AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1998.44
Data decisione, Autorità: 03.06.1998, TRAM
Incarto n. 52.98.00044
Lugano 3 giugno 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Giovanna Canepa, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 17 febbraio 1998 di
patrocinato da: avv. __________
contro
la decisione 27 gennaio 1998, n. 299, del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa 28 novembre 1997 presentata dall'insorgente avverso la decisione 13 novembre 1997 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli stranieri, che gli ha negato il rilascio del permesso di domicilio (ricongiungimento familiare con il padre);
viste le risposte:
24 febbraio 1998 del Consiglio di Stato
26 febbraio 1998 della Sezione degli Stranieri.
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. __________, cittadino portoghese, nato nel __________, è in Svizzera dal maggio del 1990, per lavorare in qualità di muratore, dapprima al beneficio di permessi di dimora, dal mese di dicembre 1994 di un permesso di dimora annuale ed infine dal maggio 1996 di un permesso di domicilio con ultimo termine di controllo il 6 maggio 1999.
In __________ risiede la sua famiglia, composta dalla __________ e dai tre figli __________, il qui ricorrente __________ e __________ .
B. Con lettera 30 agosto 1997 __________ ha chiesto alle Autorità competenti l'autorizzazione a fare venire in Svizzera il figlio __________.
Questi è quindi entrato su suolo elvetico il 26 settembre 1997, formalizzando la domanda per il rilascio di un permesso di dimora B con istanza 28 settembre/13 ottobre 1997 alla Sezione degli Stranieri.
Con decisione 13 novembre 1997 la suddetta Sezione ha respinto la richiesta, motivando che la stessa persegue un ricongiungimento soltanto parziale, che, come tale, non è tutelato dalla legge e nemmeno è costitutivo di un diritto all'ottenimento del permesso di risiedere in Svizzera.
Al richiedente è quindi stato assegnato un termine per lasciare il territorio svizzero.
C. Con tempestivo ricorso 28 novembre 1997 __________ è insorto avanti al Consiglio di Stato postulando l'annullamento della decisione della Sezione degli Stranieri.
In quella sede il ricorrente ha sostenuto che siccome è intenzione del padre __________ di portare in Svizzera la moglie e la sorella più piccola ancora minorenne (la prima entro il mese di febbraio 1998 e la seconda entro fine luglio 1998, sussisterebbero i requisiti del ricongiungimento familiare, cosicché egli avrebbe diritto ad ottenere il postulato permesso.
A seguito del gravame l'ordine di lasciare la Svizzera è stato sospeso.
D. Con giudizio 27 gennaio 1998 l'Esecutivo cantonale ha respinto l'impugnativa, ritenendo la decisione dell'Autorità di prime cure legittima, adeguata alle circostanze e ossequiosa del principio della proporzionalità
Il Consiglio di Stato ha motivato che nel caso di specie non sussistono i presupposti del ricongiungimento famigliare invocati dal ricorrente, la richiesta del permesso desiderato non essendo volta a ristabilire, in primo luogo, una vita familiare comune, bensì tendendo al raggiungimento di altri obiettivi.
E. Mediante ricorso di diritto amministrativo, __________, insorge ora innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, postulando l'annullamento della decisione impugnata.
Evidenzia che tra lui e il padre, al beneficio di un permesso di domicilio C, esiste un rapporto famigliare stretto e realmente vissuto.
Ribadisce che pure la madre e la sorella più piccola, ancora minorenne, hanno intenzione di raggiungere il padre in Svizzera entro breve tempo, come è stato dimostrato in corso di procedura, ciò che consentirebbe di escludere che il ricongiungimento auspicato sia soltanto parziale, come a torto l'autorità inferiore avrebbe ritenuto.
F. All'accoglimento del ricorso si oppone la Sezione degli stranieri, adducendo delle argomentazioni di cui si dirà, per quanto necessario in seguito.
Anche il Consiglio di Stato propone la reiezione del gravame, riconfermandosi nelle motivazioni poste a fondamente della decisione impugnata.
Considerato, in diritto
1.2. Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, in materia di polizia degli stranieri, il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto.
L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni di legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio. Lo straniero ha quindi diritto all'ottenimento di un simile permesso solo laddove tale pretesa si fonda su di una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a, 388 consid. 1a con rinvii).
1.3. L'art. 17 cpv. 2 LDDS conferisce, tra gli altri, ai figli celibi di genitori che beneficiano di un permesso di domicilio, il diritto di essere inclusi nel permesso dei genitori, se vivono con essi.
Quando __________ ha richiesto il permesso di domicilio aveva 17 anni. Dunque conformemente alla norma menzionata, di principio, poteva vantare un diritto a tale permesso. Se dunque la censura di violazione dell'art. 17 cpv. 2 LDDS fosse sollevata davanti al Tribunale federale mediante ricorso di diritto amministrativo, questo si dichiarerebbe senz'altro competente in virtù dell'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG. Ne deriva che il presente gravame è ammissibile anche davanti al Tribunale cantonale amministrativo.
La questione a sapere se, in concreto, la citata norma conduca al rilascio del permesso postulato è una questione di merito e non di ammissibilità, ragione per cui verrà trattata in seguito.
1.4. Lo straniero che ha uno stretto legame di parentela con una persona che possiede un permesso di domicilio in Svizzera può invocare a protezione della sua vita famigliare l'art. 8 CEDU.
In tal caso se il legame di parentela è intatto ed effettivamente vissuto, la libertà delle autorità cantonali di rifiutare un permesso di soggiorno (cfr. art. 4 LDDS) è limitata e contro una decisione di rifiuto è ammissibile il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale in applicazione dell'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG (DTF 122 II 5 consid. 1e, 93 consid. 1c, 292 consid. 1e, 389 consid. 1b), e, di riflesso, nella presente sede in virtù del rinvio di cui all'art. 1 della legge transitoria di applicazione dell'art. 98 a OG in materia di diritto degli stranieri.
Nella fattispecie, il ricorrente sostiene di avere mantenuto con i padre un legame intenso e vivo. Per la soluzione della vertenza non è ad ogni buon conto necessario esaminare più a fondo la natura e l'intensità di tale legame. In effetti per le ragioni che seguono (sub. consid. 3), per quanto riguarda l'asserita violazione dell'art. 8 CEDU, il ricorso va comunque respinto nel merito.
1.5 Il gravame è tempestivo (art. 46 PAmm) e __________, in quanto direttamente leso nei suoi interessi dalla decisione impugnata, è attivamente legittimato a ricorrere (art. 43 PAmm). Il ricorso è dunque ammissibile in ordine è può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Capita talvolta che i genitori vivano separati per diversi anni (di fatto o anche legalmente) e che uno solo di loro si stabilisca in Svizzera, mentre l'altro rimane nel paese di origine con i figli per diversi anni.
In seguito il figlio, prossimo al diciottesimo anno di età, dopo avere vissuto diversi anni lontano dal genitore all'estero, decide di raggiungerlo.
Il tale evenienza è legittimo supporre che lo scopo perseguito non è quello di ristabilire una vita familiare comune, mai auspicata in precedenza, bensì di ottenere in maniera semplificata un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera. Non sussiste allora un diritto incondizionato al ricongiungimento famigliare in Svizzera, ma tale diritto sussiste soltanto a condizione che nessun abuso di diritto venga messo in atto da parte del richiedente.
Ciò è il caso quanto la famiglia ha avuto dei validi motivi per non essersi ricostituita in Svizzera in precedenza.
Tutte le particolarità della fattispecie concreta devono essere esaminate, segnatamente i motivi dell'attribuzione del figlio al genitore residente all'estero o della sua permanenza in tale paese, l'intensità delle relazioni con quest'ultimo e le conseguenze che avrebbe il rilascio dell'autorizzazione sull'unità della famiglia. L'autorizzazione verrà più facilmente concessa se il genitore residente in Svizzera si è trovato nell'impossibilità, giuridica o materiale, di fare venire prima il figlio in Svizzera (A. Wurzberger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in Revue de droit administratif ed de droit fiscal, settembre 1997 pag.14 e segg. con riferimenti, DTF 122 II 385 consid. 4, 119 Ib 81 consid. 3, 118 Ib 153 consid. 2 e 3).
2.2. __________, padre del ricorrente, è entrato per la prima volta in Svizzera per motivi di lavoro nel 1990, quando i suoi tre figli avevano rispettivamente __________, __________ e __________ anni.
Da allora mai, nemmeno allorquando ha ottenuto il permesso di domicilio nel 1996, ha manifestato l'intenzione di farsi raggiungere dalla famiglia e di ricostituire il suo nucleo famigliare interamente in Svizzera.
Nel 1994 anzi, in procinto di ottenere il permesso di dimora annuale, ha espressamente dichiarato di non avere intenzione di farsi raggiungere in Svizzera dalla famiglia residente in __________ (dichiarazione 30 settembre 1994 agli atti).
Invece, tre anni più tardi il qui ricorrente, l'unico figlio maschio, avendo raggiunto il diciassettesimo anno di età e trovandosi ancora senza lavoro, __________ ha indirizzato alle autorità competenti una generica richiesta di "farlo venire in Svizzera...nella speranza di trovargli un posto di lavoro e se possibile .. trovargli da fare un apprendistato" (lettera 30 agosto 1997 agli atti).
Lo scopo della richiesta del permesso per il figlio emerge con inconfutabile chiarezza da questo primo scritto, così come dalle precisazioni che __________ ha fornito, su richiesta, all'Ufficio regionale di Chiasso il 27 ottobre 1997.
In quella sede benché espressamente invitato a documentare la sussistenza nel suo caso dei presupposti del ricongiungimento famigliare, egli ha ribadito tutt'altre motivazioni dichiarando "non ho mai chiesto precedentemente il ricongiungimento per mio figlio __________ perché stava portando a termine gli studi. Ora, terminato l'obbligo scolastico si trova senza lavoro così ho pensato di farlo venire in Svizzera con me, così da averlo vicino e se possibile fargli apprendere un lavoro".(lettera 27 ottobre 1997 __________ /Ufficio regionale degli Stranieri).
Il ricongiungimento nel senso inteso dalla legge, non è quindi mai stato preso in considerazione dal padre del ricorrente, almeno prima che il figlio adisse le vie di ricorso dove si è prevalso di tale argomentazione. Nelle summenzionate precisazioni __________ ha pure dichiarato che la moglie e le altre due figlie non avevano alcuna intenzione di venire in Svizzera.
Nella fattispecie si concretizzano perciò gli estremi dell'abuso di diritto, il ricongiungimento essendo inteso esclusivamente a garantire al richiedente migliori prospettive professionali ed economiche, finalità questa non tutelata dall'art. 17 cpv. 2 LDDS.
Ciò posto è quindi del tutto superfluo analizzare oltre gli altri presupposti di tale disposto.
2.3. Va infine rilevato che il fatto che la madre del richiedente __________ e la sorella __________, ancora minorenne, si siano affrettate ad iniziare le pratiche per l'ottenimento del permesso di domicilio, tra l'altro dopo che l'autorizzazione qui in esame era stata negata dalla Sezione degli Stranieri e era già iniziata la procedura ricorsuale, non fornisce alcuna prova del fatto che tutti i presupposti richiesti dalla legge per il ricongiungimento famigliare siano adempiuti nel caso del ricorrente, allorquando è chiaro che egli postula l'autorizzazione al fine di garantirsi un futuro professionale.
3.1. Giusta l'art. 8 CEDU ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza (cpv. 1). Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto se non in quanto la stessa sia prevista dalla legge o costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui (cpv. 2).
3.2. L'art 8 CEDU tutela, tra l'altro, la relazione tra genitori e figli. Non assicura però alla persona residente in Svizzera un diritto assoluto a fare venire nel nostro paese un suo familiare, segnatamente quando essa stessa ha preso la decisione di vivere separata da quest'ultimo per venire a vivere in Svizzera. Tale principio vale, a maggior ragione, laddove gli interessati dimostrano con il loro comportamento che il permesso richiesto non è volto in primo luogo a permettere una vita familiare comune, bensì al raggiungimento di altri obiettivi (DTF 122 II 392 consid. 4b con rinvii).
Inoltre in presenza di un'ingerenza nella vita famigliare giustificata ai sensi dell'art. 8 cpv. 2 CEDU dalla politica restrittiva in materia di stranieri praticata dalla Svizzera, ma in particolare dalla salvaguardia del mercato svizzero del lavoro e dal mantenimento di un rapporto equilibrato tra popolazione svizzera e straniera, appare legittimo rifiutare il permesso di entrata e di soggiorno sul nostro territorio al figlio di uno straniero, quando la separazione della famiglia risulta dalla libera scelta o volontà del genitore residente in Svizzera, quand'anche per necessità economiche e di lavoro, non sussistendo interessi familiari preponderanti che impongano una modifica delle relazioni esistenti rispettivamente una modifica della residenza famigliare si appalesa imperativa ed infine la continuazione delle relazioni familiari non sia ostacolata dall'autorità (DTF ibidem).
Nessuna di queste eccezioni è ravvisabile nella fattispecie, cosicché, viste le premesse fattuali già descritte in precedenza, non sussiste per il ricorrente alcun diritto di rivendicare la presenza in Svizzera in applicazione dell'art. 8 CEDU.
Ma quand'anche sussistesse, il diniego di autorizzazione appare ancora perfettamente conforme all'art. 8 cpv. 2 CEDU. Il ricorrente non ha infatti nemmeno lontanamente reso verosimile o anche solo affermato la sussistenza di interessi familiari preponderanti che esigano una modifica delle relazioni esistenti. In simili circostanze, poiché l'avversato rifiuto d'entrata trae indiscutibilmente origine dalla politica restrittiva in materia di stranieri praticata dal nostro paese, esso deve essere considerato giustificato alla luce della predetta normativa convenzionale (DTF ibidem). Questa soluzione si impone a maggior ragione se si tiene conto che, come è stato spiegato, sussistono più che fondati motivi per ritenere che la venuta in Svizzera di __________ non poggi in misura preponderante sull'intenzione di riunire la famiglia, ma risponda piuttosto al soddisfacimento di obiettivi di natura squisitamente economica.
Al ricorrente va inoltre assegnato un termine per lasciare la Svizzera.
La tassa di giustizia deve essere posta a carico del ricorrente (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 4, 17 cpv. 2 LDDS, 8 ODDS, 8 CEDU, 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 1 della Legge transitoria di applicazione dell'art. 98a della Legge federale sull'organizzazione giudiziaria in materia di diritto degli stranieri del 12 marzo 1997; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 47, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza __________, cittadino portoghese nato il __________ è tenuto a lasciare il territorio del Cantone Ticino entro il 15 luglio 1998, notificando la partenza all'Ufficio regionale degli stranieri di __________.
La tassa di giustizia di fr. 700.-- è posta a carico del ricorrente.
Contro la presente decisione nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, Losanna, nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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