AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1998.45
Data decisione, Autorità: 14.07.1998, TRAM
Incarto n. 52.98.00045
Lugano 14 luglio 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 17 febbraio 1998 di
patrocinate dall'avv. __________
Contro
la risoluzione 27 gennaio 1998 (n. 310) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa inoltrata dalle insorgenti avverso la decisione 11 dicembre 1997 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli stranieri, in materia di rifiuto del permesso di dimora a __________ (ricongiungimento familiare);
viste le risposte:
24 febbraio 1998 del Consiglio di Stato,
26 febbraio 1998 della Sezione degli stranieri;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a) __________, cittadina dominicana, è entrata in Svizzera nel dicembre 1991 tramite successivi permessi di dimora di breve durata ("permessini") per lavorare come ballerina in diversi Night Club. Dall'agosto 1993 ha ottenuto altri permessi di dimora temporanei: dapprima sempre per l'attività di ballerina; dal settembre 1994 a scopo di cura (gravidanza a rischio) con scadenza alla fine di dicembre 1994.
Nell'ottobre 1994 essa è andata a convivere a __________ con __________, cittadino svizzero coniugato. Dalla loro unione è nata __________ il __________, la quale vive con i genitori ed è divenuta cittadina svizzera in virtù dell'art. 31 LCit. La madre è stata in seguito posta al beneficio di un permesso di dimora annuale, regolarmente rinnovato con prossima scadenza fissata al 30 settembre 1998.
b) Durante il suo soggiorno nella Repubblica Dominicana __________ ha avuto, nell'ambito di una relazione extraconiugale con __________, una figlia di nome __________. Essa è venuta alla luce il __________ e, al momento della partenza della madre per la Svizzera, è stata lasciata presso la famiglia dello zio di quest'ultima, __________.
B. Il 14 agosto 1996 __________ ha presentato al Consolato generale della Confederazione Svizzera a Santo Domingo una domanda di entrata sul suolo elvetico per vivere con la sorella.
Il 6 settembre 1996 la Sezione degli stranieri e, successivamente, il 12 marzo 1997 il Consiglio di Stato su ricorso, hanno respinto l'istanza. In estrema sintesi è stato considerato che alcuna norma interna né alcun accordo internazionale consentiva a __________ di ottenere il rilascio della richiesta autorizzazione.
La decisione del Consiglio di Stato è cresciuta in giudicato.
C. Il 1° giugno 1997 __________ ha richiesto alle autorità competenti di poter far entrare in __________ la figlia __________ a scopo di visita. La madre ha dichiarato il 17 giugno 1997 che il soggiorno previsto, per vacanza, sarebbe stato temporaneo e limitato a 3 mesi. Ha pure indicato che la figlia avrebbe soggiornato presso il convivente __________, il quale avrebbe provveduto al suo completo mantenimento e ad assicurarla alla cassa malati durante il soggiorno.
Il 20 luglio 1997 veniva rilasciato a __________ un visto turistico per la durata di 90 giorni.
D. Con decisione 11 dicembre 1997, fondata sugli art. 4, 9, 12, 16 LDDS e 8 ODDS, la Sezione degli stranieri ha respinto la domanda presentata il 13 ottobre 1997 da __________ volta al rilascio di un permesso di dimora annuale per la figlia __________.
In sostanza, l'autorità ha accertato che non sarebbe stata dimostrata alcuna necessità inderogabile alla dimora nel nostro Cantone della figlia, tenuto pure conto che nella domanda di invito la madre aveva esplicitamente sottoscritto e garantito che al termine del previsto soggiorno a scopo turistico __________ avrebbe lasciato la Svizzera.
E. a) Contro la decisione dipartimentale, il 29 dicembre 1997 __________ ha ricorso al Consiglio di Stato postulandone l'annullamento e sollecitando il rilascio di un permesso di dimora a favore della figlia __________. A sostegno del proprio gravame ha in sostanza addotto che il suo convivente, ancora coniugato, chiederà il divorzio non appena le disposizioni di legge lo consentiranno e adotterà pure __________ provvedendo, come sta tuttora facendo, al suo integrale mantenimento. Ha sottolineato come suo zio presso cui sua figlia abita nel proprio Paese d'origine non può più occuparsi della stessa per gravi ragioni famigliari, e che la vera famiglia di __________ sarebbe costituita dalla madre e dalla sorellastra, le quali vivono in Svizzera.
b) Il Consiglio di Stato ha respinto il gravame con risoluzione 27 gennaio 1998.
Il Governo, dopo aver dichiarato ricevibile il ricorso contro la nuova decisione dipartimentale dal momento che __________ aveva fatto valere nuovi elementi a suffragio della propria richiesta di riesame, ha in sostanza considerato che non erano ossequiate le premesse per un ricongiungimento familiare. In particolare, ha sottolineato come la figlia viva presso lo zio sin dall'età di due anni e che le difficoltà di ordine famigliare di quest'ultimo comportanti l'impossibilità di occuparsi della nipote non sarebbero state confortate da elementi concreti e oggettivi. L'Esecutivo cantonale ha pure stigmatizzato il comportamento della ricorrente, la quale avrebbe fatto entrare in Svizzera la figlia e susseguentemente postulare il permesso di dimora dopo neanche 7 mesi dalla crescita in giudicato della risoluzione governativa in merito all'analoga richiesta.
Ha inoltre dato rilevanza all'inidoneità dell'appartamento in cui già vivono la madre, il suo convivente e la loro figlia.
L'Esecutivo cantonale ha dichiarato infine la decisione definitiva.
c) Preso atto della pronuncia governativa, il 4 febbraio 1998 la Sezione degli stranieri ha fissato a __________ un termine scadente al 15 marzo 1998 per lasciare il territorio cantonale.
F. Contro la predetta pronuncia governativa __________, agente per sé e in rappresentanza di __________, insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando che alla figlia __________ sia rilasciato un permesso di dimora.
Sostiene in ordine che questo Tribunale è competente per statuire sul presente gravame. Nel merito l'insorgente contesta le argomentazioni delle autorità inferiori a fondamento delle relative decisioni e ritiene che nel caso di specie i presupposti per il ricongiungimento familiare previsti dall'art. 8 CEDU sarebbero adempiuti. Dà rilievo in particolare al fatto che lo zio della madre non sarebbe più fattivamente in grado di occuparsi della nipote. Asserisce infine l'idoneità dell'appartamento a ospitare __________, osservando come nell'evenienza concreta l'argomento ritenuto dal Governo non potrebbe essere sollevato dal profilo legale.
Con istanza pedissequa al gravame, chiede che a quest'ultimo sia conferito effetto sospensivo.
G. All'accoglimento del gravame si oppongono sia la Sezione degli stranieri sia il Consiglio di Stato adducendo delle argomentazioni di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
H. Il 2 marzo 1998 il patrocinatore delle ricorrenti ha prodotto il certificato medico di data 17 febbraio 1998 redatto dal Dr. __________, cardiologo nella Repubblica Dominicana, attestante che __________, convivente dello zio di __________, soffre di ipertensione arteriosa sistemica severa stadio III.
Considerato, in diritto
1.2. Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto. L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio. Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso solo laddove tale pretesa si fonda su di una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a, 388 consid. 1a con rinvii).
1.3. Giusta l'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora.
Dato che __________ non è sposata con il suo convivente di nazionalità svizzera, tale disposto non è applicabile.
1.4. Non esiste tra la Svizzera e la Repubblica Dominicana alcun trattato che regoli in modo specifico il soggiorno in Svizzera dei cittadini dominicani, accordo dal quale potrebbe scaturire un diritto al rilascio di un permesso di dimora.
1.5. In concreto potrebbe entrare in considerazione l'art. 8 CEDU. Affinché tale norma sia applicabile, occorre - in particolare - che il membro della famiglia con il quale lo straniero che domanda un permesso di dimora afferma d'intrattenere una relazione stretta, intatta ed effettivamente vissuta, abbia il diritto di risiedere in Svizzera: in altre parole, è necessario che questa persona sia al beneficio di un permesso di domicilio oppure possieda la cittadinanza svizzera (DTF 118 Ib 157 consid. c). Lo straniero titolare di un permesso di dimora non può prevalersi dell'art. 8 CEDU. Una deroga è consentita quando, in determinate circostanze, lo straniero titolare di un permesso di dimora abbia il diritto di risiedere in Svizzera, ossia abbia la certezza di vedersi accordato un permesso di dimora (DTF 111 Ib 163 consid. 1a), ciò che è il caso della ricorrente __________. Difatti essa è madre di __________, nata dall'unione con il convivente svizzero, che in virtù dell'art. 31 LCit è divenuta svizzera (cfr. anche dichiarazione 13 giugno 1996 di __________). Di conseguenza la ricorrente conformemente all'art. 8 CEDU ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora e ha quindi il diritto di soggiornare in Svizzera (DTF 120 Ib 261 consid. 1d) e richiedere in principio il ricongiungimento della figlia.
Per contro, __________ non può invocare l'art. 8 CEDU in relazione con la sua sorellastra svizzera, non esistendo tra le stesse un rapporto di dipendenza (DTF 120 Ib 261 consid. 1d).
Ora, nell'ambito dell'art. 8 CEDU, se il legame di parentela è intatto ed effettivamente vissuto, la libertà delle autorità cantonali di rifiutare un permesso di soggiorno (cfr. art. 4 LDDS) è limitata e contro una decisione di rifiuto è ammissibile il ricorso di diritto amministrativo dinanzi al Tribunale federale in applicazione dell'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG (DTF 122 II 5 consid. 1e, 292 consid. 1e, 389 consid. 1b, 93 consid. 1c) e, di riflesso, nella presente sede attraverso il rinvio di cui all'art. 1 della legge transitoria d'applicazione dell'art. 98a OG in materia di diritto degli stranieri. Ciò vale pure quando il ricorso è presentato da un membro della famiglia, in specie la madre, avente diritto di risiedere in Svizzera (DTF 119 Ib 84 consid. 1c). Correttamente dunque, __________ ha impugnato la risoluzione governativa avanti a questo Tribunale. Nella fattispecie, la ricorrente sostiene che il rapporto familiare con la figlia __________ sia in concreto vissuto, quest'ultima essendo uno stretto membro della famiglia della madre e non importando che sia nata nel contesto di una relazione extraconiugale. Per la soluzione della vertenza non è ad ogni buon conto necessario esaminare più a fondo la natura e l'intensità del legame familiare che lega la ricorrente alla figlia. In effetti, per la ragioni che seguono, per quanto riguarda l'asserita violazione dell'art. 8 CEDU e nella misura in cui è ammissibile, il ricorso va comunque respinto nel merito.
1.6. Il gravame è inoltre tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione delle insorgenti certa (art. 43 PAmm). L'impugnativa può infine essere decisa sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Con la nuova domanda di entrata in Svizzera, si fa valere un nuovo elemento, ossia la presunta impossibilità dello zio di __________ di riprendere nel suo Paese la figlia di primo letto di quest'ultima.
3.2. Un'ingerenza nella vita familiare è giustificata ai sensi dell'art. 8 n. 2 CEDU dalla politica restrittiva in materia di soggiorno degli stranieri praticata dalla Svizzera, segnatamente per garantire un rapporto equilibrato tra l'effettivo della popolazione svizzera e quello della popolazione straniera residente, come anche per migliorare la struttura del mercato di lavoro e assicurare così un equilibrio ottimale dell'impiego (cfr. art. 16 LDDS e art. 1 OLS). Il Tribunale federale ha già avuto modo di constatare che questi scopi sono conformi all'art. 8 n. 2 CEDU (DTF 120 Ib 4 consid. 3b, 24 segg. consid. 4a con richiami).
L'art. 8 CEDU tutela, tra l'altro, la relazione familiare tra genitori e figli. Non assicura tuttavia alla persona residente in Svizzera un diritto assoluto di far venire nel nostro paese un suo familiare, segnatamente quando essa stessa ha preso la decisione di vivere separata da quest'ultimo per venire a risiedere in Svizzera. Tale principio vale, a maggior ragione, laddove gli interessati dimostrano con il loro comportamento che il permesso richiesto non è volto in primo luogo a permettere una vita familiare comune, bensì al raggiungimento di altri obiettivi (DTF 122 II 392 consid. 4b con rinvii). Appare legittimo pertanto rifiutare un permesso di entrata e di soggiorno sul nostro territorio al figlio di uno straniero, quando la separazione della famiglia risulta dalla libera scelta o volontà del genitore residente in Svizzera, non sussistono interessi familiari preponderanti che impongono una modifica delle relazioni esistenti rispettivamente una modifica si appalesa imperativa ed infine che la continuazione delle relazioni familiari non siano ostacolate dall'autorità (ibidem). Va osservato inoltre che se i genitori sono separati o divorziati, il diritto di farsi raggiungere dal figlio presuppone che questi intrattenga con il genitore che vive in Svizzera una relazione familiare preponderante (DTF 118 Ib 159 segg. consid. 2b/c ).
La questione se, nel caso concreto, l'autorità di polizia degli stranieri sia tenuta a rilasciare un permesso di dimora, conformemente alle esigenze poste dall'art. 8 CEDU, va dunque risolta effettuando una ponderazione di tutti gli interessi pubblici e privati in gioco (DTF 120 Ib 25 consid. 4a; 115 Ib 6 consid. 6).
3.3. In concreto, __________ è entrata la prima volta in Svizzera nel 1991 beneficiando più volte di permessini per svolgere l'attività di ballerina e rimanendovi fino alla fine di agosto 1992 (cfr. anche verbali di interrogatorio Polizia cantonale 10 e 12 giugno 1992). E' in seguito ritornata nella Repubblica Dominicana per rientrare nuovamente in Svizzera nel febbraio 1993 fino al 13 ottobre 1993. In Svizzera è rientrata il 1° gennaio 1994 al beneficio di successivi permessi di soggiorno temporaneo. Il 1° settembre 1994 ha ottenuto un permesso di dimora temporaneo, questa volta a scopo di cura (gravidanza a rischio) e valevole sino al 31 dicembre 1994. Nell'ottobre 1994 è andata a convivere presso __________ a __________; il __________ è nata dalla loro unione __________. Da allora è al beneficio di un permesso di dimora annuale.
__________ ha lasciato la figlia __________, nata dalla relazione extraconiugale con __________ nella Repubblica Dominicana presso parenti, e meglio presso lo zio __________ e la sua convivente alfine che la accudissero, dal momento che il padre non se ne sarebbe mai occupato. Questa non è oltretutto nemmeno mai stata menzionata nei formulari che __________ ha compilato rispettivamente sottoscritto per conseguire il permesso di soggiorno (1° settembre 1994) e il suo rinnovo (24 aprile 1995). L'esistenza di __________ è stata indicata per la prima volta nella richiesta del 14 agosto 1996 volta a autorizzare la sua entrata in Svizzera.
__________ non ha del resto fornito nessuna informazione sulle sue relazioni con __________ tra il 1991 e il 1996 benché fosse rientrata per brevi periodi nella Repubblica Dominicana, se non che gli alimenti per la figlia sarebbero stati a suo carico e che regolarmente le mandava del denaro dalla Svizzera (v. dichiarazione giurata 20 settembre 1996 di __________).
3.4. Sulla scorta delle premesse fattuali che precedono é da escludere che l'art. 8 CEDU imponga il rilascio della controversa autorizzazione od anche solo appaia violato.
Intanto __________ è partita volontariamente dalla Repubblica Dominicana ed altrettanto volontariamente si è separata dalla figlia di primo letto. Alla stessa non spetta quindi di principio un diritto di rivendicare la sua presenza e residenza in Svizzera in applicazione dell'art. 8 CEDU.
In ogni caso anche qualora si dovesse ritenere la sussistenza di simile diritto, il controverso rifiuto di autorizzazione di entrare in Svizzera che ha colpito sua figlia appare conforme all'art. 8 n. 2 CEDU. __________ è infatti nata e cresciuta nella Repubblica Dominicana, dove possiede anche i legami sociali e culturali. Dall'età di tre anni, ossia dalla partenza per la Svizzera della madre, vive con lo zio di quest'ultima e della di lui convivente: rapporto che non ha fino ad oggi dato adito a problemi di sorta e che può pertanto continuare a sussistere.
La madre sostiene che a differenza della precedente richiesta di autorizzazione di ricongiungimento familiare, respinta in sede di ricorso dal Consiglio di Stato il 12 marzo 1997 e cresciuta in giudicato, sussisterebbero ora interessi familiari preponderanti che esigono una modifica delle relazioni esistenti. A tal proposito, fa valere che lo zio sarebbe ora impossibilitato ad occuparsi di __________ a seguito di una patologia cardiaca della di lui convivente. Tale evento sarebbe confermato dallo scritto 7 ottobre 1997 dello zio __________ e dal certificato medico di data 17 febbraio 1998 redatto dal __________, cardiologo nella Repubblica Dominicana, attestante che __________, convivente dello zio di __________, soffre di ipertensione arteriosa sistemica severa stadio III. Ora, malgrado l'accertamento di tale stato di salute che sarebbe tale da non poter più permettere a __________ di occuparsi di __________, esso non è di natura a costituire una sufficiente ragione per dover imprescindibilmente autorizzare la venuta in Svizzera di quest'ultima e non è atto a controbilanciare le difficoltà d'integrazione di una persona che ha nel proprio Paese d'origine il centro dei suoi interessi, nonché vari contatti famigliari, la stessa vivendo nella famiglia dello zio della madre (v. dichiarazione giurata 20 settembre 1996 e lettera 7 ottobre 1997 di __________). __________ è con la famiglia di __________, residente nella Repubblica Dominicana, che intrattiene principalmente le sue relazioni famigliari. Del resto non è stato dimostrato che la famiglia dello zio non possa più occuparsi di lei. Dagli atti emerge soltanto che lo zio sarebbe, oltre al motivo testé citato, "intensamente occupato professionalmente" e che la madre non avrebbe nel suo paese d'origine "parenti di fiducia", nonché il fatto che la figlia si sarebbe a __________ "benissimo integrata ed è molto affezionata alla sorellina __________ " (v. scritto 13 ottobre 1997 di __________ alla Sezione degli stranieri): fatti, comunque, non corredati da alcun supporto probatorio. Va pure rilevato come la madre non abbia segnalato l'esistenza della figlia di primo letto alle autorità competenti in occasione della domanda del rilascio del permesso di soggiorno, bensì soltanto al momento della richiesta di autorizzazione di entrata il 14 agosto 1996: ciò costituisce un indizio supplementare della mancata intensità dei legami famigliari tra le ricorrenti.
L'insorgente adduce inoltre di aver atteso di chiedere il ricongiungimento con la figlia affinché la sua situazione si stabilizzasse dal profilo legale, ciò che è avvenuto nella primavera 1995. Essa ritiene pertanto giustificato che abbia atteso un poco prima di richiedere che __________ la raggiungesse in Svizzera "per motivi facilmente intuibili che non giova ulteriormente disquisire" (ricorso ad 7 pagg. 7-8). A suo dire il fatto che ciò sia successo soltanto l'anno seguente, con la richiesta del primo visto, fa apparire il rapporto con la propria figlia intatto ed animato dalla più sincera delle volontà di ricostituire il nucleo familiare. A torto.
Innanzitutto non è dato a sapere quali fossero i presunti " motivi facilmente intuibili che non giova ulteriormente disquisire". Inoltre, come fa notare l'Esecutivo cantonale nelle osservazioni al gravame, dall'allegato 15 novembre 1996 relativo alla precedente procedura risulta che la madre non ha richiesto il ricongiungimento al momento della sua entrata in Svizzera in quanto __________ era troppo piccola e bisognosa di quelle cure e attenzioni che essa, occupata sul lavoro non avrebbe potuto assicurarle. Orbene, la madre ha cessato la sua attività alla fine del 1994, ovvero allorquando la figlia aveva 6 anni; malgrado ciò la richiesta d'autorizzazione d'entrata è avvenuta solamente il 14 agosto 1996, ossia circa due anni dopo.
3.5. In simili circostanze, poiché l'avversato diniego d'entrata trae indiscutibilmente origine dalla politica restrittiva in materia di stranieri praticata dal nostro paese, esso deve essere considerato giustificato alla luce delle predetta normativa convenzionale (cfr. la giurisprudenza citata sub 3.2.). Questa soluzione si impone a maggior ragione dal momento che sussistono fondati motivi per dubitare che la sua venuta in Svizzera poggi in misura preponderante sull'intenzione di riunire la famiglia e non risponda piuttosto semplicemente al soddisfacimento di obiettivi volti a condizioni di vita e di formazione migliori.
Ai fini del giudizio non appare pertanto nemmeno necessario valutare la portata della presunta inidoneità dell'appartamento dove vivono già la madre, il convivente nonché la figlia di secondo letto e composto di 3 locali adibiti, secondo il contratto di locazione, a 2 persone. Elemento a cui il Governo cantonale aveva conferito rilevanza.
3.6. Va infine rilevato che il mantenimento di relazioni personali con la figlia non è impedito. In effetti non risulta che la madre abbia incontrato ostacoli nel richiedere dalla Svizzera un visto per un permesso di soggiorno a scopo di visita per la propria figlia.
Va tenuto presente che l'1° giugno 1997 la madre ha inoltrato una domanda di invito (turismo/affari) per la figlia __________ confermando con scritto del 17 giugno successivo all'autorità competente che si trattava di un soggiorno temporaneo con lo scopo di renderle visita. Essa ha dunque dichiarato in entrambe le occasioni di farsi garante che la figlia avrebbe lasciato il territorio elvetico alla scadenza del soggiorno autorizzato. A seguito di tali garanzie, il 20 luglio 1997 __________ è potuta giungere in Svizzera per un soggiorno massimo di 90 giorni.
Anche da questo punto di vista, la decisione impugnata è compatibile con l'art. 8 CEDU.
Per questi motivi,
visti gli art. visti gli art. 1, 4, 7 LDDS; 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 1 della Legge transitoria di applicazione dell'art. 98a della legge federale sull'organizzazione giudiziaria in materia di diritto degli stranieri del 12 marzo 1997; 3, 18, 28, 43, 46, 47, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza __________, cittadina dominicana, è tenuta a lasciare il territorio del Cantone Ticino entro il 31 agosto 1998 notificandone la partenza al competente Ufficio regionale degli stranieri.
La tassa di giustizia e le spese di fr. 2'000.– sono a carico delle ricorrenti.
Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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