AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1998.27
Data decisione, Autorità: 15.04.1998, TRAM
Incarto n. 52.98.00027
Lugano 15 aprile 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 3 febbraio 1998 di
patrocinata da: avv. __________
Contro
la decisione 15 gennaio 1998, no. 121, del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 20 ottobre 1997 con cui il municipio le assegna un termine per ripristinare i posteggi del bar __________ (part. no. __________ RFD) pena l'imposizione di un contributo sostitutivo;
viste le risposte:
11 febbraio 1998 del comune di __________;
19 febbraio 1998 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 5 maggio 1994 il municipio di __________ ha rilasciato a __________ il permesso di trasformare in uno snack-bar i locali di un negozio situato a PT di uno stabile ubicato in via __________ (part. no. __________ RFD; zona CR7 del PR allora vigente). La licenza era subordinata alla condizione di assegnare all’esercizio pubblico 15 posti auto del posteggio interno dello stabile.
Il rilasciatario della licenza ha dato seguito a questa condizione, concedendo in locazione i posteggi richiesti alla __________, proprietaria dello snack-bar __________.
B. Il 22 febbraio 1996 la titolare del bar ha disdetto il contratto relativo ai posteggi per la fine di quel mese, poiché la posa di una barriera li rendeva di fatto inaccessibili agli avventori.
Avendo constatato che l'esercizio pubblico era rimasto privo dei posteggi prescritti, il 25 giugno 1997 il municipio di __________ ha sollecitato la __________, che nel frattempo aveva acquistato lo stabile, a "chiarire la situazione entro un termine di 20 giorni”, pena l'imposizione di un contributo sostitutivo per posteggi mancanti. Non avendo ottenuto soddisfazione, il 20 ottobre 1997 il municipio ha assegnato alla ricorrente un nuovo termine di 15 giorni "per regolare la posizione in merito all'ammanco registrato nel numero di posteggi a disposizione dello snack-bar __________ ", prospettando nuovamente l'imposizione di un contributo sostitutivo.
Contro questo provvedimento la __________ è insorta davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento.
C. Con giudizio 15 gennaio 1998 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso in quanto irricevibile, ritenendo che la decisione censurata configurasse una misura esecutiva volta all'attuazione della condizione accessoria della licenza e pertanto non impugnabile.
Abbondanzialmente, il Governo ha escluso che fossero dati i presupposti per rivedere la condizione sulla base delle disposizioni del nuovo PR entrato nel frattempo in vigore.
D. Contro la predetta risoluzione governativa la soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che venga annullata assieme alla censurata decisione del municipio di __________.
Secondo l'insorgente, il Consiglio di Stato avrebbe dovuto esaminare il merito del provvedimento, poiché questo non si limita a rilevare un’inosservanza delle condizioni della licenza edilizia, ma prospetta l'adozione di una sanzione sotto forma di contributo sostitutivo. I posteggi, soggiunge, sono stati comunque costruiti e nessuna disposizione di legge permette all’autorità comunale di esigere che vengano riservati ad un determinato inquilino. In quanto acquirente in buona fede dello stabile, conclude, non le si potrebbe infine imporre di rimediare a situazioni abusive poste in essere dal precedente proprietario.
E. Il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato e dal municipio di __________ che non formulano particolari osservazioni.
Considerato, in diritto
Data la natura delle questioni poste a giudizio, l’impugnativa può essere evasa sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
L’art. 18 NAPR 79 dichiarava obbligatoria la formazione di un adeguato numero di posteggi in caso di nuove costruzioni o di cambiamento di destinazione di edifici esistenti. Per gli esercizi pubblici era richiesto un posteggio ogni 8 posti a sedere (cifra 1 lett. d). L'obbligo di assegnare 15 posteggi allo snack-bar __________, imposto dal municipio a titolo di condizione della licenza edilizia 5 maggio 1994 rilasciata al precedente proprietario dello stabile, il cambiamento di destinazione del negozio esistente a pianterreno.
Privandosi dei posteggi riservati ai suoi avventori, l'esercizio pubblico ha posto in essere una modifica dell’assetto edilizio dell’immobile, che non può essere ignorata dal profilo della polizia delle costruzioni. La distrazione dei posteggi connessi allo snack-bar va in effetti configurata come un intervento suscettibile di porre la costruzione in contrasto con l'art. 18 NAPR 79, a quel momento ancora in vigore.
Non essendo stata preventivamente autorizzata, la modifica costituisce un intervento atto a richiamare l'adozione di provvedimenti di ripristino (cfr. Scolari, Commentario, II ed., ad art. 43 N. 1288); provvedimenti, questi, che vanno necessariamente presi nei confronti dell’attuale proprietario dell'immobile (Scolari, op. et loc. cit., N. 1307), sulla base del diritto vigente al momento in cui i posteggi sono stati soppressi o del diritto entrato nel frattempo in vigore, se questo gli è più favorevole (Scolari, op. et loc. cit., N. 1282).
Nella misura in cui sollecita la ricorrente a ripristinare la situazione, l’atto in esame non integra gli estremi di un vero e proprio provvedimento di ripristino fondato sull'art. 43 LE. Benché discenda dal riscontro di una modifica dell’assetto dell’immobile attuata senza la necessaria autorizzazione e sottintenda l’obbligo della ricorrente a ristabilire i posteggi venuti a mancare all’esercizio pubblico, esso costituisce più che altro una sollecitatoria volta ad ottenere l’eliminazione della difformità. Da questo profilo, si può addirittura ammettere che esso configuri unicamente una sollecitatoria contro la quale non è dato ricorso (cfr. Imboden Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, V ed., N. 35 B II h) e non una decisione impugnabile, ovvero un atto mediante il quale l'autorità amministrativa, statuendo su un caso concreto, costituisce, modifica od annulla diritti od obblighi o ne accerta l’esistenza, l’inesistenza o l’estensione (cfr. Scolari, Diritto amministrativo, vol. I, N. 200).
Nella misura in cui stabilisce che sono date le premesse per l’imposizione di contributi sostitutivi per posteggi mancanti in caso di inosservanza dell’invito a ripristinare la situazione preesistente, l’atto in esame assume tuttavia le connotazioni di una decisione impugnabile (cfr. Imboden Rhinow, op. cit., N. 35 B VI h; Rhinow Krähenmann, Schweiz. Verwaltungsrechtsprechung, Erg. Bd., ibidem). Esso non si limita in effetti a riservare al municipio l’eventuale adozione di un provvedimento di questa natura, ma anticipa in modo vincolante per le parti che sono dati gli estremi per imporre un contributo sostitutivo per posteggi mancanti. Anche se non ne precisa l’entità, esso costituisce una decisione preliminare, mediante la quale l'autorità comunale si pronuncia sul principio dell’imponibilità di tale contributo.
Da questo profilo, la determinazione censurata non può tuttavia essere confermata, poiché non è per nulla certo che siano date le premesse per concedere una deroga all’obbligo di realizzare effettivamente i posteggi prescritti.
Resta quindi riservata all’insorgente la possibilità di contestare senza restrizioni di sorta qualsiasi provvedimento che il municipio dovesse adottare nei suoi confronti in relazione ai fatti che hanno formato oggetto del presente giudizio.
Date le circostanze, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili, poiché non sono state chieste.
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 43, 45 LE; 18 NAPR 79 di __________; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
§ Di conseguenza:
1.1. La decisione 15 gennaio 1998, n. 121 del Consiglio di Stato è annullata.
1.2. La decisione 20 ottobre 1997 del municipio di __________ è modificata a’ sensi dei considerandi.
Non si prelevano nè spese, nè tassa di giustizia.
Non si assegnano ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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