AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1998.33
Data decisione, Autorità: 10.02.1999, TRAM
Incarto n. 52.98.00033
Lugano 10 febbraio 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 6 febbraio 1998 del
Contro
la decisione 21 gennaio 1998 del Consiglio di Stato (n. 217) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 17 ottobre 1997 con cui la Divisione delle costruzioni del Dipartimento del territorio (Sezione dell’esercizio e della manutenzione / servizio segnaletica) gli ha negato l'autorizzazione al ripristino di un passaggio pedonale sulla strada cantonale;
viste le risposte:
18 febbraio 1998 del Consiglio di Stato;
26 febbraio 1998 del Dipartimento del territorio, Sezione esercizio e manutenzione;
esperito un sopralluogo;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 29 agosto 1995 il municipio di __________ ha chiesto alla Divisione delle costruzioni del Dipartimento del territorio il permesso di ritinteggiare i passaggi pedonali esistenti sulla strada cantonale che attraversa il paese;
che con decisione del 14 settembre 1995 l'autorità cantonale ha respinto l'istanza, rilevando che la demarcazione dei passaggi sarebbe stata autorizzata soltanto dopo la realizzazione di adeguate misure fisiche di moderazione del traffico;
che nell’ambito della definizione delle misure di moderazione del traffico l'autorità cantonale ha auspicato la soppressione del passaggio pedonale esistente in località “__________”, ritenuto inadeguato per rapporto alle esigenze di sicurezza;
che, realizzate le misure di moderazione del traffico autorizzate dal Dipartimento del Territorio, il municipio ha fatto demarcare il passaggio pedonale in questione;
che, constatato che il passaggio pedonale era stato ritinteggiato, il 9 ottobre 1997 la Sezione dell’esercizio e della manutenzione / Servizio segnaletica del Dipartimento del Territorio ha ordinato al municipio “l’asportazione immediata a mezzo fresatura del passaggio”, entro il 15 seguente, con la comminatoria dell’ese-cuzione d’ufficio a spese dell’obbligato in caso di inosservanza dell’ingiunzione;
che, preso atto del rifiuto del municipio a dar seguito all’ordine, il 17 ottobre 1997 la Divisione delle costruzioni ha risolto di non autorizzare il ripristino del passaggio in oggetto;
che con giudizio 21 gennaio 1998 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dal comune;
che il Governo ha in sostanza ritenuto pertinenti e fondate le giustificazioni addotte dai competenti servizi cantonali a suffragio del rifiuto di autorizzare il ripristino del controverso passaggio;
che contro questo giudizio il comune di __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che venga annullato assieme alla controversa risoluzione dipartimentale;
che l’insorgente rimprovera al Consiglio di Stato:
di essere incorso in un diniego di giustizia per aver limitato all’arbitrio il proprio potere d’esame e per non aver esperito il sopralluogo richiesto,
di aver omesso di considerare che il passaggio esiste da oltre 20 anni e che l’isola spartitraffico a N che i pedoni dovrebbero utilizzare per attraversare la strada non è meno pericolosa;
che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato e dal Dipartimento del territorio, Sezione dell'esercizio e della manutenzione;
che delle risultanze dell’istruttoria esperita da questo tribunale si dirà nei seguenti considerandi;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 10 LALCStr (RL 7.4.2.1);
che il comune è legittimato a ricorrere giusta l’art. 3 cpv. 4 LCStr (RS 741.01)
che il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine;
che il sopralluogo esperito da questo tribunale permette di prescindere da un esame della censura di violazione del diritto di essere sentito sollevata dall’insorgente con riferimento al rifiuto del Consiglio di Stato ad assumere questa prova;
che, contrariamente a quanto assume l’insorgente, il Consiglio di Stato non ha indebitamente limitato all’arbitrio il proprio potere cognitivo: il Governo ha unicamente evidenziato l’ampia latitudine di giudizio di cui dispongono i servizi dipartimentali ed il riserbo che l'autorità di ricorso deve imporsi per non limitare eccessivamente il potere d’apprezzamento dell’autorità inferiore;
che in limine litis è opportuno ricordare che il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è proponibile soltanto contro la violazione del diritto, ovvero contro:
l’errata o la mancata applicazione di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa,
l’apprezzamento giuridico erroneo di un fatto,
l’eccesso e l’abuso di potere,
la violazione di una norma essenziale di procedura (cfr. art. 61 PAmm);
che ai fini del presente giudizio giova evocare la consolidata, pluridecennale giurisprudenza elaborata dal Consiglio Federale in tema di soppressione dei passaggi pedonali, citata dal Consiglio di Stato nella decisione censurata:
“La LCStr e le relative ordinanze non disciplinano con maggiori dettagli, a quali condizioni, sia necessario allestire un passaggio pedonale. Il Dipartimento federale di giustizia e polizia ha quindi dichiarato direttive ai sensi dell'articolo 115 capoverso 2 OSStr quelle emanate con norma 640 863a dell'Unione dei professionisti svizzeri della strada (VSS) e dette di seguito "direttive". Tali direttive non sono norme legali. Esse possono però essere prese in considerazione in quanto contengono principi che riprendono il parere degli specialisti in merito all'interpretazione della legge; alle autorità cui è affidata l'applicazione della legge esse devono servire per applicare le disposizioni nel rispetto della parità di diritto e sulla scorta di criteri appropriati. Siffatte direttive non devono però essere intese come norme legali e non possono quindi segnatamente essere applicate schematicamente o vanificare o rendere più gravosa l'interpretazione del diritto federale, adeguata al singolo caso di cui rispetti le peculiarità. Devono quindi essere possibili eccezioni anche qualora la regolamentazione che evidentemente non può andare oltre una concretizzazione delle premesse definite dal diritto federale, deve però in generale essere designata come oggettiva (DTF 118 Ib 522, 116 Ib 158 consid. 2b, con rinvii, 102 Ia 67; GAAC S9.40, 57.9).
La questione dell'ubicazione di un passaggio pedonale dipende in modo molto rilevante dalle condizioni locali, quali tipo di strada, disegno del tracciato, quantità del traffico e condizioni della visibilità e va quindi esaminata in ogni singolo caso. La lista dei criteri che figura nel numero 6 delle direttive, con indicazioni in ampia misura quantitative, serve alle autorità da primo esame di massima dell'adeguatezza di un passaggio pedonale (direttive, n. 6.c). In tale contesto, le autorità tengono conto della globalità dei criteri, completata dalle condizioni delle circostanze locali (Hans Peter Lindenmann, Fussgängerstreifen ja ‑ aber wo und wie?, in: strasse und verkehr, n. 5 maggio 1989, pag. 261). Le autorità competenti dispongono quindi di un esteso potere d'apprezzamento. Rilievo determinante in merito all'allestimento di un passaggio pedonale assume quindi la circostanza che nel sito di cui si tratta esista o meno un bisogno, per i pedoni, di attraversare la strada (direttive n. 6.b, in cui la quantità dei pedoni è definito criterio necessario di valutazione; Bericht von Ernst Basler & Partner del 1983 "Einfluss der Anzahl von Fussgängerstreifen auf das Unfallgeschehen mit Fussgängern", pag. 71). Le direttive come anche il rapporto menzionato partono da un minimo di circa 50 attraversamenti neüe ore di punta. Sono dati minimi ai quali occorre attenersi. Se è ridotta la frequenza dei pedoni che attraversano la strada considerati sull'arco di una giornata, un conducente che conosca la località si abitua a una scarsa frequenza dei pedoni sul passaggio pedonale. Con il tempo egli non tiene quindi più conto del passaggio pedonale: verranno quindi a mancare la necessaria attenzione e la prontezza a frenare (Rapporto 25 "Verkehrssicherheit auf Schulwegen" dell'Ufficio svizzero per la prevenzione degli infortuni, Berna 1994, pag. 60). Eccezioni sono al massimo possibili per quanto concerne l'accesso alle case per anziani oppure ‑ come è il caso per il passaggio pedonale n. 4 alle scuole (cfr. direttive n. 5.b).
Se la demarcazione di un passaggio pedonale muta invero la situazione quanto alla precedenza, essa non crea tuttavia di per sé nessuna sicurezza fisica. La presenza di tali demarcazioni in effetti alberga in sé una certa pericolosità. Quest'ultima va minimizzata. Se il passaggio pedonale non soltanto ha da modificare la situazione in merito alla precedenza e non soltanto facilitare al pedone l'attraversamento della carreggiata, bensì anche contribuire effettivamente alla sua sicurezza, occorre allora rispettare le regole fissate nelle direttive. Ove manchino le premesse per la realizzazione di un passaggio pedonale, la sicurezza del pedone è assicurata meglio, ove questi si risolva ad attraversare la carreggiata con la necessaria cautela e in piena conoscenza della mancanza di un diritto di precedenza."
(cfr. decisione 26.6.96 del Consiglio Federale in re comune di __________);
che questo tribunale non ha motivo per scostarsi da tali considerazioni, che nemmeno l’insorgente peraltro contesta;
che nell’evenienza concreta, la soppressione del passaggio pedonale decisa dai competenti servizi cantonali non procede da un esercizio abusivo del potere d’apprezzamento che la legge riserva all’autorità decidente;
che la scarsa utilizzazione del passaggio (< 50 attraversamenti all’ora), concentrata nelle ore che precedono l’inizio della scuola o seguono la fine delle lezioni depone chiaramente a favore della sua soppressione;
che il fatto che il passaggio si situi sulla continuazione della strada comunale che collega il nucleo alla parte bassa del paese, abitata da una cinquantina di residenti, non permette comunque di considerare lesiva del diritto la decisione di non autorizzarne il ripristino;
che altrettanto dicasi del fatto che non sono mai capitati incidenti di rilievo nonostante la vicinanza di una curva con visibilità ridotta;
che la presenza di un altro passaggio, protetto da un’isola centrale, ad una distanza di appena 70 m verso N, depone ulteriormente contro il suo mantenimento;
che il voto favorevole al suo ripristino, formulato dal consiglio comunale di __________ è sostanzialmente privo di rilievo ai fini del presente giudizio, difettando a tale autorità qualsiasi competenza ad esprimere anche solo un preavviso al riguardo;
che la soppressione del passaggio pedonale, potenzialmente pericoloso a causa della vicina curva con visuale limitata, si giustifica anche in considerazione dell’illusione di sicurezza che esso ingenera nei pedoni intenzionati a servirsene;
che nemmeno le abitudini radicate nei suoi utenti, che stando al municipio rinuncerebbero a servirsi del passaggio protetto esistente più a N per continuare comunque ad attraversare la strada in quel punto, costituiscono una ragione sufficiente a legittimarne il mantenimento;
che per distogliere gli utenti del passaggio dalle loro inveterate abitudini, spetterà semmai al municipio il compito di adottare i provvedimenti atti a garantirne l’incolumità (pattugliatori scolastici, catena o barriera sul lato a valle della strada principale, ecc.);
che sulla scorta delle considerazioni che precedono il ricorso va quindi respinto, confermando la decisione impugnata siccome immune da violazioni del diritto segnatamente sotto il profilo dell’abuso di potere;
che, dato l’esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia;
visti gli art. 3 cpv. 4 LCStr; 10 LALCStr; 1, 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Non si prelevano tasse di giustizia.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster