere, nei confronti dello straniero, ripercussioni più rigorose di quello dell'autorità penale (DTF 120 Ib 132 consid. 5b; 114 Ib 4 consid. 3a).
3.3. Le infrazioni commesse dal ricorrente sono gravi. Alcune sono state commesse in situazione di recidiva e con aggravanti specifiche (v. consid. 3.1.). I reati hanno portato a varie condanne per complessivi 10 anni di detenzione, di cui 6 effettivi, benché ne abbia espiati in totale 4. Va a tal proposito osservato che nel 1979 fu già collocato in una casa di educazione al lavoro e in seguito internato; nel 1989 e 1996 fu oggetto di un trattamento ambulatoriale. Ebbene l'interessato non si è potuto trattenere dal compiere ancora altri reati intercalati dalle citate misure, le quali non hanno permesso di raggiungere l'effetto sperato. Invano il ricorrente adduce che dall'ultimo trattamento non avrebbe più interessato le autorità con infrazioni gravi. Benché tenti di minimizzare la condanna alla multa di fr. 200.– sostenendo la coltivazione "per gioco" delle piantine di cannabis sul terrazzo di casa senza un contenuto sufficiente da rientrare nella casistica dell'infrazione alla LStup, la contravvenzione ha una certa rilevanza in questo contesto in quanto denota le sue attuali e persistenti difficoltà dall'estraniarsi definitivamente dal mondo delle sostanze stupefacenti. A tale proposito va osservato che il suo medico curante, che conosce l'interessato dall'aprile 1996 inviatogli dal servizio sociale del Dipartimento di giustizia del Canton __________, non nega che per quanto riguarda l'abuso di stupefacenti da allora si siano verificate brevi ricadute (v. scritto dr. med. __________ 23 marzo 1998).
Con il suo comportamento, l'interessato ha dunque dimostrato di non riuscire ad integrarsi alla realtà elvetica, tanto da adempiere i requisiti per l'espulsione e non solo della lett. a dell'art. 10 cpv. 1 LDDS per i numerosi delitti commessi. Difatti, l'art. 16 cpv. 2 ODDS dispone che l'espulsione può sembrare giustificata conformemente all'art. 10 cpv. 1 lett. b LDDS segnatamente quando lo straniero contravviene gravemente o reiteratamente alle disposizioni di legge o alle decisioni dell'autorità.
Dalle circostanze summenzionate, risulta pertanto che i requisiti di cui all'art. 10 cpv. 1 lett. a, b per pronunciare l'espulsione sono adempiuti.
4.2. In concreto, dagli atti risulta che alla famiglia __________, a partire dall'ottobre 1997 al gennaio 1998, è stata accordata una prestazione assistenziale di fr. 1350.– mensili integrativa all'indennità di disoccupazione e in attesa della decisione sugli assegni di famiglia, oltre a una prestazione di urgenza di fr. 200.– per sostentamento per il mese di ottobre 1997. Per il mese di febbraio 1998 è stata accordata un'ulteriore prestazione di fr. 890.–. (v. scritti 7 novembre e 30 dicembre 1997, 27 gennaio 1998 dell'UCAS ai coniugi __________).
Ora da tali - scarne -risultanze ci si può invero chiedere se il ricorrente, o le persone a cui deve provvedere, cada effettivamente in modo continuo e rilevante a carico dell'assistenza pubblica. Dato che i requisiti per l'espulsione sono già ossequiati in virtù delle lett. a/b art. 10 cpv. 1 LDDS, il quesito può tuttavia rimanere aperto.
Di principio, lo straniero che ha commesso un reato e che ha trascorso tutta la sua vita in Svizzera ha un eminente interesse ad essere risocializzato nel nostro paese (DTF 4.5.90 in re B. non pubblicata). Tale principio è stato riconosciuto anche in due sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, concernenti l'applicazione dell'art. 8 CEDU (RS 0.101). In entrambi i casi è stato ritenuto che l'espulsione dell'interessato non costituiva una misura necessaria alla salvaguardia dell’ordine pubblico (RDAT 1993 II n. 54; STF 12.5.93 in re P. non pubblicata). Inoltre, più lo straniero ha risieduto a lungo in Svizzera, più le esigenze per l'espulsione saranno rigorose (DTF 122 II 433 consid. 2c). Se un'espulsione, nonostante la sua legale fondatezza conformemente all'art. 10 cpv. 1 lett. a o b LDDS non appare opportuna in considerazione delle circostanze, lo straniero sarà minacciato di espulsione. La minaccia sarà notificata sotto forma di decisione scritta e motivata, che preciserà quanto le autorità si attendono dallo straniero (art. 16 cpv. 3 ODDS).
6.1. Come correttamente rilevato dall'Esecutivo cantonale, il comportamento dell'insorgente in Svizzera non è stato esemplare. A partire dalla sua adolescenza, egli si è reso colpevole di numerose infrazioni di diversa entità, le cui condanne si sommano in complessivi dieci anni di detenzione, di cui sei effettivi, con quattro espiati. La gravità del comportamento del ricorrente è pure contrassegnata dal suo reiterare a delinquere. Invano l'insorgente minimizza i reati adducendo che si collocano nell'arco di tempo tra il 1979 e il 1995 a seguito della dipendenza da stupefacenti, a suo dire oramai superata, e di aver tagliato i ponti con il passato trasferendosi in Ticino per allontanarsi dalla scena della droga della Svizzera interna. Il rischio di recidiva non è trascurabile, dal momento che l'interessato ha dimostrato di non riuscire a condurre un'esistenza onesta: le varie condanne a suo carico e l'ammonimento della polizia degli stranieri del Canton __________ non lo hanno trattenuto dal commettere nuove infrazioni. Inoltre tra l'agosto 1996 e il marzo 1998 l'insorgente era in attesa della decisione governativa ed era quindi nel suo interesse evitare comportamenti suscettibili di pregiudicare la sua richiesta di cambiamento di cantone. Nonostante ciò egli ha commesso una nuova infrazione alla LStup in correità con la moglie (v. Decreto d'accusa 9 giugno 1997). La contravvenzione non permette di escludere il suo definitivo allontanamento dal mondo della droga. A tale proposito, non può essergli di soccorso il fatto che la Sezione della circolazione il 22 agosto 1996 ha annullato la decisione 9 marzo 1993 di revoca della licenza di condurre (doc. H) alla condizione di presentare ogni due mesi da quel momento e per la durata di un anno un certificato medico attestante l'avvenuta astinenza dal consumo di sostanze stupefacenti. Orbene, dal successivo scritto 24 febbraio 1998 risulta addirittura che il ricorrente è ancora sottoposto alla condizione dei controlli mensili delle urine ed è prevista l'analisi del capello onde confermare la mantenuta astinenza da stupefacenti.
6.2. L'insorgente sostiene di non essere in una situazione economica disastrosa. Mette in risalto il fatto di essere studente e contemporaneamente di lavorare, ciò che manifesterebbe la sua buona volontà.
Il ricorrente ha frequentato le scuole dell'obbligo a __________. Dal 1989 al 1992 ha lavorato a __________ come artigiano (v. curriculum vitae del 28 marzo 1996). In Ticino ha dapprima cercato lavoro come elettricista montatore di telefoni, con scarso successo. Ha quindi provveduto a dare lezioni di lavoro manuale concretizzando il suo hobby di creazione di articoli artigianali in vimini nell'ambito dei corsi per adulti organizzati dal DIC (doc. D) - ancorché per poche ore settimanali - ed ha già partecipato ai mercatini artigianali che si svolgono regolarmente in varie località del cantone (doc. E). Benché non siano in discussione le sue buone intenzioni dal punto di vista professionale, tali aspetti di ordine personale non bastano però a controbilanciare l'interesse pubblico volto al rifiuto di cambiare cantone. D'altro canto, un suo ritorno nel Paese d'origine non presenterebbe difficoltà. Egli è ben cosciente (ricorso ad 12 pag. 4) della realtà economica ticinese, che offre attualmente scarse occasioni di lavoro e non ha dimostrato l'impossibilità di svolgere la sua attività commerciale altrove partecipando al mercato di __________ (doc. E), località vicina al confine austriaco. Inoltre egli è iscritto all'apprendistato di arti e mestieri a __________ quale cestaio (doc. B e C) con un assegno di studio annuale versato, tra l'altro, dal Canton __________. Va anche rilevato che il ricorrente dall'aprile 1965 al marzo 1996 ha vissuto nella Svizzera interna e non ha contestato che colà risiedono i suoi genitori.
Stante quanto precede, il legame del ricorrente con il Cantone Ticino non può essere qualificato come intenso. Un suo ritorno e un suo reinserimento in __________ è concretamente realizzabile: realtà sociale, economica e mentalità sono del resto analoghe a quelle esistenti nella Svizzera orientale. Egli non apporta nemmeno elementi concreti e oggettivi che permettano di rendere inverosimile tale possibilità.
6.3. L'insorgente ritiene che esisterebbe un legame intenso con la figlia __________ e con la moglie.
L'espulsione del ricorrente non porterebbe pregiudizio alla sua famiglia. In primo luogo il momentaneo periodo di crisi della coppia risolto a seguito della conciliazione davanti al Pretore 6 ottobre 1997 (doc. G) è stato in seguito smentito dallo stesso ricorrente producendo il verbale di udienza 1° aprile 1998 della Pretura di Mendrisio-Nord da cui si evince il fallimento del tentativo di conciliare le parti e che entrambi "escludono ogni e qualsiasi possibilità di ripresa della vita in comune". Va pure sottolineato che lo stesso giorno si è proceduto alla discussione cautelare nella causa promossa dalla moglie a seguito della quale i coniugi, tra l'altro, hanno convenuto (pto 1), di "vivere separati". Ciò dimostra che non vi è un legame intenso tra i coniugi. Del resto, benché il ricorrente sia ancora coniugato con una cittadina svizzera, tale fatto non può essergli di soccorso dal momento che quest'ultima era o doveva essere al corrente dei precedenti penali del marito prima del matrimonio (v. verbale d'interrogatorio Polizia zurighese del 4 gennaio 1996), tanto che è stata anch'essa condannata insieme al marito il 9 giugno 1997 per infrazione alla LStup. In tal modo si è dunque assunta il rischio di dover continuare la vita coniugale all'estero (cfr. DTF 120 Ib 16 consid. 4d; 110 Ib 201).
In secondo luogo, a prescindere dal fatto che la figlia di 1 anno ha un'età che le permetterebbe di assimilare le novità del Paese d'origine dell'insorgente, il legame con la stessa non può essere considerato di tale intensità da giustificare la sua presenza nel Ticino e da ostacolarne il diritto di visita. Difatti, dal verbale di udienza cautelare testé citato, risulta che i coniugi si sono accordati sul fatto che la figlia venga affidata alla madre. Risulta pure - e ha rilevanza nel presente giudizio - che il "padre dichiara formalmente di non essere disposto a esercitare il diritto di visita sulla figlia __________ sotto sorveglianza", ciò che suscita più di un dubbio sulla qualità di tale legame tanto che "le relazioni personali del padre con la figlia __________ sono per il momento sospese".
6.4. Il ricorrente sostiene a torto che l'autorità poteva limitarsi ad ammonirlo ai sensi dell'art. 16 cpv. 3 ODDS. Viste le circostanze, le autorità inferiori hanno implicitamente rinunciato a pronunciare tale misura. A ragione, dal momento che i precedenti non lasciano - come visto - adito a dubbi sul rischio di recidiva del ricorrente. Ciò è ulteriormente corroborato dal fatto che è già stato ammonito il 23 aprile 1991; malgrado ciò egli ha continuato a commettere reati (v. sentenza 3 febbraio 1995 del Bezirksgericht di Zurigo).
In concreto, ritenuto quanto esposto in precedenza (consid. 6), non occorre esaminare in che misura l'insorgente sia legittimato a prevalersi della violazione dell'art. 8 CEDU, in particolare se con moglie e figlia esista un legame stretto, intatto e effettivamente vissuto, che è protetto dalla norma invocata (cfr. DTF 115 Ib 99 consid. e). Va in effetti osservato che, comunque sia, giusta l'art. 8 n. 2 CEDU, un'ingerenza nell'esercizio del diritto al rispetto della vita privata e famigliare è ammissibile, se è prevista dalla legge e se costituisce una misura che, in una società democratica, è necessaria, in particolare, per la protezione dell'ordine pubblico e per la prevenzione dei reati (cfr. DTF 119 Ib 90 consid. 4b; 118 Ib 161 consid. d). Orbene, in concreto, l'espulsione del ricorrente consegue tali fini e scaturisce da una corretta ponderazione tra l'interesse dello straniero e della sua famiglia a che egli possa continuare a risiedere in Svizzera e l'interesse pubblico contrario. Ne consegue che, anche qualora il ricorrente fosse legittimato ad invocare la disposizione citata, la censura andrebbe respinta.
Benché severa, la decisione censurata non procede, a mente di questo tribunale, da un esercizio abusivo del potere d’apprezzamento che la legge riserva all’autorità di polizia in ordine alla valutazione dell’adeguatezza delle misure adottate. L'autorità ha adottato una decisione tutto sommato sostenibile. Non si può rimproverarle di aver abusato del suo potere d’apprezzamento per aver considerato che la situazione del ricorrente, nell’eventualità di un suo allontanamento dalla Svizzera, non sarebbe stata sostanzialmente diversa da quella in cui questi sarebbe venuto a trovarsi nel caso di un suo trasferimento in Ticino.
Sulla scorta di queste considerazioni, il ricorso va quindi respinto, confermando le decisioni delle precedenti istanze siccome immuni da violazioni del diritto.
La domanda di effetto sospensivo al gravame diviene pertanto priva di oggetto.
La richiesta di assistenza giudiziaria, estesa alla dispensa dal pagamento delle spese procedurali ed all'ammissione al gratuito patrocinio può essere accolta, dal momento che il ricorso non appariva manifestamente infondato e che l'insorgente versa in precarie condizioni economiche. Il ricorrente va quindi dispensato dal pagamento delle spese processuali e posto al beneficio del gratuito patrocinio (art. 30 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 8 CEDU, 1 e 5 Accordo del 14 settembre 1950 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo federale austriaco concernente convenzioni complementari intese a regolare le condizioni di domicilio degli attinenti dei due Stati; 8, 9, 10, 11 LDDS; 16 ODDS; 100 OG; 1 LTA 98a OG; 3, 18, 28, 30, 43, 46, 47, 60, 61PAmm, 157 CPC;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Non si prelevano né spese né tassa di giustizia.
L'istanza di ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio del dr. iur. __________ c/o avv. __________, è accolta.
§. Di conseguenza il patrocinatore è invitato a trasmettere al Tribunale cantonale amministrativo la propria nota professionale relativa alla procedura avanti a questa sede.
Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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