AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1998.57
Data decisione, Autorità: 15.04.1998, TRAM
Incarto n. 52.98.00057
Lugano 15 aprile 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Giovanna Canepa, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 3 marzo 1998 di
patrocinato da: avv. __________
contro
la decisione 11 febbraio 1998 (n.13) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa 16 gennaio 1998 dell'insorgente avverso la risoluzione 30 dicembre 1997 della Sezione della circolazione del Dipartimento delle istituzioni che gli ha revocato la licenza di condurre;
vista la risposta 5 marzo 1998 del Consiglio di Stato
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. __________, il 22 marzo 1997 verso le 15.30, alla guida dell'autovettura "Renault" targata __________, in territorio di __________, ha urtato un ragazzo in sella alla sua bicicletta che si apprestava ad attraversare la strada sul passaggio pedonale, facendolo cadere.
A seguito di questi fatti, con risoluzione 13 giugno 1997, il Dipartimento delle Istituzioni Sezione della circolazione gli ha inflitto una multa di fr. 500.-- oltre a tasse e spese.
Tale decisione, rimasta incontestata, è cresciuta in giudicato.
La stessa Sezione, con decisione 30 dicembre 1997, ha anche disposto nei suoi confronti la revoca della licenza di condurre per un periodo di sei mesi, considerando che già in passato è stato oggetto di cinque misure amministrative analoghe.
B. Con ricorso 16 gennaio 1998, __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato chiedendo in via principale il rinvio degli atti al Dipartimento per un nuovo esame ed in via subordinata la limitazione del periodo di revoca a 2 mesi.
Ha contestato che i fatti si siano svolti come descritto sul rapporto di polizia ed ha perciò chiesto che l'esecutivo esperisse un'istruttoria per appurare l'esclusiva responsabilità del ragazzo investito oppure rinviasse gli atti all'autorità inferiore affinché procedesse a questi complementi.
Ha anche criticato le risultanze della perizia specialistica allestita dallo psicologo del traffico dott. __________.
C. Con giudizio 11 febbraio 1998, il Consiglio di Stato ha respinto il gravame, senza procedere ad ulteriore assunzione di prove, sottolineando come l'insorgente, incorso in una nuova violazione della LCStr, non avesse dato prova di avere recepito gli ammonimenti insiti nei precedenti provvedimenti di revoca. Ha reputato adeguata alle circostanze e conforme al principio della proporzionalità la durata della misura fissata dalla Sezione della circolazione.
D. Contro il predetto giudizio governativo, __________, insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, riproponendo le censure già sottoposte all'istanza precedente.
Siccome la condanna alla multa non è stata pronunciata al termine di un procedimento penale ordinario, nell'ambito del quale vi sia stata pubblica udienza e assunzione di testi, l'autorità amministrativa non sarebbe di principio vincolata agli accertamenti di fatto del giudizio penale, che egli non ha impugnato soltanto perché riteneva che, una volta pagata la multa, l'intero procedimento a suo carico sarebbe stato concluso, non immaginando che gli sarebbe pure stata revocata la licenza di condurre.
Siccome né la Sezione della circolazione, né il Consiglio di Stato hanno dato seguito alla sua richiesta di procedere ad ulteriori accertamenti per stabilire l'esatta dinamica del sinistro, la risoluzione impugnata sarebbe da annullare con il rinvio degli atti alle precedenti istanze o, quantomeno, questo Tribunale dovrebbe procedere ad assumere tali prove, prima di decidere.
Sottolinea che il Consiglio di Stato non è entrato nel merito delle sue censure specie di quelle relative ai rilevamenti peritali dello psicologo del traffico dott. __________.
__________ ha chiesto anche che sia presa in considerazione la sua necessità professionale a disporre della licenza, dato che esercita la professione indipendente di venditore di veicoli usati.
E. Il Consiglio di Stato propone, di contro, di respingere il ricorso e di confermare la risoluzione impugnata
Considerato, in diritto
L'insorgente è sicuramente legittimato a ricorrere, essendo gravato nei suoi legittimi interessi dalla decisione impugnata.
Il ricorso, tempestivo, è pertanto ricevibile in ordine. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti senza istruttoria (art. 18 PAmm).
1.2. L'autorità amministrativa competente ad ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti di fatto contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato. Deve anche attenervisi qualora lo stessa sia stata emanata nell'ambito di una procedura sommaria, più precisamente qualora si fondi unicamente su un rapporto di polizia e i testimoni siano stati uditi soltanto dagli agenti di polizia in assenza del prevenuto. Ancora l'interessato non può pretendere che in sede amministrativa si proceda ad ulteriori accertamenti di fatto quando sapeva o poteva prevedere, in ragione della gravità dei fatti che gli sono stati rimproverati, che sarebbe pure incorso in una procedura di revoca della licenza di condurre e, ciò malgrado, ha omesso, nell'ambito della procedura penale, di fare valere i suoi diritti o vi ha rinunciato (DTF 121 II 217 riportata anche in JdT 1996 pag. 698).
Nel caso di specie questi presupposti si sono pienamente verificati. Gli agenti di polizia hanno infatti già proceduto ad assumere le testimonianze rilevanti per ricostruire i fatti, che rettamente l'autorità penale ha fatto propri senza procedere ad ulteriori accertamenti, la fattispecie essendo chiara. Sulla base delle medesime prove, alle quali peraltro è vincolata, anche l'autorità amministrativa può pronunciarsi.
Il ricorrente ha dichiarato di avere pagato la multa credendo che con ciò la questione sarebbe stata chiusa, poiché non supponeva che avrebbe potuto anche incorrere nella revoca della patente. Tale affermazione è del tutto pretestuosa e proposta con il solo intento di motivare la richiesta di ulteriore istruttoria.
Vero è invece il contrario: egli poteva e doveva sapere, anche per le analoghe esperienze avute in passato, che un'infrazione alla LCStr può portare seco oltre che una sanzione penale anche una misura amministrativa. Del resto davanti allo psicologo del traffico che lo ha visitato ha espressamente paventato di incorrere nella revoca e ha affermato di interrogarsi sulla possibile durata.
__________, non avendo impugnato presso le istanze superiori la decisione di multa, ne ha riconosciuto il contenuto, motivo per cui, alla luce della predetta giurisprudenza, di principio gli è qui preclusa ogni possibilità di mettere in questa sede nuovamente in discussione fatti già definitivamente accertati in sede penale.
Perciò il Tribunale cantonale amministrativo statuisce sul ricorso in esame con pieno potere di cognizione, identico a quello di cui dispone nella giurisdizione disciplinare (art. 70 PAmm), con facoltà quindi di rivedere anche la commisurazione della sanzione. I limiti posti dall'art. 61 PAmm in relazione al controllo dell'apprezzamento non trovano applicazione siccome contrari alle prevalenti disposizioni dell'art. 6 CEDU.
La licenza di condurre va obbligatoriamente revocata se il conducente ha gravemente compromesso la sicurezza della circolazione (art. 16 cpv. 3 lett. a LCStr).
La revoca della licenza a titolo di ammonimento ha per scopo quello di sanzionare il conducente resosi colpevole di un'infrazione alle regole della circolazione e di impedire casi di recidiva (art. 30 cpv.2 OAC).
L'autorità tenuta ad ordinare la revoca della licenza di condurre deve fissare la durata di tale provvedimento, tenendo conto delle circostanze del caso. In particolare essa deve considerare la gravità della colpa commessa, la reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale a fare uso del veicolo (art. 17 cpv. 1 LCStr, art. 33 cpv. 2 OAC).
Se in un singolo caso il comportamento del conducente di un veicolo ha dato luogo o meno ad una tale situazione di pericolo, deve essere valutato non tanto con riferimento alle norme della strada violate, quanto piuttosto in base alle precise circostanze di fatto (DTF 118 IV 285 e segg.).
Non v'è dubbio che nel caso concreto il ricorrente ha violato le norme della circolazione, omettendo di prestare attenzione al passaggio pedonale e di dare la precedenza ai ragazzi che stavano transitando, in dispregio delle più elementari norme di prudenza.
Ha ammesso di avere notato sulle strisce pedonali un primo ragazzino attraversare la strada in sella alla sua bicicletta, seguito da un secondo, il quale, volto lo sguardo verso di lui, si è fermato in mezzo alla strada. Pur avendo frenato non ha potuto evitarlo, andando anzi ad invadere la corsia di contromano, sulla quale, contrariamente a quanto ha dichiarato, sopraggiungeva un motociclista, non coinvolto nell'incidente.
Il ragazzo ha ricordato che dopo essersi accertato con l'amico che lo precedeva, che non sopraggiungevano veicoli, ha deciso di attraversare la strada, ma quando il compagno aveva già raggiunto l'altro capo, spaventato dal rumore di una brusca frenata, guardò a destra e vedendo improvvisamente la vettura del ricorrente si bloccò. Queste circostanze di fatto sono state pienamente confermate dal motociclista assunto quale teste.
__________, pur avendo avvistato i ragazzi che attraversavano la strada, non ha dunque ritenuto di dovere rallentare o di doversi fermare dando loro la precedenza, ma ha calcolato di potere passare, confidando che entrambi raggiungessero l'altro ciglio della strada.
Siccome il ragazzino investito proseguiva dietro un compagno che è passato senza essere investito, si deve concludere che non si sia immesso imprevedibilmente sul campo stradale, trovandosi anzi, circostanza che rafforza la sua posizione, sulle strisce pedonali. Se infine la velocità tenuta dal ricorrente fosse stata adeguata, avvistati i pedoni e presa coscienza del potenziale pericolo, avrebbe di certo potuto frenare tempestivamente, ciò che invece non ha fatto.
4.2. La situazione di pericolo, con effettivo investimento di una persona, per fortuna senza gravi conseguenze, si è dunque in concreto manifestata. La revoca della licenza di condurre è giustificata, visti i precedenti del ricorrente, che non beneficia di buona reputazione quale conducente, essendo recidivo, in quanto già incorso, dal conseguimento della patente nel 1984 ad oggi, ad intervalli di tempo relativamente brevi, in cinque provvedimenti di revoca e in un ammonimento per violazioni della LCStr e più precisamente:
revoca della licenza di condurre nell'ottobre 1985 per la durata di due mesi per aver circolato con un motoveicolo sprovvisto di targhe ed essere incorso in un incidente;
revoca nel febbraio 1986 della durata di tre mesi per avere eseguito alla guida di una vettura a due riprese negligenti manovre di inversione di marcia sulla semi-autostrada,
revoca per la durata di due mesi e mezzo nell'agosto 1987 per un eccesso di velocità;
revoca per la durata di cinque mesi e mezzo nel maggio 1989 per aver circolato a velocità eccessiva ed inadeguata, ed aver perso la padronanza di guida,
revoca della durata di otto mesi nel maggio 1993 per aver circolato in stato di ebrietà, perso la padronanza di guida, ed essersi dato alla fuga;
ammonimento nell'ottobre 1996 per aver perso la padronanza di guida.
4.3. __________ critica anche le conclusioni alle quali è pervenuto lo psicologo del traffico dott. __________, che avrebbero motivato la Sezione della circolazione alla revoca. A torto.
Indipendentemente dall'esito della perizia, le numerose e oggettivamente incontestabili infrazioni da lui compiute sono indicative della necessità di un nuovo provvedimento amministrativo nei suoi confronti. I rilevamenti peritali evidenziano semmai quei tratti caratteriali e psicologici che hanno determinato il periodico manifestarsi di queste violazioni.
5.2 Rimane da ultimo da analizzare la necessità professionale del ricorrente a disporre della licenza di condurre.
La giurisprudenza riconosce la necessità professionale con estrema riserva e soltanto quando il mezzo meccanico costituisce, per così dire, il "posto di lavoro" per l'amministrato (nel caso di autisti di professione, conduttori di tassì ecc.) o quando il fatto di non poter guidare gli comporterebbe perdite di guadagno consistenti o costi rilevanti (R. Schaffauser, op. cit., pag. 283 e segg, nota 2441 e segg.).
__________ è venditore d'auto in proprio. Dalla perizia emerge che è associato con un collega.
Orbene, per quanto nella sua professione sia necessario di tanto in tanto provare i veicoli, questo occupazione costituisce solo parte dell'attività di compravendita. Il ricorrente, avendo un collega, può senz'altro far capo a lui per le prove della vetture.
Se necessità professionale sussiste, essa è limitata e non prevale di certo sulla necessità di sanzionare il ricorrente, che le precedenti revoche non sembrano avere indotto al ravvedimento.
Anche da questo profilo il provvedimento amministrativo appare giustificato (art. 33 cpv. 2 OAC).
Il ricorso deve pertanto essere respinto.
Tasse e spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 6 CEDU, 16 cpv. 2 e 3 lett. a, 17, 26 cpv. 1, 27 c pv. 1, 31 cpv. 1, 33 cpv. 1 e 2, 90 LCStr, 3 cpv. 1, 6 cpv. 1 ONC, 30 cpv. 2, 33 cpv. 2 OAC, 10 cpv. 2 LALCStr, 18, 28, 60, 65 PAmm,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 1'000.-- sono a carico del ricorrente.
Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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