AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1998.65
Data decisione, Autorità: 14.07.1998, TRAM
Incarto n. 52.98.00065
Lugano 14 luglio 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Giovanna Canepa, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 11 marzo 1998 di
patrocinato da: avv. __________
contro
la decisione 18 febbraio 1998 (n. 674) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 11 giugno 1997, con cui la Sezione della circolazione del Dipartimento delle istituzioni gli ha revocato la licenza di condurre;
vista la risposta 17 marzo 1998 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 12 febbraio 1997 __________ è stato colto alla guida dell'autovettura BMW __________ in territorio di __________ con un tasso di alcolemia dell'1.55 pro mille al test dell'alito, precisato dopo la perizia chimica su prelievo del sangue tra un valore minimo dell'1.43 pro mille e un valore massimo dell'1.69 pro mille.
Lo stesso giorno la licenza di condurre gli è stata sequestrata.
A seguito di tale rilevamento, dopo avere disposto una perizia specialistica presso il Servizio Ticinese di Cura dell'Alcolismo (STCA), la Sezione della circolazione, con risoluzione 11 giugno 1997, gli ha revocato la licenza di condurre a titolo definitivo, con possibilità di riesame nel termine di 5 anni, riscontrando gli estremi della plurirecidiva, negando pure l'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso.
Per i medesimi fatti, con decreto d'accusa 28 luglio 1997, il ricorrente è stato condannato a 90 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di cinque anni e ad una multa di fr. 600.-
B. Mediante ricorso 27 giugno 1997, __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato, chiedendo in via principale che la risoluzione di revoca venisse annullata e in via subordinata che la revoca non fosse pronunciata a titolo definitivo bensì per la durata massima di un anno.
Ha contestato l'accertamento del tasso alcolico imputatogli e ha richiesto che venisse allestita un'ulteriore perizia sulla base di altri parametri di fatto, quelli presi in considerazione per calcolare il livello di assorbimento dell'alcol essendo a suo dire erronei.
Si è inoltre lamentato della violazione del suo diritto di essere sentito, per non essere stato citato in contraddittorio per esprimersi sulla perizia eseguita dallo STCA.
C. Con risoluzione18 febbraio 1998 il Consiglio di Stato ha confermato la revoca della licenza di condurre veicoli a motore a tempo indeterminato, riformando tuttavia la decisione impugnata nel senso che nessun riesame del caso potrà essere concesso prima del mese di giugno 2000 e la riammissione alla guida dovrà essere condizionata al superamento di un esame psicotecnico. Ha giudicato il ricorrente privo del necessario senso di responsabilità e quindi inidoneo dal profilo caratteriale a condurre veicoli a motore, in considerazione anche della sua recidività nel circolare in stato di ebrietà, concludendo perciò che la misura della revoca a tempo indeterminato risulta appropriata.
D. Con ricorso 11 marzo 1998 __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo in via principale l'annullamento della decisione 18 febbraio 1998 del Consiglio di Stato con conseguente disposizione della sua immediata riammissione alla guida ed in via subordinata che la revoca sia contenuta nel periodo massimo di un anno.
Egli ha in buona sostanza riproposto le censure già esposte all'autorità inferiore.
Si duole del fatto che l'istanza inferiore non ha completato gli atti come da lui richiesto, allestendo una nuova perizia sulla base di altri parametri di fatto ed in contraddittorio. Assunzioni probatorie, queste, che sarebbero perciò a questo stadio assolutamente indispensabili.
Anche qualora dal richiesto complemento istruttorio dovesse effettivamente emergere che egli ha condotto il 12 febbraio 1997 un veicolo a motore con un tasso di alcolemia nel sangue superiore allo 0.8 per mille, la misura della revoca a tempo indeterminato, giacché misura di carattere eccezionale, sarebbe nel suo caso eccessiva. Semmai potrebbe essere presa in considerazione una revoca a scopo di ammonimento della durata massima di un anno, tenuto conto del principio della proporzionalità e della sua necessità professionale a disporre del veicolo.
__________ ha altresì formulato la richiesta di essere ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
E. Il Consiglio di Stato propone, di contro, di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata.
Considerato, in diritto
L'insorgente ha qualità per interporre ricorso, essendo direttamente leso nei suoi legittimi interessi dalla decisione impugnata.
Pertanto il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine.
1.2. Questo Tribunale ritiene di potersi pronunciare sulla base degli atti (art. 18 PAmm), senza procedere ai complementi istruttori richiesti per i motivi che seguono.
__________ sostiene che il tasso d'alcol risultante dalla perizia fatta allestire sul prelievo del sangue non sarebbe esatto in quanto si sarebbe erroneamente presupposto che il momento critico sia coinciso con le ore 21.25, mentre in realtà sarebbe stato fermato dalla polizia alle ore 21.15, dopo avere ingerito l'ultimo bicchiere di vino bianco verso le 21.00.
Egli suppone quindi che alle ore 21.15 il tasso di alcool nel sangue sarebbe stato inferiore a quello oppostogli, forse ancora entro il limite di 0.8 per mille stabilito dalla legge.
Orbene tale affermazione e le conseguenti richieste formulate dal ricorrente sono del tutto pretestuose per non dire temerarie.
Va innanzitutto rilevato che egli è stato oggetto di una procedura penale. In tale sede avrebbe potuto richiedere l'allestimento di una perizia ai sensi dell'art. 141 cpv. 3 OAC, che non poteva essergli rifiutata. Ciò che però ha omesso di fare.
Gli accertamenti di fatto esperiti in sede penale e alla base della decisione penale fanno stato anche per l'autorità amministrativa competente ad ordinare la revoca della licenza di condurre (DTF 121 II 217 consid. 3a).
L'interessato, secondo il principio della buona fede, è quindi tenuto a proporre tutti i mezzi di prova che crede idonei alla sua discolpa già in sede penale nonché ad esaurire, se del caso, i rimedi di diritto previsti in tale procedura contro il giudizio emanato.
1.3. Abbondanzialmente si rileva ancora che si è messo la volante dopo avere ingerito un quantitativo di bevande alcoliche tale da potere provocare l'innalzamento del livello di alcol nel sangue oltre il limite legale, ciò che denota assenza di senso di responsabilità, specie se si pone mente al fatto che in precedenza è già stato oggetto di misure amministrative per avere circolato in stato di ebrietà. Al momento del fermo stava guidando, pur avendo bevuto alcolici (l'ultima volta, secondo quanto ha riferito, alle ore 21.00).
Quand'anche il rilevamento di polizia fosse avvenuto alle ore 21.15 e non alle 21.25, nulla sarebbe sostanzialmente mutato al suo stato: il quantitativo di alcol assunto prima di mettersi al volante è identico nelle due ipotesi e prima o poi avrebbe esplicato i suoi effetti. Il ricorrente non era certo in grado di avvedersi del momento in cui l'alcol assorbito dal suo corpo superava il limite legale. Perciò non è nemmeno immaginabile che egli poteva astenersi dal condurre in coincidenza con tale momento critico, quando già si trovava volontariamente ed imprudentemente al volante, pur sapendo di avere bevuto.
Ritenuto poi che già dal test dell'alito avvenuto al momento del fermo (momento critico) è risultato un valore dell'1,55 pro mille (di ordine paragonabile a quello risultato dal prelievo del sangue, compreso tra un massimo di 1.69 pro mille e un minimo di 1.43 pro mille), le allegazioni del ricorrente circa le imprecisioni dei dati sui quali sono stati allestiti i rilevamenti peritali perdono di consistenza.
A tal proposito va rilevato che secondo l'art. 2 cpv. 2 ONC l'ebrietà è sufficientemente provata se, al momento del fermo, il conducente presenta un tasso alcolemico dello 0.8 per mille oppure abbia consumato una quantità d'alcool tale da dar luogo al tasso alcolemico determinante, ma che si trova nell'organismo senza essere ancora passata nel sangue (DTF 119 IV 259, STA 22 ottobre 1997 in re B).
Nemmeno è stato violato il suo diritto di essere sentito per il fatto che, come egli sostiene, la perizia della STCA non è stata sottoposta a contraddittorio. Infatti il rifiuto di autorizzare gli interessati a partecipare all'assunzione ed all'allestimento della perizia non viola il diritto di essere sentiti, ove questi interessati o i loro patrocinatori abbiano potuto in seguito consultare il referto e prendere posizione sulle conclusioni ivi contenute (Borghi/Corti, Codice di procedura civile ticinese annotato, ad art. 253 CPC, n. 3 e giurisprudenza ivi citata).
Nel caso in rassegna il ricorrente non solo ha potuto consultare il referto, ma si è in seguito espresso in merito già in sede di ricorso innanzi al Consiglio di Stato. Il suo diritto di essere sentito è stato, in tal modo, salvaguardato.
1.4. Nel caso di specie, trattandosi di una revoca a scopo di sicurezza il potere cognitivo di questo Tribunale si limita alla verifica di una eventuale violazione del diritto, segnatamente con riferimento ad un apprezzamento erroneo di un fatto o ad eccesso o abuso di potere (art. 61 cpv. 1 e 2 PAmm), e alla verifica se l'accertamento dei fatti ad opera delle istanze inferiori è stato esatto e completo.
Le censure del ricorrente devono essere perciò esaminate sotto questi profili.
Le licenze e i permessi devono essere revocati, se è accertato che le condizioni legali stabilite per il loro rilascio non sono mai state o non sono più adempite... (art. 16 cpv. 1 LCStr) (revoca a scopo di sicurezza).
La licenza di condurre ...è revocata per una durata indeterminata se il conducente non è idoneo a guidare un veicolo a motore a causa d'alcolismo o altra forma di tossicomania oppure per motivi caratteriali o altri motivi. La revoca comporta un periodo di prova di almeno un anno... (art. 17 cpv. 1 bis LCStr).
La licenza di condurre deve essere revocata durevolmente al conducente incorreggibile (art. 17 cpv. 2 LCStr)
La revoca a scopo di sicurezza è decisa per una durata indeterminata e nella decisione deve essere fissato un periodo di prova di almeno un anno (art. 33 cpv. 1 OAC).
La licenza di condurre o la licenza per allievo conducente può essere revocata al conducente che, violando le norme delle circolazione, ha compromesso la sicurezza del traffico o disturbato terzi.... (art. 16 cpv. 2 LCStr) (revoca a scopo di ammonimento).
Bisogna intanto dare per acquisito, contrariamente a quanto egli si prodiga a confutare nel suo gravame (circostanze già discusse in precedenza) che egli si trovava al volante in data 12 febbraio 1997 alle ore 21.15 in territorio di __________ dopo avere assunto bevande alcoliche in quantità tale da elevare la concentrazione alcolica nel sangue oltre il limite permesso dalla legge, come è stato di fatto accertato con il test dell'alito e mediante perizia.
In possesso della patente di condurre dal 1989, in precedenza è già stato oggetto di due provvedimenti di revoca a titolo di ammonimento nel 1993 (nel giro di meno di sei mesi). Un'altra revoca gli è stata inflitta per avere circolato benché privato della licenza di condurre ed avere causato un incidente per inosservanza del segnale di stop.
3.2. Di regola il fatto di avere condotto un veicolo in stato di ebrietà comporta una revoca della licenza di condurre a scopo di ammonimento. Se la violazione viene ripetuta, purché non si sia in presenza di alcolismo, viene di nuovo pronunciata una revoca a scopo di ammonimento, tuttavia di durata maggiore. A partire dalla terza violazione, come è qui il caso, può essere presa in considerazione una revoca a scopo di sicurezza, purché ne sussistano i presupposti ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 d e 17 cpv.1 bis e 2 LCStr (R. Schaffauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, pag.114, nota 2155 e segg.).
Il ricorrente è già incorso in tempi ravvicinati in tre misure di revoca, la seconda addirittura meno di due mesi dopo avere riottenuto la patente già toltagli per circolazione in stato di ebrietà, ciò che denota carente senso di responsabilità e tendenza a non controllare le proprie azioni.
Difatti questi tratti caratteriali sono anche stati rilevati da parte dello psicologo STCA __________, che ha evidenziato che il ricorrente presenta una personalità retta da modalità reattive impulsive con delle difficoltà nel controllo razionale e volitivo delle proprie energie. Se dal profilo medico-internistico (rapporto dr. __________) non sono stati riscontrati sintomi o patologie che possano fare sospettare un abuso etilico regolare (alcolismo) - ma ciò anche in ragione della giovane età del ricorrente
Lo psicologo non ha quindi escluso la possibilità che in futuro si possa sviluppare una patologia di alcolismo, in considerazione anche della labilità caratteriale del ricorrente e nell'incapacità di intravedere le conseguente gravi verso le quali i suoi attuali comportamenti potrebbero degenerare.
In siffatte circostanze rettamente l'autorità inferiore ha escluso la possibilità di sanzionare il ricorrente, contrariamente a quanto egli richiede, con un'ulteriore revoca a scopo di ammonimento, misura già più volte adottate in passato che non ha purtroppo avuto alcun riscontro educativo-repressivo su di lui. Risulta invece assolutamente indispensabile per tutelare la sicurezza del traffico e degli utenti della strada, una revoca a scopo di sicurezza, dato che nella persona di __________ sussistono sufficienti motivi caratteriali per poterlo ritenere non idoneo a guidare un veicolo a motore, ai sensi dell'art. 17 cpv. 1 bis LCStr, atteso pure che non dà, quale conducente, garanzia, per il suo comportamento precedente, di osservare le prescrizioni e di avere riguardo per i terzi (art. 14 cpv. 2 lett. d LCStr)
3.3. Ne discende che la decisione dell'istanza inferiore deve essere confermata, in quanto scaturisce da una esatta valutazione della fattispecie.
Per il che il ricorso è integralmente respinto.
Va infine rilevato che nell'ambito della revoca a tempo indeterminato per motivi di sicurezza non sussiste alcuna possibilità per l'amministrato di invocare la necessità professionale a disporre della licenza di condurre. La necessità professionale costituisce infatti motivo di commisurazione della durata della sanzione unicamente nell'ambito della revoca a scopo di ammonimento, mentre è irrilevante laddove, come è qui il caso, si persegue il fine della sicurezza nella circolazione stradale.
La richiesta di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio, peraltro non debitamente documentate, non possono essere accolte, difettando al ricorso qualsiasi probabilità di successo (art. 30 PAmm, 157 CPC).
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 10 LALCStr, 14 cpv. 2 lett d,16 cpv. 1 e 2 LCStr, 17 cpv. 1 bis e cpv. 2 LCStr, 33 cpv. 1 OAC, 18, 28, 43, 60, 61, 62 PAmm, 157 CPC;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto
L'istanza di assistenza giudiziaria è respinta.
La tassa di giustizia di fr. 800.-- è a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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