AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1998.53
Data decisione, Autorità: 15.04.1998, TRAM
Incarto n. 52.98.00053
Lugano 15 aprile 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 27 febbraio 1998 di
patrocinato dall'avv. __________
contro
la risoluzione 11 febbraio 1997 (n. 580) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 23 dicembre 1997 con la quale il Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli stranieri, gli ha negato il rilascio di un permesso di dimora;
viste le risposte:
5 marzo 1998 del Consiglio di Stato,
11 marzo 1998 della Sezione degli stranieri;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. __________, cittadino germanico, è nato nella Repubblica federale tedesca dove ha frequentato le scuole elementari e medie.
Il 20 dicembre 1981 è entrato in Svizzera unitamente alla propria famiglia, ottenendo un permesso di dimora annuale regolarmente rinnovato.
B. Il 9 ottobre 1991 il ricorrente è stato condannato dal __________ di __________ alla pena di 12 mesi di detenzione con il beneficio della sospensione condizionale per un periodo di prova di 3 anni per ripetuto furto, ripetuto danneggiamento, ripetuta violazione di domicilio, denuncia mendace, sviamento della giustizia, furto d'uso, abuso della licenza e delle targhe, nonché ripetuta contravvenzione alla LStup.
Il 23 ottobre 1991 la Sezione degli stranieri ha respinto la sua richiesta volta al rilascio di un permesso di domicilio in considerazione dei suoi precedenti di polizia e giudiziari, limitandosi a rinnovargli il permesso di dimora per due anni.
C. Con decreto d'accusa 23 dicembre 1991 __________ è stato condannato dal Sostituto Procuratore pubblico della giurisdizione sottocenerina del Cantone Ticino a 90 giorni di detenzione e al pagamento di una multa di fr. 300.– per furto d'uso, circolazione con veicolo a motore nonostante la revoca della licenza di condurre, nonché per contravvenzione alla LStup.
Per tale condanna, il 29 aprile 1992 la Sezione degli stranieri ha ammonito l'interessato avvertendolo che in caso di recidiva o di comportamento scorretto sarebbe stata pronunciata nei suoi confronti l'espulsione o la revoca del suo permesso di dimora.
D. Il 16 settembre 1992 __________ è stato nuovamente incarcerato unitamente alla cittadina svizzera attinente di __________ , __________. Evaso l'11 gennaio 1993 a __________, è stato in seguito arrestato a __________ il 26 di quello stesso mese.
Il 20 aprile 1993 il Presidente delle Assise Correzionali di __________ lo ha condannato alla pena di 12 mesi di detenzione e alla revoca della sospensione condizionale della pena di 12 mesi di detenzione inflittagli il 9 ottobre 1991 dal Bezirksgericht di __________, siccome ritenuto colpevole di ripetuto furto consumato, tentato e mancato, danneggiamento ripetuto, ripetuta violazione di domicilio, contravvenzione alla LStup, furto d'uso, ripetuta contravvenzione alla LStup, circolazione senza licenza di condurre e furto.
Le pene sono state sospese per permettere il collocamento dell'interessato in un centro di recupero di tossicodipendenti in virtù dell'art. 44 CP. A __________ è stata ordinata analoga misura.
Il 26 aprile 1993, egli è partito per il Cantone di __________ per essere collocato presso la __________ a __________ con lo scopo di seguire la terapia. Il 4 ottobre 1994 la Corte delle Assise Correzionali di __________ ha deciso di non far espiare all'interessato le pene inflittegli il 9 ottobre 1991 e 20 aprile 1993.
E. Il 15 febbraio 1995 la Sezione degli stranieri ha respinto l'istanza di __________ volta al rilascio di un permesso di dimora annuale proveniente dal Cantone di __________ con lo scopo di soggiornare a __________ in attesa di contrarre matrimonio con __________. A sostegno della decisione sono stati presi in considerazione i suoi precedenti penali.
F. a) Nel marzo 1995, l'interessato ha lasciato il suolo elvetico per trasferirsi in __________, dove ha preso il domicilio. E' quindi partito negli __________ per lavorare.
Il 16 maggio 1997 si è sposato con __________, avanti all'ufficiale dello stato civile di __________.
b) Il 12 luglio 1997 ha richiesto alle competenti autorità, a seguito del suo matrimonio con la cittadina svizzera, di essere posto al beneficio di un permesso di dimora annuale con inizio attività dal 25 agosto 1997.
Con decisione 23 dicembre 1997 la Sezione degli stranieri ha respinto la domanda. L'autorità cantonale ha in sostanza ritenuto che __________ ha interessato più volte le autorità di polizia e giudiziarie, facendosi condannare. L'ulteriore sua presenza nel Cantone Ticino non apparirebbe di conseguenza opportuna e giustificata.
G. Adìto da __________, il Consiglio di Stato ha respinto il gravame l'11 febbraio 1998.
Secondo l'Esecutivo cantonale, le sue condanne penali - che superano complessivamente due anni - sarebbero dovute a gravi infrazioni. Egli avrebbe pure dimostrato di non volere o di non essere capace di adattarsi all'ordinamento vigente in Svizzera.
Dopo attenta ponderazione degli interessi privati e pubblici in gioco, e accertata l'inapplicabilità in specie dell'art. 8 CEDU, il Governo ha concluso che l'interessato adempie i presupposti per l'espulsione (art. 7 cpv. 1 e 10 cpv. 1 lett. a/b LDDS), ciò che gli impedisce il rilascio del permesso sollecitato. La decisione dipartimentale sarebbe dunque legittima, adeguata alle circostanze e ossequiosa del principio della proporzionalità.
A seguito della risoluzione governativa, il 17 febbraio 1998 la Sezione degli stranieri ha ordinato al ricorrente di lasciare il territorio cantonale entro il 15 marzo 1998.
H. Contro la predetta pronuncia governativa, __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio di un permesso di dimora per vivere con la moglie svizzera.
Asserisce innanzitutto che la giurisprudenza federale posta a fondamento della decisione sarebbe inapplicabile nella fattispecie, poiché riferita al caso di un cittadino straniero sposato con una straniera e con un legame molto fragile e poco duraturo con la Svizzera. Sottolinea la sua lunga presenza in Svizzera trascorsa fino al 1995, dove avrebbe tutti i suoi legami affettivi e dove vivono stabilmente i suoi famigliari. Sostiene inoltre che i reati commessi non sarebbero gravi e che - dopo un periodo di disintossicazione e di rieducazione - da 4 anni sarebbe perfettamente guarito, avrebbe trovato lavoro, sicurezza familiare e sarebbe reinserito socialmente. Per questo l'autorità penale ha rinunciato all'esecuzione della pena e non ha pronunciato l'espulsione. Fa infine notare che la moglie svizzera è sieropositiva.
I. All'accoglimento del gravame si oppongono la Sezione degli stranieri e il Consiglio di Stato, con argomenti di cui si dirà - per quanto necessario - in seguito.
Considerato, in diritto
1.2. Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto. L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio. Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso solo laddove tale pretesa si fonda su di una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a, 388 consid. 1a con rinvii).
1.3. L'insorgente ha diritto - di principio - al permesso postulato. In effetti, ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 seconda frase LDDS il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora. Il quesito a sapere se esista un motivo di espulsione e se, di conseguenza, il permesso possa essergli rifiutato attiene al merito (DTF 118 Ib 151 consid. 3d; RDAT I-1994 N. 55).
Assodato che per le ragioni dianzi esposte la fattispecie potrebbe essere dedotta in giudizio innanzi al Tribunale federale mediante un ricorso di diritto amministrativo, la competenza di questo Tribunale va ammessa.
1.4. Lo straniero che ha uno stretto legame di parentela con una persona che possiede un permesso di domicilio o la nazionalità elvetica può invocare a protezione della propria vita familiare l'art. 8 CEDU. In tal caso - se il legame di parentela è intatto ed effettivamente vissuto - la libertà delle autorità cantonali di rifiutare un permesso di soggiorno (cfr. art. 4 LDDS) è limitata, e contro una decisione di rifiuto è ammissibile il ricorso di diritto amministrativo dinanzi al Tribunale federale in applicazione dell'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG (DTF 122 II 5 consid. 1e, 292 consid. 1e, 389 consid. 1b, 93 consid. 1c) e, di riflesso, nella presente sede attraverso il rinvio di cui all'art. 1 della legge transitoria d'applicazione dell'art. 98a OG in materia di diritto degli stranieri.
In concreto, l'insorgente ha il diritto di richiedere il permesso sollecitato (DTF 119 Ib 84 consid. 1c). I coniugi sono sposati dal 16 maggio 1997 e dagli atti non risulta che il legame non sia intatto ed effettivamente vissuto.
1.5. Il gravame, tempestivo (art. 46 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2.2. Il diritto al rispetto della vita privata e famigliare di cui all'art. 8 CEDU non è assoluto. Un'ingerenza nell'esercizio di tale diritto è ammissibile giusta l'art. 8 n. 2 in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che - in una società democratica
Se il ricorrente ha ragione nel sostenere che i motivi di estinzione del diritto al rilascio di un permesso per uno straniero sposato con un cittadino straniero sono meno severi di quanto richiesto dall'art. 7 cpv. 1 LDDS, ciò è tuttavia caratterizzato dal fatto che in tali casi è sufficiente la violazione dell'ordine pubblico. Difatti, il citato disposto legale stabilisce che deve sussistere un motivo di espulsione per negare al coniuge straniero di un cittadino svizzero il rilascio o la proroga del permesso sollecitato, considerato che una violazione minore dell'ordine pubblico non è una ragione sufficiente per rifiutare la concessione del permesso. Inoltre, nella prima ipotesi l'interesse privato dello straniero e della sua famiglia a rimanere in Svizzera ha, nell'ambito della ponderazione degli interessi pubblici e privati in presenza (art. 11 cpv. 3 LDDS), meno importanza che se si fosse trattato di un'espulsione (DTF 120 Ib 130 consid. 4a).
9 ottobre 1991 condannato dal Bezirksgericht di __________ per ripetuto furto, ripetuto danneggiamento, ripetuta violazione di domicilio, denuncia mendace, sviamento della giustizia, furto d'uso, abuso della licenza e delle targhe e ripetuta contravvenzione alla LStup alla pena di 12 mesi di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni;
23 dicembre 1991 condannato dalla Procura pubblica di __________ alla pena di 90 giorni di detenzione e al pagamento di una multa di fr. 300.– per titolo di furto d'uso, circolazione con veicolo a motore nonostante la revoca della licenza di condurre, contravvenzione alla LStup;
29 aprile 1992 decisione di ammonimento da parte della Sezione degli stranieri con l'avviso che, in caso di recidiva o di comportamento scorretto, si sarebbe pronunciata l'espulsione o la revoca del permesso;
20 aprile 1993 condannato dal Presidente delle Assise Correzionali di __________ alla pena di 12 mesi di detenzione sospesi condizionalmente per far luogo all'esecuzione del collocamento in un centro per tossicodipendenti giusta l'art. 44 CP, e alla revoca della sospensione condizionale della pena di 12 mesi di cui alla sentenza 9 ottobre 1991, siccome ritenuto autore colpevole di ripetuto furto consumato, tentato e mancato, ripetuto danneggiamento, ripetuta violazione di domicilio, contravvenzione alla LStup, furto d'uso, ripetuta contravvenzione alla LStup, circolazione senza licenza di condurre e furto;
4 ottobre 1994 decisione delle Assise Correzionali di __________ di non far espiare all'insorgente le pene inflitte con sentenza 9 ottobre 1991 e 20 aprile 1993 (fine misura).
Nel contesto dei precedenti penali dell'insorgente, si rilevano varie condanne per furto, furto d'uso, danneggiamento, violazione di domicilio, denuncia mendace, sviamento della giustizia, contravvenzione alla LStup, furto d'uso, circolazione senza licenza di condurre, abuso della licenza e delle targhe.
4.2. Occorre osservare che già la pena accessoria dell'espulsione sospesa condizionalmente non è, in concreto, di rilievo. In effetti, l'autorità competente in materia di polizia degli stranieri persegue uno scopo differente di quello dell'autorità penale. Nel determinare se pronunciare o meno l'espulsione di un condannato straniero giusta l'art. 55 CP oppure di pronunciarla accordando la sospensione condizionale, il giudice penale terrà conto, anzitutto, del reinserimento sociale dell'interessato; per l'autorità amministrativa è invece determinante il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblici. Ne deriva che l'apprezzamento effettuato dall'autorità di polizia degli stranieri può avere, nei confronti dello straniero, ripercussioni più rigorose di quello dell'autorità penale (DTF 120 Ib 132 consid. 5b; 114 Ib 4 consid. 3a).
4.3. Le infrazioni commesse dal ricorrente - sebbene non di particolare gravità - non sono comunque lievi. Alcune sono state commesse in situazione di recidiva (furto, furto d'uso, danneggiamento, violazione di domicilio, contravvenzione alla LStup, circolazione senza licenza di condurre). Va a tal proposito osservato che egli fu ricoverato nella primavera 1991 presso l'Ospedale __________ a __________ e che, nonostante la cura intrapresa, ricadde ancora nel consumo di stupefacenti (v. sentenza 20 aprile 1993 del Presidente delle Assise Correzionali di __________, pag. 17). I reati commessi hanno portato a varie condanne per complessivi 2 anni e 3 mesi. Poco importa se gran parte di tale durata è stata espiata tramite un trattamento ordinato in virtù dell'art. 44 CP. Con il suo comportamento, l'interessato ha dimostrato di non riuscire ad integrarsi alla realtà elvetica, tanto da adempiere i requisiti per l'espulsione e non solo della lett. a dell'art. 10 cpv. 1 LDDS per i numerosi delitti commessi in materia patrimoniale e di stupefacenti. Difatti, l'art. 16 cpv. 2 ODDS dispone che l'espulsione può sembrare giustificata conformemente all'art. 10 cpv. 1 lett. b LDDS segnatamente quando lo straniero contravviene gravemente o reiteratamente alle disposizioni di legge o alle decisioni dell'autorità. Ne è già risultato in concreto un ammonimento il 29 aprile 1992 ai sensi dell'art. 16 cpv. 3 ODDS; malgrado ciò egli evase dal carcere l'11 gennaio 1993 e continuò a commettere reati.
Il risultato di tale ponderazione non è necessariamente lo stesso che in caso di espulsione: in effetti lo straniero espulso non può più penetrare sul territorio svizzero, mentre colui al quale l'autorizzazione di soggiorno è stata negata conserva tale possibilità. Tenuto conto di tale differenza, si può ritenere - in questi casi limite - che il rifiuto del permesso è ammissibile ancorché l'espulsione sia sproporzionata (DTF 120 Ib 13 consid. 4a).
5.2. Il ricorrente sostiene che la sua durata di residenza in Svizzera per complessivi 13 anni giustificherebbe il rilascio del permesso sollecitato. Entrato in Svizzera all'età di 15 anni, egli ha qui conseguito la maturità, continuato gli studi e lavorato. Sennonché egli ha vissuto all'estero per complessivamente 19 anni. In particolare, nel marzo 1995, l'interessato ha lasciato il suolo elvetico per domiciliarsi nel suo Paese d'origine e lavorare negli Stati Uniti fino al mese di maggio 1997 (v. curriculum vitae 22 luglio 1997). Ciò rivela la sua possibilità di continuare a vivere all'estero, benché la madre sia domiciliata in Svizzera, il fratello sia cittadino svizzero e il padre è qui deceduto e sepolto.
5.3. Va nondimeno tenuto presente che egli sembra essere riuscito a disintossicarsi e rieducarsi grazie al suo collocamento nel Canton __________ in virtù dell'art. 44 CP (v. decreto 24 settembre 1994 del Consiglio di vigilanza), tanto che il 4 ottobre 1994 il Presidente delle Assise Correzionali di __________ ha deciso che le pene non devono essere espiate (cfr. anche ordine di scarcerazione 7 ottobre 1994). Non risulta del resto che da allora, e durante la sua permanenza all'estero, egli abbia ancora interessato i servizi di polizia e giudiziari nei paesi dove ha risieduto.
Quanto alla moglie, il Tribunale federale ha già avuto modo di considerare che quando il coniuge - anche svizzero - con diritto di risiedere in Svizzera conosce o avrebbe dovuto conoscere, al momento del matrimonio, l'esistenza di motivi che potrebbero portare l'autorità di polizia degli stranieri a rifiutare al coniuge l'autorizzazione di risiedere sul suolo elvetico, non è esclusa l'eventualità di dover vivere la propria vita di coppia all'estero (DTF 120 Ib 16 consid. 4d; DTF 110 Ib 201; STF 1° luglio 1996 in re R.; STF 3 ottobre 1994 in re S.).
Nel caso in rassegna la moglie, al momento di convolare a nozze, sapeva - o avrebbe dovuto sapere - che il marito aveva interessato più volte i servizi di polizia e le autorità giudiziarie. Difatti, essa è stata giudicata il 20 aprile 1993 unitamente al ricorrente. Ne risulta che al momento del matrimonio doveva tener conto della possibilità che al marito potesse venire negato il permesso di dimora. Il ricorrente sostiene però, a ragione, l'impossibilità di un trasferimento all'estero della moglie. Dal certificato medico 27 febbraio 1998 dell'Ospedale regionale di __________ (doc. C) risulta che "__________ è affetta da una patologia cronica per la quale è in cura nei nostri servizi dal 1991. Tale patologia dal carattere cronico necessita la somministrazione di una terapia farmacologica complessa e di conseguenza dei controlli clinici e di laboratorio frequenti". L'insorgente precisa nel gravame che la moglie è sieropositiva. Ciò lascia presagire che un suo trasferimento all'estero, per avere la possibilità di vivere la propria vita coniugale a seguito del rifiuto al marito di risiedere in Svizzera, creerebbe dei seri rischi per la sua salute. Ora, è vero - come rileva la Sezione degli stranieri nella risposta - che il ricorrente ha menzionato per la prima volta la malattia della moglie in questa sede. Ma in specie non può esservi spazio per l'art. 3 cpv. 2 LDDS per non aver accennato il fatto in precedenza. Difatti, fino alla risoluzione governativa, il ricorrente non era patrocinato da un legale e non poteva ragionevolmente cerziorarsi della portata rilevante, nell'ambito della valutazione dell'adeguatezza della decisione, che ha la grave malattia della moglie ai fini del rilascio del suo permesso di dimora. Del resto, non risulta che il matrimonio sia abusivo o fittizio, i coniugi conoscendosi da tempo ed avendo vissuto in gran parte le stesse esperienze penali e di internamento.
5.4. Ritenuto come l'insorgente - che ora svolge l'attività di pittore in proprio e non è nemmeno a carico della pubblica assistenza - da qualche anno sembra essersi allontanato dal mondo della droga e visto il trattamento vitale a cui la moglie deve imperativamente sottoporsi, tutto ben ponderato ben si può concludere che il diniego di rilascio del permesso di dimora al ricorrente è inadeguato.
Ne consegue che il ricorso va accolto e non è necessario pertanto esaminare se la decisione impugnata viola l'art. 8 CEDU.
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 4, 7, 11 LDDS; 16 ODDS; 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 1 della Legge transitoria di applicazione dell'art. 98a della legge federale sull'organizzazione giudiziaria in materia di diritto degli stranieri del 12 marzo 1997; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza:
1.1. sono annullate:
a) la risoluzione 11 febbraio 1998 (n.580) del Consiglio di Stato;
b) la decisione 23 dicembre 1997 (E 616) del Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli stranieri.
Gli atti sono ritornati alla Sezione degli stranieri affinché rilasci a __________, cittadino germanico, il permesso di dimora annuale richiesto.
Non si prelevano tasse né spese di giustizia. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà al ricorrente fr. 1000.– a titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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