AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1998.56
Data decisione, Autorità: 03.06.1998, TRAM
Incarto n. 52.98.00056
Lugano 3 giugno 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Giovanna Canepa, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 3 marzo 1998 di
patrocinato da: avv. __________
contro
la decisione 11 febbraio 1998 (n. 581) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 23 dicembre 1997 della Sezione della circolazione del Dipartimento delle Istituzioni che gli ha revocato la licenza di condurre;
vista la risposta 5 marzo 1998 del Consiglio di Stato:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 24 dicembre 1995, alle ore ore 0.25, due agenti della Polizia cantonale di __________ constatarono che all'altezza del n. __________ di via __________ a __________ era stata urtata violentemente la ringhiera di un ponte.
Ritrovati alcuni pezzi di un veicolo tra i quali lo stemma Jeep Gran Cherokee, riuscirono a rinvenire il conducente che camminava a piedi, a circa 200 metri da quel luogo, e portava seco diversi oggetti, tra cui la targa di immatricolazione __________ relativa alla stessa vettura. Il pedone, identificato nella persona di __________, appariva visibilmente ubriaco, con una ferita sanguinante all'orecchio destro. A seguito del test dell'alito, gli agenti rilevarono che aveva un tasso di alcolemia del 2.20 pro mille, precisato poi su prelievo del sangue entro un valore minimo dell'1,63 pro mille e un massimo dell'1,81 pro mille.
Al momento del fermo __________ non è stato in grado di rispondere dove aveva lasciato il veicolo, che venne rinvenuto a circa 500 metri di distanza.
La Polizia ha quindi accertato che dopo aver urtato la ringhiera, il conducente ha continuato la sua marcia per circa 500 metri su via __________ e all'altezza del n. 137 ha imboccato una stradina boschiva, spezzando con la vettura una catena di ferro delimitante una proprietà privata.
Assunto a verbale il giorno seguente, , per quanto è riuscito a ricordare, ha ammesso di essere salito alla guida del veicolo a partire dal parcheggio del ristorante "" di __________, intenzionato a raggiungere il proprio domicilio.
La licenza di condurre gli è stata immediatamente ritirata, e restituitagli provvisoriamente il 14 maggio 1996, in attesa della conclusione dell'inchiesta penale in corso.
B. A seguito dei fatti appena descritti, con sentenza 7 ottobre 1997, il Presidente della Corte delle Assise Correzionali di __________ ha condannato __________ alla pena di 40 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente, e al pagamento di una multa di fr. 1'500.--, revocando altresì la sospensione condizionale della pena di 10 giorni alla quale era stato condannato per medesimo reato il 28 aprile 1994.
Il giudizio penale, non impugnato, è cresciuto in giudicato.
Con decisione 23 dicembre 1997 la Sezione della circolazione ha quindi risolto di revocare a __________ la licenza di condurre veicoli a motore dal 22 gennaio 1998 al 1. maggio 1999, già dedotto il periodo scontato dal 25 dicembre 1995 al 14 maggio 1996. La Sezione ha inoltre negato l'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso.
C. Con impugnativa 15 gennaio 1998, __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato chiedendo in via principale l'annullamento della decisione impugnata ed in via subordinata la riduzione del periodo di revoca . Ha inoltre chiesto che al ricorso venisse concesso l'effetto sospensivo.
Il Presidente del Consiglio di Stato ha evaso quest'ultima domanda con risoluzione 16 gennaio 1998, restituendo l'effetto sospensivo soltanto a partire dal 1. settembre 1998, nell'eventualità che a quella data il gravame non fosse ancora deciso.
Tale decisione non è stata impugnata.
Nel merito, avanti all'Esecutivo cantonale, __________, ha evidenziato di non essere alcolizzato cronico, ciò che risulterebbe dai controlli medici documentati cui si è sottoposto.
La ferita all'orecchio destro, non sarebbe stata la conseguenza dell'incidente, bensì la causa oggettiva, a lui non imputabile.
Egli si sarebbe ferito quando stava percorrendo la via di casa dopo aver lasciato la sua vettura parcheggiata davanti all'esercizio pubblico dove aveva consumato la cena. A seguito del ferimento, sarebbe stato colpito da amnesia, che lo avrebbe indotto, del tutto involontariamente, a ritornare al parcheggio a riprendere il veicolo.
D. L'esecutivo cantonale ha respinto il gravame con giudizio 11 febbraio 1998.
In considerazione degli accertamenti penali, per il principio dell'unità e della sicurezza del diritto, ha ritenuto di confermare la decisione del Dipartimento. La durata del provvedimento sarebbe adeguata alle circostanze e conforme al principio della proporzionalità, in considerazione del cumulo delle infrazioni a carico del ricorrente e della sua recidività, pur tenendo conto della scemata responsabilità riconosciutagli in sede penale.
E. Contro la predetta risoluzione governativa __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo in via principale l'annullamento della decisione impugnata ed in via subordinata una riduzione della durata del provvedimento.
Postula inoltre che al ricorso venga concesso effetto sospensivo.
In buona sostanza ripropone le censure già avanzate davanti all'autorità di ricorso inferiore.
Produce ulteriori certificati medici che attestano che anche nelle more della procedura ha continuato a sottoporsi regolarmente agli esami del sangue, dai quali risulta che non consuma più alcuna sostanza alcolica.
A suo dire l'autorità inferiore non avrebbe considerato gli elementi di discolpa da lui dedotti.
La sanzione amministrativa decisa dalla Sezione della circolazione e confermata dal Consiglio di Stato sarebbe manifestamente sproporzionata, lederebbe in modo particolarmente grave la sua libertà personale, limitando in modo insostenibile la possibilità di continuare ad esercitare la sua attività professionale di amministratore di immobili, che esigerebbe continui spostamenti da parte sua.
F. Il Consiglio di Stato, propone invece di respingere il ricorso e di confermare la risoluzione impugnata.
Considerato, in diritto
L'insorgente, nel caso di specie, ha qualità per interporre ricorso essendo direttamente nei suoi legittimi interessi dalla decisione impugnata.
Pertanto il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti (art. 18 PAmm).
Perciò il Tribunale cantonale amministrativo statuisce sul ricorso in esame con pieno potere di cognizione, identico a quello che dispone nella giurisdizione disciplinare (art. 70 PAmm), con facoltà quindi di rivedere anche la commisurazione della sanzione.
I limiti posti dall'art. 61 PAmm in relazione al controllo dell'apprezzamento non trovano applicazione siccome contrari alle prevalenti disposizioni dell'art. 6 CEDU (STA 26.9.1996 in re C., STA 21.10.1996 in re T.).
La durata della revoca della licenza di condurre e della licenza per allievo conducente è stabilita secondo le circostanze; tuttavia essa deve essere di almeno un anno se, entro cinque anni dalla scadenza di una revoca della licenza per aver guidato in stato di ebrietà, il conducente ha di nuovo guidato in tale stato (art. 17 cpv. 1 lett. d LCStr).
La revoca della licenza a scopo di ammonimento si prefigge di sanzionare il conducente resosi colpevole di un'infrazione alle regole della circolazione e di impedire casi di recidiva (art. 30 cpv. 2 OAC).
L'autorità tenuta ad ordinare la revoca della licenza di condurre deve fissare la durata di tale provvedimento, tenendo conto delle circostanze del caso. In particolare essa deve considerare la gravità della colpa commessa, la reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale a fare uso del veicolo (art. 17 cpv. 1 LCStr, 33 cpv. 2 OAC).
3.2. Nel caso del ricorrente la revoca della licenza di condurre è obbligatoria ai sensi dell'art. 16 cpv. 3 lett. b LCStr. Per il fatto che ha circolato in stato di ebrietà dopo meno di cinque anni dalla scadenza di una revoca per medesimo reato la sua durata deve essere di almeno un anno (art. 17 cpv. 1 lett. d LCStr).
Per principio dunque la risoluzione impugnata non può essere annullata e quindi la domanda principale del ricorrente deve essere respinta.
Rimane invece da esaminare se una revoca di complessivi 20 mesi (quelli già scontati e quelli ancora previsti della risoluzione impugnata) sia nel caso concreto adeguata.
Tale circostanza, debitamente documentata dai certificati medici agli atti, non può però giovargli.
Egli è infatti stato oggetto di una revoca a scopo di ammonimento, inflittagli perché si è reso colpevole di circolazione in stato di ebrietà. In tale evenienza la revoca è intesa a correggere il conducente resosi colpevole e a dissuaderlo dal commettere nuove violazioni (art. 30 cpv. 2 OAC).
Poco importa dunque che l'amministrato sia o meno dedito al vizio del bere cronicamente. Rilevante è soltanto che egli si è posto al volante in stato di ebrietà, quand'anche, ciò che non è però qui il caso, per una sola volta. Che tale fosse lo stato del ricorrente al momento del fermo è incontestabilmente dimostrato dai risultati della prova dell'alito e del prelievo del sangue.
Diversa è invece la situazione nel caso della revoca di sicurezza, dove lo scopo perseguito è quello di proteggere la circolazione da conducenti non idonei, tra gli altri anche perché affetti da alcolismo (art. 30 cpv. 1 OAC). In tal caso è necessario che sussista l'inidoneità del conducente alla guida per affezione cronica.
4.2. Poiché al conducente resosi colpevole di un'infrazione alla LCStr possa essere revocata la licenza di condurre a scopo di ammonimento occorre che egli abbia agito colpevolmente.
Il ricorrente ha sostenuto che nel suo caso lo stato di ebrietà è soltanto la causa secondaria della violazione.
In sede penale è stato ritenuto credibile, sulla base degli atti processuali e delle dichiarazioni dell'accusato, che aveva avuto inizialmente l'intenzione di rientrare a piedi al proprio domicilio e che durante il trasferimento a piedi si è procurato cadendo la ferita, per cui in stato di parziale incoscienza ha modificato in suoi iniziali intendimenti ritornando sui suoi passi mettendosi quindi alla guida della sua Jeep (sentenza del Presidente delle Assise Correzionali di __________, 7 ottobre 1997, pag. 6).
Ciò posto, il giudice penale ha comunque concluso che il reato di circolazione in stato di ebrietà è stato senz'altro commesso, pur in uno stato di parziale e scemata responsabilità (sentenza pag. 7).
Tali accertamenti di fatto contenuti nella decisione penale cresciuta in giudicato fanno stato anche per l'autorità amministrativa (DTF 121 II 217 e segg.).
Orbene la durata complessiva della revoca di 20 mesi, anche considerando una scemata responsabilità, non appare sproporzianata.
Non va infatti dimenticato che il ricorrente non è nuovo a questo tipo di reato, e quella in esame è la quarta revoca inflittagli per circolazione in stato di ebrietà.
In circostanze normali, anzi, visti questi precedenti, la durata sarebbe di certo stata anche più lunga.
Di certo, il ricorrente non gode di buona reputazione quale conducente, atteso che a suo carico risultano registrati oltre alle predette revoche, ulteriori tre ammonimenti e due revoche per eccesso di velocità.
4.3. Nemmeno può essere riconosciuta al ricorrente la necessità professionale a disporre della licenza di condurre.
Secondo costante giurisprudenza un tale bisogno va ammesso con estrema riserva e soltanto quando il mezzo meccanico costituisce, per così dire, il posto di lavoro per l'amministrato (nel caso di autisti di professione, conduttori di tassì, ecc.) o quando il fatto di non potere guidare gli comporterebbe perdite di guadagno consistenti o costi rilevanti, tali da ritenere la misura sproporzionata (R. Schaffauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol. III, pag. 283 e segg. nota 2441 e segg.; Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, Commentaire, ad art. 17 c pv. 2 LCStr, pag. 219, n. 1.2).
Ciò non è il caso nella fattispecie in esame, considerato anche che il ricorrente non ha nemmeno reso verosimili, con documentazione concludente, le sue allegazioni.
In ogni caso, non essendo nuovo a revoche della licenza di circolazione, per quanto di durata inferiore, non sembra abbia subito in passato conseguenze negative sulla possibilità di esercitare la sua professione.
Gli oneri processuali seguono la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 16 cpv. 3 lett. b, 17 cpv. 1 lett. d LCStr, 30 cpv. 2 OAC, 33 cpv. 2 OAC; 10 LALCStr; 3, 18, 31, 43, 47, 60, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa si giustizia e le spese di complessivi fr. 800.-- sono a carico del ricorrente.
Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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