AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1998.37
Data decisione, Autorità: 15.04.1998, TRAM
Incarto n. 52.98.00037
Lugano 15 aprile 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Giovanna Canepa, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 9 febbraio 1998 di
__________,
contro
la decisione 27 gennaio 1998, n. 12, del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa promossa dal ricorrente contro la decisione 3 novembre 1997 del Dipartimento del Territorio, che conferma l'addebito di fr. 200.-- a titolo di risarcimento, deciso il 6 ottobre 1997 dall'Ufficio caccia e pesca, per avere abbattuto in data 9 settembre 1997 un camoscio femmina allattante;
viste le risposte:
18 febbraio 1998 del Consiglio di Stato;
27 febbraio 1998 del Dipartimento del territorio, Ufficio caccia e pesca;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. __________ ha abbattuto il 9 settembre 1997 una femmina di camoscio.
La sera stessa, il capoufficio della caccia e pesca del posto di controllo di __________, al quale fu sottoposto l'animale, ha constatato che si trattava di una femmina allattante.
Non d'accordo con tale giudizio, il ricorrente ha dato il suo consenso all'invio della mammella della camoscia all'Istituto di medicina veterinaria dell'Università di Zurigo per ulteriori accertamenti. Nel referto peritale rilasciato dal medesimo istituto veniva confermato che la femmina al momento dell'abbattimento era ancora allattante.
A seguito di questa constatazione, in data 6 ottobre 1997, l'Ufficio della caccia e della pesca ha deciso di addebitare a __________ fr. 100.-- a titolo di risarcimento per avere ucciso una femmina allattante e fr. 100.-- quale contributo delle spese peritali sostenute.
B. Contro tale decisione, il 13 ottobre 1997, __________ è insorto presso il Dipartimento del territorio, che con decisione 3 novembre 1997 ha respinto il suo gravame.
Il 14 novembre 1997 ha quindi adito il Consiglio di Stato, riproponendo in sostanza le censure già sottoposte al Dipartimento, dolendosi anche per le tasse di giustizia poste a suo carico, eccessive e non ossequiose del principio della proporzionalità.
Ha ribadito di contestare l'attendibilità della perizia rilasciata dall'Istituto veterinario di Zurigo, poiché eseguita sulla mammella dell'animale precedentemente spremuta dal funzionario dell'Ufficio della caccia e della pesca, sulla quale non sarebbe più stato possibile rilevare la presenza dei tappi che si formano quando la femmina smette di allattare.
Ha quindi dichiarato di avere osservato l'animale a lungo nei due giorni precedenti l'abbattimento e di non avere mai rilevato la presenza di un piccolo.
Ha infine criticato l'interpretazione dell'aggettivo "allattante" che verrebbe genericamente applicato, senza distinzione, a femmine che producono latte ma non allattano ("lattifere") e femmine che realmente danno latte ai piccoli che hanno generato ("allattatrici") e che sole sarebbero da proteggere contro l'abbattimento.
C. Con decisione 27 gennaio 1998, Il Consiglio di Stato ha respinto
il gravame, rilevando che la prova peritale era atta a dimostrare che la femmina era allattante, e che nella precedente constatazione il funzionario dell'Ufficio della caccia e della pesca non aveva constatato alcuna presenza di tappi nella mammella dell'animale. L'autorità governativa ha quindi osservato che scegliendo di sparare ad una femmina di camoscio, il ricorrente ha allo stesso tempo accettato il rischio che l'animale potesse essere allattante.
Le censure sollevate dal ricorrente sull'ammontare delle tasse di giudizio applicate dalle sede precedente sono state giudicate dall'Esecutivo come inconsistenti.
D. Contro la sentenza governativa 27 gennaio 1997, con gravame 9 febbraio 1998, __________ insorge davanti a questo Tribunale, chiedendone l'annullamento.
I suoi motivi di censura ricalcano quelli già sottoposti alle autorità inferiori.
La perizia sarebbe inattendibile perché l'esito sarebbe stato falsato dalla manomissione della mammella operata dal funzionario dell'Ufficio della caccia e della pesca, la cui affermazione secondo la quale non avrebbe riscontrato la presenza di tappi nei capezzoli non sarebbe comprovata, non avendo egli raccolto il secreto.
Disquisisce ulteriormente sulla distinzione che bisognerebbe operare tra femmina allattatrice e femmina lattifera, nel merito della quale le istanze precedenti non sarebbero entrate.
Se la produzione di latte può continuare nell'animale ancora dopo diversi giorni dalla perdita del piccolo, la femmina abbattuta durante questo lasso di tempo, pur essendo ancora lattifera, non potrebbe più considerarsi allattatrice. Tale eventualità si sarebbe verificata nel suo caso, visto che nei giorni precedenti la cattura osservando l'animale non avrebbe mai constatato la presenza di un piccolo. D'altra parte la produzione di latte potrebbe manifestarsi senza presenza di prole in caso di gravidanza isterica o aborto.
Le pretese formulate contro colui che abbatte una femmina lattifera sarebbero destituite di base legale, non potendosi infliggere una penalità in assenza di negligenza.
Si duole nuovamente per le tasse di giustizia a suo dire troppo onerose e lesive del principio della proporzionalità, che sarebbero state applicate per sfiancarlo e per indurlo a desistere dall'invocare giustizia.
E. All'accoglimento del ricorso si oppongono il Dipartimento del Territorio e il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.
Considerato, in diritto
La legittimazione attiva del ricorrente direttamente toccato dal provvedimento impugnato è senz'altro data (art. 43 PAmm).
Di conseguenza il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine.
Data la natura delle questioni poste a giudizio può essere deciso sulla base degli atti senza ulteriore istruttoria (art. 18 PAmm).
L'art. 42 LCC dispone comunque l'esenzione dalla pena per il cacciatore che ha abbattuto per lieve negligenza un capo di selvaggina del quale non è permessa la caccia, se ha sollecitamente autodenunciato l'abbattimento illecito ai locali agenti di polizia della caccia, ha consegnato il capo di selvaggina, compreso il trofeo e nel corso degli ultimi cinque anni non ha già beneficiato della medesima immunità.
Nel caso concreto, __________ si è debitamente e tempestivamente presentato presso l'Ufficio della caccia e della pesca di __________ e ha riconosciuto di "avere abbattuto una femmina di camoscio dubbia allattante" (verbale segnalazione-sequestro in atti). Si deve perciò riconoscergli di avere ottemperato al suo dovere di autodenuncia ai sensi dell'art. 42 LCC., cosicché, rettamente, l'autorità non gli ha inflitto alcuna sanzione penale.
Gli è però stato chiesto di versare un risarcimento.
2.2. L'art. 45 cpv. 1 LCC con marginale "risarcimento per danni causati al patrimonio faunistico" prevede che "chi contravviene alle disposizioni federali e cantonale è tenuto al risarcimento del danno". Interpretando letteralmente tale disposto, si deduce che il risarcimento è dovuto quando c'è stata contravvenzione alle disposizioni federali o cantonali.
La legge non fa alcuna distinzione tra i casi in cui il cacciatore è andato esente da conseguenze penali per essersi autodenunciato e i casi in cui la violazione è stata sanzionata.
Tale silenzio è qualificato: chi contravviene oggettivamente alla legge deve rispondere dei danni che ha provocato con il suo agire, indipendentemente dal fatto che possa soggettivamente beneficiare di un esonero dalla sanzione penale.
Difatti il cpv. 2 dello stesso art. 45 LCC dichiara applicabili per il risarcimento le norme civili stabilite dal codice delle obbligazioni.
A tal proposito nella circolare informativa rilasciata dall'Ufficio caccia e pesca all'indirizzo dei cacciatori si indica esplicitamente, sotto "conseguenze pratiche dell'autodenuncia", che il cacciatore, quand'anche non incorre in alcun procedimento contravvenzionale per essersi denunciato, "dovrà comunque risarcire lo Stato pagando il prezzo commerciale dell'animale".
Per principio il cacciatore che si autodenuncia deve sapere che dovrà un risarcimento per danni causati al patrimonio faunistico.
2.3. Giusta l'art. 44 cpv. 1 RALCC al cacciatore è vietata
l'uccisione durante la caccia alta di femmine allattanti di capriolo e di camoscio. Scopo di tale divieto è quello di preservare le femmine che allattando contribuiscono al mantenimento della specie. Il ricorrente ritiene che nel suo caso il termine "femmina allattante" non sia stato interpretato correttamente o quantomeno si presti ad essere interpretato in senso lato, tanto da ingenerare confusione.
Le distinzioni concettuali che egli propone sono certo terminologicamente corrette. Tuttavia non è necessario che la legge le contempli. Infatti l'aggettivo "allattante" menzionato dall'art. 44 cpv. 1 a LCC, che solo è sinonimo di "allattatrice", delimita la categoria di animali protetti e non comprende, designando già una sottocategoria qualificata, tutte le femmine lattifere.
Ma invero non si tratta di questione terminologica, bensì di accertamento probatorio, il più delle volte possibile soltanto dopo che l'animale è stato ucciso (verifica della presenza di tappi nella mammella).
E' perciò che prima di sparare, il cacciatore che si trova di fronte una femmina che appare come produttrice di latte (lattifera), deve prendere in conto che potrebbe essere allattatrice (allattante). Non può escludere tale eventualità sintanto che non constata l'abbattimento della prole. E anche in questo caso nemmeno in modo assoluto. Le ipotesi, che il ricorrente si è prodigato ad illustrare nel suo gravame, rappresentano generiche speculazioni, che nel suo concreto caso non assumono specifica rilevanza probatoria.
Se il cacciatore decide di abbattere comunque la femmina dubbia allattante, lo fa a suo rischio e pericolo, cosciente delle conseguenze che può avere. Se non le vuole, non ha che da desistere e da esercitare l'arte venatoria contro altro animale.
La scelta di sparare non implica comunque una vera e propria colpa ma piuttosto è da qualificare come un'assunzione di rischio. Appunto per questo si prescinde in caso di autodenuncia dall'infliggere una sanzione penale, favorendo indubbiamente il cacciatore.
2.4. La fattispecie deve perciò essere valutata unicamente in base ai rilevamenti effettuati sull'animale abbattuto dal ricorrente.
Le sue osservazioni a tal proposito non possono essere condivise.
Intanto il funzionario che ha proceduto al primo esame non aveva alcun interesse, pena l'eventualità di incorrere personalmente in sanzioni, di dichiarare che nei capezzoli dell'animale non si erano formati coaguli di latte (tappi) per mancata suzione, se così non fosse stato. D'altra parte il ricorrente, cacciatore con esperienza di diversi anni, presente al controllo, non ha avanzato in quella sede riserve di sorta circa il metodo di accertamento, non ha chiesto di raccogliere il secreto e nemmeno ha paventato l'eventualità che un'ulteriore perizia avrebbe potuto essere compromessa, ma anzi l' ha pure richiesta.
E' malvenuto a contestare ora le modalità di indagine alle quale ha precedentemente acconsentito.
Il referto peritale conferma incontestabilmente il primo accertamento del funzionario cantonale, secondo il quale i dotti di fuoriuscita del latte erano ancora aperti e quindi ancora stimolati, e anzi rileva che la produzione di latte era ancora in atto.
Di fronte a tali prove, avverso alle quali il ricorrente non ha fornito controprove concrete, le istanze precedenti hanno rettamente concluso che sussistono i presupposti per richiedere un risarcimento del danno ai sensi dell'art. 45 LCC.
2.5. L'importo di risarcimento richiesto di complessivi fr. 200.--, di cui fr. 100.-- per l'animale e fr. 100.-- quale contributo alle spese di perizia, rientra perfettamente nei parametri di risarcimento applicati di norma.
A tal proposito va osservato che il ricorrente ha ritirato l'animale e verosimilmente ne ha goduto le carni. I costi di perizia di complessivi fr. 180.-- gli sono stati peraltro addebitati solo parzialmente.
Intanto va detto che esse assommano a fr. 400.-- (fr. 100.-- prelevati dal Dipartimento del territorio e fr. 300.-- dal Consiglio di Stato) e non a fr. 600.-- come addotto dal ricorrente, l'importo di fr. 200.-- imposto dall'Ufficio della caccia e della pesca essendo dovuto a titolo di risarcimento ai sensi dell'art. 45 LCC.
Le tasse di giustizia costituiscono contributi causali che dipendono dai costi. Devono pertanto essere prelevate in ossequio ai principi della copertura dei costi e dell'equivalenza (STF 120 Ia 174 cons. 2a).
Nei limiti di tali principi l'autorità amministrativa o giudiziaria dispone di un ampio potere di apprezzamento, cosicché un'istanza superiore chiamata a verificare la legittimità delle tasse di un'autorità inferiore può intervenire in pratica soltanto se questa ha manifestamente abusato del suo potere di apprezzamento (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa, ad art. 28 PAmm, pag. 144 nota 2. in fine).
Secondo il principio dell'equivalenza, l'ammontare di ogni tassa deve essere in rapporto con il valore oggettivo della prestazione fornita e restare entro limiti ragionevoli (STF 118 Ib 349 consid. 5).
Il valore della prestazione si calcola sia in base alla sua utilità per il contribuente sia in rapporto ai costi effettivi sostenuti dall'autorità amministrativa per la sua attività (118 Ib 349 consid. 5).
Affinché il principio dell'equivalenza venga rispettato, occorre che la tassa sia stata ragionevolmente proporzionata alla prestazione dell'amministrazione. L'autorità deve tenere conto dell'interesse personale del debitore della tassa all'ottenere giustizia e, in una certa misura, anche della sua situazione economica. Si deve inoltre evitare che le vie di ricorso vengano ostacolate o impedite da tasse troppo elevate (STF 106 Ia 241 cons. 3b p. 244 e 249 consid. 3a p. 253).
Nel caso concreto le tasse applicate dalle istanze inferiori rientrano perfettamente nei limiti di quelle generalmente prelevate per analoghe fattispecie e sono commisurate al dispendio di tempo che le stesse autorità possono avere impiegato per evadere il gravame del ricorrente.
Questi d'altra parte ha genericamente sostenuto che i contributi amministrativi impostigli sono dissuasivi per la loro entità, ma non ha documentato tale circostanza per rapporto alle sue personali risorse economiche, cosicché non si può procedere ad alcuna riduzione.
Ne discende che il ricorso va integralmente reietto.
Per questi motivi,
visti gli art. 41 ss Legge sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici, 44 del Regolamento sulla caccia e sulla protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici, 3, 18, 28, 43, 60, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese in fr. 400.-- sono a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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