AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1998.70
Data decisione, Autorità: 08.02.1999, TRAM
Incarto n. 52.98.00070
Lugano 8 febbraio 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 17 marzo 1998 della
patrocinato da: avv. __________
contro
la decisione 2 marzo 1998 (no. 2/1998) del Dipartimento delle istituzioni, Ufficio permessi e passaporti (UPP), che ha negato all'insorgente il permesso di posare sette pannelli destinati ad accogliere manifesti pubblicitari nei pressi dell'intersezione strada cantonale __________ /svincolo autostradale __________, in territorio di __________;
vista la risposta 31 marzo 1998 dell'Ufficio dei permessi e dei passaporti (UPP);
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Mediante quattro istanze datate 20 novembre 1997 la __________ di __________ ha chiesto all'Ufficio dei permessi e dei passaporti del Dipartimento delle istituzioni (in seguito: UPP) il permesso di posare un totale di otto pannelli rettangolari di cm 275 x 130 su alcuni fondi privati siti nei pressi della rotonda nella quale confluiscono la strada cantonale __________ -__________ e lo svincolo autostradale di __________ (territorio di __________). Le strutture, destinate ad accogliere manifesti pubblicitari, verrebbero applicate su pali infissi nel terreno, ad un'altezza di ca. 150 cm dal suolo.
Interpellata in merito, la polizia stradale ha formulato preavviso favorevole. La Sezione beni monumentali e ambientali (CBN), così come i municipi dei comuni di __________ e __________, si sono invece espressi negativamente.
B. Con decisione 2 marzo 1998 l'UPP ha autorizzato la posa di un unico pannello sulla part. __________ di __________, respingendo nel contempo le richieste volte all'installazione degli altri sette impianti siccome contrarie agli art. 4 e 11 LIns, nonché 6 LCStr e 96 cpv. 1 lett. a OSStr.
C. Contro la predetta risoluzione dipartimentale la __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, sollecitando il rilascio di tutte le autorizzazioni richieste.
La ricorrente ritiene in sostanza che la posa di ulteriori sette insegne nella zona interessata, di tipo industriale/commerciale e praticamente priva di impianti pubblicitari, non deturperebbe il paesaggio né creerebbe un affollamento eccessivo. Non comprometterebbe neppure la sicurezza del traffico, visto come la polizia stradale - servizio specialistico preposto all'esame di questa particolare problematica - abbia preavvisato favorevolmente la concessione di tutti i permessi sollecitati. Distanziandosi da quel parere, il dipartimento avrebbe abusato del suo potere d'apprezzamento ed emanato una decisione contraria al principio di adeguatezza, di proporzionalità e - viste certe strade del centro di __________ tappezzate di insegne - della parità di trattamento.
D. All'accoglimento del ricorso si oppone l'UPP con argomenti che verranno ripresi - ove necessario - nel seguito.
Considerato, in diritto
Il ricorso è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm). La situazione dei luoghi, oltre a trasparire chiaramente dalla documentazione fotografica e dalle planimetrie versate agli atti, è perfettamente nota a questo Tribunale. Un sopralluogo non è quindi necessario.
I pannelli dell'insorgente sono destinati ad accogliere manifesti pubblicitari. Trattasi quindi di insegne ai sensi delle predette norme di legge la cui posa soggiace con ogni evidenza ad autorizzazione (art. 13 LIns; 13 cpv. 1 RLIns; cfr. anche art. 100 cpv. 1 OSStr per quanto riguarda la pubblicità stradale).
L'art. 6 LCStr vieta la pubblicità e gli altri annunci che potrebbero essere scambiati con segnali o demarcazioni o che potrebbero altrimenti compromettere la sicurezza della circolazione, in particolare distogliendo l'attenzione degli utenti della strada. È considerata pubblicità stradale ogni installazione e annuncio collocati ai bordi della strada pubblica in modo da essere percepiti dai conducenti e aventi lo scopo di fare della pubblicità in forma qualsiasi (ad es. mediante scritte, forme, colore, luce, suono; cfr. art. 95 cpv. 1 e cpv. 2 OSStr). L'art. 96 OSStr proibisce la pubblicità stradale che potrebbe compromettere la sicurezza della strada, cagionare confusione con segnali o demarcazioni, oppure diminuirne l'efficacia a causa della sua forma e dei suoi colori. La pubblicità stradale è vietata in particolare nei pressi delle intersezioni (art. 96 cpv. 1 lett. 1 OSStr) e quindi anche nelle adiacenze delle rotonde, impianti che si configurano alla stregua di intersezioni particolari (Bussy-Rusconi, Code suisse de la circulation routière, N. 3.2.3. ad art. 36 LCStr).
3.2. Nell'evenienza concreta, la ricorrente vorrebbe posare altri sette pannelli pubblicitari in aggiunta a quello già autorizzato (e nel frattempo già installato). Più esattamente:
· tre sul mapp. __________ di __________, fondo situato sulla destra del sedime stradale circolando in direzione di __________; due cartelloni si affaccerebbero direttamente sulla rotonda di cui sappiamo, il terzo resterebbe leggermente più discosto (ad una trentina di metri dal margine dell'intersezione con percorso rotatorio obbligato);
· due, affiancati, sul confine del mapp. __________ di __________, a sinistra della cantonale per chi viaggia verso __________, ad una distanza di circa 20 m dall'area della rotonda;
· altri due ai limiti del mapp. __________ di __________, nella stessa posizione di quelli previsti sulla contermine part. __________, ma ad una distanza di circa 65 m dalla rotonda.
Evidenziati questi aspetti della fattispecie, è ovvio che i desideri della ricorrente non possano essere soddisfatti. Non v'è infatti chi non veda come la collocazione di ben sette pannelli pubblicitari (oltre a quello già autorizzato) su un tratto di strada lungo neppure 100 metri sia del tutto idonea ad ingenerare vuoi l'affollamento di insegne, vuoi il turbamento del paesaggio (in senso lato) e della circolazione banditi dagli art. 4 e 11 LIns.
3.3. Per quanto attiene più particolarmente alla questione legata alla sicurezza del traffico, non si può fare a meno di annotare che cinque insegne verrebbero addirittura sistemate sul bordo o nelle immediate vicinanze della rotonda nella quale confluiscono la strada cantonale __________ -__________ e lo svincolo autostradale di __________, ovvero due arterie grandemente trafficate. La scelta della ricorrente non è casuale. Essa ha infatti tutto l'interesse a sistemare le proprie infrastrutture accanto a strade assai frequentate e laddove i conducenti sono obbligati ad arrestarsi in forza della segnaletica esposta. Questi luoghi, segnatamente le rotonde - ove occorre concedere la precedenza a terzi e il traffico si interseca - impongono però un'accresciuta attenzione da parte degli utenti della strada. Dal profilo della sicurezza della circolazione, sono quindi i meno idonei ad accogliere insegne e tutto quanto nei pressi potrebbe distogliere i conducenti dalla guida. Non per nulla l'art. 96 cpv. 1 lett. a OSStr vieta fermamente l'esposizione della pubblicità in vicinanza delle intersezioni.
Se ne deve concludere che con riferimento alla posa dei pannelli sui mapp. __________ di __________ e __________ di __________, il diniego delle autorizzazioni per ragioni dedotte dalla necessità di tutelare la sicurezza stradale non presta il fianco a critiche di sorta. La presenza della rotonda e dei passaggi pedonali che la tangono, così come il volume di traffico che l'attraversa ogni giorno ostano irrimediabilmente alla concessione di quei permessi.
A nulla giova invocare l'opinione contraria espressa in merito dalla polizia stradale. In materia di insegne, il preavviso di questo servizio ha carattere unicamente indicativo e non vincola affatto l'UPP, unica autorità preposta all'applicazione della LIns. Nel caso di specie, appare evidente che preavvisando favorevolmente la posa di cinque insegne all'interno e nelle immediate vicinanze di una rotonda - intervento chiaramente e categoricamente vietato dalla legge - la polizia ha omesso di esaminare l'ammissibilità dell'intervento sulla base dell'art. 96 cpv. 1 lett. a OSStr.
3.4. La situazione si presenta in termini ben diversi per i due pannelli che la ricorrente intende collocare sul mapp. __________ di __________, ad una distanza di ca. 60-70 m dalla rotonda e di ca. 45 m dall'altro impianto già autorizzato. In quel tratto gravato da un limite di velocità di 60 km/h, la strada cantonale è pressoché rettilinea e piana. Non vi sono altri pannelli pubblicitari oltre a quello già installato dalla ricorrente.
In siffatte circostanze l'esposizione in loco di ulteriori due cartelloni non crea un affollamento inammissibile, né è suscettibile di distrarre i conducenti in transito in modo tale da compromettere gravemente la sicurezza della circolazione stradale.
Su questo punto la decisione impugnata dev'essere pertanto annullata siccome contraria al principio di adeguatezza e di proporzionalità (cfr. RDAT I-1993 N. 26). Gli atti vengono di conseguenza rinviati all'UPP affinché rilasci alla __________ l'autorizzazione di posare i due pannelli previsti nell'angolo S-O del mapp. __________ di __________.
La tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente proporzionalmente al suo grado di soccombenza (art. 28 PAmm). Dato l'esito, non si riconoscono ripetibili che in misura ridotta (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 2, 4, 9, 13, 17 LIns; 1, 2, 13 RLIns, 6 LCStr; 95 segg. OSStr; 3, 18, 28, 43, 60 e 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
§ Di conseguenza:
1.1. il dispositivo 3 della risoluzione 2 marzo 1998, no. 2/1998, del dipartimento delle istituzioni, ufficio permessi e passaporti, è annullato nella misura in cui autorizza l'esposizione di un solo impianto pubblicitario sul mapp. __________ di __________;
1.2. gli atti sono rinviati al dipartimento delle istituzioni, ufficio permessi e passaporti, affinché rilasci alla ricorrente l'autorizzazione di posare i due pannelli previsti nell'angolo S-O del mapp. __________ di __________.
3.- Lo Stato verserà alla ricorrente fr. 200.- a titolo di ripetibili.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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