AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1998.62
Data decisione, Autorità: 03.06.1998, TRAM
Incarto n. 52.98.00062
Lugano 3 giugno 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 10 marzo 1998 di
patrocinato dall'avv. __________
Contro
la risoluzione 18 febbraio 1998 (n. 686) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la decisione 15 settembre 1997 con cui il Dipartimento delle istituzioni, Sezione della circolazione, gli ha negato per scopi di sicurezza il rilascio della licenza allievo conducente per le cat. B ed ev. A1 fino al compimento del suo 20° anno di età previo superamento di un esame psicotecnico;
vista la risposta 16 marzo 1998 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. __________ ha ottenuto il rilascio della licenza di condurre ciclomotori nel 1993. Il 20 settembre 1994 tale licenza gli è stata revocata per la durata di due mesi per aver circolato, il 12 maggio 1994, con un ciclomotore manomesso (tubo, carburatore 19/19, testa pistone e cilindro 75 cm3: velocità accertata con apparecchio Giromax: 62 km/h) e per essere sprovvisto di targa valida e di assicurazione RC. Il 6 aprile 1995 gli è stata ancora revocata la predetta licenza per tre mesi per aver nuovamente circolato, il 16 settembre 1994, con un ciclomotore manomesso (tubo, carburatore 13/13, collettore e frizione 30 km/h; velocità accertata con apparecchio Giromax: 60 km/h). Per aver circolato il 20 giugno 1995 con un ciclomotore nonostante il provvedimento adottato il 6 aprile precedente, il 13 ottobre 1995 gli è stata ancora una volta revocata la licenza per la durata di quattro mesi. Un'ulteriore revoca è seguita il 14 dicembre 1995, per la durata di 4 mesi, per aver depositato in ritardo presso l'autorità competente la licenza di condurre ciclomotori nonostante la decisione dipartimentale del 13 ottobre 1995. Il 21 marzo 1997 gli è stata inflitta una multa di fr. 200.– per aver circolato, il 25 gennaio 1997, con la motoleggera "Aprilia" senza possedere la licenza di condurre della relativa categoria.
B. Il 30 gennaio 1997 la Sezione della circolazione ha temporaneamente respinto sino al giugno 1997 la domanda di __________ volta al rilascio di una licenza di allievo conducente categoria B a causa dei suoi gravi precedenti quale conducente di ciclomotori.
Il 10 giugno 1997 la stessa autorità, in merito ad analoga richiesta presentata dall'istante il 2 giugno precedente, gli ha ordinato di sottoporsi ad una perizia psicotecnica da parte dello psicologo del traffico lic. psic. __________. A sostegno di ciò, è stato tenuto conto dei precedenti provvedimenti adottati nei suoi confronti.
Il 4 luglio 1997 lo psicologo ha presentato il proprio referto peritale. Ha in particolare rilevato l'assenza nell'interessato della necessaria maturazione di un rapporto sufficientemente adulto con le norme ed un'eccessivamente scarsa capacità di resistere alle tentazioni, caratteristiche che lo farebbero ritenere un conducente potenzialmente pericoloso per la sicurezza stradale.
Sulla base delle conclusioni peritali, il 15 settembre 1997 la Sezione della circolazione ha negato a __________ il rilascio della licenza di allievo conducente: per la cat. B ed ev. A1 sino al compimento del suo ventesimo anno di età previo superamento di un nuovo esame psicotecnico, per la cat. F sino al compimento del suo diciannovesimo anno di età.
C. Il 18 febbraio 1998 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame presentato da __________ contro la decisione dipartimentale.
In estrema sintesi, l'Esecutivo cantonale - visto l'art. 14 cpv. 2 lett. d LCStr - ha reputato la misura amministrativa adottata dall'autorità di prima istanza legittima e giustificata. Ha ritenuto la perizia dello psicologo del traffico - su cui si fonda il giudizio - chiara, approfondita e sorretta da una motivazione coerente.
D. Contro la predetta pronuncia governativa, __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento e postulando in via principale il rilascio immediato della licenza di allievo conducente cat. B, ed in via subordinata la licenza cat. B ed eventualmente cat. A1 al momento del compimento del suo 19° anno di età.
Contesta le risultanze del referto peritale e che i requisiti previsti all'art. 14 cpv. 2 lett. LCStr siano in specie adempiuti. Sostiene che la risoluzione governativa sarebbe carente di motivazione, tanto da configurare un diniego di giustizia formale. Deduce una violazione del principio della proporzionalità e invoca la necessità di disporre di un veicolo per motivi professionali.
E. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni in proposito.
Considerato, in diritto
Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Va innanzitutto osservato come il provvedimento adottato dalla Sezione della circolazione relativo il rilascio della licenza di allievo conducente cat. F allorquando il ricorrente avrà compiuto 19 anni deve ritenersi privo d'oggetto, dal momento che l'età considerata è stata raggiunta dall'interessato il 24 gennaio 1998. Del resto, già la risoluzione governativa non affronta la problematica relativa a tale licenza.
Il Governo cantonale fonda il proprio giudizio sulle risultanze del referto peritale. L'insorgente ritiene la decisione impugnata carente di motivazione.
3.1. L'art. 58 RLACStr dispone che per quanto riguarda la procedura, sono applicabili per analogia le norme sull'assunzione delle prove previste dalla legge di procedura per le cause amministrative.
La perizia ha come scopo di accertare questioni di fatto la cui soluzione richiede conoscenze particolari (Borghi/Corti, "Compendio di procedura amministrativa ticinese", pag. 97 ad art. 19); l'assunzione avviene in applicazione analogica delle relative norme della procedura civile (art. 19 cpv. 2 prima frase PAmm). Va altresì rilevato, in analogia con la procedura civile, che quando il giudice intenda scostarsi dalle conclusioni peritali, deve - per non eccedere il suo potere di apprezzamento - motivare in modo concreto e rigoroso le ragioni del suo dissenso: l'adduzione di semplici congetture e di considerazioni ipotetiche e soggettive non è sufficiente. Di contro, in caso di adesione alle conclusioni del perito il giudice non è tenuto a darne una motivazione particolareggiata e ciò a maggiore ragione se le stesse appaiono confortate in senso convergente da altri elementi probatori diretti o anche solo indiziari (Cocchi/Trezzini, "Codice di procedura civile ticinese annotato", n. 3 ad art. 253 e giurisprudenza ivi citata).
3.2. Nella fattispecie, l'Esecutivo cantonale ha ritenuto che il referto illustra in modo dettagliato gli antecedenti dell'insorgente, ne analizza diffusamente la personalità, espone gli elementi di giudizio positivi e negativi e che perviene, dopo aver valutato i vari fattori, alla conclusione contenuta nella decisione di prima istanza. Ritenendola chiara, approfondita e sorretta da una motivazione coerente, l'Esecutivo cantonale ha quindi fatto riferimento alla perizia per motivare la propria decisione. Aderendo a tali risultanze, esso non è quindi incorso in un diniego di giustizia formale come sostenuto dall'insorgente.
4.1. L'art. 14 cpv. 2 lett. d LCStr dispone che la licenza per allievo conducente non può essere rilasciata se il richiedente non dà, quale conducente, garanzia, per il suo comportamento precedente, di osservare le prescrizioni e di aver riguardo per i terzi. Il rifiuto della licenza , come pure la sua revoca, a scopo di sicurezza per inidoneità caratteriale deve fondarsi su di una prognosi negativa in merito al comportamento futuro del conducente (RDAT 1994 I n. 64 consid. 4a pag. 152; Stauffer, Der Entzug des Führerausweises, tesi Berna 1966, pag. 40; in merito all'art. 14 cpv. 2 lett. d LCStr, cfr. Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol. III: Die Administrativmassnahmen, pag. 101 segg. n. 2128 segg.). Considerato che non è facile dedurre dal precedente comportamento di un automobilista una prognosi concernente la sua futura condotta, le autorità sono tenute ad analizzare la relativa fattispecie con particolare circospezione. Esse devono negare, rispettivamente, revocare la licenza di condurre solo qualora esistano elementi sufficienti per ritenere che l'interessato si comporterà in modo sconsiderato (cfr. FF, ed. franc., 1955 II 23 segg.). Nel giudizio va valutato il precedente comportamento del conducente, così come la sua situazione al momento dei fatti. In caso di dubbio dev'essere ordinato un esame psicologico o psichiatrico a norma dell'art. 9 OAC (RDAT 1994-I n. 64 consid. 4a pag. 152; v. anche art. 13 cpv. 2 OAC).
4.2. Nel caso in rassegna, le condizioni menzionate all'art. 14 cpv. 2 lett. d LCStr, giustificative del rifiuto del rilascio della licenza di allievo conducente, sono ossequiate. In effetti, il comportamento sin qui avuto dal ricorrente non fornisce alcuna garanzia che egli rispetterà in futuro le norme in materia di circolazione stradale e i diritti dei terzi. Dall'inserto di causa si evincono i preoccupanti precedenti dell'insorgente culminati, in ben quattro occasioni nel giro di due anni, in una revoca della licenza di condurre. Certo, le infrazioni non sono gravi, il ricorrente è molto giovane e le revoche si riferiscono al permesso di condurre ciclomotori, ma ciò non impedisce di ritenere che il comportamento espresso in tutte quelle occasioni sia rivelatore della sua propensione smodata per la velocità. Prese nel loro insieme e vista la loro frequenza nell'arco di pochissimi anni, le suddette infrazioni hanno maggior rilievo. Manifestamente, l'insorgente non ha recepito lo scopo delle precedenti revoche, tanto che il 20 giugno 1995 ha pure circolato nonostante una revoca per la durata di quattro mesi. Ma vi è di più. Il 25 gennaio 1997 egli ha circolato con una motoleggera senza possedere la licenza di condurre della categoria A1, vedendosi infliggere una multa di fr. 200.–.
4.3. Del resto, già il referto psicotecnico del 4 luglio 1997 - di natura ufficiale e imperniato esplicitamente sui problemi di circolazione stradale - contiene valutazioni poco rassicuranti circa l'attitudine caratteriale e il comportamento dell'interessato nei confronti della guida.
In tal senso va rilevato che nell'ambito di un'analisi seria della personalità di un conducente che suscita dubbi riferiti all'attitudine alla guida, è normale che si tenga conto dei suoi trascorsi, anche se dovessero risalire a molto tempo addietro. In concreto, le conclusioni peritali si fondano sulla circostanza che il ricorrente, a motivo della sua immaturità ed incapacità a resistere alle tentazioni, non è totalmente consapevole dei rischi del traffico. Ciò costituisce un motivo sufficiente per ritenere che egli è incapace, dal punto di vista caratteriale, di assumere un comportamento responsabile e rispettoso delle norme della circolazione.
Tali regole non hanno ancora per lui l'importanza decisiva che dovranno assumere, tanto che dev'essere ritenuto potenzialmente pericoloso per la sicurezza stradale.
Il ricorrente mette in dubbio il carattere probatorio di tale referto. Ne contesta la rilevanza ai fini del giudizio, poiché in sostanza non informerebbe in alcun punto in che modo egli potrebbe costituire un pericolo per la sicurezza del traffico e per i terzi. Sostiene infatti che la scarsa gravità delle precedenti infrazioni e l'incapacità di resistere alla tentazione di manomettere un motorino, come pure di circolare con la motoleggera di un amico, non sarebbero sufficienti per imporre il provvedimento adottato dall'autorità inferiore. Questi elementi non sono invero decisivi, da soli, per motivare un'inattitudine caratteriale alla guida, ancorché possano configurare indizi di leggerezza. Sennonché il perito ha sottolineato come il ricorrente sia incappato ripetutamente nella revoca della licenza e non una volta sola; nonostante ciò, il primo provvedimento adottato non è evidentemente bastato per renderlo edotto del suo comportamento contrario alle norme. A tale misura ne sono dovute seguire ben tre altre nell'arco di poco meno due anni. Ma vi è di più. Il giorno successivo il suo 18° compleanno - e nonostante i precedenti provvedimenti presi dalla competente autorità nei suoi confronti - egli non ha potuto resistere alla tentazione di provare la motoleggera dell'amico, incappando nell'ennesima infrazione. A tal proposito, pur non contestando la contravvenzione, la minimizza sostenendo di aver circolato in un'area protetta: rimane comunque il fatto che egli ha nuovamente infranto le norme della circolazione e che le precedenti revoche a scopo di ammonimento non sono servite a nulla.
In simili circostanze, non si può rimproverare alle autorità inferiori d'aver aderito alla prognosi negativa formulata dal perito. Aggiungasi infine, contrariamente all'opinione del ricorrente, che nulla induce a mettere in dubbio queste conclusioni, che appaiono, anzi, attendibili. In più, esse sono l'esito di un'analisi della personalità del ricorrente, fondata su un colloquio personale già sufficiente per giungere alle citate risultanze.
Da quanto esposto, discende che le condizioni menzionate all'art. 14 cpv. 2 lett. d LCStr, giustificative di una revoca a scopo di sicurezza per inidoneità caratteriale, sono adempiute.
4.4. Il ricorrente fa valere di aver bisogno al più presto della licenza di condurre per imperativi motivi professionali, precisando che se il rilascio della licenza di allievo conducente dovesse prolungarsi nel tempo, egli rischierebbe di perdere il proprio posto di lavoro. Sennonché, trattandosi di un diniego a scopo di sicurezza, l'interesse pubblico volto a proteggere la sicurezza stradale dei conducenti non idonei prevale sull'interesse del cittadino a non essere privato della propria licenza (cfr. Perrin, Délivrance et retrait du permis de conduire, tesi Friborgo 1982, pag. 195).
Tenuto delle precedenti risultanze, questo Tribunale ritiene che il provvedimento di diniego sino al 20° anno di età è adeguato. Difatti, viste le precedenti revoche, un periodo di riflessione più lungo di quanto postulato in via subordinata dal ricorrente è tutto sommato giustificato. Inoltre egli ha compiuto 19 anni il 24 gennaio 1998. Da allora egli può richiedere il rilascio di una licenza allievo conducente per la categoria F, sotto condizione di non aver commesso nel frattempo ulteriori infrazioni. Ciò permetterà di valutare il suo comportamento fino all'esame psicotecnico a cui si potrà sottoporre al compimento del ventesimo anno di età per accertare la sua idoneità per il rilascio della licenza di allievo conducente per la categoria B ed eventualmente A1 e dovrà essere considerata quale ulteriore verifica circa la raggiunta maturità.
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 14 cpv. 2 LCStr; 10 LACStr; 58 RLACStr, 253 CPC; 3, 18, 19, 28, 43, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 800.– sono a carico del ricorrente.
Contro la presente decisione, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster