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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1998.59
Data decisione, Autorità: 12.08.1998, TRAM
Incarto n. 52.98.00059
Lugano 12 agosto 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 3 marzo 1998 di
ora patrocinato dall'avv. __________
contro
la risoluzione 4 febbraio 1998 (n. 455) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 22 settembre 1997 con la quale il Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli stranieri, gli ha negato il rilascio di un permesso di domicilio;
viste le risposte:
31 marzo 1998 della Sezione degli stranieri,
6 aprile 1998 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. __________, cittadino brasiliano, è entrato in Svizzera il 26 febbraio 1992. Il 1° maggio 1992 si è sposato avanti all'Ufficiale dello stato civile di __________ con la cittadina svizzera __________, beneficiando nel contempo di un permesso di dimora annuale per vivere con la moglie nel Canton __________, regolarmente rinnovato e con ultima scadenza fissata al 1° maggio 1997. Durante il matrimonio sono nate le figlie __________ e __________.
B. a) L'8 marzo 1993 la famiglia __________ si è trasferita nel Cantone Ticino. Compositore e musicista in proprio, l'interessato ha pure lavorato a __________ in qualità di ausiliario di garage fino al 31 ottobre 1993. Ha in seguito percepito le indennità di disoccupazione; dal 12 settembre 1994 ha quindi beneficiato delle indennità straordinarie misure di crisi. Il 25 giugno 1996 ha lavorato quale stalliere a __________ fino al 30 agosto 1996, data del suo licenziamento con effetto immediato. A partire da tale data, egli ha nuovamente beneficiato delle indennità di disoccupazione, ricorrendo pure alla pubblica assistenza fino al 31 luglio 1997.
b) Con decreto superprovvisionale 4 luglio 1996 il Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord ha fatto obbligo a __________ di versare a ciascuna delle figlie l'importo di fr. 350.– mensili a titolo di contributo alimentare. Il 28 aprile 1997 ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto tra i coniugi __________. La relativa convenzione sulle conseguenze accessorie omologata in tale occasione prevede - tra l'altro - che il padre verserà alle figlie un contributo alimentare di fr. 400.– mensili a partire dal 1° aprile 1997, indicizzato, fino alla conclusione dei loro studi con riserva di un nuovo assetto in caso di sua migliorata situazione finanziaria (p.to II). Le spese straordinarie per le figlie sono state concordate a carico dei genitori nella misura di metà ciascuno (p.to III).
C. Il 2 aprile 1997 __________ ha chiesto alla Sezione degli stranieri il rilascio di un permesso di domicilio. La richiesta è stata preavvisata favorevolmente dal Municipio di __________ il 6 giugno 1997. Il 22 settembre 1997 l'autorità dipartimentale ha respinto l'istanza, sostenendo che a seguito del divorzio le condizioni per il rilascio del permesso sollecitato previste dall'art. 7 LDDS non erano adempiute (matrimonio durato meno di 5 anni). Il 26 settembre 1997 gli è stato nuovamente rinnovato il permesso di dimora annuale con prossima scadenza fissata al 1° maggio 1998.
D. Adìto il 6 ottobre 1997 da __________, il Consiglio di Stato ne ha respinto il gravame il 4 febbraio 1998.
Il Governo cantonale, pur considerando che in principio il ricorrente avrebbe diritto al rilascio del permesso di domicilio, ha confermato la decisione dipartimentale per il fatto che egli è stato - e lo sono tuttora le di lui figlie - a carico dell'assistenza sociale in modo continuo e rilevante (art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS).
Ha pure indicato che per il momento il ricorrente può beneficiare del rinnovo del permesso di dimora in virtù dell'art. 8 CEDU a seguito del legame con le figlie avute da una cittadina elvetica.
L'Esecutivo cantonale ha di conseguenza ritenuto la decisione di prima istanza legittima, adeguata alle circostanze e ossequiosa del principio di proporzionalità.
E. Contro la predetta pronuncia governativa, __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio del permesso di domicilio.
Il ricorrente adduce in sostanza che i requisiti per il rilascio del permesso sollecitato sarebbero in specie ossequiati. Dà particolare rilievo alla propria vita con l'ex coniuge, ai suoi problemi di salute, alle difficoltà riscontrate durante l'attività lavorativa e il suo soggiorno a __________ e informa circa le sue iniziative professionali per il futuro che fa dipendere dall'ottenimento del permesso di domicilio.
F. All'accoglimento del ricorso si oppone la Sezione degli stranieri, adducendo delle argomentazioni di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Anche il Consiglio di Stato propone la reiezione del gravame, riconfermandosi nelle motivazioni poste a fondamento della propria decisione.
G. Il 7 aprile 1998 l'avv. __________ ha chiesto a questo Tribunale di essere nominato difensore d'ufficio di __________, riservandosi di richiedere in seguito l'ammissione del suo cliente al beneficio dell'assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio. Chiede pure che gli venga assegnato un termine per riassumere e completare i motivi di ricorso e notificare i mezzi di prova. Giustifica tali richieste con il fatto che il cliente, a seguito delle sue difficoltà linguistiche e redazionali, non sarebbe in grado in questa sede di tutelare convenientemente da solo i suoi diritti.
Considerato, in diritto
1.2. Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto. L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio. Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso solo laddove tale pretesa si fonda su di una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a, 388 consid. 1a con rinvii).
1.3. L'insorgente ha diritto, di principio, al permesso postulato; in effetti, ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 seconda frase LDDS il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora e, dopo una dimora regolare e ininterrotta di cinque anni, al permesso di domicilio. Il quesito a sapere se esista un motivo di espulsione e se, di conseguenza, il permesso possa essergli rifiutato attiene al merito (DTF 118 Ib 151 consid. 3d; RDAT I-1994 N. 55).
Difatti, come ha già correttamente accertato il Governo cantonale, il matrimonio dell'insorgente è durato formalmente (DTF 119 Ib 418 consid. 2) più di 5 anni a partire dalla celebrazione delle nozze (1° maggio 1992) sino alla crescita in giudicato dopo 20 giorni (art. 308 CPC) della sentenza emessa il 28 aprile 1997 dal Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Assodato che per le ragioni dianzi esposte la fattispecie potrebbe essere dedotta in giudizio innanzi al Tribunale federale mediante un ricorso di diritto amministrativo, la competenza di questo Tribunale è certamente data.
1.4. Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Se nella procedura di ricorso una parte si dimostra incapace di discutere la propria causa, l'autorità giudicante deve delegarle un patrocinatore d'ufficio scelto fra gli avvocati del Cantone (art. 15 cpv. 3 PAmm).
Nel caso in rassegna, se è vero che il ricorso presentato il 3 marzo 1998 non adempiva i requisiti sanciti dall'art. 46 PAmm, è altrettanto vero che __________ ha in seguito provveduto nel termine assegnatogli (art. 9 PAmm) a ripresentarlo nella forma indicata, dimostrando di essere in grado di discutere la propria causa. Difatti, egli ha argomentato sostenendo in sostanza che le condizioni previste all'art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS non sarebbero in specie applicabili. Ne consegue che la richiesta di nomina di un difensore d'ufficio va respinta.
Giusta l'art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS, lo straniero non può essere espulso dalla Svizzera o da un Cantone quando egli stesso, o una persona a cui deve provvedere, cada in modo continuo e rilevante a carico dell'assistenza pubblica.
In tutti i casi, l'art. 11 cpv. 1 ODDS dispone che prima di concedere il permesso di domicilio ad uno straniero, l'autorità esaminerà ancora una volta a fondo come si sia comportato fino ad allora.
3.2. Nell'evenienza concreta, il ricorrente ha percepito le prestazioni assistenziali dal luglio 1996 al 31 luglio 1997 per complessivi fr. 20'154.55. L'Ufficio dell'assistenza sociale è pure intervenuto a partire dal luglio 1996 per anticipare gli alimenti alle figlie __________ e __________ (v. decreto superprovvisionale Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord 4 luglio 1996; sentenza di divorzio 28 aprile 1997): l'importo relativo al 31 gennaio 1998 ammonta a complessivi fr. 14'200.– e la pratica è ancora aperta (v. scritti UCAS 28 maggio 1997 a __________; 22 gennaio 1998 al Servizio dei ricorsi).
Dalla documentazione versata agli atti risulta che il ricorrente è musicista e compositore in proprio. La sua attività musicale gli ha dato una certa celebrità non solo in __________, ma anche in terra elvetica (Ticino, Lucerna), tanto da potersi pure esibire addirittura al __________ di __________ nel 1995. Durante il suo soggiorno in Svizzera egli ha anche lavorato durante brevi periodi quale ausiliario e, in seguito, quale stalliere. Ciononostante, ha dovuto richiedere le indennità di disoccupazione e si è ritrovato in seguito a carico della pubblica assistenza ricevendo, almeno dal 1° giugno 1997 al 31 luglio 1997, fr. 670.– mensili per sostentamento (v. scritto UCAS 11 luglio 1997 al ricorrente). E' inoltre incontestato che l'insorgente è tenuto a versare un contributo alimentare alle due figlie (v. sentenza di divorzio citata). L'importo mensile, che ammonta attualmente a fr. 400.– per ciascuna, è rilevante. Difatti le raccomandazioni pubblicate dall'ufficio della gioventù del Canton Zurigo (edizione 1996 in: RDT 51/1996 pag. 33) - applicate per prassi costante dalla prima Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino (Rep. 1994 pag. 298 consid. 5) - stabiliscono un fabbisogno per la fascia di età che va da 1 a 6 anni, già dedotte le spese di cura e di educazione fornite dalla madre affidataria, di fr. 600.–. Se si pensa che il reddito base per tali contributi è di fr. 7000.– ed il costo della vita è più elevato a Zurigo che in Ticino, ben si può concludere che le figlie sono attualmente a carico dell'assistenza pubblica a causa del padre in modo continuo e rilevante a partire dal luglio 1996. Le difficoltà familiari e di salute dell'interessato invocate per giustificare tale situazione non permettono di giungere ad altra conclusione. Risulta infatti che l'insorgente non ha più avuto la necessità di richiedere personalmente l'assistenza dopo il 31 luglio 1997, per contro non ha evitato di lasciare in tale situazione anche in seguito i propri figli. Inoltre l'ente assistenziale ha già avuto modo di dichiarare che "il signor __________ non ha effettuato nessun versamento al nostro Ufficio per il rimborso delle prestazioni ricevute" (v. lettera 22 gennaio 1998). Va infine osservato che il permesso postulato non può essere rilasciato allo straniero per permettergli di realizzare i propri progetti professionali nel prossimo futuro al fine di poter al più presto rimborsare il noto debito (cfr. art. 8 cpv. 2 ODDS).
3.3. Stante quanto precede, tenuto conto degli art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS e 11 cpv. 1 ODDS, la decisione di non rilasciare attualmente a __________ il permesso di domicilio è corretta ed adeguata alle circostanze. Come già sottolineato dal Governo cantonale, l'interessato può nondimeno ancora beneficiare del rinnovo del permesso di dimora annuale sulla base dell'art. 8 CEDU in relazione alle figlie avute da una cittadina elvetica.
Con il che il ricorso è respinto.
Per questi motivi,
visti gli art. 8 CEDU; 7 e 10 LDDS; 8, 11 ODDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 1 della Legge transitoria di applicazione dell'art. 98a della legge federale sull'organizzazione giudiziaria in materia di diritto degli stranieri del 12 marzo 1997; 3, 9, 15, 18, 28, 43, 60, 61, 64 e 65 PAmm,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La richiesta di nomina di un difensore d'ufficio è respinta.
La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 500.– sono poste a carico del ricorrente.
Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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