AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1998.29
Data decisione, Autorità: 27.01.1999, TRAM
Incarto n. 52.98.00029
Lugano 27 gennaio 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 5 febbraio 1998 di
patrocinato dagli avv. __________
Contro
a) la decisione 16 settembre 1997 (n. 4687) con cui il Consiglio di Stato gli ha rinnovato l'incarico quale guardiacaccia per il periodo 1º agosto - 31 ottobre 1997; b) la decisione 20 gennaio 1998 (n. 155) con cui il Consiglio di Stato ha respinto la richiesta di nomina avanzata dal ricorrente;
vista la risposta 24 febbraio 1998 del Consiglio di Stato;
preso atto della replica 18 marzo 1998 del ricorrente e della duplica 6 aprile 1998 del Consiglio di Stato;
assunte le prove;
preso atto delle conclusioni:
24 novembre 1998 del Consiglio di Stato (sezione delle risorse umane);
15 dicembre 1998 del ricorrente;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Con avviso apparso sul FU n. __________ del __________ il Dipartimento del territorio ha indetto un pubblico concorso per l'assunzione di tre guardiacaccia; uno mediante nomina e due mediante incarico.
__________ ha inoltrato la sua candidatura, risultando ultimo di sette concorrenti entranti in considerazione per un’assunzione.
Con risoluzione 12 giugno 1996 il Consiglio di Stato l'ha nondimeno assunto con lo statuto di incaricato per il periodo 1º agosto 1996 - 31 luglio 1997.
Durante questo periodo, il ricorrente è stato richiamato all’ordine in più di un'occasione dal capo del servizio guardie, __________, per questioni spicciole, riguardanti l’andamento del servizio. A detta del ricorrente il superiore in questione l'avrebbe preso in antipatia, rendendogli difficoltoso l'inserimento nella professione. Attriti sono pure sorti con il capocircondario __________.
Con le qualifiche allestite alla fine di novembre del 1996 i superiori gli hanno attestato un rendimento da "discreto a buono" ed un comportamento da "sufficiente a discreto". Fra gli obbiettivi indicati per il 1997 figura un "maggior impegno e passione per la funzione". Nel colloquio di qualifica il ricorrente ha dal canto suo osservato che "non gli era stata resa la vita facile".
Per appianare divergenze ed incomprensioni con i superiori il capo dell'ufficio caccia e pesca, __________, è intervenuto a due riprese, instaurando colloqui chiarificatori alla presenza dei diretti interessati.
B. Scaduto il periodo d'incarico, il ricorrente ha continuato a prestare servizio.
Il 1º settembre 1997 il direttore della divisione dell'ambiente del Dipartimento del territorio ed il capoufficio caccia e pesca si sono rivolti alla Sezione del personale, affinché il ricorrente venisse conferita la nomina alla condizione che il primo anno fosse di prova. La richiesta, dettata dalla subentrata disponibilità di un posto attribuibile per nomina, non è stata portata a conoscenza del diretto interessato.
Pochi giorni appresso, il ricorrente è stato comandato per un servizio nella regione del lago __________ in vista dell’imminente apertura della caccia alta. Uno o due giorni prima del giorno prestabilito, il ricorrente si è tuttavia dichiarato indisposto per motivi di salute. Venutone a conoscenza, il capoufficio ha chiesto al medico cantonale di verificare le condizioni di salute del ricorrente. Il medico cantonale, interpellato il medico curante del ricorrente, ha rilevato che l'indisposizione era anche dovuta a problemi d'ordine relazionale incontrati da quest’ultimo sul posto di lavoro. Il capo ufficio __________ è quindi intervenuto presso la Sezione risorse umane per bloccare la nomina e trasformarla in incarico a tempo determinato.
Con risoluzione 16 settembre 1997 il Consiglio di Stato ha quindi rinnovato l'incarico dal 1º agosto al 31 ottobre di quell'anno.
C. Prima e dopo la scadenza del periodo prestabilito, l'insorgente ha sollecitato ed ottenuto diversi incontri con i suoi superiori per tentare di ottenere la continuazione del rapporto d'impiego.
Il 24 novembre 1997 si è formalmente rivolto al Consiglio di Stato per sollecitarne il ripristino.
Con risoluzione 20 gennaio 1998 il Consiglio di Stato ha respinto la richiesta di riassunzione, confermando l'opposizione dei suoi superiori. Alla decisione era allegato un promemoria del capo ufficio, che riassumeva i momenti difficili verificatisi durante il periodo d’incarico.
D. Con atto, denominato ricorso, del 5 febbraio 1998 __________ è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo contro le risoluzioni 16 settembre 1997 e 20 gennaio 1998, con cui il Consiglio di Stato l'ha reincaricato per il periodo 1° agosto - 31 ottobre 1997, rispettivamente si è definitivamente rifiutato di ripristinare il rapporto d'impiego.
Il ricorrente rimprovera anzitutto al capoufficio di aver allestito un promemoria volto a dare un'immagine negativa della sua persona e delle prestazioni di lavoro fornite. Gli addebiti mossigli sarebbero pretestuosi, fondati su presupposti erronei e tendenti a metterlo in cattiva luce.
Il conferimento della nomina, prosegue, gli sarebbe stato assicurato dal direttore della divisione dell'ambiente, arch. __________, al quale si sarebbe rivolto dopo la scadenza del primo periodo d'incarico per ottenere spiegazioni in ordine alla sua situazione professionale.
Il rinnovo dell'incarico, disposto dal Consiglio di Stato con risoluzione del 16 settembre 1996, sarebbe illegittimo in quanto non preceduto da pubblico concorso.
Il consolidamento del rapporto d'impiego mediante nomina gli sarebbe stato prospettato anche dal capo ufficio, al quale si sarebbe successivamente rivolto. Questi sarebbe poi receduto dalle assicurazioni date, prendendo lo spunto dall'indisposizione manifestatasi all'inizio di settembre per avversare la continuazione del rapporto d’impiego.
Ravvisando nel comportamento dello Stato gli estremi di una violazione del principio della buona fede e del divieto di comportamento contraddittorio, l'insorgente chiede pertanto che lo stesso venga condannato a risarcirgli il danno provocato dalla mancata nomina, pari ad un anno di stipendio. Postula inoltre che lo Stato venga astretto a rifondergli le ore supplementari rimaste impagate (160,5 ore, pari ad una mensilità di stipendio), oltre ai pasti non rimborsati (fr. 981.-) ed al canone di locazione relativo al mese di novembre (fr. 700.--) dell’appartamento locato a __________.
E. Con la risposta, il Consiglio di Stato ha chiesto che l'atto inoltrato dal comparente venga dichiarato irricevibile come ricorso e respinto come petizione.
Il resistente contesta in particolare che l'autorità competente per la nomina, ovvero il Consiglio di Stato, abbia suscitato nel ricorrente aspettative degne di tutela in base al principio dell'affidamento. Si oppone inoltre a qualsiasi risarcimento o pagamento di indennità arretrate.
F. Con la replica l'insorgente ha sottolineato la duplice natura dell'atto inoltrato, configurando la mancata nomina alla stregua di una disdetta.
Nel merito ha invece sostenuto che il Consiglio di Stato avrebbe implicitamente riconosciuto il buon fondamento dei fatti allegati con il ricorso limitandosi a contestarli genericamente. Sarebbe quindi provata la promessa di nomina data dall'arch. __________.
Comunque sia, questa assicurazione gli sarebbe stata effettivamente data per il tramite del consigliere di Stato direttore del DOS, interessatosi alla sua situazione. Lo proverebbe peraltro il fatto che il rapporto d'impiego è continuato anche dopo il 31 agosto 1997, rafforzando nel ricorrente la convinzione che il ritardo nel conferimento della nomina era dovuto soltanto a motivi tecnici di formalizzazione della relativa decisione.
G. In sede di duplica lo Stato ha nuovamente contestato le tesi dell'insorgente, confermandosi nelle domande poste a giudizio con la risposta di causa.
H. Nell'ambito dell'istruttoria di causa sono stati sentiti come testi il capo dell'ufficio caccia e pesca, __________, il direttore della divisione dell'ambiente del Dipartimento del territorio, arch. __________, la segretaria di direzione del Dipartimento delle opere sociali, __________, ed il medico cantonale, dr. __________.
Delle deposizioni rese si dirà per quanto necessario nei considerandi di diritto.
I. Con le conclusioni, l'insorgente ha ribadito e precisato le domande formulate con l'atto di ricorso.
A suo avviso, le risultanze dell'istruttoria esperita confermerebbero la legittimità delle richieste. La continuazione del rapporto d'impiego oltre la scadenza inizialmente prestabilita sarebbe da attribuire ad una valutazione positiva delle prestazioni lavorative fornite. Analogamente, anche la proposta di nomina formulata dai suoi superiori sarebbe da ricondurre ad un giudizio sostanzialmente favorevole in merito alle sue attitudini professionali. La continuazione del rapporto non sarebbe quindi da attribuire ad un disguido, come preteso dal capo ufficio, ma ad una precisa e ponderata scelta dei suoi superiori.
__________, funzionario dirigente, gli avrebbe peraltro confermato il prossimo conferimento della nomina, fornendo assicurazioni in tal senso alla segretaria del direttore del Dipartimento delle opere sociali, interessatosi al suo caso.
Il ripensamento intervenuto all'inizio di settembre del 1997 sarebbe ingiustificato e lesivo delle legittime aspettative che il comportamento dei suoi superiori aveva suscitato in lui. L'indisposizione che gli aveva impedito di prestare servizio in quel momento costituirebbe un pretesto e non abiliterebbe l'autorità cantonale a rinvenire sulle assicurazioni fornitegli.
K. In sede di conclusioni il Consiglio di Stato ha invece sottolineato come l'arch. __________ abbia confermato, in sede di audizione testimoniale, di non aver mai fornito assicurazioni vincolanti in merito alla nomina del ricorrente. Comunque, osserva il resistente, il ricorrente non avrebbe potuto ignorare che la nomina è in definitiva decisa dal Consiglio di Stato e non dai funzionari dirigenti.
Considerato, in diritto
L’art. 67 LOrd conferisce in effetti ai dipendenti dello Stato la possibilità di insorgere in via di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo soltanto nelle ipotesi esaustivamente indicate dalla norma in questione; ipotesi, nelle quali i provvedimenti impugnati manifestamente non rientrano.
La decisione 16 settembre 1997 con cui il Consiglio di Stato ha rinnovato l'incarico al ricorrente non può invero essere ricondotta ad un provvedimento disciplinare (art. 67 cpv. 1 lett. a-e LOrd) o ad una disdetta (art. 67 cpv. 1 lett. f LOrd). La pretesa di equiparare una decisione di reincarico ad una disdetta avanzata dal ricorrente appare manifestamente insostenibile.
Né rientra nel novero dei provvedimenti impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo giusta l'art. 67 cpv. 1 LOrd la determinazione 20 gennaio 1998 con cui il Consiglio di Stato si è rifiutato di riesaminare la situazione professionale del ricorrente ai fini di una riassunzione.
In quanto configurato come ricorso l'atto introdotto da __________ va quindi respinto in ordine siccome chiaramente irricevibile.
Le pretese che il comparente avanza nei confronti dello Stato sono in effetti di natura pecuniaria e derivano direttamente o indirettamente dal rapporto d'impiego precorso. Tale va invero considerato anche il risarcimento chiesto allo Stato a dipendenza della disattenzione delle assicurazioni che sarebbero state date al ricorrente in relazione alla nomina.
3.1. Il principio della buona fede, enunciato dall'art. 2 cpv. 1 CC e direttamente dedotto dall'art. 4 Cost., protegge il cittadino che ha riposto la sua fiducia in assicurazioni, dichiarazioni od attitudini d'altra indole rilasciategli dall'autorità.
L'applicazione di questo principio è subordinata a cinque condizioni. Essa presuppone anzitutto che le assicurazioni siano state fornite (1) a persone determinate e in un caso concreto, (2) da un'autorità competente a fornirle o da un'autorità che il cittadino poteva ragionevolmente ritenere tale. Postula inoltre (3) che quest'ultimo non potesse riconoscerne il carattere erroneo o illecito seguito necessario (4) che il cittadino, confidando nelle assicurazioni ricevute, abbia preso disposizioni che non può più modificare senza subire un pregiudizio. Occorre infine (5) che il diritto applicabile e la situazione di fatto determinante non abbiano subito modifiche posteriori al momento in cui dette assicurazioni sono state fornite (DTF 11.4.97 in re L.; 121 II 473 consid. 2c pag. 479 e rimandi).
3.2. Ai fini del giudizio va quindi verificato, se le predette condizioni siano date.
3.2.1. La prima condizione appare tutto sommato soddisfatta. L'atteggiamento assunto nei confronti del ricorrente da parte dei suoi superiori immediatamente dopo la scadenza dell'incarico iniziale poteva in effetti essere interpretato come un'implicita assicurazione che il rapporto d'impiego si sarebbe consolidato attraverso il conferimento della nomina.
Anzitutto, perché l'attore è stato mantenuto in servizio, benché l'incarico fosse scaduto. In secondo luogo, perché si era reso vacante un posto attribuibile per nomina: condizione, questa, che, non essendo data al momento dell'assunzione dell'attore da parte dello Stato, aveva impedito il conferimento della nomina sin dall'inizio. Da ultimo, perché è verosimile che il consigliere di Stato direttore del Dipartimento delle opere sociali, amico di famiglia, abbia riportato a quest'ultimo le informazioni rassicuranti in merito alla nomina, che la sua segretaria aveva ottenuto dal direttore della divisione dell'ambiente del Dipartimento del territorio, interpellato al riguardo. Informazioni che, peraltro, coincidevano, almeno sino al 1° settembre 1997, con gli intendimenti dei superiori dell'attore attestati dalla formale proposta di conferimento della nomina che costoro avevano indirizzato al Consiglio di Stato per il tramite della sezione delle risorse umane.
Poco importa che questa proposta non sia stata portata a conoscenza del diretto interessato e che i suoi superiori, da questi interpellati, non gli abbiano mai espressamente prospettato la nomina. L’insieme delle circostanze permetteva comunque a quest’ultimo di nutrire concrete aspettative al riguardo. E non v’è da dubitare che la nomina gli sarebbe stata conferita se non fossero sorti gli impedimenti di cui si dirà più avanti.
3.2.2. Dubbio è invece l’adempimento della seconda condizione.
Con la petizione l’attore ha affermato che la nomina gli sarebbe stata assicurata dal direttore della divisione dell’ambiente del Dipartimento del territorio, arch. __________. Sentito come teste, il funzionario in questione ha negato tale circostanza.
Comunque siano andate le cose, il principio dell’affidamento non permetterebbe all’attore di dedurre nulla in suo favore da assicurazioni eventualmente fornitegli dai superiori, poiché chiunque deve sapere che i singoli funzionari dirigenti possono soltanto preavvisare le proposte di nomina dei dipendenti cantonali, la quale rimane di esclusiva competenza del Consiglio di Stato in quanto tale.
È tuttavia risultato in sede istruttoria che l’arch. __________ è stato interpellato dalla segretaria del consigliere di Stato direttore del DOS, alla quale, almeno stando a quest’ultima, avrebbe fornito informazioni rassicuranti in merito alla nomina. Informazioni, che il predetto magistrato, amico del padre dell’attore, avrebbe poi trasmesso al diretto interessato.
Gli accertamenti esperiti da questo tribunale non hanno permesso di stabilire con precisione quali informazioni l’attore abbia effettivamente ricevuto. Si può soltanto presumere che l’attore abbia ottenuto informazioni rassicuranti da questa autorevole fonte.
Orbene, nelle particolari circostanze del caso concreto, assicurazioni a proposito della nomina, fornite da un membro del Governo senza un’esplicita riserva in favore di una successiva decisione del collegio, potrebbero in linea di massima rispondere alla condizione in esame. Considerata la particolare situazione in cui versava in quel momento, l'attore poteva invero ritenere che il magistrato da lui interpellato in merito al suo futuro professionale, non si esprimesse a titolo meramente personale, ma fornisse un’informazione corrispondente all’orientamento del Consiglio di Stato. In quanto amico di famiglia, era in effetti scontato che fosse personalmente favorevole alla nomina.
La questione può comunque rimanere indecisa, poiché anche se l’attore avesse effettivamente ricevuto assicurazioni da un’autorità che poteva ragionevolmente ritenere competente, la petizione non potrebbe essere accolta.
3.2.3. La terza condizione appare di per sé soddisfatta.
Ammesso che il consigliere di Stato direttore del DOS abbia fornito all’attore assicurazioni incondizionate in merito alla nomina, si può in effetti ritenere che questi non avesse motivo per riconoscerne l'illegittimità. Vero è che l'art. 12 LOrd subordina la nomina al preventivo esperimento di un pubblico concorso. Esigenza questa, che secondo il testo di legge deve essere soddisfatta non solo in caso di rinnovo dell’incarico (cfr. art. 17 LOrd), come giustamente sostiene l’attore, ma anche nel caso in cui l'autorità intende conferire la nomina ad un dipendente già incaricato. E' tuttavia risaputo che l'autorità cantonale, fatta eccezione per i docenti, prescinde dall’obbligo del pubblico concorso e procede alla nomina dei dipendenti incaricati non appena si verificano le condizioni per conferirgliela.
Anche facendo uso della dovuta diligenza, l'attore non poteva quindi avvedersi che prima di procedere ad una nomina per occupare il posto resosi vacante il Consiglio di Stato avrebbe dovuto aprire un pubblico concorso.
Irrilevante da questo profilo è il fatto che a partire dal 1. agosto 1997 l’attore non era più incaricato. Continuando a lavorare per lo Stato, poteva comunque ritenersi ancora incaricato. Del resto, come tale è stato trattato da parte del datore di lavoro.
3.2.4. Prima di esaminare se le assicurazioni implicitamente fornite all’attore l’abbiano indotto a prendere disposizioni che non può più modificare senza subire un pregiudizio, conviene verificare se la situazione di fatto determinante non sia evoluta in modo da giustificare un ripensamento da parte dell’autorità.
L’istruttoria esperita non ha permesso di ricostruire con precisione la cronologia degli avvenimenti, poiché le assicurazioni di cui l’attore può prevalersi sono in larga misura riconducibili, come si è visto, ad informazioni verbali raccolte da terzi presso i suoi superiori contestualizzate nel quadro del rapporto di lavoro instauratosi a partire dal 1. agosto 1997. Si può comunque ragionevolmente ritenere che l’attore abbia ricevuto tali informazioni non più tardi dell’indisposizione che gli ha impedito di prestare servizio nella regione del lago __________ all’inizio di settembre del 1997 in concomitanza con l’apertura della caccia alta. Non risulta in effetti che dopo questo episodio abbia ricevuto altre assicurazioni atte a corroborare le aspettative che l'atteggiamento assunto nei suoi confronti dall’autorità e le informazioni rassicuranti dategli dal consigliere di Stato amico di famiglia avevano suscitato in lui. Si tratta quindi di stabilire se l’indisposizione di cui si è detto costituisca un fatto suscettibile di legittimare l'autorità a rinvenire sull’orientamento favorevole alla nomina manifestato sino a quel momento.
Orbene, contrariamente a quanto assume l’attore, questa indisposizione, debitamente inquadrata nel contesto in cui si è verificata, non costituisce affatto un pretesto per rinvenire sulle assicurazioni fornite, ma rappresenta una circostanza rilevante ai fini della valutazione della sua idoneità ad ottenere la nomina. Risulta in effetti dall’istruttoria esperita, che già in precedenza subitanee indisposizioni avevano impedito all’attore di svolgere determinati servizi di un certo impegno. Questo nuovo episodio d’ordine valetudinario veniva quindi a confermare i dubbi nutriti dall’autorità sul conto dell’attore. Dubbi, che avevano indotto i suoi superiori a chiedere che la nomina venisse comunque subordinata al periodo di prova di un anno. Il medico cantonale ha d’altronde avuto modo di accertare che queste indisposizioni erano più o meno direttamente connesse a difficoltà d’ordine relazionale sorte in capo all’attore sul posto di lavoro.
Orbene, di fronte a queste nuove circostanze, l'autorità cantonale, già esitante in merito alla nomina dell’attore, poteva legittimamente scostarsi dalla proposta in tal senso formulata il 1. settembre 1997. Il fatto di averlo mantenuto in servizio senza valido titolo dopo la scadenza dell’incarico e le più o meno precise assicurazioni rilasciate a terzi, che si erano interessati circa il suo futuro professionale, non obbligavano l'autorità a procedere alla nomina. Tutto sommato, si trattava di nuovi riscontri, di natura oggettiva, che giustificavano un ripensamento. Soprattutto se si considera che i superiori consideravano il servizio in questione alla stregua di una prova decisiva, offerta all’attore per dimostrare sul campo le sue effettive capacità.
Essendosi modificata la situazione determinante, risulta insoddisfatta una delle condizioni necessarie per eventualmente riconoscere all’attore le pretese che questi avanza nei confronti dello Stato sulla base del principio della buona fede in relazione alla mancata nomina. Da questo profilo, la petizione va quindi respinta già per questo motivo.
3.2.5. Dato per scontato che il quadro giuridico determinante è rimasto immutato, va comunque ancora esaminato, a titolo abbondanziale, se le assicurazioni fornite all’attore circa la nomina l'abbiano indotto a prendere disposizioni che non può più modificare senza subire un pregiudizio o l’abbiano distolto dall’adottare provvedimenti atti a sventare un danno.
Secondo la comune esperienza, la fiducia nella continuazione del rapporto d'impiego suscitata nell'attore dall'atteggiamento assunto dall'autorità nei suoi confronti potrebbe in linea di massima averlo effettivamente indotto a non preoccuparsi di cercare per tempo un'occupazione alternativa e di disdire eventualmente l'appartamento di __________.
La disattenzione delle assicurazioni date non ha tuttavia arrecato all'attore un danno economico effettivo. Anzitutto perché lo Stato l'ha comunque mantenuto alle sue dipendenze per un ulteriore periodo di tre mesi, ovvero per un periodo superiore a quello che sarebbe trascorso se ne avesse soddisfatto le aspettative, conferendogli la nomina, ma disdicendo immediatamente dopo il rapporto per prova insoddisfacente. Ipotesi, questa, che nelle circostanze concrete avrebbe potuto senz’altro verificarsi.
L'attore non dimostra d'altro canto di aver perso occasioni di lavoro a causa della fiducia riposta nell’atteggiamento assunto nei suoi confronti dall'autorità. Né, vista la situazione del mercato del lavoro, si può ritenere che avrebbe trovato subito un altro impiego se non avesse prestato fede alle informazioni ottenute dall'autorità in merito alla sua nomina. Tant'è vero che all'inizio di febbraio del 1998 era ancora disoccupato.
Analoghe considerazioni portano a ritenere ingiustificata anche la pretesa di risarcimento del canone di locazione pagato per il mese di novembre per l'appartamento di __________. Limitandosi a produrre la ricevuta per il canone versato per quel mese, l'attore non ha per nulla dimostrato che non avrebbe potuto disdire l'appartamento per la fine di ottobre, ossia alla scadenza dell'incarico trimestrale conferitogli dal Consiglio di Stato con risoluzione del 16 settembre 1997.
Del tutto infondata è la pretesa dell'attore relativa al pagamento di un'annualità di stipendio.
Nella disattenzione delle assicurazioni fornite dall'autorità in ordine all'assunzione di un dipendente possono essere ravvisati gli estremi di una culpa in contraendo. Una simile disattenzione può quindi giustificare al massimo un risarcimento pari all'interesse negativo (DTF 105 II 81 consid. 3). Il pregiudizio economico cagionato va di conseguenza determinato confrontando la situazione in cui il dipendente è venuto a trovarsi a causa delle assicurazioni dategli dall’autorità con quella in cui si sarebbe venuto a trovare se quest’ultima non gliele avesse fornite. Irrilevante ai fini della determinazione del danno è invece la situazione in cui l’attore sarebbe venuto a trovarsi qualora l'autorità l’avesse nominato, dando seguito alle aspettative suscitate in lui dalle assicurazioni che gli aveva fornito in proposito.
Anche da questo profilo, non v’è quindi spazio per accogliere la pretesa in esame, poiché comunque non è provata l’esistenza di alcun danno.
4.1. Giusta l'art. 69 LOrd, l'orario normale di lavoro dei dipendenti cantonali è di 42 ore settimanali: sono riservate le disposizioni dei regolamenti speciali e di azienda per determinate categorie.
E' considerato lavoro straordinario quello che, cumulativamente, (a) supera il normale orario settimanale (b) è svolto al di fuori della normale fascia orario e (c) è ordinato o giustificato dal proprio superiore (art. 70 LOrd).
Il lavoro straordinario, soggiunge l'art. 71 LOrd, deve rivestire carattere eccezionale e deve essere recuperato, in linea di principio, nella forma del congedo.
Il recupero mediante congedo ha luogo, di regola, entro il mese successivo. Il compenso mediante indennità è dato soltanto nei casi in cui ciò non è possibile (art. 17 LStip). Il diritto al recupero del lavoro straordinario, precisa l'art. 18 RDS, è riconosciuto dal funzionario dirigente e comunicato dallo stesso ai servizi centrali, al più tardi entro 30 giorni dalla prestazione che lo ho originato. Trascorso questo termine il diritto al recupero decade. Restano comunque riservate le possibilità del pagamento delle ore di lavoro straordinario alle condizioni di cui agli art. 17 LStip e 71 LOrd.
4.2. Nell'evenienza concreta, l'attore chiede il pagamento di 160.5 ore di lavoro straordinario che avrebbe prestato tra il momento in cui è entrato in servizio (1º settembre 1996) e quello in cui è cessato il rapporto d'impiego (31 ottobre 1997).
A sostegno della sua pretesa, l’attore ha prodotto una tabella, che riassume, con alcune differenze, gli orari di lavoro risultanti dai rapporti di servizio prodotti dallo Stato. Le differenze riguardano l'orario di lavoro di lunedì 9 settembre 1996 (tabella: 9-12 + 14-20; rapporto di servizio: 9-12) e le pause per i pasti, non indicate sui rapporti di servizio e registrate soltanto sporadicamente, per un'ora al massimo, nella tabella. Buona parte delle ore di lavoro straordinario, per le quali l'attore chiede l'indennizzo, risalgono ai primi quattro mesi del rapporto d'impiego (settembre/dicembre 1996: 102 ore), rispettivamente al mese di settembre 1997 (31.5 ore).
Orbene, il capo del servizio guardie, nel promemoria prodotto dal convenuto, non ha giustificato le ore di lavoro straordinario rivendicate dall'attore. Il rifiuto di giustificarle, motivato dalla compensazione operata dall'attore di sua iniziativa e dalla mancata registrazione delle pause di servizio, non presta il fianco a critiche. In effetti, già le pause non indicate nei giorni in cui l'attore avrebbe prestato servizio in continuazione, ammontano a 157 ore. Con la rettifica di 6 ore relativa al 9 settembre 1996, di cui si è detto sopra, le ore da dedurre superano quelle di cui l'attore rivendica il pagamento.
Facendo difetto la giustificazione del superiore richiesta dall'art. 70 lett. c LOrd come condizione per il riconoscimento delle ore supplementari e non avendo l'attore altrimenti dimostrato il buon fondamento della sua pretesa, se ne deve dedurre che nulla può essergli riconosciuto a tale titolo.
5.1. Secondo l'art. 5 del regolamento concernente le indennità ai dipendenti dello Stato (RL 2.5.4.4.1), per i pasti principali viene riconosciuto al dipendente il rimborso della spesa effettivamente sostenuta sino a concorrenza dell'importo di fr. 18.-- per pasto principale e 80.-- per pernottamento.
Non vengono corrisposte indennità se il pasto può essere ragionevolmente consumato a domicilio o presso la sede di servizio.
5.2. Con l'atto citato in ingresso l'attore chiede la rifusione di fr. 981.-- a titolo di rimborso per spese per pasti (fr. 936.--) e pernottamenti (fr. 45.--) sostenute tra il 1º gennaio ed il 31 ottobre 1997. Indennità che verrebbero ad aggiungersi a quelle che aveva regolarmente notificato alla fine di ogni mese di questo periodo e che gli erano state riconosciute dall’autorità.
Anche questa pretesa va respinta.
Presupposto irrinunciabile ai fini del riconoscimento del diritto al rimborso è infatti la dimostrazione dell'effettività delle spese sostenute.
Orbene, l'attore non solo ha inspiegabilmente omesso di notificare anche queste spese alla fine di ogni mese, quando ha inoltrato la richiesta di rimborso, ma ha pure omesso di documentare di averle effettivamente sostenute.
Non può quindi pretendere che gli vengano rimborsate soltanto perché il capoufficio caccia e pesca in una circolare del 22 gennaio 1997 ai suoi subordinati ha ricordato che le indennità per pasti sarebbero state riconosciute soltanto per servizi fuori del circondario di appartenenza o per servizi di oltre 12 ore.
La tassa di giustizia e le spese, commisurate per difetto al valore di causa, seguono la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 4 Cost; 67, 69, 70, 71 LOrd; 3, 18,. 28, 71, 72 PAmm
dichiara e pronuncia:
Il ricorso, trattato come petizione, è respinto.
La tassa di giustizia e le spese di fr. 2'000.-- sono a carico del ricorrente/attore.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster