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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1998.39
Data decisione, Autorità: 15.04.1998, TRAM
Incarto n. 52.98.00039
Lugano 15 aprile 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso per denegata giustizia del 9 febbraio 1998 di
Contro
il rifiuto del Municipio di __________ di emanare una decisione ufficiale con indicazione dei mezzi e del termine di ricorso;
richiamato l'art. 48 PAmm;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che __________ ha chiesto chiarezza al Municipio di __________ su vari temi, così riassunti in sintesi:
__________, candidata di recente per il municipio ed il consiglio comunale;
figlio sig.ra __________ - utilizzo di un mezzo pesante del comune;
deposito (stazionamento?) illegale di un furgoncino;
furgoncino in circolazione con targhe illegali;
container per la spazzatura;
illegale utilizzo di una particella (sedime) nelle immediate vicinanze dei __________;
che il Municipio di __________ ha risposto più volte all'interessato declinando la propria competenza a statuire sulle denunce ritenendole lite fra privati (v. comunicazione del 4 giugno 1997), precisando pure che il signor __________ non fa parte del legislativo comunale;
che il 31 agosto, 29 settembre e 30 ottobre 1997, __________ si è rivolto al Consiglio di Stato per denunciare il "rifiuto da parte del Municipio di __________ di una decisione ufficiale con diritto di ricorso su disposizioni legali";
che l'Esecutivo cantonale ha trasmesso la denuncia al Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali, Ufficio amministrativo e del contenzioso;
che il 28 novembre 1997 la Sezione degli enti locali ha comunicato all'istante di non ritenere di dover intervenire nei confronti dell'Esecutivo di __________, non essendovi stata infrazione di legge da parte di detta autorità;
che il 18 dicembre 1997 __________ ha presentato al Tribunale cantonale amministrativo una "denuncia di fatti illegali e che violano i miei interessi";
che il 23 dicembre 1997 questo Tribunale ha invitato __________ a ritirare lo scritto inoltrato poiché esula manifestamente dalle proprie competenze e rinunciando ad emanare formale decreto di irricevibilità della denuncia per evitargli l'accollamento di spese e tassa di giustizia;
che il 9 febbraio 1998 __________ ha presentato al Tribunale cantonale amministrativo una "denuncia per denegata e ritardata giustizia" chiedendo una decisione formale con indicazione dei mezzi e del termine di ricorso;
che egli censura pure il comportamento della famiglia __________, la quale avrebbe depositato tre automobili senza targhe su terreni di non loro proprietà che impedirebbero i posteggi di "macchine con targhe valevoli" e postulandone altresì lo sgombero;
che il ricorso non è stato intimato alle controparti;
Considerato, in diritto
che l'autorità di ricorso può essere adita in ogni stadio della procedura per denegata o ritardata giustizia (art. 45 PAmm);
che per costante giurisprudenza, l'autorità amministrativa o giudiziaria viola l'art. 4 Cost. allorché, pur essendo competente in materia, rifiuta, omette o ritarda eccessivamente senza giusto motivo il compimento di determinati atti che le sono stati richiesti: ciò facendo, questa autorità cade nel diniego di giustizia formale (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 45 N. 2);
che prima di entrare nel merito di una istanza o di un ricorso l'autorità esamina d'ufficio la propria competenza (art. 3 PAmm);
che contro le decisioni degli organi comunali è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono appellabili al Tribunale cantonale amministrativo, a meno che la legge non disponga altrimenti (art. 208 cpv. 1 LOC);
che, giusta l'art. 48 PAmm, l'autorità di ricorso può respingere immediatamente le impugnative inammissibili o manifestamente infondate;
che con il termine di decisioni si intendono quegli atti d'imperio che toccano la situazione giuridica del singolo obbligandolo a fare, omettere o tollerare alcunché o che regolino altrimenti d'autorità, con carattere vincolante e con possibilità di esecuzione coercitiva, il rapporto del cittadino con l'ente pubblico (cfr. sul concetto di decisione nel diritto amministrativo ticinese, che coincide con quello definito all'art. 5 PA, DTF 114 Ia 463; Rep. 1988, pag. 290 seg.; RDAT II-1994 N. 8; II-1992 N. 1 consid. 2; II-1991 N. 8 consid. 2a; I-1991 N. 20 consid. 2a; 1986 N. 28 consid. 3 a; Borghi/Corti, op. cit., ad art. 1 N. 4);
che per costante giurisprudenza non costituiscono una decisione nel senso appena citato del termine semplici avvisi, comunicazioni, informazioni, orientazioni, direttive o avvertimenti (Rhinow/ Krähenmann, Schweizerisches Verwaltungsrechtspflege, Ergänzungsband, Nr. 35 B IIc e riferimenti);
che il Municipio di __________ ha orientato l'interessato sulle sue richieste indicandogli che "Controversie tra privati vanno risolte privatamente", ciò che non si configura quale decisione;
che pertanto non vi era la necessità di avviare un procedimento amministrativo;
che tale comunicazione, non configurandosi appunto quale decisione, non necessitava nemmeno dell'indicazione dei rimedi di diritto (art. 26 PAmm);
che, di conseguenza, non risulta essersi verificato in nessun modo un caso di ritardata o denegata giustizia da parte dell'autorità comunale suscettibile di essere tradotta per competenza avanti al Consiglio di Stato rispettivamente a questo Tribunale;
che pure la censura rivolta al Consiglio di Stato è inammissibile, la denuncia dovendo essere considerata alla stregua di un'istanza di intervento al Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali, competente a vigilare sui comuni (art. 4 PAmm; 194 segg. LOC) e le cui risultanze sono state trasmesse al ricorrente il 28 novembre 1997;
che in specie non si ravvisa quindi un caso di ritardata o denegata giustizia sia da parte del Comune di __________ che da parte del Consiglio di Stato;
che l'esito negativo del gravame è ulteriormente suffragato dal fatto che il Tribunale cantonale amministrativo, quale autorità di ricorso (art. 60 segg. PAmm), è incompetente a statuire sulle istanze di ordine di sgombero nel senso postulato dall'insorgente;
che così stando le cose, il ricorso va quindi respinto in limine siccome risulta inammissibile oltre a essere manifestamente infondato;
che, visto quanto precede, il gravame non necessita ulteriore disamina;
che tassa di giustizia e spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm);
visti gli art. 4 Cost., 5 PA; 194 segg., 208 LOC; 3, 4, 26, 28, 45, 48, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è inammissibile.
La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 300.– sono a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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